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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 19603/2026

Testo disponibile della fonte

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appello di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato lasentenza di condanna adottata dal Tribunale di Nola nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inordine ai reati di cui agli artt. 110, 424 cod. pen. (capo A) e di cui all’ art. 81, secondocomma, 582 cod. pen. (capo B), applicandogli la pena finale di anni due di reclusione.2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per iltramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi diricorso, di seguito enunciati2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione della disposizione di cuiall’art. 192 cod. proc. pen. e vizi motivazionali in ordine alla valutazione della credibilitàdella persona offesa e alla responsabilità dell’imputato in ordine al reato di lesioni di cui alcapo B).Deduce la difesa che la Corte di appello sarebbe venuta meno al dovere dimotivazione rafforzata in ordine alla credibilità e alla attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], sullacui sola deposizione si baserebbe l’affermazione di responsabilità dell’imputato, omettendoaltresì di considerare le incongruenze e la contraddittorietà delle dichiarazioni rese nelcorso dell’esame dibattimentale.Si osserva, in particolare, che la persona offesa – come emerge dal verbalestenotipico allegato al ricorso - ha dapprima riferito che due donne da lei non conosciutel’avevano picchiata, confermando tale circostanza anche in sede di controesame e, poi, aseguito di domande chiarificatrici da parte del Tribunale, ha menzionato la presenzadell’imputato, al quale non ha attribuito un ruolo attivo univoco, rendendo al riguardodichiarazioni contraddittorie.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione della disposizione di cuiall’art. 192 cod. proc. pen. e vizi motivazionali in ordine alla valutazione della credibilitàdella persona offesa e alla responsabilità dell’imputato in ordine al reato di incendio di cuial capo A).La difesa rileva che la Corte di appello ha fondato la conferma della responsabilitàdell’imputato in ordine al reato di danneggiamento su una mera congettura, ritenendone lacolpevolezza esclusivamente in ragione della sua presenza nelle vicinanzedell ’autovettura.Inoltre, la Corte ha attribuito attendibilità alle dichiarazioni rese dalla teste [OSCURATO:PERSONA], lequali risultano invece incerte e contraddittorie.

La medesima aveva inizialmente affermatodi non aver visto chi avesse appiccato l’incendio dell’autovettura e solo successivamente, aseguito di sollecitazione, ha indicato gli autori della condotta, trasformando così unaoriginaria carenza percettiva in una mera deduzione soggettiva, priva di idoneo riscontroprobatorio.2.3.

Con il terzo motivo, la difesa eccepisce la violazione della disposizione di cuiall’art. 131-bis cod. pen., nonché la illogicità della motivazione e il travisamento dellerisultanze processuali.La Corte di appello attraverso il generico riferimento alle modalità e alla gravità dellecondotte, al paventato rischio di danni maggiori quale conseguenza dell’incendio eall’asserita compromissione cardiaca della persona offesa, avrebbe motivato il diniegodell’esimente in termini meramente assertivi e alla luce di una interpretazione distorta deidati processuali.La difesa evidenzia al contrario che le lesioni sono state di ridotta gravità, l’asseritopericolo cardiaco, fronteggiato con un periodo di osservazione a scopo cautelativo, erariconducibile a condizioni di salute pregresse e l’incendio sarebbe solo astrattamenteconfigurabile.2.4.

Con il quarto motivo, la difesa deduce l’erronea applicazione delle disposizioni dicui agli artt. 99 e 133 cod. pen., nonché la motivazione meramente apparente in ordineall’applicazione della recidiva.Rileva la difesa che la circostanza aggravante è stata applicata secondo un rigido edimmotivato automatismo riconducibile alla presenza di precedenti penali, senza valutare lasussistenza di una relazione qualificata tra il reato in questione e il solo precedentespecifico, non rilevante in relazione al reato in esame.3.

Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], haconcluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.Giova, in via preliminare, ricordare che compito del giudice di legittimità nel sindacatosui vizi della motivazione non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quellacompiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tuttigli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi,dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbianoesattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hannogiustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.Di conseguenza il ricorso per cassazione è inammissibile allorché le censure iviarticolate riproducano e reiterino gli argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali laCorte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette indiritto, senza che con esse il ricorso si confronti criticamente limitandosi, in maniera perl'appunto inammissibilmente generica, a lamentare una presunta ma inesistente carenza oillogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 – 01).Nel caso di specie, va, inoltre, rilevato che le sentenze di merito, esprimono unmedesimo iter argomentativo in ordine all’affermazione di responsabilità del ricorrentedando così luogo ad una pronuncia cd. doppia conforme alla luce della quale vanno,pertanto, esaminate le censure formulate con l’impugnazione.Per le ragioni di seguito evidenziate e alla luce dei principi ora richiamati i motividedotti risultano generici e aspecifici, non confrontandosi con le puntuali e coerentiargomentazioni della sentenza di appello, reiterando le doglianze già formulate con i motividi appello.2.

Il primo e il secondo motivo, che deducono vizi motivazionali in ordine al giudizio di La sentenza impugnata ha spiegato, in modo lineare e congruo, le ragionidell’attendibilità della teste, ponendo in rilievo come la stessa, sia nel corso delle indaginiche in sede dibattimentale, abbia chiaramente identificato l’imputato come uno deipartecipanti all’aggressione e come uno degli autori dell’incendio appiccato all’autovetturadi [OSCURATO:PERSONA], sorella del ricorrente.I giudici di appello si sono altresì soffermati sulle difficoltà espositive della [OSCURATO:PERSONA] chevengono, in modo logico, ricondotte alla scarsa istruzione della donna, superando, con talemotivazione, le deduzioni difensive in punto di contraddittorietà e di incongruenza deldichiarato in ordine alla partecipazione dell’imputato all’aggressione avvenuta pressol’abitazione della donna sul piano rialzato del condominio.Peraltro, dallo stesso verbale dell’esame testimoniale della [OSCURATO:PERSONA] – allegato alricorso – deriva una smentita delle asserite contraddittorietà dedotte dalla difesa, la qualelimitandosi nel ricorso ad una frammentaria e parziale indicazione delle dichiarazioni rese,non si è confrontata con la complessiva portata dell’esame testimoniale.Il ricorrente, poi, ha omesso di confrontarsi con le puntuali e approfondite valutazionicontenute nella sentenza in ordine alla chiarezza e precisione del narrato della personaoffesa.Il giudice di appello ha infatti evidenziato la genuinità delle dichiarazioni, corroboratanon solo dal riscontro offerto da [OSCURATO:PERSONA] — rilevante anche ai finidell’individuazione del movente dei reati contestati, individuato nella relazioneextraconiugale con il figlio della [OSCURATO:PERSONA], non gradita al ricorrente — ma, altresì, dallacircostanza che la persona offesa non si sia costituita parte civile e non avesse, dunque,alcun motivo per mentire.È stato inoltre sottolineato come le lesioni riportate dalla persona offesa abbianotrovato puntuale conferma nel referto medico e nella cartella clinica.

Parimenti, in relazioneall’incendio, la responsabilità risulta supportata dal verbale di sequestro dell’autovettura edalla documentazione fotografica agli atti.Ne consegue che l’affermazione di responsabilità del ricorrente non si è fondata sumere congetture, bensì sulla diretta percezione della teste, la quale ha riconosciuto ilSalierno quale uno dei soggetti partecipi all’aggressione perpetrata ai suoi danni —insieme a due donne — nonché quale autore dell’incendio dell’autovettura.Alla luce di quanto evidenziato deve dunque ribadirsi che in sede di giudizio dilegittimità non è censurabile, salvo il necessario controllo sulla congruità e sulla logicitàdella motivazione, la valutazione del giudice di merito afferente a contrasti testimoniali oalla scelta tra versioni e interpretazioni del fatto divergenti, spettando a quest'ultimo ilvaglio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova. (Sez. 2, n. 4218 del 15/01/2026,Caiazzo, Rv. 289369 - 01).I Giudici di appello, per le ragioni evidenziate, hanno infatti dato conto di unragionamento privo di aporie logiche e giuridiche.3.

Parimenti manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso.

La Corte di appello ha puntualmente motivato in ordine alle ragioni della esclusionedella tenuità dei fatti, evidenziando a tal fine una pluralità di elementi, dimostrativi di unavalutazione logicamente lineare e coerente fondata sulla gravità dell’azione concorsuale,sulla significativa aggressività manifestata attraverso l’escalation di violenza, culminata conl’azione incendiaria in prossimità delle abitazioni civili.Si tratta di una motivazione ineccepibile sul piano della logica che riflette unapprezzamento di merito precluso in sede di legittimità (Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016,Gravina, Rv. 266678 – 01).4.

È, infine, manifestamente infondato è anche il quarto motivo con il quale si èdedotta la mancanza della motivazione circa le ragioni dell’applicazione della recidiva, giàritenuta equivalente con le circostanze attenuanti.Anche su tale rilievo la sentenza si è soffermata puntualmente evidenziando inumerosi precedenti penali da cui è gravato [OSCURATO:PERSONA] (in particolare, reati contro ilpatrimonio, in materia di falso, evasione, traffico illecito di rifiuti, resistenza a pubblicoufficiale) rispetto ai quali i Giudici di appello hanno rimarcato come i reati in questionesiano manifestazione di ricaduta in attività criminale, che si pone in continuità con le sceltedelinquenziali del passato e, pertanto ritenuta espressione di una maggiore pericolosità.La sentenza impugnata ha dunque correttamente adempiuto allo specifico oneremotivazionale in punto di applicazione della recidiva richiesto dal consolidato orientamentodi questa Corte (Sez. 6, 14397 del 14/03/2018 Rv. 272803 – 01, Sez. 3, n.4135 del 12/12/2017 (dep.2018) Rv. 272040 – 01, Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse,Rv. 267130 – 01).5.

In conclusione, dalle considerazioni esposte deriva l’inammissibilità del ricorso.

Allapronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 18/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato lasentenza di condanna adottata dal Tribunale di Nola nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inordine ai reati di cui agli artt. 110, 424 cod. pen. (capo A) e di cui all’ art. 81, secondocomma, 582 cod. pen. (capo B), applicandogli la pena finale di anni due di reclusione.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per iltramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi diricorso, di seguito enunciati2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione della disposizione di cuiall’art. 192 cod. proc. pen. e vizi motivazionali in ordine alla valutazione della credibilitàdella persona offesa e alla responsabilità dell’imputato in ordine al reato di lesioni di cui alcapo B).Deduce la difesa che la Corte di appello sarebbe venuta meno al dovere dimotivazione rafforzata in ordine alla credibilità e alla attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], sullacui sola deposizione si baserebbe l’affermazione di responsabilità dell’imputato, omettendoaltresì di considerare le incongruenze e la contraddittorietà delle dichiarazioni rese nelcorso dell’esame dibattimentale.Si osserva, in particolare, che la persona offesa – come emerge dal verbalestenotipico allegato al ricorso - ha dapprima riferito che due donne da lei non conosciutel’avevano picchiata, confermando tale circostanza anche in sede di controesame e, poi, aseguito di domande chiarificatrici da parte del Tribunale, ha menzionato la presenzadell’imputato, al quale non ha attribuito un ruolo attivo univoco, rendendo al riguardodichiarazioni contraddittorie.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione della disposizione di cuiall’art. 192 cod. proc. pen. e vizi motivazionali in ordine alla valutazione della credibilitàdella persona offesa e alla responsabilità dell’imputato in ordine al reato di incendio di cuial capo A).La difesa rileva che la Corte di appello ha fondato la conferma della responsabilitàdell’imputato in ordine al reato di danneggiamento su una mera congettura, ritenendone lacolpevolezza esclusivamente in ragione della sua presenza nelle vicinanzedell ’autovettura.Inoltre, la Corte ha attribuito attendibilità alle dichiarazioni rese dalla teste [OSCURATO:PERSONA], lequali risultano invece incerte e contraddittorie. La medesima aveva inizialmente affermatodi non aver visto chi avesse appiccato l’incendio dell’autovettura e solo successivamente, aseguito di sollecitazione, ha indicato gli autori della condotta, trasformando così unaoriginaria carenza percettiva in una mera deduzione soggettiva, priva di idoneo riscontroprobatorio.2.3. Con il terzo motivo, la difesa eccepisce la violazione della disposizione di cuiall’art. 131-bis cod. pen., nonché la illogicità della motivazione e il travisamento dellerisultanze processuali.La Corte di appello attraverso il generico riferimento alle modalità e alla gravità dellecondotte, al paventato rischio di danni maggiori quale conseguenza dell’incendio eall’asserita compromissione cardiaca della persona offesa, avrebbe motivato il diniegodell’esimente in termini meramente assertivi e alla luce di una interpretazione distorta deidati processuali.La difesa evidenzia al contrario che le lesioni sono state di ridotta gravità, l’asseritopericolo cardiaco, fronteggiato con un periodo di osservazione a scopo cautelativo, erariconducibile a condizioni di salute pregresse e l’incendio sarebbe solo astrattamenteconfigurabile.2.4. Con il quarto motivo, la difesa deduce l’erronea applicazione delle disposizioni dicui agli artt. 99 e 133 cod. pen., nonché la motivazione meramente apparente in ordineall’applicazione della recidiva.Rileva la difesa che la circostanza aggravante è stata applicata secondo un rigido edimmotivato automatismo riconducibile alla presenza di precedenti penali, senza valutare lasussistenza di una relazione qualificata tra il reato in questione e il solo precedentespecifico, non rilevante in relazione al reato in esame.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], haconcluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.Giova, in via preliminare, ricordare che compito del giudice di legittimità nel sindacatosui vizi della motivazione non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quellacompiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tuttigli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi,dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbianoesattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hannogiustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.Di conseguenza il ricorso per cassazione è inammissibile allorché le censure iviarticolate riproducano e reiterino gli argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali laCorte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette indiritto, senza che con esse il ricorso si confronti criticamente limitandosi, in maniera perl'appunto inammissibilmente generica, a lamentare una presunta ma inesistente carenza oillogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 – 01).Nel caso di specie, va, inoltre, rilevato che le sentenze di merito, esprimono unmedesimo iter argomentativo in ordine all’affermazione di responsabilità del ricorrentedando così luogo ad una pronuncia cd. doppia conforme alla luce della quale vanno,pertanto, esaminate le censure formulate con l’impugnazione.Per le ragioni di seguito evidenziate e alla luce dei principi ora richiamati i motividedotti risultano generici e aspecifici, non confrontandosi con le puntuali e coerentiargomentazioni della sentenza di appello, reiterando le doglianze già formulate con i motividi appello.2. Il primo e il secondo motivo, che deducono vizi motivazionali in ordine al giudizio di La sentenza impugnata ha spiegato, in modo lineare e congruo, le ragionidell’attendibilità della teste, ponendo in rilievo come la stessa, sia nel corso delle indaginiche in sede dibattimentale, abbia chiaramente identificato l’imputato come uno deipartecipanti all’aggressione e come uno degli autori dell’incendio appiccato all’autovetturadi [OSCURATO:PERSONA], sorella del ricorrente.I giudici di appello si sono altresì soffermati sulle difficoltà espositive della [OSCURATO:PERSONA] chevengono, in modo logico, ricondotte alla scarsa istruzione della donna, superando, con talemotivazione, le deduzioni difensive in punto di contraddittorietà e di incongruenza deldichiarato in ordine alla partecipazione dell’imputato all’aggressione avvenuta pressol’abitazione della donna sul piano rialzato del condominio.Peraltro, dallo stesso verbale dell’esame testimoniale della [OSCURATO:PERSONA] – allegato alricorso – deriva una smentita delle asserite contraddittorietà dedotte dalla difesa, la qualelimitandosi nel ricorso ad una frammentaria e parziale indicazione delle dichiarazioni rese,non si è confrontata con la complessiva portata dell’esame testimoniale.Il ricorrente, poi, ha omesso di confrontarsi con le puntuali e approfondite valutazionicontenute nella sentenza in ordine alla chiarezza e precisione del narrato della personaoffesa.Il giudice di appello ha infatti evidenziato la genuinità delle dichiarazioni, corroboratanon solo dal riscontro offerto da [OSCURATO:PERSONA] — rilevante anche ai finidell’individuazione del movente dei reati contestati, individuato nella relazioneextraconiugale con il figlio della [OSCURATO:PERSONA], non gradita al ricorrente — ma, altresì, dallacircostanza che la persona offesa non si sia costituita parte civile e non avesse, dunque,alcun motivo per mentire.È stato inoltre sottolineato come le lesioni riportate dalla persona offesa abbianotrovato puntuale conferma nel referto medico e nella cartella clinica. Parimenti, in relazioneall’incendio, la responsabilità risulta supportata dal verbale di sequestro dell’autovettura edalla documentazione fotografica agli atti.Ne consegue che l’affermazione di responsabilità del ricorrente non si è fondata sumere congetture, bensì sulla diretta percezione della teste, la quale ha riconosciuto ilSalierno quale uno dei soggetti partecipi all’aggressione perpetrata ai suoi danni —insieme a due donne — nonché quale autore dell’incendio dell’autovettura.Alla luce di quanto evidenziato deve dunque ribadirsi che in sede di giudizio dilegittimità non è censurabile, salvo il necessario controllo sulla congruità e sulla logicitàdella motivazione, la valutazione del giudice di merito afferente a contrasti testimoniali oalla scelta tra versioni e interpretazioni del fatto divergenti, spettando a quest'ultimo ilvaglio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova. (Sez. 2, n. 4218 del 15/01/2026,Caiazzo, Rv. 289369 - 01).I Giudici di appello, per le ragioni evidenziate, hanno infatti dato conto di unragionamento privo di aporie logiche e giuridiche.3. Parimenti manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso. La Corte di appello ha puntualmente motivato in ordine alle ragioni della esclusionedella tenuità dei fatti, evidenziando a tal fine una pluralità di elementi, dimostrativi di unavalutazione logicamente lineare e coerente fondata sulla gravità dell’azione concorsuale,sulla significativa aggressività manifestata attraverso l’escalation di violenza, culminata conl’azione incendiaria in prossimità delle abitazioni civili.Si tratta di una motivazione ineccepibile sul piano della logica che riflette unapprezzamento di merito precluso in sede di legittimità (Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016,Gravina, Rv. 266678 – 01).4. È, infine, manifestamente infondato è anche il quarto motivo con il quale si èdedotta la mancanza della motivazione circa le ragioni dell’applicazione della recidiva, giàritenuta equivalente con le circostanze attenuanti.Anche su tale rilievo la sentenza si è soffermata puntualmente evidenziando inumerosi precedenti penali da cui è gravato [OSCURATO:PERSONA] (in particolare, reati contro ilpatrimonio, in materia di falso, evasione, traffico illecito di rifiuti, resistenza a pubblicoufficiale) rispetto ai quali i Giudici di appello hanno rimarcato come i reati in questionesiano manifestazione di ricaduta in attività criminale, che si pone in continuità con le sceltedelinquenziali del passato e, pertanto ritenuta espressione di una maggiore pericolosità.La sentenza impugnata ha dunque correttamente adempiuto allo specifico oneremotivazionale in punto di applicazione della recidiva richiesto dal consolidato orientamentodi questa Corte (Sez. 6, 14397 del 14/03/2018 Rv. 272803 – 01, Sez. 3, n.4135 del 12/12/2017 (dep.2018) Rv. 272040 – 01, Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse,Rv. 267130 – 01).5. In conclusione, dalle considerazioni esposte deriva l’inammissibilità del ricorso. Allapronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 18/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]