CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 22653/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato ad Aosta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che l'unico niotivo dedotto nel ricorso, relativo al vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 334 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, inoltre, che tale motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente [OSCURATO:PERSONA] gna [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]