CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 giugno 2018
Cassazione n. 13804/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– ricorrente –controA.M.S.A. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia, n. 4129/06/2018, depositata in data 3 ottobre 2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2026del [OSCURATO:PERSONA].1. La società contribuente impugnava innanzi allaCommissione tributaria provinciale di Milano l’atto n.0011175212671, con il quale l’Ufficio comunicava, ex art. 36bisNumero registro generale 11576/2019Numero sezionale 3865/2026d.P.R. n. 600/1973 l’irregolarità contenuta nella dichiarazione UNICONumero di raccolta generale 13804/20262012, ovvero il mancato inserimento nel quadro RU del cDraetad piutbobl icdaziio ne 12/05/2026Euro 46.729,00 relativo ad investimenti in attività di ricerca esviluppo.La ricorrente affermava di aver trasmesso il 6 maggio 2009 ilformulario previsto dall’art. 1, commi 280-283, l. 296/2006, e diaver ricevuto il diniego di nulla osta per esaurimento delle risorsefinanziarie.La CTP accoglieva il ricorso: riteneva non necessaria laindicazione del credito nella dichiarazione dei redditi, essendosufficiente l’invio del formulario.2. L’Ufficio interponeva appello innanzi alla Commissionetributaria regionale della Lombardia, che confermava la decisione deigiudici di prossimità. La CTR evidenziava, in particolare, l’inesistenzadi norme che prevedono espressamente la decadenza delcontribuente dalla contestata omissione.3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso percassazione l’Agenzia delle entrate, affidandosi ad un unico motivo.La società contribuente resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 6 maggio2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3 c.p.c., la ricorrente deduce «la violazione dell’art. 1,comma 282, L. n. 296/2006, dell’art. 5 d.m. n. 76/2008» per averela CTR erroneamente ritenuto non decaduta la contribuente dallapossibilità di usufruire del credito di imposta per attività di ricerca esviluppo per effetto della mancata indicazione dello stesso nelquadro RU della dichiarazione dei redditi.Il patrono erariale richiama diverse pronunce di questa Corte(ivi compresa quella resa a Sezioni Unite nel 2016, n. 13378),secondo le quali il principio di generale ed illimitata emendabilitàdella dichiarazione dei redditi non trova applicazione quando si trattiNumero registro generale 11576/2019Numero sezionale 3865/2026di dichiarazioni di volontà, destinate a rimanere irretrattabili per ilNumero di raccolta generale 13804/2026sopravvenire di decadenze. In caso di dichiarazioni volte a mDautat paubrbelic alazio ne 12/05/2026base imponibile (previo inserimento del credito di imposta entro untermine di decadenza), il contribuente, ove non indichi il dettocredito nella dichiarazione, perde la possibilità di usufruirne inquanto decaduto e non può nemmeno presentare, ex post, unadichiarazione integrativa.1.1. Il motivo è fondato.1.2. Con specifico riguardo ai crediti di imposta relativi allespese sostenute per ricerca e sviluppo, questa Corte (cfr. Cass.15/11/2021, n. 34266), nell’attribuire natura negoziale, e non discienza, alla dichiarazione resa per usufruire del credito, ha avutomodo di statuire che in tema di imposte sui redditi l'indicazione delcredito di imposta di cui si intende beneficiare nella dichiarazione deiredditi, all'interno dell'apposito quadro, è richiesta a pena didecadenza con riferimento ai crediti sorti per ricerca e sviluppocompetitivo ai sensi della l. n. 449 del 1997 ed alla l. n. 317 del1991, oltre che al d.m. n. 275 del 1998; la medesima sanzione delladecadenza opera anche per il credito di imposta di cui al d.lgs. n.297 del 1999, che, da un lato, attiene oltre che agli investimentidiretti delle società nella ricerca industriale, anche agli interventi disostegno all'occupazione, e, dall'altro, con gli artt. 4 e 6, rimanda inmodo espresso all'art. 5 della l. n. 449 del 1997 ed al d.m. n. 275del 1998, con conseguente applicazione anche della previstasanzione della decadenza (Cass. n. 2395 del 2017; Cass. n. 19185del 2019; Cass. n. 31052 del 2018).Il principio, affermato con riguardo al credito di imposta di cuiall’art. 3, comma 1, del d.lgs. n.297 del 1999, è stato esteso (Cass.24/05/2024, n. 14648) al credito di imposta per i costi “sostenutiper attività di ricerca e sviluppo precompetitivo”, previsto dall’art. 1,comma 282, l. 296/2006, attesa la sostanziale coincidenza delle duenorme.Numero registro generale 11576/2019Numero sezionale 3865/2026Numero di raccolta generale 13804/20262. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenzaData pubblicazione 12/05/2026impugnata va cassata e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel meritocon il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla società.Le spese dei gradi di merito vanno integralmente compensatetra le parti, in virtù del progressivo formarsi dell’orientamento soprarichiamato, mentre quelle del presente giudizio, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dellacontroricorrente. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dallacontribuente.Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito econdanna la controricorrente al pagamento, in favore dell’Agenziadelle entrate, delle spese del giudizio di legittimità che liquida incomplessivi euro 2.800,00 oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti