CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 luglio 2024
Cassazione n. 27747/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 32946-2018 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t. , rappresentat o e difes o dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , ' per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - nonchécontro INPS; AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; PROCURATORE GENERALE CORTE APPELLO GENOVA;[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] - intimat i - avverso il decreto emesso dallaCortedi appello di Genova, depositat o in data 5.04.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/7/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 Il Tribunale di Savona , con decreto del 15.1.2018, rigettò l’istanza di esdebitazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], fallita quale socia accomandataria della [OSCURATO:SOCIETA], per ripercussione del fallimento della società (dichiarato nel 2003 e chiuso nel 2016 per ripartizione finale dell’attivo). 1.1Il giudice del merito, rilevato in fatto che l’istante, ai sensi dell’art. 445, 2° comma, c.p.p., aveva conseguito l’estinzione del reato di bancarotta per distrazione in ordine al quale aveva in precedenza patteggiato la pena ex art.444 c.p.c., osservò che, purdata per ammessa l’equivalenza fra estinzione e riabilitazione, ostava in ogni caso alla concessione del beneficio la sussistenza delle condotte previste dall’art. 142, 1°comma, n. 5 l. fall. 2. Il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione è stato respinto dalla Corte d’appello di Genova, la quale, con decreto del 5.4.2018, si è limitata a rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, la riabilitazione intervenuta a seguito di condannaper bancarotta fraudolenta non rende inapplicabile l’art. 142, 1° c omma , n. 5 l. fall., norma che, nell’individuare alcuni fatti, costituenti astrattamente ipotesi di reato, che precludono l’accesso all’esdebitazione a prescindere da una condanna penale e persino dal loro mero accertamento insede penale, costituisce un’evidente deroga al dettato di cui al n. 6 della medesima norma. 2.Il decretoè stato impugnat o da Sharona R atto con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui l’[OSCURATO:PERSONA] haresistito con controricorso. Le altre parti intimate non hanno svolto difese.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamentala violazione e falsa applicazione dell’art. 142, 1° commann. 5 e 6 , l. fall., in relazione sia all’art. 113 c.p.c. sia all’art. 12 delle “preleggi”: assume che la c orte di merito ha errato nel ritenere che i fatti costituenti reato per i quali il fallito è stato condannato ma ha ottenuto la riabilitazione, non più ostativi all’esdebitazione ai sensi dell’art. 142, 1° comma, n. 6 l.fall., possano essere riconsiderati ai sensi del n. 5 della norma onde negare il beneficio. 1.1 La doglianza è fondata, anche se va precisato che , in difett o di qualsivoglia richiamonel ricorso all’esatto contenuto del dec re to del tribunale, del reclamo e delle eventuali difese delle parti resistenti, non spetta a questa Corte verificare se, come dedotto dalla ricorrente, la decisione impugnata presupponga l’implicito accertamento della piena equiparabilità fra riabilitazione e provvedimento di estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, 2° comma, c.p.p., che è questione sulla quale la corte d’appello non ha pronunciato ex professoe chesi ignora se sia stata o meno devoluta all’esame del giudice di secondo gradoe da questi, in caso positivo, ritenuta assorbita dal rilievo dell’applicabilità del n. 5 dell’art. 142, 1° comma, l. fall., o, viceversa, coperta da giudicato interno, in caso negativo , per mancata impugnazione della statuizioneaffermativa assunta sul punto dal tribunale. 1.1.1 Ciò premesso è sufficiente qui richiamare il principio, già enunciato da questa Corte e pienamente condiviso dal collegio , secondo cui “ In tema di riabilitazione fallimentare, le condizioni per l'ammissione al beneficio previste dall'art. 142, comma 1, n. 5) e 6), l. fall. sono tra loro alternative, cosicché ove il fallito abbia ottenuto la riabilitazione in relazione a uno dei reati previsti dal citato n. 6), la condotta ivi ascritta non può essere riconsiderata dal giudice fallimentare per denegarela riabilitazione ai sensi del precedente n. 5)” (v. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24509del 10/09/2021). All’accoglimento del motivo conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio del procedimento, per un nuovo esame , alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto enunciato, pronuncerà sulleeventuali questioni oggetto di reclamo rimaste implicitamente assorbite dalla statuizione cassata e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità. Resta assorbito il secondo motivo del ricorso,che denuncia violazione dell’art. 142 l.f. n. 5in quanto ritenuto applicabile dalla corte d’appello senza valutare se la condotta della ricorrente avesse reso maggiormente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio della fallita. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Genova in diversa composizione, ancheper le spese del