CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24609/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile, che ha chiesto di confermare la sentenza impugnata, depositando altresì nota spese. udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa 1'11 dicembre 2020 dalla Corte di appello di Salerno, che ha confermato la decisione del Tribunale di ValM della Lucania che aveva condannato — anche agli effetti civili — [OSCURATO:PERSONA] per lesioni, aggravate dall'uso di un coltello, ai danni di [OSCURATO:PERSONA], fatto avvenuto all'esterno di una discoteca di Palinuro. 2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso a mezzo del difensore di fiducia. L'unico motivo di ricorso lamenta violazione di legge sostanziale e processuale (artt. 125, comma 3, 530, 597, 605 cod. proc. pen., 111, comma 6, Cost. con riferimento all'art. 582 cod. pen.) nonché vizio di motivazione. Sostiene il ricorrente che, nell'atto di appello, aveva rimarcato come il racconto della persona offesa — tanto valorizzato dal Tribunale — non fosse conforme a quanto dichiarato dal Fedullo nel corso delle indagini preliminari. Anche quanto alle dichiarazioni dei testi, l'appellante aveva escluso che il loro apporto fosse reale ed effettivo, riportando stralci delle deposizioni di D'Angelo e Taverni. Ebbene, di fronte alle doglianze dell'appellante, la Corte di merito si è limitata ad una motivazione per relationem. 3. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, ha depositato memoria, nella quale ha svolto argomentazioni a sostegno dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. L'unico motivo di ricorso — che sembra contestare il giudizio di attribuibilità soggettiva del fatto all'imputato — è radicalmente aspecifico in quanto ignora il ragionamento svolto dalla Corte di appello e, in particolare: - tace sul riconoscimento fotografico, da parte della persona offesa, di [OSCURATO:PERSONA] quale autore del fatto; - concentra l'attenzione su due testi che pacificamente, per stessa ammissione della Corte di appello, sono intervenuti solo dopo l'accaduto, mentre trascura la testimonianza di Sacco e Speranza, il primo che già conosceva Cusati e che lo aveva riconosciuto in foto. Inoltre, l'impugnativa è versata in fatto perché pretende, da questo Giudice di legittimità, una revisione del ragionamento probatorio. Tanto precisato, militano nel senso dell'inammissibilità del ricorso due principi di diritto più volte affermati da questa Corte. In primo luogo, quello secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). In secondo luogo, viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere il proponente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). L'esito dell'odierno giudizio comporta altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano in euro 1710,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in comples