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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 31 luglio 2024

Cassazione n. 25522/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CS) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catanzaro, con decreto del 21 giugno 2025, dichiarava inammissibile l'appello avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro in data 31 luglio 2024, di rigetto dell'istanza di dissequestro presentata da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di terza interessata, avente ad oggetto l'autovettura marca Jeep, modello Wrangler, tg. [OSCURATO:TARGA] ablata con decreto di sequestro preventivo emesso in data 30 dicembre 2017 nell'ambito del procedimento penale n. 3382/15 RGMR (cd. operazione Stige), ritenendo che la valutazione sul thema decidendum proposto con il gravame fosse preclusa dalla statuizione di conferma della confisca disposta in primo grado, operata dalla Corte di appello con sentenza del 10 novembre 2023.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso detta ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo la violazione di legge per avere il Tribunale del riesame dichiarato inammissibile l'istanza, assumendo che la stessa fosse preclusa dalla statuizione di confisca operata dalla Corte di appello con sentenza del 10 novembre 2023.

Si duole, inoltre, del fatto che l'autoveicolo di proprietà della ricorrente (mai imputata e neppure indagata nell'ambito del procedimento penale) sia stato sottoposto al vincolo reale senza una valutazione effettiva in relazione alla capacità economica della stessa relativamente all'acquisto.

3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Non coglie nel segno il primo profilo dell'unico motivo di ricorso.

Il Tribunale del riesame si è conformato all'indirizzo di legittimità secondo cui, in tema di misure cautelari reali, l'istanza di revoca del sequestro preventivo e l'appello cautelare avverso l'eventuale decisione di rigetto non sono preclusi dalla confisca non irrevocabile disposta con la sentenza di primo grado, sempre che siano dedotti elementi nuovi rispetto agli atti processuali, non vagliati nella decisione di condanna, e sia ancora in discussione il merito della statuizione ablatoria, non potendo essere proposti dopo la pronuncia della sentenza di appello confermativa della confisca (Sez. 6, n. 4003 del 25/10/2023, dep. 2024, Costanzo, Rv. 285903), non essendo più in discussione il merito della relativa statuizione.

In tale quadro interpretativo trova coerente collocazione la fattispecie in esame.

L'inammissibilità della suddetta doglianza comporta l'assorbimento delle ulteriori censure concernenti la titolarità effettiva del bene in capo alla ricorrente e la valutazione della autonoma capacità patrimoniale della medesima.

3. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle i') 2 spese processuali e della somma ritenuta equa di tremila euro alla Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CS) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro, con decreto del 21 giugno 2025, dichiarava inammissibile l'appello avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro in data 31 luglio 2024, di rigetto dell'istanza di dissequestro presentata da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di terza interessata, avente ad oggetto l'autovettura marca Jeep, modello Wrangler, tg. [OSCURATO:TARGA] ablata con decreto di sequestro preventivo emesso in data 30 dicembre 2017 nell'ambito del procedimento penale n. 3382/15 RGMR (cd. operazione Stige), ritenendo che la valutazione sul thema decidendum proposto con il gravame fosse preclusa dalla statuizione di conferma della confisca disposta in primo grado, operata dalla Corte di appello con sentenza del 10 novembre 2023. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso detta ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo la violazione di legge per avere il Tribunale del riesame dichiarato inammissibile l'istanza, assumendo che la stessa fosse preclusa dalla statuizione di confisca operata dalla Corte di appello con sentenza del 10 novembre 2023. Si duole, inoltre, del fatto che l'autoveicolo di proprietà della ricorrente (mai imputata e neppure indagata nell'ambito del procedimento penale) sia stato sottoposto al vincolo reale senza una valutazione effettiva in relazione alla capacità economica della stessa relativamente all'acquisto. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Non coglie nel segno il primo profilo dell'unico motivo di ricorso. Il Tribunale del riesame si è conformato all'indirizzo di legittimità secondo cui, in tema di misure cautelari reali, l'istanza di revoca del sequestro preventivo e l'appello cautelare avverso l'eventuale decisione di rigetto non sono preclusi dalla confisca non irrevocabile disposta con la sentenza di primo grado, sempre che siano dedotti elementi nuovi rispetto agli atti processuali, non vagliati nella decisione di condanna, e sia ancora in discussione il merito della statuizione ablatoria, non potendo essere proposti dopo la pronuncia della sentenza di appello confermativa della confisca (Sez. 6, n. 4003 del 25/10/2023, dep. 2024, Costanzo, Rv. 285903), non essendo più in discussione il merito della relativa statuizione. In tale quadro interpretativo trova coerente collocazione la fattispecie in esame. L'inammissibilità della suddetta doglianza comporta l'assorbimento delle ulteriori censure concernenti la titolarità effettiva del bene in capo alla ricorrente e la valutazione della autonoma capacità patrimoniale della medesima. 3. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle i') 2 spese processuali e della somma ritenuta equa di tremila euro alla Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
Decreto Cassazione n. 25522/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris