CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2024
Cassazione n. 04059/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIdate-avviso-alle_parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso è inammissibile perché tardivo in quanto depositato il 4 dicembre 2023 e dunque oltre i 45 giorni decorrenti dal giurno successivo alla scadenza (10 ottobre 2023) del termine ultimo per il deposito della motivazione della sentenza appellata (decisa I'll luglio 2023 con gg 90 per il deposito, avvenuto il 2 ottobre 2023), sì che nel caso lo stesso andava proposto entro il 25 novembre 2023 (non potendosi neppure applicare la proroga prevista dall'ad 585, comma 1 bis, cpp trattandosi di giudizio definito in abbreviato in primo grado); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice; PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 ottobre 2024.