CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33644/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Savonavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, G. Sturzo, che ha conclusochiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio ad altro Giudicedel Tribunale di Savona – [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste della [OSCURATO:PERSONA], Avv. G. Bruzzone, che ha concluso chiedendo ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Savona, nel procedimento di esecuzione a carico di [OSCURATO:PERSONA],ha rigettato l’opposizione proposta dal Pubblico ministero presso il Tribunale insede avverso il diniego, pronunciato il 18 novembre 2024, di disporre la confisca,in forma diretta o per equivalente, dell’importo di euro 1.239.000,00 ai sensidell'art. 240-bis, comma primo e secondo, cod. pen. in relazione al reato di cuiall'art. 512-bis cod. pen. per il quale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], oltre a reati fiscali equello associativo, era stata emessa sentenza di applicazione d pena concordata,divenuta definitiva il 6 settembre 2022.2. Avverso il provvedimento reso in sede di opposizione ha propostotempestivo ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale diSavona denunciando violazione di legge in relazione agli artt. 240-bis, cod. pen.,667, comma 4, 676 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.2.1. Il provvedimento impugnato, da un lato, sovrappone la confisca giàdisposta in sede di cognizione in relazione al profitto dei reati tributari del paricontestati all'imputato e, dall'altro, la diversa misura ablativa prevista dall'art.240-bis cod. pen. la cui applicabilità discende, secondo il ricorrente, dallacondanna per il delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. che investe beni nelladisponibilità del condannato quando risulti la sproporzione tra i redditi dichiaratio l'attività economica svolta e tali beni, ma anche una plausibile giustificazionecirca la loro lecita provenienza.L'ordinanza, invero, parte dal presupposto che l'unico profitto confiscabilein sede di esecuzione è quello dell'evasione fiscale già soddisfatto, neutralizzandodel tutto l’applicabilità dell'art. 240-bis cod. pen. in relazione al procedimentodefinito con sentenza di applicazione di pena a carico del ricorrente.Nel caso di specie, il Pubblico ministero aveva, in origine, fatto richiestanon di ulteriore estensione della confisca già disposta per i reati tributari perparte dell’importo sequestrato - reati per i quali è stata applicata la penaconcordata tra le parti - ma aveva richiesto l'ulteriore confisca (obbligatoria)collegata alla condanna per il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. avente adoggetto somme diverse da quelle oggetto dell’originario provvedimento disequestro e che sono pervenute al condannato in epoca successiva, attraversocanali differenti rispetto a quelli complessivamente considerati nella definizionedel debito fiscale.Si deduce che le somme di euro 346.000,00 e di euro 893.000,00,accreditate nel 2020 da [OSCURATO:PERSONA] dream Ltd sui conti di [OSCURATO:PERSONA] costituiscono -secondo la ricostruzione dei provvedimenti resi in sede di esecuzione - il ritornonella sua disponibilità di parte dei proventi illeciti connessi alla partecipazioneestera schermata e della successiva vendita della piantagione di banane sita inCosta [OSCURATO:PERSONA].Si tratta di somme, secondo il ricorrente, diverse da quelle giàconsiderate per la definizione del profitto dei reati tributari, così escludendo ilrischio di bis in idem, tema con il quale l'ordinanza non si confronta,riconducendo le somme in modo apodittico all'illecito fiscale.Il provvedimento impugnato - osserva che il Pubblico ministero - nonavrebbe svolto alcuna analisi comparativa tra i redditi leciti e i beni nelladisponibilità del condannato, da ciò desumendo l'insussistenza del presuppostodella confisca per sproporzione.Il ricorrente evidenzia, invece, che, con la richiesta di incidente diesecuzione, aveva chiarito che la misura di cui all'art. 240-bis cod. pen. èinvocabile quando sia positivamente accertata la provenienza illecita del bene dicui si chiede l'ablazione.Con l'opposizione si era sottolineato come la documentata origine illecitadell'importo in questione rendesse evidente l'insuperabile sproporzione rispettoai redditi leciti di [OSCURATO:PERSONA]. Il provvedimento impugnato, invece, non spiega in chemodo la somma di euro 1.239.000,00, pervenuta da una società estera, siaveicolata ad [OSCURATO:PERSONA] e in che modo questa possa ritenersi assistita da lecitagiustificazione.Il bene è tornato nella disponibilità personale del condannato all'esitodella sequenza illecita ricostruita, in particolare, facendo riferimento alla quota didenaro, ricevuta da [OSCURATO:PERSONA], a seguito della vendita della piantagione di bananeacquistata con fondi neri sottratti alla società GF [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., conti risultatifittiziamente intestati a una società offshore; sicché, il ricorrente contesta quantosostenuto dal Giudice dell’esecuzione e cioè che non vi sarebbe stato alcunincremento patrimoniale ingiustificato posto che l'appropriazione, per il pubblicoministero, corrisponde al depauperamento del valore societario facente capo aciascun socio pro quota. Quindi, secondo il ragionamento del ricorrente, ladistribuzione di utili extra bilancio non può essere considerata un incrementopatrimoniale giustificato.Deduce il ricorrente che l'art. 240-bis cod. pen. non autorizza laneutralizzazione della disponibilità personale del bene in base ad una valutazionecompensativa tra patrimonio sociale e patrimonio individuale. L'oggetto dellaverifica è la disponibilità, in capo al condannato, di beni o danaro di valoresproporzionato rispetto ai redditi dichiarati o all'attività economica in mancanzadi giustificazione lecita.Nel caso al vaglio, il dato decisivo, per il ricorrente, è che la sommaaccreditata sui conti personali di [OSCURATO:PERSONA] nel 2020 è riconducibile alla quota diproventi illeciti derivanti dalla vicenda della partecipazione schermata e della suadismissione. Non si tratta di valore già spettante pro quota al socio. Peraltro,negare la confiscabilità del denaro tornato nella disponibilità del condannato nongiustifica la legittimità economica del trasferimento del valore dal patrimoniosociale alla patrimoniale individuale del socio.I fatti accertati in sede di merito, invece, muovono da appropriazioniindebite, fondi neri esteri, interposizioni fittizie e successiva retrocessioneindividuale delle somme. Dunque, per il ricorrente, è manifestamente illogiconegare che il rientro di euro 1.239.000,00 sui conti personali di [OSCURATO:PERSONA] integri undato patrimoniale non rilevante ai fini della confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod.pen.2.2. Si reputa, dunque, irrilevante il raffronto con la posizione dei coimputatie il fatto che l'accoglimento della richiesta del Pubblico ministero aggraverebbe laposizione di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quello delle originarie coimputate. Invero, lalegittimità della confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. va apprezzata sullabase dei presupposti normativi e non attraverso un giudizio comparativo rispettoa vicende processuali o patrimoniali di concorrenti nei reati.2.3. La motivazione, inoltre, è contraddittoria, per il ricorrente, laddovericonosce la provenienza illecita della somma ma la sottrae al provvedimentoablativo. Lo stesso Giudice dell’esecuzione attesta, infatti, che sul fatto storico,come descritto nelle imputazioni, si è formato il giudicato e che la richiesta delPubblico ministero si riferisce alla quota di danaro ricevuta dall'imputato aseguito della vendita della piantagione, acquistata con fondi neri sottratti allasocietà, intestati fittiziamente a una società offshore, quota che nel 2020 erastata versata sui conti personali di [OSCURATO:PERSONA].La motivazione è contraddittoria, dunque, perché il Giudice dell’esecuzionedescrive una sequenza fattuale che conferma la disponibilità personale di sommedi provenienza illecita, pur se ne esclude l'esito ablatorio, negando operativitàalla fattispecie di cui all'art. 240-bis cod. pen. ma motivando nel senso che talisomme non sono pertinenti al reato, ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod.pen.In definitiva, a parere del ricorrente, il Giudice confonde il profitto dei reatitributari con l'autonoma operatività della confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen.e non attribuisce il corretto rilievo alla documentata provenienza illecita dellesomme accreditate sui conti personali del condannato, valorizzandoindebitamente esigenze di comparazione con la posizione di coimputati eintroducendo un criterio economico compensativo estraneo alla disciplinapositiva.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, G. Sturzo, ha chiesto l’annullamentocon rinvio.[OSCURATO:PERSONA], Avv. G. Bruzzone, attraverso articolata memoria,tempestivamente depositata, ha chiesto in via principale, la declaratoria diinammissibilità del ricorso perché adottata con ordinanza de plano e, comunque,ha evidenziato, in via subordinata, che il ricorso è del pari inammissibile perchénon ricorrono i presupposti applicativi dell'art. 240-bis cod. pen. per assenza diprova della sproporzione tra l'importo di € 1.239.000,00 e i redditi dichiarati ol'attività economica di [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di confisca del profitto del reato, nonconsentita in sede esecutiva perché facoltativa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.1.1. Nei confronti del ricorrente è stata pronunciata sentenza di applicazionedi pena, divenuta definitiva in data 6 settembre 2022, per tre titoli di reato: 1)reati fiscali (capo B) commessi nella qualità di socio della GF [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; 2)reato associativo con la circostanza aggravante della trasnazionalità (capo A),riguardante le vicende della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), per aver detenutoall'estero, da parte dei soci pro tempore della holding di riferimento, assetfinanziari e partecipazioni societarie provento dei delitti di evasione fiscale,riciclaggio, appropriazione indebita e quello di cui all’art. 512-bis cod. pen.; 3)reato di cui agli artt. 110, 512-bis cod. pen., art. 3 legge n. 146 del 2006 (capoC) perché, per conseguire i profitti dei reati di cui ai capi A) e B), attribuivafittiziamente la titolarità di varie somme di danaro di sua proprietà – oggetto dipreventiva appropriazione indebita da parte di A. [OSCURATO:PERSONA], D. Gazzani e Cavalli– a varie società cd. schermo, create su richiesta dei predetti soci, ondeconsentire agli stessi di compiere atti di riciclaggio.Contestualmente alla sentenza di applicazione di pena, è stato disposto ildissequestro della somma di euro 2.544.166,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA], frutto diricalcolo ritenuto in sede di cognizione favorevole all’imputato rispetto all’importototale dell’imposta evasa.Il sequestro in origine, in tale procedimento, era stato disposto in relazioneai reati di cui agli artt. 3 e 4 d. lgs. n. 74 del 2000, tanto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],quanto nei confronti degli originari coimputati giudicati separatamente. Costoro,nell’ambito delle indagini preliminari, avevano fatto rientrare, attraverso bonifici,la somma di $ 7.250.000,00, provento del delitto di cui al capo C), con confiscadi quanto ancora in sequestro all’esito della sentenza emessa nei loro confronti,in data 19 febbraio 2020, divenuta definitiva il 6 marzo 2020.Secondo quanto acclarato nelle indagini che erano confluite nei procedimentiindicati, è emersa l’esistenza di un sistema imperniato sul mantenimento el’alimentazione di contabilità occulta e parallela a quella della casa madre, unacontabilità in nero, gestita nel Principato di Monaco dalla GF [OSCURATO:PERSONA], il cuifunzionamento è stato illustrato dal capo contabile della GF [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.In tale contesto si inserisce la vicenda relativa ai bilanci della strutturaparallela denominata [OSCURATO:PERSONA], con riferimento a quelli relativi agli anni2007 e 2016, concernenti l'appostamento e successiva dismissione dellapartecipazione nella società panamense [OSCURATO:PERSONA] s.a., costituita aPanama in data 8 ottobre 2007, avete lo scopo di acquistare le quote dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] de limon s.a., proprietaria di una piantagione di bananein [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] risulta aver corrisposto alla [OSCURATO:PERSONA] 6.175.000,00 USD,già detenuti all’estero, indicati dal ricorrente quali frutto di pregresseappropriazioni indebite.Deduce il ricorrente che l’acquisizione indiretta della proprietà dellapiantagione di banane sarebbe avvenuta, per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], attraverso ilreimpiego di parte dei proventi illeciti, conseguiti mediante il reato di cui all’art.646 cod. pen. e quello di fittizia intestazione della partecipazione. Gli asset illecitivenivano mantenuti, sino al 2015, nel gruppo [OSCURATO:PERSONA] appostati nei bilancioffshore al controvalore di USD 9.500.000,00. Nell’anno 2016 veniva venduta lapiantagione di banane, il prezzo di cessione della partecipazione nella AmblerCommercial s.a. era fissato in USD 9.500.000,00, la vendita era perfezionata permezzo del provider monegasco [OSCURATO:PERSONA], coimputato giudicatoseparatamente.1.2. La sentenza di applicazione di pena emessa nei confronti dei coimputatiaveva disposto la confisca delle somme qualificate come profitto dei reaticontestati agli imputati, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale,non era intervenuta alcuna autorizzazione del Pubblico ministero (che, invece,per altri coimputati, aveva autorizzato la ricezione in Italia di somme nelladisponibilità di [OSCURATO:PERSONA] per effetto della vendita della quota di partecipazione,per consentire il pagamento del debito tributario) e la cui posizione processualeera stata trasferita, medio tempore, all’Autorità giudiziaria di Savona.Questi riceveva sui propri conti correnti, dalla [OSCURATO:PERSONA], fondi –asseritamente illeciti secondo il ricorrente - conseguiti per effetto della venditacon riferimento a specifiche risorse finanziarie elencate in apposito specchiettoillustrato nel ricorso.Le somme trasferite dalla [OSCURATO:PERSONA] ai coimputati, profitto illecitodella fittizia intestazione di cui al capo D (corrispondente al capo C) della rubricadella diversa Autorità giudiziaria procedente a Savona), venivano destinate, inparte, a pagare il fisco, in parte, al FUG perché oggetto di confisca nel paralleloprocedimento.Invece, le restanti somme pervenute ad [OSCURATO:PERSONA] nel 2020 – per ilricorrente frutto dalla fittizia intestazione dell’investimento nella piantagione dibanane e del successivo introito dei proventi della vendita, prima, tramitel’interposizione della [OSCURATO:PERSONA] di Panama e, poi, tramite la WaterDreams - sono ritornate nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] pur se derivanti dal reato dicui all’art. 512-bis cod. pen.Osserva il ricorrente che davanti all’Autorità giudiziaria di Savona, per ilreato di cui al capo C (corrispondente al capo D del parallelo processo di Genova,concluso con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti dei coimputati),si è formato il giudicato nel senso che risulta acclarato in modo definitivo che gliamministratori e soci della GF [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., negli anni dal 2011 al 2016, avevanosottratto ingenti somme di danaro alla società, dirottate verso società estere consedi in paradisi fiscali. Con questa provvista la società panamense AmblerCommerciale s.a. aveva acquistato una quota della società proprietaria dellapiantagione di banane.I coimputati avevano chiesto al Pubblico ministero di far rientrare la sommadi 7.250.000 $, porzione del ricavato dalla vendita della piantagione. In taleistanza, afferma il Giudice dell’esecuzione, erano ricomprese somme, pari a $1.387.831,25, appartenenti ad [OSCURATO:PERSONA] che risultano versate sul suoconto corrente personale.Orbene, nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA], è stato disposto il pagamentodiretto all’Agenzia dell’entrate di Savona di euro 1.082.881,10. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la confisca della somma ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] sul contocorrente, reputata essere proveniente dalla vendita della piantagione di banane,acquistata con i fondi neri sottratti alla GF [OSCURATO:PERSONA] intestati fittiziamente a societàoffshore. Si tratta di beni, per il ricorrente, prima, oggetto di appropriazioneindebita e, poi, di riciclaggio. Di qui la richiesta proposta ai sensi dell’art. 240-biscod. pen. con riguardo al danaro perché reputato di provenienza illecita eciononostante tornato nella disponibilità dell’imputato.1.3. Il provvedimento impugnato evidenzia che si tratta di profitto del reatoe che per il reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. non è prevista la confiscaobbligatoria ma solo quella per sproporzione, rilevando, inoltre, che il reato diriciclaggio non è contestato ad [OSCURATO:PERSONA] e che non può trovareapplicazione, nei suoi confronti, la previsione di cui all’art. 648-quater cod. pen.Nel caso di specie, il Giudice dell’esecuzione giunge ad escludere che vi siastato un incremento ingiustificato perché le somme sottratte per finalità dievasione sono reputate corrispondenti al depauperamento del valore societariopro quota. Si tratta di utili extra bilancio distribuiti che non possono essereconsiderati incremento patrimoniale ingiustificato.1.4. Ciò posto, osserva il Collegio che, nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA], come affermato dallo stesso ricorrente (v. p. 3 del ricorso), avevachiesto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il sequestro con riferimento ai reati tributari e conriferimento al profitto del reato associativo, nonché la confisca, ai sensi dell’art.240-bis cod. pen. rispetto all’importo che risulta essere stato accreditato sulconto corrente di [OSCURATO:PERSONA], nel 2020, perché reputato di provenienza illecita, inquanto ricavato, in via derivata, dalle condotte di cui all’art. 512-bis cod. pen.oggetto di contestazione con riferimento al capo C) e da reputarsi reato cd. spia.Si deve rilevare che lo schema normativo della confisca allargata si fonda suuna presunzione di provenienza criminosa dei beni posseduti dai soggetticondannati per determinati reati cd. spia, idonei a creare una accumulazioneeconomica, a sua volta possibile strumento di ulteriori delitti; in presenza dideterminate condizioni, si presume, cioè, che il condannato abbia commesso nonsolo il delitto che ha dato luogo alla condanna, ma anche altri reati, non accertatigiudizialmente, dai quali deriverebbero i beni di cui egli dispone. Il legislatore,invero, intende contrastare tale accumulazione mediante una misura ablativa chenon si fonda sulla prova della provenienza del bene da confiscare dal singolodelitto per il quale è pronunciata condanna, ma sulla ragionevole presunzioneche – in presenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato e il valore dei benie in mancanza di una giustificazione plausibile della loro provenienza lecita – essisiano stati acquisiti mediante attività criminose ulteriori rispetto a quellagiudizialmente accertata.Proprio perché si tratta di strumento efficace ma anche fortemente invasivo,si è dubitato della compatibilità costituzionale di detto strumento e, in tal senso,si è chiarito come la presunzione relativa non realizzi un’inversione dell'oneredella prova, ma si limiti a porre a carico del soggetto destinatario delprovvedimento di confisca o di sequestro un onere di allegazione di fatti ecircostanze di cui il giudice valuterà la specificità e la rilevanza e verificherà, indefinitiva, la sussistenza (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella;Corte Cost. n. 133 del 2018; Corte Cost. n. 166 del 2025).La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tale situazione, siconfigura una presunzione iuris tantum d'illecita accumulazione patrimoniale, chepuò senz’altro essere superata dall'interessato sulla base di specifiche everificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza delbene sequestrato in quanto acquistato con proventi proporzionati alla propriacapacità reddituale lecita e, quindi, anche attingendo al patrimoniolegittimamente accumulato (Sez. U, n. 8052 del 26/10/2023, dep. 2024, inmotivazione; Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997 – 04; Sez.4, n. 51331 del 13/09/2018, S., Rv. 274052 – 01). Con la precisazione che nonci si trova dinnanzi ad una vera e propria inversione dello onere della prova sullalegittima provenienza dei beni, quanto piuttosto a un onere di allegazione, che‘scatta’ nel momento in cui vi sia la necessità di contestare, sminuire od eliderel'efficacia probatoria degli elementi offerti dall'accusa a sostegno della richiestadi confisca (Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. cit.).Peraltro, la Corte di cassazione e la Corte costituzionale hanno perimetratol'ambito di operatività della presunzione di illecita provenienza dei beni secondo ilcriterio di "ragionevolezza temporale", ponendo l'accento, sulla base di unpercorso ermeneutico affine a quello cui sono pervenute le Sezioni Unite in temadi confisca di prevenzione (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli,Rv. 262605-01), sulla necessità di un collegamento cronologico tra l'attivitàdelittuosa per cui è stata emessa la sentenza di condanna o di applicazione dellapena e il momento di ingresso nel patrimonio del singolo bene di valoresproporzionato rispetto al reddito o all'attività economica (Sez. U, n. 8052 del26/10/2023, dep. 2024, Rizzi, in motivazione; Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021,Crostella, in motivazione; Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montellacit.; sentenza Corte cost., n. 24 del 2019; punto 11 del “considerato in diritto”,sentenza Corte Cost. n. 133 del 2018; punto 5.3. del “considerato in diritto”sentenza Corte Cost. n. 166 del 2025).Anche i vigenti strumenti giuridici eurounitari, che impongono agli Statimembri di prevedere il potere del giudice di disporre la confisca cd. “allargata” incaso di condanna per determinati gravi reati, pur contemplando il ricorso apresunzioni ai fini dell'individuazione dell'origine illecita dei beni, impongono chel’applicazione della misura non si fondi su alcun automatismo. Si richiede, invero,che «l’autorità giudiziaria, in base alle circostanze del caso, compresi i fattispecifici e gli elementi di prova disponibili, come il fatto che il valore dei beni èsproporzionato rispetto al reddito legittimo della persona condannata, siaconvinta che i beni in questione derivino da condotte criminose» (art. 5, § 1,Direttiva 2014/42/UE); analoghe indicazioni, con qualche variazioneterminologica, sono oggi riprodotte nell’art. 14, § 1 e 2, della Direttiva2024/1260/UE («Nel determinare se i beni in questione derivino da condottecriminose, si tiene conto di tutte le circostanze del caso, compresi i fatti specificie gli elementi di prova disponibili, come il fatto che il valore dei beni èsproporzionato rispetto al reddito legittimo della persona condannata»).1.5. Nel caso al vaglio la confisca sub iudice è stata chiesta relativamente aldanaro accreditato sul conto corrente personale di [OSCURATO:PERSONA] nel 2020,relativamente al “reato spia” di cui all'art. 512-bis cod. pen. per il quale è stataapplicata la pena con sentenza definitiva, commesso sino all’anno 2016 (v.contestazione capo C), proveniente da reimpiego di parte dei proventi illeciticonseguiti per la commissione del reato di cui all’art. 646 cod. pen. mediantefittizia intestazione della partecipazione, per il tramite della [OSCURATO:PERSONA] corp.Il rilievo che muove il Giudice, nel respingere l’opposizione, secondo il qualerispetto alle somme in questione non vi è mai stata richiesta di sequestro, èargomento non dirimente. Invero, in tema di confisca cd. allargata è statoaffermato (v. Sez. 1 n. del 29/01/2008, Rv. 239448 – 01 secondo cuila confisca prevista dall'art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in legge7 agosto 1992, n. 356 (ora art. 240-bis cod. pen.) che la misura non deve esserenecessariamente preceduta dal sequestro preventivo, essendo solo necessarioche i beni siano altrimenti individuabili, nel momento in cui il provvedimentodeve essere eseguito.Tuttavia, la disposizione di cui all’art. 240-bis cod. pen. delinea tre requisitiche sono cumulativi: la condanna (o il patteggiamento) per uno dei reati-spia; latitolarità o disponibilità di beni di valore sproporzionato rispetto al redditodichiarato o all'attività economica; la mancata giustificazione della provenienzalecita da parte del condannato.Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. del 01/07/2024,Celotto, Rv. 286847 – 01), sviluppatasi in tema di sequestro preventivofinalizzato alla confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen., quest'ultima sigiustifica se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose ascritte al condannatorisultino essere state fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmentecongruente rispetto al valore dei beni che si intendono confiscare, la cui originelecita lo stesso non sia stato in grado di giustificare. La presunzione di illecitaaccumulazione patrimoniale introdotta dal suddetto art. 12-sexies cit. trovafondamento nell'accertamento della commissione di uno dei delitti (cd. spia) ivitassativamente indicati; la sentenza di condanna per uno di tali reati determinaanche l'estensione temporale entro la quale opera la presunzione che legittima laconfisca dei beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza lecita edei quali risulti essere titolare o avere comunque la disponibilità, anche tramitesoggetti interposti, purché risultino di valore sproporzionato al reddito dichiaratoo alla propria attività economica.La sproporzione costituisce uno dei presupposti della confisca ex art. 240-biscod. pen. che va provato dalla pubblica accusa (preliminarmente ad ogni oneredi allegazione o giustificazione posto in capo all'interessato circa la provenienzadei beni, sussiste l'onere della parte pubblica di indicare, e per il giudice diaccertare, la sproporzione del valore di quanto sequestrato rispetto alla capacitàreddituale o alle attività economiche riferibili al condannato. Tale preliminareaccertamento della sproporzione costituisce la premessa necessaria perl'operatività della disposizione e, in sua assenza, manca il presupposto stessoperché l'interessato debba attivarsi per dimostrare la legittima provenienza deibeni»: Sez. 2, n. 40748 del 20/11/2025, non massimata).Tale preliminare accertamento (della sproporzione tra redditi/patrimonio, daun lato, e beni sottoposti a sequestro, dall’altro) costituisce la premessa perl’operatività della disposizione citata nel provvedimento. In difetto, manca ilpresupposto stesso perché l’interessato si possa/debba attivare per dimostrarel’infondatezza dell’assunto su cui si basa la confisca.1.5 Orbene, nel caso al vaglio, il Pubblico ministero deduce che lasproporzione sta nell’entità ingente dell’importo versato sul conto correntepersonale di [OSCURATO:PERSONA] e nella provenienza - questa certa - da [OSCURATO:PERSONA] dreamltd e da [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente aggiunge che, per i coimputati le medesimesomme, parte versate all’Erario, per la restante entità erano state confiscate.Tuttavia, osserva il Collegio che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – diversamente daicoimputati per i quali si è proceduto separatamente - la parte pubblica ha chiestola confisca ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., a fronte della sentenza applicativadella pena concordata, tra l’altro, per reato cd. spia di cui all’art. 512-bis cod.pen., senza però aver puntualmente illustrato il presupposto della sproporzionedella somma rispetto alla quale si invoca la misura ablativa e che, ancora nelricorso, è genericamente indicata.E ciò non per caso, dal momento che la richiesta formulata e sulla quale ilricorso insiste, pur essendo esplicitamente fondata, ai sensi dell’art. 183-quaterdisp. att. cod. proc. pen., sull’art. 240-bis cod. pen., aspira a colpire quello che siritiene essere il profitto della condotta illecita oggetto del processo di cognizione:ciò che realizza una non consentita sovrapposizione di piani, alla luce dellecompetenze del giudice dell’esecuzione.La constatazione secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] non ha giustificato, in alcuna sede,la provenienza del denaro non è, pertanto, dirimente in assenza di specificacontestazione della sproporzione del denaro medesimo ancorché connesso areato spia per il quale l’imputato ha riportato applicazione di una penaconcordata con sentenza definitiva.Non può pertanto ritenersi sufficiente, ai fini dell'adozione delprovvedimento di confisca e dell’accoglimento dell’opposizione proposta, la meraconstatazione della mancata giustificazione della provenienza del danaro, anchese connesso a reato cd. spia, in assenza di una specifica illustrazione delleragioni della sproporzione dei versamenti rispetto ai redditi o al patrimoniolecitamente acquisito.Ogni ulteriore deduzione, rispetto al rito all’esito del quale è stata adottatal’ordinanza impugnata, deve essere considerata assorbita.2.Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza condanna allespese trattandosi di parte pubblica (nel senso che al rigetto o all’inammissibilitàdel ricorso non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, Sez.U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650, trattandosi diparte pubblica). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso del P.M.Così deciso, il 17 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]