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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 maggio 2022

Cassazione n. 35402/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di ANCONA, con sentenza del 22/11/2018, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di truffa di cui all'art. 640 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, hanri-0 dedotto i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 640 cod. pen. 1.2.

Vizio di motivazione quanto alla possibile applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. 2.

In data 7 maggio 2022 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost.

Proc. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1.

Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 640 cod. pen. censurando la conclusione della Corte territoriale in ordine alla ritenuta sussistenza degli artifici e raggiri l in quanto nel caso di specie il ricorrente avrebbe comunque fornito la propria identità al soggetto al quale era stata offerta in affitto la casa.

Ragione questa per la quale nel caso di specie si verterebbe in un mero inadempimento contrattuale.

La doglianza, formulata nei termini della violazione di legge ma che in effetti si riferisce alla logicità e completezza della motivazione, è manifestamente infondata.

La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito.

Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, individuati nell'utilizzo della carta ricaricabile (rinvenuta presso l'abitazione dell'imputato e intestata ad altro soggetto) e all'inesistenza della abitazione da locare (verificata dalla stessa persona offesa recatasi a Roccaraso), ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura di quanto emerso, risulta del tutto inconferente ("esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'"iter" argonnentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione", in questo senso da ultimo Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217).

Del tutto prive di pregio, d'altro canto, risultano le ulteriori considerazioni esposte nell'atto quanto alle peculiarità della truffa c.d. telematica che, secondo la difesa, non sarebbe configurabile allorché l'autore fornisca comunque le proprie generalità in quanto in tale situazione il mancato adempimento, in assenza di artifici e raggiri, avrebbe un rilievo esclusivamente civilistico.

La condotta di chi offre in vendita una bene o propone un servizio inducendo l'acquirente a pagare il corrispettivo ovvero a versare un acconto, soprattutto quando ciò avviene in via telematica, ha rilievo esclusivamente civilistico solo qualora l'inadempimento dipenda da cause sopravvenute e sempre che il soggetto restituisca quanto indebitamente ricevuto.

Laddove, di contro, l'inesistenza del bene e l'impossibilità originaria di fornire il servizio, desumibili anche solo dalla mancata restituzione della somma nel frattempo corrisposta, sono sintomatici della condotta di chi simula una disponibilità che in effetti non ha e costituiscono di per sé gli artifici e i raggiri richiesti dall'art. 640 cod. pen. 2.

Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione quanto alla possibile applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.

La doglianza, formulata in termini aspecifici, non è consentita.

La questione, che non risulta essere stata oggetto di alcuna richiesta nel corso del giudizio di merito, infatti, avrebbe dovuto essere dedotta evidenziando le specifiche e concrete ragioni per le quali la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere l'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. in ordine a un fatto che, considerato comunque il danno complessivamente provocato alla persona offesa, non sembra potersi qualificare come di particolare tenuità.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di ANCONA, con sentenza del 22/11/2018, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di truffa di cui all'art. 640 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, hanri-0 dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 640 cod. pen. 1.2. Vizio di motivazione quanto alla possibile applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. 2. In data 7 maggio 2022 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 640 cod. pen. censurando la conclusione della Corte territoriale in ordine alla ritenuta sussistenza degli artifici e raggiri l in quanto nel caso di specie il ricorrente avrebbe comunque fornito la propria identità al soggetto al quale era stata offerta in affitto la casa. Ragione questa per la quale nel caso di specie si verterebbe in un mero inadempimento contrattuale. La doglianza, formulata nei termini della violazione di legge ma che in effetti si riferisce alla logicità e completezza della motivazione, è manifestamente infondata. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, individuati nell'utilizzo della carta ricaricabile (rinvenuta presso l'abitazione dell'imputato e intestata ad altro soggetto) e all'inesistenza della abitazione da locare (verificata dalla stessa persona offesa recatasi a Roccaraso), ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura di quanto emerso, risulta del tutto inconferente ("esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'"iter" argonnentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione", in questo senso da ultimo Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). Del tutto prive di pregio, d'altro canto, risultano le ulteriori considerazioni esposte nell'atto quanto alle peculiarità della truffa c.d. telematica che, secondo la difesa, non sarebbe configurabile allorché l'autore fornisca comunque le proprie generalità in quanto in tale situazione il mancato adempimento, in assenza di artifici e raggiri, avrebbe un rilievo esclusivamente civilistico. La condotta di chi offre in vendita una bene o propone un servizio inducendo l'acquirente a pagare il corrispettivo ovvero a versare un acconto, soprattutto quando ciò avviene in via telematica, ha rilievo esclusivamente civilistico solo qualora l'inadempimento dipenda da cause sopravvenute e sempre che il soggetto restituisca quanto indebitamente ricevuto. Laddove, di contro, l'inesistenza del bene e l'impossibilità originaria di fornire il servizio, desumibili anche solo dalla mancata restituzione della somma nel frattempo corrisposta, sono sintomatici della condotta di chi simula una disponibilità che in effetti non ha e costituiscono di per sé gli artifici e i raggiri richiesti dall'art. 640 cod. pen. 2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione quanto alla possibile applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. La doglianza, formulata in termini aspecifici, non è consentita. La questione, che non risulta essere stata oggetto di alcuna richiesta nel corso del giudizio di merito, infatti, avrebbe dovuto essere dedotta evidenziando le specifiche e concrete ragioni per le quali la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere l'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. in ordine a un fatto che, considerato comunque il danno complessivamente provocato alla persona offesa, non sembra potersi qualificare come di particolare tenuità. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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