CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24331/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catania, con ordinanza in data 22/11/2021, rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Catania in data 08/07/2021 in forza della quale era stata disattesa l'istanza difensiva diretta alla sostituzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere nei confronti del predetto imputato del reato di rapina aggravata. 2. Contro detta ordinanza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, deducendo con due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, inosservanza ed erronea applicazione degli art. 274 e 275 c.p.p. nonché vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta insussistenza di elementi idonei a giustificare una rinnovata valutazione quanto alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari. Rileva che il tribunale per il riesame, nell' ordinanza impugnata, con motivazione meramente assertiva ed omettendo di esaminare le specifiche censure formulate, non aveva considerato che il giudizio di adeguatezza non poteva essere fondato "sulla biografia criminale e sulla pericolosità sociale" dell'indagato. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Va premesso che oggetto della istanza de libertate in esame è stato quello della sostituzione della misura cautelare personale della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. Ora, è di tutta evidenza che una richiesta che si fonda sulla sostituzione e non sulla revoca della misura cautelare finisce per dare per scontato che esigenze di cautela ancora permangono e, pertanto, mentre appare privo di rilievo il profilo relativo alla assenza di motivazione da parte del Tribunale del riesame in ordine alla concretezza ed alla attualità delle esigenze cautelari la questione che rileva in questa sede è esclusivamente quella della proporzionalità ed adeguatezza delle misura in relazione alle (permanenti) esigenze di cautela. Osserva il Collegio che, in realtà, detto ricorso indica elementi e reitera questioni già sottoposte ai giudici del merito e che hanno avuto nell'ordinanza impugnata una risposta adeguata, logica, non contraddittoria oltre che conforme ai principi di diritto che regolano la materia. Il tribunale, nel ritenere che risultava evidente l'assenza di elementi di 'novità' idonei ad incidere oltre che sull'intensità delle esigenze cautelari sull'individuazione della misura cautelare / adeguata, valutate le tesi difensive oggi reiterate, ha precisato, invero, come i fatti in questione erano connotati da particolare gravità per le modalità di svolgimento della condotta (rapina commessa all' interno di una abitazione privata con apertura di una cassaforte con la fiamma ossidrica) e che andavano considerati l' elevata spregiudicatezza e professionalità del predetto, i numerosi e allarmanti precedenti penali per gravi reati (violazione della normativa sugli stupefacenti, utilizzo di armi clandestine, plurime evasioni, violazione alle prescrizioni in materia di misure di prevenzione e resistenza a pubblico ufficiale), tutti; elementi idonei ad escludere la possibilità di ricorrere a misure più gradate od autocustodiali. Va ricordato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, che questo Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). E', pervero, il caso di ricordare che si può parlare di illogicità "manifesta" solo quando la motivazione del provvedimento impugnato risulta priva dei requisiti minimi di coerenza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento o, quantomeno, allorquando ci si trovi in presenza di una motivazione sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, situazioni queste che non sono di certo ravvisabili nel caso in esame. A luce dei dati sopra evidenziati la motivazione del provvedimento impugnato quanto alla proporzionalità della misura cautelare applicata risulta non solo adeguata e logica ma anche pienamente rispettosa dei principi di diritto che regolano la materia. A fronte di una motivazione, come detto, perfettamente congrua il ricorso che in questa sede ci occupa si è sostanzialmente limitato a manifestare un' "opinione" opposta a quella del Tribunale circa la possibilità di concessione degli arresti domiciliari senza addurre elementi che non siano stati esaminati e compiutamente valutati dai giudici del merito nell'ambito dei poteri discrezionali che agli stessi competono. Occorre, infine, precisare che in tema di misure cautelari, il giudice che, ritenendo l'inadeguatezza di qualsiasi altra e diversa forma di cautela, rigetta l'istanza di sostituzione della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari accompagnati dal cosiddetto "braccialetto elettronico", non ha l'obbligo di motivare espressamente sull'inidoneità di tale dispositivo di controllo ad assicurare la tutela delle esigenze di cui all'art. 274 cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di appello cautelare). (Sez. 3, n. 44634 del 24/04/2015 - dep. 06/11/2015, Querulo, Rv. 26549401), dovendosi, quindi, ritenere che i giudici del riesame abbiano, comunque, implicitamente ritenuto la non inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. 3.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'imputato si trova ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna J ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 co-l-ter disp-att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, in