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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24505/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato riciclaggio.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino, che in parziale riforma della sentenza pronunciata in primo grado ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e rideterminata la pena ha confermato la condanna, l'imputato ha presentato ricorso e, a mezzo del difensore, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico.

Le doglianze, formulate in termini generici e reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate.

Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi per cui il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Sotto altro profilo, poi, ricorso è fondato su ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendo pertanto considerarsi non specifico.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).Nel caso in esame il giudice di appello, con gli argomenti esposti in motivazione, ha già evidenziato come dall'eliminazione definitiva degli elementi identificativi esterni dell'auto, operata dall'imputato incendiandone le targhe, si poteva chiaramente desumere la sua consapevolezza dell'illecito sottostante, che veniva così occultato.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni consapevolmente volte ad impedire in modo definitivo, o anche a rendere difficile, l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità (Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017 Rv. 271530).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato riciclaggio. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino, che in parziale riforma della sentenza pronunciata in primo grado ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e rideterminata la pena ha confermato la condanna, l'imputato ha presentato ricorso e, a mezzo del difensore, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico. Le doglianze, formulate in termini generici e reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi per cui il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Sotto altro profilo, poi, ricorso è fondato su ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendo pertanto considerarsi non specifico. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).Nel caso in esame il giudice di appello, con gli argomenti esposti in motivazione, ha già evidenziato come dall'eliminazione definitiva degli elementi identificativi esterni dell'auto, operata dall'imputato incendiandone le targhe, si poteva chiaramente desumere la sua consapevolezza dell'illecito sottostante, che veniva così occultato. Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni consapevolmente volte ad impedire in modo definitivo, o anche a rendere difficile, l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità (Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017 Rv. 271530). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c
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