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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 12623/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 28 ottobre 2020, di inammissibilità dell'appello nei confronti della pronuncia di condanna della stessa alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato di energia elettrica; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta indeterminatezza dei motivi di appello; - alla mancata liquidazione dei compensi al difensore, essendo stata l'appellante ammessa al patrocinio a spese dello Stato; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della sentenza impugnata è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato posto che l'art. 106 d.P.R. n. 115/2002 impedisce la liquidazione del compenso in caso di inammissibilità del ricorso e che l'eccezione di incostituzionalità sollevata appare manifestamente infondata posto che risulta non irrazionale la scelta del legislatore di non riconoscere un compenso per un'attività defensionale che era stata giudicata inammissibile; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 28 ottobre 2020, di inammissibilità dell'appello nei confronti della pronuncia di condanna della stessa alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato di energia elettrica; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta indeterminatezza dei motivi di appello; - alla mancata liquidazione dei compensi al difensore, essendo stata l'appellante ammessa al patrocinio a spese dello Stato; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della sentenza impugnata è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato posto che l'art. 106 d.P.R. n. 115/2002 impedisce la liquidazione del compenso in caso di inammissibilità del ricorso e che l'eccezione di incostituzionalità sollevata appare manifestamente infondata posto che risulta non irrazionale la scelta del legislatore di non riconoscere un compenso per un'attività defensionale che era stata giudicata inammissibile; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12623/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris