CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 luglio 2022
Cassazione n. 46117/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 5 luglio 2022, il Tribunale di Milano ha accolto l'appello promosso dal Pubblico ministero avverso il provvedimento in data 1° giugno 2022 col quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale dì Milano aveva sostituito la misura cautelare della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] con quella degli arresti domiciliari presso l'abitazione, con autorizzazione ad allontanarsi dalla stessa dalle 7:30 alle 18:30 per svolgere attività lavorativa. Risulta dagli atti che Canito era sottoposto alla custodia in carcere dal 9 maggio 2022 perché gravemente indiziato, in concorso con altri, di furti consumati o tentati commessi tra il 5 ottobre 2020 e il 26 aprile 2021, aventi ad oggetto veicoli commerciali. Si tratta, nella quasi totalità dei casi, di furti aggravati ai sensi dell'art. 625 n. 2 e n. 7 cod. pen. Il Tribunale per il riesame di Milano ha ritenuto fondato l'appello proposto dal Pubblico ministero e ha disposto il ripristino della custodia in carcere. 2. Il difensore dell'indagato ha proposto tempestivo ricorso contro l'ordinanza del Tribunale per il riesame deducendo manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e sostenendo che il Tribunale avrebbe omesso di valutare gli elementi a favore dell'indagato, ritenendo, perciò, unica misura adeguata a fini cautelari la custodia in carcere. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. In data 10 novembre 2022 il difensore dell'indagato ha documentato che, per i fatti in relazione ai quali era stato sottoposto a misura cautelare, Canito ha chiesto l'applicazione di una pena ex art. 444 cod. proc. pen., la richiesta è stata accolta e, con sentenza del Tribunale di Milano del 3 ottobre 2022, gli è stata applicata la pena di anni 3, mesi 4 di reclusione ed C 334,00 di multa. Ha documentato, inoltre, che tale sentenza è passata in giudicato il 30 ottobre 2022 e, in data 9 novembre 2022, è stato emesso ordine di esecuzione con prosecuzione del regime di arresti domiciliari ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen. 5. Il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano del 30 ottobre 2022 ha definitivamente concluso la fase cautelare. Canito, infatti, è attualmente sottoposto a privazione della libertà personale in forza dell'ordine di esecuzione emesso il 9 novembre 2022 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. Tale constatazione è assorbente perché col passaggio in giudicato della sentenza di merito non vi è più spazio (logico e sistematico) per discutere della concreta applicazione delle misure cautelari, secondo le problematiche proprie di queste (gravità indiziaria, esigenze cautelari in concreto, adeguatezza e proporzionalità, legittimità). La complessiva disciplina delle misure cautelari personali, infatti, appare indiscutibilmente improntata ad una funzione strumentale rispetto al processo di cognizione sicché l'esecutività della sentenza fa venir meno la possibilità di deliberare sul ricorso dell'imputato (sull'argomento cfr. Sez. U, n. 18353 del 31/03/2011, Maida, Rv. 249480). Nella fattispecie, in particolare, non sarebbe più possibile dare efficacia alla decisione del Tribunale del riesame con la conseguente modifica dello stato cautelare, ormai non più suscettibile di autonoma valutazione, e neppure sarebbe possibile reinvestire il Tribunale per la prosecuzione dell'incidente cautelare con un diverso esame. Ciò comporta l'inammissibilità del ricorso essendo venuto meno l'interesse alla decisione per sopravvenute ragioni di rito (Sez. 6, n. 39268 del 12/07/2013, Costa, Rv. 256269). 6. Al rilievo della sopravvenuta inammissibilità del ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse deve, però, accompagnarsi il rilievo che il provvedimento del Tribunale non può divenire esecutivo (come invece, altrimenti, accadrebbe fisiologicamente dopo l'attestazione dell'inammissibilità del ricorso contro di esso tempestivamente proposto), risultando definito lo stato cautelare negli arresti domiciliari applicati dal G.i.p. del Tribunale di Milano. Ferma pertanto la misura degli arresti domiciliarí, unica misura pendente ed efficace allo stato del passaggio in giudicato della sentenza di merito, si provvede come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse, fermo restando lo stato di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari. Così deciso il 18 novemb