CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 aprile 2023
Cassazione n. 14865/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il rigetto dell'istanza. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1 S.S. ha presentato, a mezzo di procuratore speciale e difensore di fiducia, avv. E. Piunti, istanza di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza, emessa dalla Corte di appello di Ancona, in data 25 ottobre 2022, depositata in data 22 aprile 2023, notificata in data 27 giugno 2023 al difensore, avv. A.T. I, subentrato al precedente legale di fiducia, deceduto. Il difensore e procuratore speciale ha allegato che i termini per impugnare sono inutilmente spirati a causa dell'impedimento assoluto dell'allora difensore di fiducia, per motivi di salute, impedimento protrattosi dal 25 agosto 2023 sino al 12 novembre 2023, e ha prodotto documentazione attestante le condizioni di salute dell'indicato legale. 2. Deve essere preliminarmente rilevato che, nel caso di specie, non si è ritenuto di trattare il ricorso con statuizione adottata in assenza di contraddittorio, con ordinanza de plano, né con la fissazione di udienza camerale, ex art. 127 cod. proc. pen.: si è, bensì, adottata la forma del contraddittorio camerale non partecipato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. 2.1. Sono noti i precedenti di questa Corte, anche a Sezioni Unite (Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233418 - 01; Sez. 3, n. 5930 del 17/12/2014, dep. 2015, Currò, Rv. 263176 - 01; Sez. 1, n. 317 del 17/12/2014, dep. 2015, Bardhi, Rv. 261707 - 01; Sez. 1, n. 19174 del 6.2.2008, Assinnata, Rv. 240237 - 01), che hanno affermato il condivisibile principio secondo il quale il legislatore è sovrano nel dettare le regole che intende siano applicate ai diversi procedimenti e un'attenta analisi del sistema induce a ritenere che, quando si vuole che si proceda nel contraddittorio delle parti, ciò è previsto, espressamente, attraverso il richiamo al "procedimento in camera di consiglio". Invece, per la delibazione delle richieste di restituzione in termini, all'art. 175, comma 4, cod. proc. pen. non è previsto testualmente che si proceda in camera di consiglio, né si fa espresso richiamo alle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen. Sicché, con diverse pronunce di questa Corte, si è ritenuto legittimo e conforme al dettato costituzionale che su tali istanze si provveda de plano, non all'esito di procedimento partecipato in camera di consiglio, a meno che il relativo procedimento incidentale si inserisca in uno principale, in corso di svolgimento con rito camerale, a contraddittorio orale o cartolare, come avviene quando l'istanza è presentata in sede di incidente di esecuzione, nel qual caso mutua le forme del procedimento principale (tra le altre, Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, [OSCURATO:PERSONA], cit.).Dunque, è previsto che il giudice decida sull'istanza di restituzione in termini con ordinanza inaudita altera parte, simile a quella con la quale si dichiara l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., posto che la valutazione della richiesta precede il procedimento di impugnazione, di cui costituisce un prius. Sicché il provvedimento adottato de plano è legittimato dalla mancata previsione generale del procedimento in camera di consiglio al quale deve farsi ricorso, quindi, soltanto nei limitati casi in cui la richiesta si inserisca in un procedimento in corso di svolgimento con rito camerale. A tale iter procedimentale, poi, segue, avverso l'ordinanza adottata de plano, l'eventuale ricorso per cassazione, cui le parti hanno accesso ex art. 175, comma 6, cod. proc. pen. Anzi, si è notato che proprio la previsione del rimedio impugnatorio ad hoc, di cui all'art. 175, comma 6, cod. proc. pen., assicura la tenuta costituzionale della previsione dell'udienza de plano nei casi di cui all'art 175 cod. proc. pen. Invero, il procedimento de plano per la trattazione dell'istanza ex art. 175, comma 4, cod. proc. pen. è stato ritenuto compatibile, dal punto di vista costituzionale (Sez. 6, n. 2028 del 25/10/2018, dep. 2019, Meja, Rv. 274925 - 01; Sez. 6, n. 2112 del 12/11/2021, dep. 2022, Coppola, Rv. 282667 - 01), con gli artt. 3, 24, 111 Cost e 6 CEDU, proprio perché, avverso la decisione incidentale, adottata senza contraddittorio, è, comunque, previsto il rimedio del ricorso per cassazione, di cui all'art. 175, comma 6, cit. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, affermato il condivisibile principio secondo il quale, in tema di procedimento per la restituzione del termine per l'appello avverso sentenza di condanna è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 111 Cost. e 6 CEDU, dell'art. 175, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui consente una decisione senza contraddittorio, de plano, trattandosi di decisione incidentale avverso la quale è comunque assicurato il ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 2028 del 25/10/2018, dep. 2019, Meja, Rv. cit.). 2.2. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, osserva che i principi sin qui esposti sono stati affermati, ripetutamente, quanto alla forma del provvedimento e al rito da instaurare, in relazione a fattispecie in cui il procedimento era stato introdotto da istanza di restituzione nel termine per impugnare un provvedimento del giudice di merito dinanzi a quello di grado ulteriore, diverso dalla Corte di cassazione. Nel caso al vaglio, invece, si tratta di sentenza della Corte di appello, rispetto alla quale l'intervento di questa Corte, con ordinanza de plano resterebbe privo di rimedio impugnatorio per le parti, riguardando, evidentemente, la previsione di cui all'art. 175, comma 6, cit., l'ordinanza adottata dal giudice competente a decidere sull'impugnazione per la quale si insta per la restituzione nel termine, quando il giudice competente è autorità giudiziaria è diversa dalla Corte di legittimità. Tanto, non offrendosi mezzi virtualmente rescissori di una decisione di legittimità se non il ricorso straordinario, limitato, però, ai casi di errore materiale o di fatto in cui sia incorsa la Corte di cassazione, ex art. 625 -bis cod. proc. pen. Pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] ha reputato conseguente che, ponendosi, nella specie, problemi di valutazione anche della documentazione allegata, tali da imporre l'uso di adeguati criteri interpretativi in relazione al thema probandum, dovesse essere data all'istante la possibilità di intervenire, previa instaurazione del contraddittorio on il procedimento camerale — sul modello tipico, ex art. 611 cod. proc. pen. — onde assicurare alle parti il compiuto potere di interlocuzione, quanto meno preliminare, rispetto alla decisione da adottare ex art. 175 cod. proc. pen. Ciò, proprio per escludere il prefigurarsi di possibili censure di incostituzionalità rispetto alla previsione dell'udienza de plano di cui all'art. 175 cod. proc. pen., per un caso, come quello di specie, nel quale la decisione incidentale di cui al comma 4 della citata norma, sull'istanza di restituzione in termini non è suscettibile di impugnazione con il ricorso per cassazione, ma solo con il rimedio del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., ma per i limitati vizi con tale mezzo deducibili. 2.3. Infine, si osserva che pacifica è la competenza a provvedere della Corte di legittimità, posto che questa spetta al giudice dell'esecuzione solo allorquando la richiesta sia logicamente subordinata o alternativa all'accertamento della non esecutività della sentenza di condanna, come previsto dall'art. 670, comma 3, cod. proc. pen., diversamente rientrando l'istanza nella competenza del giudice dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 175, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 29114 del 23/05/2019, Lucattini, Rv. 277017 - 01). 3. L'istanza deve essere rigettata. 3.1. Occorre osservare come, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il termine di quarantacinque giorni per impugnare la sentenza della Corte di appello di Ancona, emessa a carico dell'imputato, sia da individuare nel giorno 11 settembre 2023. Invero, risulta dalle attestazioni riportate sul frontespizio della sentenza di cui si discute che il deposito della motivazione è avvenuto in data 22 aprile 2023, dunque oltre il termine di giorni novanta fissato per il deposito, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., indicato nel dispositivo letto all'udienza del 25 ottobre 2022 e che giungeva a scadenza il 23 gennaio 2023.La sentenza della Corte di appello, come da attestazione della Cancelleria, risulta, invece, depositata in data 22 aprile 2023, dunque oltre il termine ultimo sopra indicato. 3.2. La difesa allega che la prima notifica dell'avviso di deposito della sentenza è avvenuta a un difensore non più tale, perché deceduto, e che, soltanto a seguito di sollecitazione rivolta alla Cancelleria, questa era stata notificata al difensore di fiducia subentrato, avv. A.T. , in data 27 giugno 2023. Inoltre, si deduce che, a partire dal 25 agosto 2023, questo stesso difensore è stato assolutamente impossibilitato a svolgere il proprio mandato a causa di gravi ragioni di salute. Dalla certificazione prodotta risulta che l'avv. A.T. I, in data 25 agosto 2023, è stato sottoposto a intervento chirurgico urgente, con ricovero sino al 7 settembre 2023, presso gli omissis e, successivamente, dal 7 al 13 settembre 2023, presso I omissis I omissis Risulta, inoltre, allegata certificazione con la quale è stato prescritto, in data 13 e 14 settembre 2023 riposo a domicilio (fino a prossimo controllo), oltre all'effettuazione di una serie di esami. Risultano, in particolare, versati in atti il certificato del 14 settembre 2023 che prescrive riposo domiciliare con cure per trenta giorni, nonché il certificato del successivo 14 ottobre 2023, che prescrive riposo domiciliare per altri trenta giorni, dunque con impedimento, di natura assoluta secondo il ricorrente, protrattosi sino al 13 novembre 2023. A ciò ha fatto seguito la richiesta di rimessione nel termine pervenuta a mezzo p.e.c. del 22 novembre 2023. 3.3. Ciò posto, il [OSCURATO:PERSONA] rileva che vi è stato un pur ampio lasso temporale, precedente all'insorgenza dell'impedimento dedotto (pari a gg. 34), non coperto da documentate condizioni di salute impeditive dell'attività professionale, ossia dal 27 giugno 2023 sino al 24 agosto 2023, in cui pendeva termine per impugnare dinanzi a questa Corte la sentenza di appello in esame, rispetto al quale alcuna allegazione svolge la parte, quanto ad eventuali impedimenti che abbiano inibito lo svolgimento dell'attività. Ciò, comunque, non costituisce, in astratto, valida ragione per escludere la possibilità di consentire l'accesso all'istituto della restituzione nel termine per impugnare. Occorre evidenziare, a questo fine, come, nel valutare la richiesta di rimessione in termini per proporre impugnazione, si debba tenere conto del fatto che l'interessato abbia diritto a godere di tutto il tempo previsto dalla legge per presentare l'impugnazione, non potendo tale periodo essere passibile di riduzioni, che comporterebbero, secondo il pacifico indirizzo giurisprudenziale cui il [OSCURATO:PERSONA] intende aderire, l'indebita compressione del diritto di difesa, in violazione dei principi costituzionali garantiti dagli artt. 3 e 24 Cost. (cfr. in argomento Sez. 5, n. 34875 del 05/04/2004, Renda, Rv. 229887 - 01: "Una volta accertata la tempestività della richiesta e la sussistenza dei presupposti stabiliti dall'art. 175 cod. proc. pen., l'interessato è restituito nel termine stabilito a pena di decadenza, intendendosi per tale l'intero termine e non la frazione di esso che residua al momento del verificarsi del presupposto legittimante la restituzione"; Sez. 4, n. 1329 del 23/04/1998, Strazzera, Rv. 211641 - 01: "nel valutare la richiesta di remissione in termini per proporre impugnazione occorre tenere conto del fatto che l'interessato ha diritto a godere di tutto il tempo previsto dalla legge per presentare l'impugnazione, che, nel nuovo codice di rito prevede, oltre alla dichiarazione, l'elaborazione e la produzione dei motivi"). Tuttavia, si rileva che a fronte dell'ampio periodo di tempo trascorso (sino al 25 agosto 2023, pari a gg. 34) in prossimità della scadenza del termine per impugnare (11 settembre 2023), dalla notifica della sentenza di appello (27 giugno 2023), rispetto all'insorgenza dell'impedimento del difensore di fiducia del grado di merito, non vi è prova di ulteriori vicende, peraltro nemmeno dedotte, che abbiano reso la parte privata istante impossibilitata, quanto meno, ad officiare un difensore legittimato al patrocinio innanzi a questa Corte per, eventualmente, proporre impugnazione; né - soprattutto - vi è prova che la parte abbia effettivamente maturato, per ragioni di salute del difensore, una impossibilità assoluta a svolgere l'attività defensionale, in epoca successiva al 13 ottobre 2023, alla stregua della documentazione prodotta. Sul punto, si osserva che, nel valutare se la mancata presentazione dell'impugnazione nei termini di legge, da parte dell'imputato o della difesa tecnica nel suo interesse, sia riconducibile a ragioni personali o professionali, della parte (intesa nella sua articolazione di imputato e difensore) ovvero a fattori esterni, riconducibili alle nozioni di caso fortuito o forza maggiore rilevanti ex art. 175 cod. proc. pen., quando ricorrano peculiari o inusuali fattori esterni il giudice, deve, in particolare, dar conto dell'idoneità o meno di essi a consentire, con l'ordinaria diligenza, un'utile ed efficace tempestiva presentazione dell'impugnazione. Invero, tenuto conto dell'ampio lasso di tempo trascorso dall'avvenuta conoscenza della motivazione della sentenza (più di trenta giorni se si considera il lasso di tempo sino all'inizio della sospensione feriale dei termini) non appare inesigibile da parte dell'imputato quella costante verifica della circostanza se il suo difensore sia stato o meno in grado di eseguire il mandato fiduciario, così come può ritenersi che a carico del difensore, affetto da gravi patologie soltanto dopo circa due mesi dalla conoscenza della sentenza sia sorto il dovere di informare, direttamente o per interposta persona, l'imputato della sua impossibilità ad adempiervi, sia per le sopravvenute ragioni di salute, sia per non essere il difensore del grado di merito abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte. 3.4. Del resto, quanto alla natura dell'impedimento, in termini generali, deve ritenersi che la malattia dedotta possa ragionevolmente ritenersi aver costituito causa di forza maggiore, soltanto fino al 13 ottobre 2023, trattandosi, alla stregua della documentazione prodotta, di condizione che, fino a quel momento, ha impedito in modo assoluto al soggetto interessato di allontanarsi dal proprio domicilio e comunque, di svolgere l'attività professionale necessaria. Ciò, invero, si riscontra senz'altro per tutta la durata dei due ricoveri (dal 25 agosto 2023 e sino al 13 settembre 2023) e, tutto considerato, anche per i trenta giorni successivi alle dimissioni, tenuto conto del tenore della certificazione prodotta, dove si attesta che è stato prescritto al legale riposo domiciliare accompagnato da cure. Nella nozione di causa di forza maggiore, infatti, rientrano tutte quelle circostanze che integrino un impedimento assoluto che derivi da ragioni esterne, non imputabili al soggetto che versi in tale situazione (in ordine alla nozione di forza maggiore v., tra le altre, Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020, Braini, Rv. 278706 - 01). Il concetto di forza maggiore, così inteso, è contemplato dall'art. 175, comma 1, cod. proc. pen. quale requisito per la restituzione nel termine per impugnare e che risulta, nel caso di specie, sussistere fino alla fine del periodo di cui al primo certificato prodotto. Tuttavia, come è stato segnalato anche dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nella requisitoria scritta fatta pervenire a questa Corte, il secondo certificato successivo alle dimissioni ospedaliere si connota per l'indicazione generica di un ulteriore periodo di riposo al domicilio, ma non ha indicato che la necessità di cure, né ha precisato l'assoluto divieto allo svolgimento di ogni attività, ivi compresa quella professionale. Quindi, detto impedimento, per l'ultimo periodo, non appare assoluto nel senso sin qui precisato, vale a dire tale da aver posto il legale nell'assoluta impossibilità di assolvere, quanto meno, agli obblighi informativi rispetto all'imputato, circa i contenuti della motivazione della sentenza a lui nota, anche tramite terzi, onde indirizzarlo a legale abilitato a presentare ricorso per cassazione. Peraltro, non va trascurato l'indirizzo interpretativo secondo il quale (Sez. 4, n. 11173 del 27/02/2014, Zanoni, Rv. 262088 - 01, in motivazione) un impedimento fisico limitato (nei casi delle sentenze citate al solo giorno della scadenza del termine per impugnare) non può rappresentare quell'evento come caso fortuito o forza maggiore non altrimenti vincibile, richiesto dalla norma per la restituzione nel termine di cui all'art. 175 cod. pen., essendo in tal caso imputabile alla parte il fatto di non aver saputo organizzare i propri impegni e, comunque, predisporre delle modalità idonee a consentirle di rispettare il termine fissato (nei casi citati, pervenendo all'ultimo giorno utile per il deposito) ponendosi in tal modo nelle condizioni di sopportare il rischio, appunto, di imprevisti impedimenti, proprio per questo non strettamente o esclusivamente ascrivibili a caso fortuito o forza maggiore. In ogni caso, valutato il tenore della documentazione prodotta e considerato assoluto l'impedimento sino al 13 ottobre 2023 per le ragioni sin qui esposte, l'istanza appare tardiva, perché è stata proposta - con il deposito del 22 novembre 2023 - oltre dieci giorni successivi rispetto alla cessazione dell'impedimento assoluto. Infatti, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., l'istanza per richiedere la restituzione nel termine va proposta nel termine (perentorio) di decadenza di dieci giorni da quando è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore. 4. Segue il rigetto dell'istanza con oscuramento dei dati sensibili in ragione della menzione, nel corpo della motivazione, delle condizioni di salute del legale indicato, senza statuizione sulle spese, atteso che, secondo il [OSCURATO:PERSONA], non si può, in questo caso, applicare il principio di cui all'art. 592 cod. proc. pen., che contempla l'emissione della pronuncia sulle spese, in quanto la domanda di restituzione nel termine non introduce direttamente un giudizio di impugnazione (Sez. 5, n. 15776 del 16/01/2023, Metreveli, Rv. 284388 - 01; Sez. 4, ord., n. 6442 del 24/01/2012, Hamboussi, non mass.). P.Q.M. Rigetta l'istanza. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. Igs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge. uz- ._ O c O cr) E i-2-- Così deciso il 7 marzo 2024 4X 'Ri