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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 19821/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto pluriaggravato, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti, ha rideterminando la pena inflittale, con conferma nel resto; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia l'erronea applicazione dell'art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato avuto riguardo al pacifico principio di diritto secondo cui «In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo>> (Sez.

U, n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088), come nel caso di specie, tenuto conto della condotta tenuta dalla ricorrente ricostruita nella sentenza impugnata ed ivi adeguatamente valutata (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, con il quale ci si duole della contraddittorietà della motivazione, è generico, in ragione dell'assoluta astrattezza delle deduzioni articolate a sostegno, e, comunque, manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali: l'illogicità della motivazione, infatti, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu ()culi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 aprile 2023 Il consiglier

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto pluriaggravato, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti, ha rideterminando la pena inflittale, con conferma nel resto; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia l'erronea applicazione dell'art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato avuto riguardo al pacifico principio di diritto secondo cui «In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo>> (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088), come nel caso di specie, tenuto conto della condotta tenuta dalla ricorrente ricostruita nella sentenza impugnata ed ivi adeguatamente valutata (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, con il quale ci si duole della contraddittorietà della motivazione, è generico, in ragione dell'assoluta astrattezza delle deduzioni articolate a sostegno, e, comunque, manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali: l'illogicità della motivazione, infatti, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu ()culi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 aprile 2023 Il consiglier
Sentenza Cassazione n. 19821/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris