CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 11670/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15696/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Questore p.t., domiciliati ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende ope òlegis. -resistenti- avverso l’ ORDINANZA d el [OSCURATO:PERSONA] di AGRIGENTO n. 91/2023depositata il 17/01/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE: 1.-[OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1° aprile 2001, ha proposto ricorso con due mezzi avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Agrigento n. 91/2023 del 17.01.2023, che ha rigettato il ricorso promosso dallo stesso avverso il provvedimento di respingimento del Questore di Agrigentodel 12.12.2022. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Agrigento hanno depositatomero atto di costituzione. Èstata disposta la trattazione camerale. CONSIDERATOCHE: 2.- Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 10 bis del D. lgs. 25/2008, 10 ter d.lgs. 286/98, dell’art. 8 Direttiva 32/2013 UE e dell’art. 10 Cost. Il ricorrente deduce la violazione degli obblighi informativi in un momento immediatamente successivo all’arrivo sul territorio nazionale e coincidente con la cd. pre-identificazione presso i cd. hotspot, da prestare anche in assenza di una presentazione della domanda di asilo e prima del respingimento. 3.- Con il secondo motivo si denuncia la nullità dell’ordinanza per motivazione apparente e la violazione del diritto alla difesa. La censura, strettamente collegata alla prima, si sofferma sul fatto che sin dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, era stata formulata espressa istanza istruttoria finalizzata ad acquisire agli atti del giudizio il foglio notizie e ulteriori informazioni in merito alle modalità di svolgimento dell’informativa. Rileva il ricorrente che il giudice di primo grado ha del tutto omesso di pronunciarsi sull’istanza istruttoria, sebbene l’acquisizione di tali documenti agli atti del processo apparisse fondamentale per potersi pronunciare nel merito sull’effettivo rispetto dell’obbligo di informativa. Il ricorrente lamenta la violazione del diritto di difesa e deduce che, laddove avesse disposto l’acquisizione agli atti del fascicolo anche del foglio notizie, il giudice avrebbe avuto conferma del mancato svolgimento dell’informativa, atteso che egli stesso, avuto modo di esaminare il foglio notizie, aveva riscontrato che in quell’occasione non era stata prestata alcuna informazione. 4.-Il ricorso è fondato e va accolto. «Ai sensi dell’art. 10 ter del D.lgs. n. 286/1998 deve essere assicurata a tutti gli stranieri condotti per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso gli appositi punti di crisi una informativa, completa ed effettiva, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito, trattandosi di un obbligo diretto ad assicurare la correttezza delle procedure di identificazione e a ridurne i margini di errore operativo; detto obbligo sussiste anche nel caso in cui lo straniero non abbia manifestato l’esigenza di chiedere la protezione internazionale, posto che il silenzio ovvero una eventuale dichiarazione incompatibile con la volontà di richiederla, che deve in ogni caso essere chiaramente espressa e non per formule ambigue, non può assumere rilievo se non risulta che la persona è stata preventivamente compiutamente informata». «Non è sufficiente, al fine di ritenere assolto l’obbligo di informativa di cui all’art 10 ter T.U.I. che nel decreto di respingimento o di trattenimento si indichi genericamente che il soggetto è stato compiutamente informato, se, nella contestazione dell’interessato, nulla emerge, in ordine alla informativa, dal foglio notizie né da altri atti, documenti o mezzi di prova offerti dalla amministrazione; e segnatamente se non emergono i tempi e le modalità con cui l’informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata, alla presenza di un interprete o mediatore culturale e ciò al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite»(Cass. n. 32070/2023). Ebbene, il caso di specie appare del tutto sovrapponibile a quello oggetto della presente pronuncia. E infatti il Giudice di Pace di Agrigento ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] affermando che lo stesso era stato debitamente informato, per averlo dedotto dal provvedimento di respingimento, dove non era chiarito in che modo a tele incombente si era provveduto, e da ciò si evince che nulla di quanto indicato nel principio prima ricordato, in merito all’assolvimento degli obblighi informativi, risulta accertato nella specie. 5. In conclusione, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Giudice di pace di Agrigento in persona di diverso magistrato, per il riesame alla luce dei principi espressi e la statuizione sulle spese. P.Q.M. - A ccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Gi