CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 ottobre 2021
Cassazione n. 33118/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta già depositata e chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con rinvio ad altra sezione della Corte di Assise d'Appello di Napoli. uditi i difensori: l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso del PG; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso nello stesso senso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, emessa il 5 ottobre 2021, la Corte di assise di appello di Napoli ha, quanto alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riformato la sentenza resa dalla Corte di assise di Napoli il 28 febbraio 2018. 1.1. Il giudizio di primo grado aveva visto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] imputati degli omicidi aggravati di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perpetrato con colpi di arma da fuoco, nel rione Conocal di Napoli, il 29 gennaio 2013 (capo A), della detenzione e del porto illegali aggravati delle armi che erano state utilizzate per gli omicidi suddetti, individuate in tre pistole, due calibro 9 x 21 e una calibro 357 (capo B), nonché dell'incendio aggravato del veicolo [OSCURATO:PERSONA] impiegato per l'azione di fuoco (capo C). Inoltre, a [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato il reato di evasione aggravata e continuata dagli arresti domiciliari, commessa in Napoli, in data immediatamente antecedente al 29 gennaio 2013 e, poi, il 29 gennaio2013. La Corte di assise aveva dichiarato gli imputati responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti e, posti in continuazione i reati attribuiti ai primi tre imputati, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni uno, mesi sei, [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta. l'attenuante di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991, alla pena di anni sedici di reclusione e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione. 1.2. La Corte di assise di appello ha riformato la prima decisione con esclusivo riguardo alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] assolvendoli dai reati loro ascritti, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., per non avere commesso il fatto, confermando nel resto. 1.3. La Corte di primo grado aveva basato la sua decisione muovendo dalle dichiarazioni rese dal testimone di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA], il quale, in concomitanza con l'agguato, stava svolgendo, con i colleghi Picardi e Boenzi, un servizio di pattuglia presso il rione Conocal di Napoli e aveva incrociato due scooter con a bordo degli uomini in atteggiamento sospetto, sicché, senza inseguirli, aveva tentato una manovra per intercettarli incrociandoli di fronte; proprio durante il compimento del percorso finalizzato a raggiungerli, Porcini era stato, però, avvisato della perpetrazione dell'agguato omicidiario in danno di soggetti noti agli investigatori, individuati in [OSCURATO:PERSONA], deceduto immediatamente, e [OSCURATO:PERSONA], deceduto dopo il suo trasporto in ospedale, vano essendo risultato il tentativo di un intervento salvifico. Posta la ricostruzione di Porcini, l'individuazione dei responsabili del duplice omicidio si era basata sulle dichiarazioni dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Erano state, inoltre, valutate come prove dotate di concorrente rilievo dimostrativo le dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia, ossia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.4. La Corte di assise di appello ha rinnovato parzialmente l'istruzione dibattimentale, procedendo all'escussione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché disponendo ed espletando il confronto fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il giudizio conclusivo emesso dai giudici di appello si è basato - oltre che sull'immediata elisione di ogni rilievo dimostrativo dei contributi dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche e soprattutto - sulla valutazione di inattendibilità alfine formulata sia con riguardo alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], sia con riguardo alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso quest'ultima sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, relativamente all'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento della decisione quanto alle relative posizioni. Dopo l'esposizione di un'ampia premessa ricostruttiva, il ricorrente ha affidato l'impugnazione a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo viene prospettato il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle chiamate in reità emergenti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I giudici di appello, secondo il ricorrente, si sono limitati a riportare brevemente le dichiarazioni dei suddetti collaboratori senza analizzarne il contenuto ricostruttivo in relazione all'episodio omicidiario, analisi invece effettuata dalla Corte di assise: così, [OSCURATO:PERSONA], seppur detenuto all'epoca, aveva appreso - da altri associati del suo clan di Barra (interessato alla faida in corso fra i [OSCURATO:PERSONA] e i D'Amico) e, in particolare, da [OSCURATO:PERSONA], fratello di Marco e [OSCURATO:PERSONA] - che gli agguati erano stati deliberati dai fratelli [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di tali dati, la sentenza impugnata non avrebbe preso in considerazione, per ribaltarle, le argomentazioni svolte dai giudici di primo grado in merito alle valutazioni relative a ciascun collaboratore, né avrebbe esplicato le questioni giuridiche sottostanti alla scelta processuale delle persone esaminate nel corso della rinnovazione istruttoria, di guisa che la conclusione di negare qualsiasi valenza alle loro dichiarazioni risulterebbe illogica, nemmeno essendosi considerato che le affermazioni fatte da [OSCURATO:PERSONA] in merito al contesto delinquenziale e alle relazioni criminose alla base degli omicidi erano il frutto della sua conoscenza e, come tali, avrebbero dovuto essere distinte da quelle riferite de relato: il Procuratore generale distrettuale, quindi, ha evidenziato che da tale viziata impostazione è derivata l'illogica svalutazione delle dichiarazioni del collaboratore, oltre che in merito alla causale del duplice delitto, anche in punto di provenienza da quel gruppo criminale del relativo agguato, pure mediante la comparazione con quelle rese da [OSCURATO:PERSONA] e dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Analoghe considerazioni devono essere svolte, secondo il ricorrente, in ordine al contributo narrativo del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], già appartenente al gruppo di fuoco del clan D'Amico e concorrente nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito dell'inserimento degli imputati assolti nel gruppo di fuoco del clan [OSCURATO:PERSONA] e aveva dato atto di aver appreso della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all'agguato oggetto di processo dagli stretti congiunti di Minichini, nonché aveva confermato la causale dell'azione di fuoco. Le stesse dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito dell'attività criminosa di [OSCURATO:PERSONA], non sarebbero state prese in considerazioni dai giudici di appello. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia il medesimo vizio di motivazione inerente alla valutazione della chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare - evidenzia il Procuratore generale ricorrente - l'astio ascritto dai giudici di appello alla genesi delle accuse mosse a [OSCURATO:PERSONA], per essersi [OSCURATO:PERSONA] sentito indifeso dalle vendette ritorsive del clan avverso, rancore desunto dalla lettera fatta recapitare a [OSCURATO:PERSONA], costituisce l'esito di un'affermazione apodittica e illogicamente svalutativa delle complessive ragioni espresse da [OSCURATO:PERSONA] per giustificare la decisione di collaborare, affermazione peraltro inidonea a negare credibilità soggettiva alle sue dichiarazioni. Con riferimento all'attendibilità, si fa carico alla Corte di merito di avere affermato l'avvenuta emersione della prova dell'impiego di tre diversi tipi di proiettili dando credito alla sola indicazione del consulente tecnico degli imputati, dott. [OSCURATO:PERSONA], che peraltro aveva espresso un mero parere di probabilità, reso dopo aver semplicemente visionato le fotografie dei reperti balistici, laddove i rilievi della Polizia scientifica avevano identificato con certezza soltanto bossoli calibro 9 x 21: pertanto, si prospetta come viziato il ragionamento che avrebbe destituito di credibilità il narrato di [OSCURATO:PERSONA] - circa il numero delle persone che avevano sparato nell'azione di fuoco - sulla base di un elemento privo di certezza probatoria, laddove le evidenze balistiche e i rilievi autoptici erano risultati tali da corroborare la descrizione dell'azione omicidiaria fatta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. In definitiva, il ribaltamento della valutazione di credibilità delle dichiarazioni rese dal suddetto coimputato non è stato fondato, nella prospettiva del ricorrente, su una motivazione effettiva, coerente e tangibile e, peraltro, i giudici di appello, con riferimento ai dati presi in esame, li hanno decontestualizzati dal complesso probatorio, invece compiutamente preso in esame nella sentenza di primo grado. 2.3. Con il terzo motivo viene dedotto il medesimo vizio di motivazione relativamente alla valutazione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e alle conseguenti verifiche degli indizi relativi alla sussistenza del riscontro individualizzante. L'avvenuta individuazione, nella sentenza impugnata, della scaturigine della scelta collaborativa di [OSCURATO:PERSONA] in ragioni di natura meramente utilitaristica e contingente viene prospettata dal ricorrente come del tutto illogica e manchevole: si sarebbero del tutto trascurate le ammissioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e le sue chiamate di correo inerenti all'omicidio Malapena, dichiarazioni che avevano prodotto anche la condanna di [OSCURATO:PERSONA], con evidente esposizione a rischio del dichiarante e della sua famiglia. Per il resto - osserva il ricorrente - i giudici di appello non hanno spiegato quali fossero gli indizi dimostrativi dell'affermato condizionamento fra i collaboratori di giustizia, mentre la sentenza di primo grado aveva specificamente motivato per escludere tali condizionamenti, e, poi, non hanno considerato che le discrasie fra le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e quelle di [OSCURATO:PERSONA] erano di segno tale da non costituire affatto la spia della rispettiva inattendibilità, bensì - come pure aveva specificato la sentenza di primo grado - l'esito di una naturale progressione narrativa e la riprova della mancanza di una callida preordinazione delle propalazioni da parte dei medesimi dichiaranti. In definitiva, secondo il Procuratore generale territoriale, la motivazione della sentenza di appello non si è attenuta al principio di diritto secondo cui, quando la sentenza di secondo grado svolga apprezzamenti diversi rispetto a quello di primo grado e pervenga a conclusioni differenti da quelle accolte dal giudice di primo grado, non può limitarsi semplicemente a esprimere un'opinione dissenziente, ma deve riesaminare, sia pure sinteticamente, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, evidenziando quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, e alfine fornire, in ordine alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia specifica ragione delle difformi conclusioni. 3. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con memoria depositata il 30 giugno 2022, hanno svolto articolate considerazioni volte a prospettare la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto dell'impugnazione proposta dal Pubblico ministero. 3.1. In ordine al primo motivo di impugnazione, le difese osservano che i ( giudici di appello hanno definito con coerenza la portata probatoria delle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] concludendo che essi erano latori soltanto di personali deduzioni e di voci generiche raccolte all'interno delle carceri: non condividendo la conclusione della Corte territoriale, il ricorrente ha finito per invocare, secondo i resistenti, una terza valutazione di merito, laddove già la Corte di primo grado aveva dato atto della provenienza delle suddette dichiarazioni, tanto con riferimento al narrato di [OSCURATO:PERSONA], quanto con riferimento a quello di [OSCURATO:PERSONA] e, vieppiù, a quello di [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Per ciò che attiene al secondo motivo di impugnazione, i difensori degli imputati assolti ritengono che, pure con riguardo alla posizione del coimputato chiamante in correità [OSCURATO:PERSONA], il Procuratore generale territoriale abbia sollecitato un terzo, inammissibile giudizio di merito, omettendo di osservare il principio di diritto secondo cui non è sufficiente l'emersione di una criticità su una delle valutazioni contenute nella sentenza oggetto di esame, qualora le restanti assicurino la tenuta del ragionamento giustificativo della decisione: la Corte di assise di appello - evidenziano le difese - ha in più passaggi enucleato le contraddizioni e le inverosimiglianze emergenti dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], aporie non sanate dall'esito del confronto fra il suddetto collaboratore e [OSCURATO:PERSONA], essendo stato ritenuto che le giustificazioni date da [OSCURATO:PERSONA] alle sue propalazioni erano risibili, non costante e coerente era la sua narrazione, anche in ordine all'affermata presenza di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], rilevante era la diversità delle sue progressive affermazioni, illogico era il racconto della convocazione di [OSCURATO:PERSONA] al cospetto dei presunti componenti del gruppo di fuoco, elementi su cui il ricorrente non ha interloquito, così come non ha considerato la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], confermativa dell'innocenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dell'astio nutrito da [OSCURATO:PERSONA] nei loro confronti. 3.3. Il terzo motivo del ricorso è parimenti formulato, secondo le difese, alla stregua di un ulteriore grado di merito, circa la valenza di riscontro delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], nipote di [OSCURATO:PERSONA]: questi - si sottolinea - aveva indicato a suo riscontro [OSCURATO:PERSONA] soltanto dopo che il nipote aveva formalizzato la scelta collaborativa e ciò, tenuto conto delle frequentazioni familiari, avrebbe dovuto indurre a ritenere intercorso fra i due collaboratori un accordo fraudolento, anche in ragione dei contatti telefonici fra loro intercorsi. Inoltre, i difensori degli imputati ribadiscono che il ricorrente non si è confrontato con le discrasie emerse dal confronto tra i due collaboratori, anche sull'impiego da parte deli sicari di una macchina o di due scooter, con la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], contrastante con le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], con i rilievi svolti dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata, in merito al carattere ingiustificato della progressione dichiarativa risultante dal narrato del collaboratore sulla convocazione o sulle convocazioni a lui fatte pervenire dagli imputati, e con la constatazione che [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato che già conosceva il rione Conocal e il palazzo in cui Castaldi, la vittima designata, avrebbe dovuto ritirarsi. Pertanto, hanno concluso i resistenti, non avendo il Procuratore generale territoriale operato riferimenti a eventuali violazioni di diritto da parte dei giudici di appello, essendosi limitato a non condividere le loro conclusioni, l'impugnazione va ritenuta inammissibile. 4. Il Procuratore generale, nella requisitoria svolta all'udienza di discussione, riprendendo la memoria anticipata per iscritto, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, relativamente alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio, osservando che l'impugnazione del Pubblico ministero ha colto le gravi carenze e le insanabili illogicità del percorso con cui la Corte di assise di appello ha confutato la motivazione offerta nella sentenza di primo grado, dal momento che la lettura alternativa delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia risulta priva di giustificazioni o comunque non adeguatamente articolata per contrastare le difformi conclusioni illustrate dalla Corte di assise, essendosi - il ragionamento sviluppato dai giudici di appello - esaurito in una mera motivazione dissenziente rispetto a quella di primo grado, non tale da raggiungere un adeguato standard di persuasività. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene il ricorso del Procuratore generale territoriale da accogliere nei sensi che seguono. 2. Va premesso che i giudici di primo grado avevano ritenuto la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dopo aver formulato la complessiva valutazione di credibilità e attendibilità delle suindicate fonti di prova dichiarativa, in particolare di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il contributo preminente era stato assegnato al narrato proveniente da [OSCURATO:PERSONA], il quale, da chiamante in correità, aveva offerto una testimonianza diretta in ordine al movente dell'agguato, in relazione al quale era stato individuato come obiettivo il solo Castaldi, affiliato al clan D'Amico, contrapposto a quello facente capo ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] (non intendendo il gruppo di D'Amico continuare a pagare ai [OSCURATO:PERSONA] il prezzo di quella che ritenevano un'estorsione, ossia una parte dei proventi delle loro piazze di spaccio degli stupefacenti): la programmata uccisione di Castaldi, indicato come affiliato ai D'Amico, era stata la risposta alla condotta oppositiva messa in essere dal clan rivale. [OSCURATO:PERSONA] aveva anche descritto le modalità attraverso le quali gli autori erano venuti a conoscenza degli orari di rientro di Castaldi, obbligato per provvedimento giudiziale a rientrare nella sua abitazione entro le ore 20,00, e dell'esatta ubicazione della abitazione stessa. Egli, poi quale partecipe confesso all'agguato, aveva raccontato l'articolata dinamica dell'azione di fuoco, con riferimento alla quale aveva sottolineato che a esplodere i colpi mortali erano stati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre a lui non era riuscito di sparare, essendosi trovato di fronte Minichini, estraneo all'obiettivo criminale e mero, accidentale accompagnatore di Castaldi. Aveva descritto anche le fasi successive, compresa quella relativa alla distruzione dell'autovettura utilizzata per il compimento dell'azione di fuoco. [OSCURATO:PERSONA], già secondo la ricostruzione di Porcini, poi recepita dalla Corte di assise all'esito della raccolta istruttoria, aveva confermato che, poco prima dell'agguato, egli aveva incontrato [OSCURATO:PERSONA], che era suo zio, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali gli avevano chiesto l'esatta collocazione della palazzina abitata da Castaldi, sia pure senza specificare le ragioni di tale richiesta, mentre poi [OSCURATO:PERSONA] lo aveva congedato affermando che essi dovevano fare un servizio. Quanto al contributo dichiarativo degli altri collaboratori di giustizia, in riferimento a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i giudici di primo grado avevano considerato che esso afferiva a testimonianza indiretta, posto che essi avevano riferito circostanze apprese da terzi, per lo più nel corso di periodi di detenzione in carcere. La credibilità e l'attendibilità, intrinseca ed estrinseca, delle richiamate dichiarazioni dei collaboratori di giustizia era stata alfine considerata sussistente dalla Corte di assise, tenuto conto anche delle risultanze di generica, con particolare riguardo all'esito - ritenuto pienamente consonante - dell'attività di polizia giudiziaria e degli accertamenti medico legali compiuti. La Corte di assise di appello ha invece concluso per la carenza di adeguata credibilità e attendibilità delle stesse fonti. Fra gl,i elementi posti a fondamento dell'esclusione di un'adeguata credibilità soggettiva di [OSCURATO:PERSONA] è stata considerata la lettera fatta recapitare dalla di lui moglie, brevi manu, a [OSCURATO:PERSONA], fratello dell'imputato, mentre la sua attendibilità è stata ritenuta minata dalla carenza di coerenza e costanza delle dichiarazioni, reputate illogiche quanto alla riferita convocazione di [OSCURATO:PERSONA] poco prima dell'agguato, nonché dalla sussistenza di elementi dimostrativi dell'avvenuto sparo da parte di tre armi diverse, e non di due, come affermato /1 dal collaboratore. Anche le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sono state reputate inattendibili dalla Corte territoriale, la quale ha evidenziato la scaturigine utilitaristica della sua collaborazione e l'incongrua progressione dichiarativa caratterizzante il relativo narrato, peraltro smentito dai testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Ad avviso del Collegio, i limiti della motivazione resa dalla Corte territoriale innanzi tutto riguardano, in relazione al secondo motivo di ricorso, la valutazione delle dichiarazioni accusatorie del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. La sentenza di primo grado aveva analizzato in modo dettagliato la relativa posizione, muovendo dalla più rilevante valenza, rispetto alla chiamata in reità, della chiamata in correità - nella quale si sono risolte le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, che, oltre a consentire, all'esordio del percorso collaborativo, il rinvenimento di un arsenale di circa venti armi, si era autoaccusato del duplice omicidio accollandosene le conseguenze (avendo gli stessi giudici di merito dato, per quella parte, pieno credito alla sua confessione, così emettendo nei suoi confronti sentenza di condanna) - e, sotto il profilo della verifica di credibilità soggettiva, aveva precisato che l'apprezzamento negativo della personalità del soggetto non costituisce un dato preclusivo, ma impone una valutazione particolarmente prudente del suo narrato: indi, aveva affrontato e trattato la questione inerente alla missiva fatta recapitare da [OSCURATO:PERSONA] al capoclan [OSCURATO:PERSONA] dopo l'avvio della collaborazione scrivendogli, per paura, che non intendeva più collaborare e che era pronto a rendere dichiarazioni che potessero essergli, in qualche modo, di aiuto. La Corte di assise aveva rilevato che nel corso del processo [OSCURATO:PERSONA] aveva ampiamente riferito del timore, da lui nutrito, di subire ritorsioni, con primario riferimento ad attentati alla vita dei propri familiari, che potevano verificarsi dopo la sua scelta collaborativa, considerata la potenzialità • criminale dei [OSCURATO:PERSONA]: il timore si era materializzato quando aveva appreso che [OSCURATO:PERSONA] si trovava in un Comune vicino alla località protetta in cui egli si trovava. I giudici di primo grado avevano accertato che il collaboratore di giustizia aveva effettivamente saputo di tale pericolosa evenienza dal suo difensore, che il 25 febbraio 2014 aveva appreso il dato dalla notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini di altro procedimento, e poi dall'incontro che sua moglie aveva avuto in un supermercato con la moglie di [OSCURATO:PERSONA]; e di tanto era stato avvertito anche il Servizio di protezione, oltre allo stesso difenore; inoltre, nel primo interrogatorio utile, svolto il 26 giugno 2014, egli aveva dato atto dell'invio di quella lettera a [OSCURATO:PERSONA] quale immediato tentativo di evitare rappresaglie.La Corte di assise aveva osservato che pure l'invito fatto da [OSCURATO:PERSONA] al destinatario della lettera affinché la bruciasse era stato spiegato in modo persuasivo dal collaboratore nel senso che, per apparire convincente, si era attenuto alla prassi operante fra affiliati, consistente nel bruciare gli scritti. La Corte adi primo grado aveva anche confutato la prospettazione difensiva inerente al movente astioso che avrebbe animato quelle propalazioni: era risultato provato il rapporto confidenziale tra [OSCURATO:PERSONA] e la famiglia del collaboratore e, se il collaboratore si fosse orientato a dichiarare per motivi di rancore contro il suddetto camorrista, avrebbe dovuto formulare le accuse contro [OSCURATO:PERSONA], non [OSCURATO:PERSONA]. E anche il riferimento al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda, raccontato da [OSCURATO:PERSONA] non nel primo interrogatorio, era stato spiegato in modo ritenuto convincente dalla Corte di assise, essendosi il collaboratore concentrato, nelle prime propalazioni, sui fatti essenziali degli episodi criminosi raccontati e, in quelle successive, aveva rammentato e riferito i dettagli e gli aspetti considerati marginali. Lo stesso dell'attendibilità intrinseca del collaboratore di giustizia era stato positivamente svolto dai giudici di primo grado che avevano ritenuto coerente nella sua essenza il narrato di [OSCURATO:PERSONA], pur con l'emersione di una certa progressione dichiarativa, evidenziando che le imprecisioni del racconto, siccome non eclatanti, né insuperabili sul piano logico, ma riferite ad aspetti secondari - si era citata la diversità di misura della distanza del corpo di Castaldi esanime e il motociclo, fra l'indicazione di [OSCURATO:PERSONA] (cinque o sei metri) e quelle del testimone di polizia giudiziaria (venti-trenta metri) - non ne vulneravano la sostanza, costantemente ribadita con riferimento ai soggetti componenti il commando, lo specifico ruolo dai medesimi assunto, il luogo e l'ora dell'agguato, elementi poi considerati corroborati dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. A fronte di questa analisi, la Corte di assise di appello ha, invece, considerato che il tenore della suindicata lettera dimostrasse che [OSCURATO:PERSONA] si era indotto a collaborare in quanto il suo coinvolgimento nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], ossia di un parente dei Minichini e dei [OSCURATO:PERSONA], avesse segnato la sua condanna a morte: ragione per la quale - hanno argomentato i giudici di secondo grado - era emerso il suo astio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che non aveva fatto nulla per sottrarlo ai propositi di vendetta, e dalla missiva si traeva la consapevolezza del collaboratore di poter calibrare le accuse per coinvolgere nell'accusa anche [OSCURATO:PERSONA], come poi aveva tentato di fare nel dibattimento. In tale prospettiva, è stata ritenuta risibile la giustificazione data all'invio della lettera al suddetto [OSCURATO:PERSONA], relegato agli arresti domiciliari, in quanto, se avesse avuto timore per i propri familiari, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe inviato la moglie presso [OSCURATO:PERSONA] esponendola al paventato pericolo di ritorsione, mentre il Servizio di protezione non aveva dato credito al timore del collaboratore spostandolo solo perché aveva rivelato al suo difensore la sua località protetta, di guisa che il proposito di ritrattare non poteva essere considerato posticcio. Anche l'attendibilità soggettiva di [OSCURATO:PERSONA] è stata esclusa dai giudici di appello i quali, mentre hanno considerato in qualche modo congrua la versione dei fatti data inizialmente dal collaboratore, circa la causale dell'azione di fuoco, l'obiettivo prescelto e le modalità dell'agguato, in luogo, in rione Conocal, che [OSCURATO:PERSONA] già conosceva per avervi abitato, hanno reputato sospetta e illogica la successiva specificazione del collaboratore, avvenuta a pochissima distanza temporale delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], circa la convocazione di quest'ultimo da parte del gruppo di fuoco, come indicato da [OSCURATO:PERSONA], per farsi riferire, immediatamente prima dell'agguato, particolari essenziali, quali gli orari e il domicilio di Castaldi, invece necessari per la pianificazione del delitto, già avvenuta, peraltro con la successiva emenda circa la presenza del cognato [OSCURATO:PERSONA], inizialmente dato per presente e poi, all'esito del confronto con [OSCURATO:PERSONA], escluso. 3.3. Posto ciò, quanto alla verifica della credibilità soggettiva di [OSCURATO:PERSONA], il raffronto fra le articolazioni giustificative date delle due decisioni evidenzia, come ha notato il ricorrente, che i giudici di appello si sono limitati all'espressione di un'opinione dissenziente rispetto all'impostazione seguita dai giudici di primo grado, ma non hanno speso considerazioni adeguate per destrutturarne le argomentazioni, precise e dotate di forza logica: invero, la valutazione sulla sussistenza in capo al collaboratore di giustizia di concrete ragioni di forte astio - fino ad avventurarsi in una propalazione gravemente calunniosa - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non risulta sorretta da argomenti idonei a scardinare il ragionamento della Corte di assise, anche e in particolar modo con riferimento al valore annesso alla lettera suindicata, valorizzata dai giudici di appello in senso pregiudizievole per la posizione del dichiarante, senza dedicare al suo concreto contenuto considerazioni tali da contrastare in modo effettivo quelle espresse nella prima decisione; ciò, a tacere della sostanziale estraneità a questa tematica della posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Né all'esposto timore di una ritorsione in danno dei suoi familiari, ricollegato non soltanto a generali propositi vendicativi del vertice del clan [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di chi, scegliendo la strada collaborativa, poteva concretamente danneggiare le sorti della consorteria e dei suoi appartenenti, ma anche a una situazione di fatto - la, scoperta anche dal clan, vicinanza spaziale fra un suo esponente di prima grandezza e il collaboratore con i suoi familiari - oggettivamente pericolosa, poteva e può negarsi, secondo ordinari canoni logici, un certo, effettivo rilievo. Invero, sulla premessa che la verifica della credibilità soggettiva del dichiarante costituisce l'esito di un processo valutativo che tenga conto dalla sua personalità, dalle sue condizioni socio-economiche e familiari, dal suo passato, dai rapporti con il chiamato, dalla genesi remota e prossima delle ragioni che lo hanno determinato a formulare l'accusa nei confronti del chiamato, deve rilevarsi che l'unico elemento considerato dai giudici di appello in senso negativo su tale piano non risulta accertato e valutato con una motivazione idonea a contrastare quella che sullo stesso tema aveva dato, in senso contrario, la decisione di primo grado Per quanto attiene al controllo dell'attendibilità intrinseca - dovendo muoversi dal concetto che esso deve porre alla sua base i parametri della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità della complessiva dichiarazione accusatoria - i giudici di appello hanno, certo, posto in luce l'aspetto di contrasto fra le iniziali dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e le sue successive, con riferimento alla presenza di Agnese all'incontro con [OSCURATO:PERSONA] prima dell'agguato, ma, senza un'analisi del complessivo narrato del collaboratore, hanno considerato illogico e insanabilmente contraddittorio l'intero contributo. Quanto alla ritenuta illogicità, avrebbe dovuto essere valutata e, se del caso, motivat.amente contrastata la precisazione emergente dalla sentenza di primo grado (pag. 30), secondo cui [OSCURATO:PERSONA] e gli altri imputati sapevano che Castaldi abitava nel rione Conocal, avevano appreso (da [OSCURATO:PERSONA]), che la vittima designata era obbligata a fare rientro in casa entro le ore 20,00, ma non conoscevano con precisione lo specifico edificio in cui Castaldi abitava, informazione chiesta a [OSCURATO:PERSONA], all'uopo convocato; ciò, non omettendo di verificare se il collaboratore avesse ribadito tale circostanza successiva, fino allo stesso confronto con [OSCURATO:PERSONA]. Pure per quanto concerne la presenza del cognato di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], oltre alla più specifica disamina della portata della differenziazione dichiarativa, i giudici di appello hanno omesso di valutare, con l'approfondimento implicato dal conclusivo ribaltamento della sentenza di primo grado, se la progressione dichiarativa in esame abbia inciso in modo determinante, elidendole del tutto, la 'coerenza, la costanza e spontaneità della complessiva narrazione invece ritenute sussistenti dai giudici di primo grado, all'esito della ponderazione globale del contributo di cui si tratta. Nel complesso, deve ritenersi che il vaglio unitario della credibilità e dell'attendibilità intrinseca di [OSCURATO:PERSONA] non siano emersi con la necessaria compiutezza nella decisione di appello, laddove è da riaffermarsi il consolidato principio di diritto secondo cui, nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice - prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni - deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono vanno vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145 - 01; fra le successive, Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Khess, Rv. 276676 - 01). Anche in ordine alla verifica dell'attendibilità estrinseca la doglianza in esame ha evidenziato un punto di obiettiva crisi della motivazione resa dalla Corte di assise di appello. I giudici di primo grado avevano sottolineato - insieme ad altri, non pochi, né irrilevanti elementi di ritenuta consonanza fra il narrato di [OSCURATO:PERSONA] e le risultanze della prova generica (consulenze autoptica e balistica) e degli accertamenti di polizia giudiziaria - la perfetta corrispondenza di tutti i bossoli e le ogive oggetto di reperto al calibro 9 x 21 indicato da [OSCURATO:PERSONA], mentre il numero di bossoli era incompatibile con l'impiego di una sola arma, a conferma dell'affermazione del collaboratore dell'uso di due pistole calibro 9 da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre egli non aveva esploso colpi di pistola, essendosi trattenuto dallo sparare quando aveva individuato alla guida del motociclo su cui era trasportato l'obiettivo [OSCURATO:PERSONA] il giovane Minichini, pure se poi aveva detto ai concorrenti (i quali gliene avevano chiesto conto) che non aveva esploso colpi per non "sporcare" la terza arma, la 357 Magnum che egli aveva portato con sé. Al cospetto dell'istanza difensiva di procedere a perizia balistica, sulla scorta del parere reso dal consulente di parte, dott. [OSCURATO:PERSONA], come trasfuso soltanto nella memoria difensiva presentata in dibattimento, i giudici di primo grado non avevano ritenuto assolutamente necessario disporre l'incombente, posto che l'istanza si basava sul suddetto parere dell'ausiliare, il quale, limitandosi all'esame delle sole fotografie del materiale balistico, aveva espresso una valutazione di probabilità che i colpi esplosi provenissero da tre armi: trattandosi, invece, di bossoli tutti compatibili con l'uso di una pistola calibro 9 x 21, la perizia non avrebbe potuto in ogni caso dimostrare l'uso della terza arma. La Corte di assise di appello, a fronte della doglianza difensiva sull'argomento, non ha disposto l'approfondimento tecnico ritenuto non necessario dai giudici di primo grado, ma ha tout court considerato che la ricostruzione dell'azione di fuoco esposta dal collaboratore coimputato fosse stata smentita dai rilievi tecnici e dalla refertazione di tre distinti tipi di pallottole: i giudici di secondo grado hanno affermato che dai rilievi tecnici era emerso l'uso di tre armi. Tuttavia, la Corte territoriale non ha specificato quali fossero i rilievi che ha indirizzato la sua valutazione in questa direzione. Né ha, in corrispondenza, contrastato le argomentate considerazioni di segno opposto formulate nella sentenza di primo grado. Questa evidente incompletezza dell'analisi confutativa ne determina la decisiva inadeguatezza. 4. Passando all'esame del terzo motivo, inerente alla credibilità soggettiva e l'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], è da osservare quanto segue. 4.1. I giudici di primo grado - considerata anche la sua complessiva posizione collaborativa, ivi inclusa la confessione relativa all'omicidio di Malapena, per il quale aveva riportato condanna e in relazione al quale aveva contribuito all'accertamento della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] - l'avevano positivamente ritenuta, fra l'altro osservando, mediante l'articolata ricostruzione dei momenti in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano rispettivamente iniziato la collaborazione e ai contatti, in ragione del loro legame di parentela, con i congiunti, che nessuna influenza del contributo narrativo di ciascuno dei collaboratori aveva potuto avere la soltanto dedotta comunicazione con l'altro, sia con riferimento ai contatti telefonici paventati dalle difese degli imputati accusati, sia con riferimento all'eventuale intermediazione delle figure parentali di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I giudici di primo grado avevano motivato anche in riferimento al contrasto fra le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e quelle delle due persone - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - a cui egli aveva fatto riferimento come soggetti che lo avevano accompagnato ai due incontri addotti come avuti con lo zio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo perché chiamato a rendere conto delle ragioni per le quali era stato visto in compagnia di un esponente del gruppo D'Amico (Marfella), fatto ritenuto non vero e contestato dal dichiarante, il secondo perché chiamato, proprio in quella che si era rivelata l'immediata antecedenza dell'azione di fuoco, a fornire alcuni particolari su Castaldi, in specie circa l'individuazione del preciso edificio del rione Conocal in cui questi abitava: valutato il contrasto, atteso che i due avevano escluso di avere accompagnato [OSCURATO:PERSONA], la Corte di assise aveva ritenuto tale snodo non essenziale per infirmare la credibilità del collaboratore, osservando che era del tutto possibile che [OSCURATO:PERSONA], il quale pure aveva dato di aver frequentato [OSCURATO:PERSONA], non ricordasse quella specifica occasione, mentre la versione di [OSCURATO:PERSONA] era stata considerata inverosimile, avendo questi asserito, pur risiedendo anch'egli nel medesimo rione Conocal, addirittura di non ?o/ conoscere [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, secondo l'avviso dei giudici di primo grado, era da evidenziare il carattere marginale, rispetto all'essenza della deposizione, della rilevata aporia, avendo il collaboratore affermato di essere stato accompagnato presso la casa dello zio, nelle rispettive occasioni, dai due indicati soggetti, non certo che questi fossero stati presenti alla susseguente discussione. 4.2. La Corte di assise di appello ha, invece, escluso in radice di poter convenire con la valutazione positiva di credibilità soggettiva di [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni sono state ritenute l'unico riscontro esterno individualizzante a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Per raggiungere tale conclusione i giudici di appello hanno evidenziato che la scelta collaborativa di [OSCURATO:PERSONA] è maturata per ragioni utilitaristiche e contingenti, per essere, il medesimo, restato coinvolto nella faida fra i due gruppi criminali, da appartenente al clan D'Amico ma con parenti, fra cui [OSCURATO:PERSONA], nel clan antagonista. E' stato anche rilevato dalla Corte di secondo grado che le sue dichiarazioni non potevano considerarsi costanti, in ragione dell'iniziale riferimento, nell'interrogatorio del 20 luglio 2014 e poi del 23 luglio 2014, a una sola convocazione da parte dello zio, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], e dell'aggiunta relativa alla seconda convocazione, con la precisazione dei contenuti dei rispettivi colloqui, soltanto nell'interrogatorio del 27 luglio 2014: il dichiarante - hanno annotato i giudici di appello - aveva avuto un ampio margine di tempo per fare mente locale sulle circostanze rese in modo difforme, fino a inserire aggiustamenti per creare un apparente raccordo con la versione dello zio. Si è rimarcato, infine, che i testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano smentito il collaboratore sul fatto di averlo accompagnato nelle occasioni suindicate. 4.3. Questi essendo, all'essenza, i contenuti delle motivazioni inerenti alla credibilità e all'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] rese nelle due sentenze di merito, il Collegio rileva che non appare dotato di congruente forza logica il riferimento svolto dai giudici di appello alla scaturigine utilitaristica della collaborazione di [OSCURATO:PERSONA], al pari di quella di [OSCURATO:PERSONA] come fattore incidente - e in modo non secondario - sulla valutazione della corrispondente credibilità. Occorre ribadire anche nel presente contesto che, in tema di dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, la scelta collaborativa è da ricollegarsi nella maggior parte dei casi a motivazioni utilitaristiche e all'intento di conseguire vantaggi di vario genere, come previsti dalla disciplina di settore: essa, pertanto, non può essere assunta, a indice di una metamorfosi morale del soggetto già dedito al crimine, che sia idonea a fondare un'intrinseca attendibilità delle sue Propalazioni; invece, l'indagine sulla credibilità del collaboratore deve essere compiuta dal giudice - non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona e, quindi, sulla genuinità del suo pentimento, quanto - sulle ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i chiamati in correità, oltre che sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni. In corrispondenza di tale affermazione, va del pari considerato, nella valutazione dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia, il generico interesse a fruire dei benefici premiali non è di per sé solo elemento idoneo a intaccare la credibilità delle dichiarazioni, qualora il giudice le abbia doverosamente sottoposte a vaglio critico (Sez. 1, n. 5438 del 07/11/2019, dep. 2020, Birra, Rv. 278470 - 01; Sez. 1, n. 11179 del 31/10/2018, dep. 2019, Patanè, Rv. 274921 - 01). La genesi esclusivamente utilitaristica della collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] come fattore escludente la sua credibilità soggettiva - per il solo fatto che egli si trovava in difficoltà fra l'appartenenza a un clan e la presenza di suoi congiunti in quello antagonista, senza addurre l'emersione di un qualche concreto elemento che lo inducesse e determinarsi a collaborare per farlo in modo insincero e strumentale, dopo che, peraltro, il medesimo soggetto, scelta la collaborazione, aveva ammesso la commissione di un omicidio - si rivela, quindi, logicamente fragile, anche alla stregua del richiamato principio. Per altro verso, la valutazione di non attendibilità del narrato di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al contrasto con le testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sul particolare dell'avere o meno i medesimi accompagnato il dichiarante in occasione dei due incontri è stata enunciata dalla Corte territoriale in modo così tacitiano da risultare apodittico, senza darsi carico di contrastare, con motivazione idonea a superarne la consistenza argomentativa, quella, di segno opposto, offerta nella sentenza di primo grado. Stanti tali limiti, la valutazione di conclusiva non credibilità soggettiva e inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA] espressa nella sentenza impugnata non risulta adeguatamente sorretta dal solo riferimento alla evidenziata - e indubbia, pur se riferita a dichiarazioni indicate come rese nel breve intervallo trascorso dal 20 al 27 luglio 2014 - progressione dichiarativa che ha contrassegnato il narrato, su cui pure la Corte di assise aveva motivato segnalandone le caratteristiche non tali da pregiudicare la costanza della parte centrale della narrazione, non essendo peraltro confortata da riferimenti argomentati a concreti ancoraggi probatori la finalità di quello che è stato definito l'aggiustamento dichiarativo, ossia la messa in atto del tentativo di plasmare la versione in funzione di conferma di quella di [OSCURATO:PERSONA]: ciò, senza approfondire in modo adeguato gli sviluppi e gli effetti determinati dal confronto fra i due collaboratori di giustizia, a cui la Corte territoriale aveva fatto ricorso interrompendo la discussione finale.5. Esaminando da ultimo il primo motivo, inerente alla lamentata dequotazione dei contributi dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], occorre considerare che la generalizzata valutazione di radicale inadeguatezza di tali fonti rispetto all'obiettivo probatorio costituito dall'individuazione degli autori del duplice omicidio oggetto di processo, espressa dalla Corte territoriale con il riferimento alla mancata conferma da parte delle fonti originarie, determinata dinieghi di deposizione o affermazioni di non conoscenza dei fatti, si contrappone all'articolata analisi dei relativi contenuti operata dalla Corte di assise nella sentenza di primo grado, nella quale erano tratteggiati in modo dettagliato gli elementi, provenienti anche dalla loro sfera di cognizione diretta, relativi all'evoluzione in senso di contrapposizione violenta dei rapporti fra i gruppi [OSCURATO:PERSONA] e D'Amico all'epoca del fatto, delle corrispondenti appartenenze criminali e delle conseguenze che il duplice omicidio aveva determinato, anche in relazione alle altre fonti di prova, ivi inclusa la serie di messaggi telefonici intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dai giudici di primo grado ritenuti essere un "formidabile riscontro" alle dichiarazioni, oltre che di [OSCURATO:PERSONA], anche di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui costoro avevano riferito la conoscenza acquisita dai familiari di Minichini della personale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] (Savio) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel duplice omicidio. Su tale versante, gli elementi tratti dalle dichiarazioni dei tre collaboratori ulteriori, elencati dai giudici di primo grado, pure in rapporto ai provvedimenti giudiziari acquisiti e indicati, erano stati utilizzati per ritenere, in particolare, corroborata la causale dell'omicidio illustrata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Per questo aspetto la negazione di ogni valenza al loro narrato affermata dalla Corte di assise di appello a cagione dell'assenza di apporti confermativi da parte delle fonti originarie non ha dato conto della verifica delle cognizioni dirette esposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all'epoca detenuti, ma pienamente immersi nell'ambiente criminale di riferimento. In tal senso, andavano e vanno considerati la portata e i limiti che l'accertamento del movente e della causale rivestono, nel senso che alla stessa può annettersi un argomentato rilievo logico nella verifica dei riscontri esterni, dovendo ritenersi assodato che, con primario riferimento alla valutazione del compendio di natura indiziaria, la causale in tanto può fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza degli indizi posti a fondamento di un giudizio di responsabilità, in quanto essi, all'esito dell'apprezzamento analitico e nel quadro di una valutazione globale di insieme, si presentino, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione, in tale direzione non potendo - il movente - costituire l'elemento che consenta di superare le discrasie di un quadro probatorio ritenuto, con motivazione immune da censure, di per sé non convincente (Sez. 1, n. 813 del 19/10/2016, dep. 2017, Lin, Rv. 269287 - 01, nel solco segnato da Sez. U, Sentenza n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226094 - 01, in tema di valenza del movente, con riferimento all'ipotesi al mandato omicidiario, pur con le susseguenti sottolineature in tema di identificazione del riscontro esterno offerte, fra le altre, nella motivazione di Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, cit.: solco nel quale va inserita anche la verifica, affermata da Sez. 1, n. 31205 del 23/10/2020, Fortuna, Rv. 279790 - 01, della causale come elemento di prova non autosufficiente, ma idoneo a contribuire all'emersione del riscontro individualizzante a una chiamata in correità dotata dei requisiti di credibilità e attendibilità, a condizione che la causale stessa sia precisamente connotata nei suoi elementi circostanziali e venga fatta oggetto di rigorosa argomentazione in correlazione alle propalazioni che deve avvalorare). L'analisi delle dichiarazioni suindicate, reputate dai giudici di appello inidonee a fornire dettagli effettivamente valutabili in merito all'attribuzione delle responsabilità soggettive, in primo luogo, non risulta sviluppata fino a costituire un congruente contrasto alle considerazioni rese dalla Corte di assise in merito al loro apporto all'emersione della causale omicidiaria. Per altro verso, la troncante affermazione della riferibilità soltanto a personali deduzioni dei collaboratori o a voci raccolte all'interno delle carceri delle circostanze inerenti direttamente al duplice omicidio come ascritto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non pare aver fornito un tangibile apparato giustificativo per confutare la conclusione raggiunta nella sentenza di primo grado in base alla quale [OSCURATO:PERSONA] aveva appreso - da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soggetti direttamente legati ai [OSCURATO:PERSONA] - del diretto coinvolgimento nel duplice omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Va ribadito, in via generale, il principio di diritto secondo cui, in tema di testimonianza indiretta, qualora la persona alla quale il testimone ha fatto riferimento sia stata chiamata a deporre non abbia risposto, ovvero abbia escluso la veridicità di quanto riferito dal teste de relato, si può, in ipotesi di contrasto, riconoscere attendibilità all'una o all'altra deposizione ovvero, in ipotesi di mancata deposizione della fonte originaria, si può ritenere attendibile, oppure inattendibile, all'esito di una valutazione comunque improntata a speciale cautela, la deposizione del teste de relato, in base al principio generale del libero convincimento, non essendo stata posta dal legislatore una gerarchia tra i relativi mezzi di prova, competendo in via esclusiva al giudice del merito la scelta valutativa della versione dei fatti da privilegiare, scelta che, però, deve essere fondata su un'analisi critica e motivata degli elementi sottoposti al suo vaglio (Sez. 6, n. 38064 del 05/06/2019, Pisani, Rv. 277062 - 01; Sez. 3, n. 529 del 02/12/2014, dep. 2015, N., Rv. 261793 - 01). Tale orientamento va naturalmente coniugato con l'inquadramento delle caratteristiche e dei limiti a cui si collega la possibile valenza della chiamata in reità, essendosi affermato e ribadito che anche la chiamata in reità de relato, pure se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, sempre che risultino siano rispettate le condizioni poste, in modo consolidato, a presidio della serietà della verifica (vale a dire che: risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum; vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; sussista l'autonomia genetica delle chiamate, ossia la loro derivazione da fonti di informazione diverse: Sez. 1, n. 41238 del 26/06/2019, Vaccaro, Rv. 277134 - 01, sempre in sintonia con Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, cit.). Posto ciò, con riferimento alle posizioni delle fonti originarie a cui i giudici di primo grado avevano ricollegato le dichiarazioni accusatorie dei suddetti due imputati rese da [OSCURATO:PERSONA], ossia quelle di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non pare adeguatamente esplicitato dai giudici di appello in qual modo essi non abbiano asseverato la deposizione indiretta, ossia se essi siano stati convocati o meno, si essi abbiano risposto o si siano astenuti dal deporre, e, in caso di escussione, quale ne sia stato il contenuto. In questa prospettiva, l'opzione della Corte di secondo grado volta a destituire di qualsivoglia valenza le dichiarazioni del suddetto [OSCURATO:PERSONA] non si rivela sorretta da una - pur sintetica, ma - congrua e logica motivazione che, se fornita, non sarebbe stata sindacabile in questa sede. In questi termini e limiti, anche il primo motivo di ricorso appare dotato di fondamento. 6. Svolte queste puntualizzazioni e anche alla luce di esse, deve muoversi, in via generale, dal concetto che il giudice di appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma ha, tuttavia, il compito di offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, soltanto ove necessario riassumendo anche la prova dichiarativa decisiva (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 - 01, anche con riferimento alle motivazioni progressivamente rese da Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, RV. 231679 - 01; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229 - 01). Non si dubita - sul chiaro presupposto che la presunzione di innocenza e il principio del ragionevole dubbio determinano soglie probatorie di diverso grado in relazione alla diversa tipologia della decisione di primo grado gravata di appello (occorrendo la certezza della colpevolezza per pervenire alla condanna e, invece, il dubbio processualmente plausibile per arrivare all'assoluzione) - che l'estensione dell'obbligo di motivazione, quando si pervenga alla totale riforma della sentenza di primo grado, si configura in modo differente quando si tratti dell'ipotesi di sovvertimento della sentenza assolutoria e quando, al contrario, si verta tema di riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna: nel primo caso, il giudice di appello deve argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, facendo emergere gli evidenti vizi logici o le inadeguatezze probatorie che ostano alla permanente sostenibilità dell'esito del primo giudizio di merito; nel secondo caso, per il riformare la sentenza di condanna al giudice, di secondo grado è sufficiente fornire la giustificazione della perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla base di un'operazione fondamentalmente destrutturante dei gangli logico-giuridici del filo argomentativo della sentenza di primo grado. Pure in quest'ultima prospettiva, però, occorre - e ciò non può non essere particolarmente considerato - che le ricostruzioni fattuali su cui il giudice di appello fonda tale operazione demolitiva non siano soltanto ipotizzate in modo astratto o affermate tout court, ma siano accreditate come razionalmente plausibili sulla scorta di elementi tratti dalle concrete risultanze processuali, da valutarsi nella loro consistenza probatoria oggettivamente verificata e verificabile. 6.1. L'effetto coerente di questo passaggio è il principio, già dianzi enunciato, secondo cui, ferma l'assenza dell'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa allorquando si pervenga al sovvertimento dell'esito di condanna di primo grado, si esige che il giudice di appello sorregga la sua decisione con una motivazione rigorosa, che dia puntuale ragione delle difformi conclusioni raggiunte. In tal senso deve perciò affermarsi che il giudice di appello, quando perviene alla riforma della sentenza di condanna emessa di primo grado pronunciando sentenza di assoluzione, deve dare adeguata ragione delle difformi conclusioni e confutare in modo specifico e completo le argomentazioni offerte dalla sentenza appellata, della quale va destrutturato l'impianto dimostrativo: e ciò implica che il giudice di secondo grado si confronti con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, riesaminando, anche in modo sintetico, le prove vagliate dal primo giudice e quelle eventualmente acquisite in via ulteriore, nel quadro del nuovo discorso giustificativo, dimostrando che esse sono tali da imporre la riforma in senso assolutorio, in ogni caso non limitandosi a contestare le argomentazioni della prima pronuncia con la formulazione di critiche generiche o con mere espressioni di dissenso (v. anche Sez. 4, n. 2474 del 15/10/2021, dep. 2022, Masturzo, Rv. 282612 - 01; Sez. 1, n. 48418 del 10/07/2019 ., Magistri, non mass.; Sez. 2, n. 41784 del 18/07/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275416 - 02). 6.2. In questa cornice, considerando l'evidenziata necessità di una motivazione della sentenza di appello tale da fornire adeguata ragione del percorso attraverso cui la Corte territoriale ha raggiunto le conclusioni esitate nella riforma e da esporre gli elementi specifici concretamente volti a confutare la base logico-giuridica della sentenza di primo grado, si è, pertanto, constatato, in ordine ai punti man mano trattati, che non si rinviene un discorso giustificativo idoneo a spiegare perché le corrispondenti, contrarie conclusioni raggiunte nella sentenza di primo grado - in merito alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], a quelle di [OSCURATO:PERSONA] e, nei limiti suindicati, degli ulteriori dichiaranti - non avessero il rilievo complessivamente dimostrativo affermato dalla Corte di assise. I dati man mano indicati, oggetto di determinante e motivata valutazione da parte del primo giudice, non sono stati esaminati nella loro compiuta articolazione dalla Corte di assise di appello, che si è concentrata, in modo insufficientemente parziale, sui riferimenti pure evidenziati. Tale opzione ha avuto come effetto il rilievo della carenza di motivazione in ordine alla valutazione dei suddetti elementi acquisiti nel processo, ha palesato il corrispondente profilo di insanabile criticità logica nel tessuto argomentativo esposto dalla Corte territoriale e ha, così, viziato decisivamente, alla stregua dei principi indicati, la sentenza impugnata. 6.3. Essa - e non le, certo approfondite, indicazioni fornite dalle difese degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella memoria di resistenza e, poi, nella discussione svolta in questo grado, in misura non secondaria con diretto 21 // riferimento di merito a dati segnalati come emergenti da ciascuna delle prove dichiarative reputate rilevanti, per sostenere l'avvenuta destrutturazione del filo logico-argomentativo esposto nella sentenza di primo grado - avrebbe dovuto prendere in compiuta e specifica considerazione gli elementi su cui aveva fatto leva la Corte di assise per pervenire all'accertamento della penale responsabilità dei due imputati, analizzarli e, se del caso, destituirli di valenza dimostrativa in modo argomentato. Pertanto, se è certo corretto ribadire - come non hanno mancato di ricordare le difese di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- che l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, qualora le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante soltanto quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723 - 01), è, all'esito delle considerazioni svolte, del pari assodato che, in questo caso, gli elementi risultati trascurati o disattesi, per la loro pluralità e non secondaria incidenza, rivestono carattere di decisività. 7. Per queste ragioni, la decisiva carenza della motivazione resa dal