CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39441/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i ricorsi proposti da EI [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili della illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish, da cui erano ricavabili n. 6080 dosi, e di resistenza a pubblico ufficiale. Rilevato che gli imputati, con motivi di ricorso sovrapponibili, si dolgono della motivazione espressa dalla Corte di merito in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, cornma 5, d.P.R. 309/90. Ritenuto che. la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta degli imputati: i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'ait 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (quantitativo della sostanza caduta in sequestro, modalità allarmanti di detenzione), indicativi della professionalità dell'attività illecita e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti, non compatibile con la nozione della minima offensività. Ritenuto che si tratta di motivazione coerente con i principi stabiliti in sede di legittimità nella più recente pronuncia a Sezioni Unite Murolo (Sez. U, n, 51063 del 27/09/2018) in cui è stato enunciato ii principio che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, spettando al giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. Rilevato che, a fronte della compiuta motivazione espressa dalla Corte di merito, i motivi di doglianza si appalesano reiterativi di profili di censura già vagliati e adeguatamente disattesi dai giudici del merito. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2