Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 luglio 2025

Cassazione n. 07185/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 settembre 1999 avverso l'ordinanza del 16/07/2025 del Tribunale di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Sorveglianza di Catania rigettava l'istanza di affidamento in prova e di detenzione domiciliare avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso l'interessato con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con un unico motivo, la violazione dell'art. 606 lett. b), lett. c) e lett. e) relativamente alla relazione U.E.P.E. del 21 ottobre 2024.

Evidenzia il ricorrente l'erroneo riferimento del Tribunale di Sorveglianza ad altro soggetto, omonimo, citato dalla relazione richiamata.

3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Va premesso che il vizio di motivazione desumibile dal testo del provvedimento impugnato è ravvisabile ed efficace se l'errore accertato è idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato (per tutte, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019 Ud. (dep. 26/11/2019) Rv. 277758 - 01).

2. Il Tribunale di Sorveglianza motiva l'ordinanza sulla relazione dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa del 21 ottobre 2024 che, nel fornire informazioni al Tribunale di Sorveglianza di Catania su [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 settembre 1999, riferisce dell'indagine sociale effettuata nei confronti dell'ex moglie [OSCURATO:PERSONA] dal matrimonio con la quale sono nate due figlie, Rita e Lucia rispettivamente di 20 e 18 anni, proseguendo sulla situazione di tale nucleo familiare.

A prescindere dal dato cronologico relativo alla nascita del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (1999) e quella delle figlie (di 20 e 18 anni) che condurrebbe per ciò solo all'annullamento dell'ordinanza impugnata, la conferma che il Tribunale abbia utilizzato informazioni relative a persona omonima, si desume dalla nota della Questura di Siracusa datata 3 maggio 2023 che riferisce di altro [OSCURATO:PERSONA] nato però a Siracusa il 30 gennaio 1976, ex coniuge di [OSCURATO:PERSONA].

3. L'analisi degli atti e dei certificati penali del ricorrente corroborano ulteriormente l'erroneità della motivazione, cui consegue l'annullamento dell'ordinanza ed il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Catania.

Così deciso il 22 gennaio 2026 Il Consigliere e tens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 settembre 1999 avverso l'ordinanza del 16/07/2025 del Tribunale di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Sorveglianza di Catania rigettava l'istanza di affidamento in prova e di detenzione domiciliare avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso l'interessato con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con un unico motivo, la violazione dell'art. 606 lett. b), lett. c) e lett. e) relativamente alla relazione U.E.P.E. del 21 ottobre 2024. Evidenzia il ricorrente l'erroneo riferimento del Tribunale di Sorveglianza ad altro soggetto, omonimo, citato dalla relazione richiamata. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che il vizio di motivazione desumibile dal testo del provvedimento impugnato è ravvisabile ed efficace se l'errore accertato è idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato (per tutte, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019 Ud. (dep. 26/11/2019) Rv. 277758 - 01). 2. Il Tribunale di Sorveglianza motiva l'ordinanza sulla relazione dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa del 21 ottobre 2024 che, nel fornire informazioni al Tribunale di Sorveglianza di Catania su [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 settembre 1999, riferisce dell'indagine sociale effettuata nei confronti dell'ex moglie [OSCURATO:PERSONA] dal matrimonio con la quale sono nate due figlie, Rita e Lucia rispettivamente di 20 e 18 anni, proseguendo sulla situazione di tale nucleo familiare. A prescindere dal dato cronologico relativo alla nascita del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (1999) e quella delle figlie (di 20 e 18 anni) che condurrebbe per ciò solo all'annullamento dell'ordinanza impugnata, la conferma che il Tribunale abbia utilizzato informazioni relative a persona omonima, si desume dalla nota della Questura di Siracusa datata 3 maggio 2023 che riferisce di altro [OSCURATO:PERSONA] nato però a Siracusa il 30 gennaio 1976, ex coniuge di [OSCURATO:PERSONA]. 3. L'analisi degli atti e dei certificati penali del ricorrente corroborano ulteriormente l'erroneità della motivazione, cui consegue l'annullamento dell'ordinanza ed il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Catania. Così deciso il 22 gennaio 2026 Il Consigliere e tens
Sentenza Cassazione n. 07185/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris