CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36591/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di minaccia aggravata; Considerato che l'imputato, mediante l'unico motivo di ricorso, contesta il raggiungimento nei gradi di merito della prova della sua responsabilità penale per il fatto ascritto in quanto fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, della quale non sarebbe stata vagliata l'attendibilità con il necessario rigore; Rilevato che si tratta di doglianza reiterativa di quella già disattesa con congrua motivazione dalla Corte territoriale (pag. 2-3), la quale - oltre a ricordare correttamente i principi che presidiano la valutazione di attendibilità della persona offesa ritraibili da Sez. Un., 19/07/2012, n. 41461, Bell'Arte — ha evidenziato l'assenza di un interesse economico della persona offesa, non costituita parte civile, la quale ha inoltre riferito pacatamente sui fatti, del resto corroborati indirettamente anche da altri elementi istruttori quali le deposizioni dei genitori dei bambini e le lesioni occorse a questi ultimi; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Ot ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci