CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26855/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20856/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Molfetta, in via Baccarini n. 24; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via P.Magno n. 3 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, n. 1999/2017, pubblicata il 10 luglio 2017; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 21 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa 1.Dagli atti di causa emerge quanto segue. [OSCURATO:SOCIETA] S.r.I., esercente l'attività di costruzione di serbatoi industriali e di impianti di trattamenti rifiuti, convenne in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo di accertare e dichiarare il grave inadempimento della convenuta al contratto di vendita intercorso tra le parti, la conseguente risoluzione del contratto con condanna al risarcimento dei danni. [OSCURATO:SOCIETA]., in particolare, nel corso dell'esecuzione di un appalto concernente la costruzione in Catania di un impianto di trattamento rifiuti, commissionò a [OSCURATO:SOCIETA]. la fornitura a fibra lunga di cocco pressata, da consegnarsi a mezzo di tredici container, nonché di corteccia di abete a fibra legnosa. I container contenenti la fibra di cocco avrebbero dovuto essere consegnati presso il porto di Catania a decorrere dal 15 settembre 2010 con consegne graduali nel tempo da completare entro il termine massimo di 90 giorni, decorrenti dalla fideiussione assicurativa concessa a garanzia del corrispettivo. La consegna, tuttavia, non fu tempestiva e non fu completata nel termine trimestrale di cui innanzi. In particolare, [OSCURATO:SOCIETA]. riuscì a consegnare il 5 novembre 2010 solo un container ma "a causa dell'inidoneità, sotto il profilo igienico sanitario, delle pedane sulle quali tale merce era stata stoccata (presso la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], da cui proveniva), si era reso necessario, presso la sede dello stabilimento di [OSCURATO:PERSONA], alla stregua delle disposizioni dell'autorità sanitaria, provvedere alla distruzione delle pedane non conformi alle prescrizioni di legge". Di fronte al rifiuto di [OSCURATO:PERSONA] di ricevere pedane non conformi alle disposizioni igienico sanitarie, [OSCURATO:SOCIETA]. propose all'odierna ricorrente la consegna della merce sempre su pedane non conformi ma soggette ad uno speciale trattamento (definito di fumigazione) che tuttavia non venne accettato in quanto non forniva alcuna garanzia di idoneità. Il giudice di prime cure rigettò la domanda di parte attrice e, in parziale accoglimento delle domande di [OSCURATO:SOCIETA]., condannò la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore della società convenuta della somma di euro 62.622,32 oltre ad interessi sino al soddisfo e delle spese del giudizio. La sentenza venne confermata dalla Corte d'appello di Milano. 2.In particolare il giudice di seconde cure, escluse la sussistenza di un grave inadempimento. La Corte d'appello ricostruì la vicenda evidenziando come la merce ricevuta fosse stata accettata dall'appellante e che la mancata consegna non fosse dipesa da inidoneità della fornitura, non essendovi stata alcuna contestazione specifica delle merci contenute nei container, né avendo [OSCURATO:SOCIETA]. allegato che la non conformità della pedana, su cui la merce era allocata, avrebbe sancito l'inidoneità della fibra di cocco. Venne quindi evidenziato come, prima della scadenza del termine fissato nel contratto, non fosse configurabile un inadempimento quale quello lamentato da [OSCURATO:SOCIETA]. In particolare si affermò che "in ogni caso, accertata la non essenzialità del termine previsto per l'inadempimento, come peraltro riconosciuto dalla stessa parte appellante, anche considerato che nel contratto stipulato tra le parti (doc. n. 1. Fas. dell'attrice) alla voce" condizioni generali di vendita-consegna" si legge: "entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fideiussione, iniziando le consegne dal 15.09. 2010...salvo cause di forza maggiore "non è condivisibille l'argomento secondo cui il non aver concluso tutte le consegne (fibra di cocco) entro il termine dal rilascio della polizza fideiussoria, avvenuto il 2 settembre 2010, ha costituito grave inadempimento dell'obbligazione di consegna gravante su [OSCURATO:SOCIETA]". La Corte d'appello, escludendo la sussistenza di un termine essenziale, affermò che nella specie si era quindi in presenza di un inadempimento temporaneo, non definitivo, e perciò di per sé non grave, configurabile come un ritardo nell'adempimento. Sicché in assenza di elementi dai quali potesse desumersi aliunde l'inequivoca volontà di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine, venne quindi confermata la sentenza di primo grado. 3.Contro la decisione di cui in epigrafe ricorre [OSCURATO:SOCIETA]. con 3 motivi, resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. In prossimità dell'adunanza è stata depositata memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 1218 c.c. e 2697 c.c. per aver escluso la responsabilità della venditrice per inadempimento, in assenza di ottemperanza da parte della stessa all'onere della prova della ricorrenza di una causa non imputabile dell'inadempimento e della mancanza di colpa a riguardo. In sostanza secondo il ricorrente, come dallo stesso affermato in ricorso, la Corte d'appello avrebbe escluso la responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]. sulla scorta di una mera valutazione di plausibilità di ritardi nell'esecuzione in quanto la merce proveniva dai Caraibi e ciò in violazione dell'art. 1218 c.c. e dell'art. 2697 c.c. Il motivo, ancorché denunci una violazione di legge, è inammissibile atteso che sotto le mentite spoglie della prefata violazione si cela la richiesta di riesame nel merito della controversia, inibita in questa sede. 1.2.Infatti, l'accertamento dell'essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.c., costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito - la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici - da condurre, oltre che alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti (quale, ad esempio, "entro e non oltre"), tenendo soprattutto conto della natura e dell'oggetto del contratto (Cass. n. 10353 del 2020). Il motivo è peraltro infondato in quanto nel denunciare l'indicata violazione di legge non coglie la ratio della decisione. La Corte ha respinto l'appello poiché ha ritenuto il termine non essenziale in assenza di elementi dai cui potersi trarre una diversa e non equivoca volontà delle parti. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. per aver la Corte d'appello escluso la sussistenza di un grave inadempimento contrattuale con conseguente esclusione dei presupposti per una pronuncia di risoluzione del contratto, nonché violazione dell'art. 1219 c.c. per aver ritenuto necessaria la costituzione in mora in presenza di un termine contrattuale di adempimento da eseguire presso il domicilio del creditore. Secondo il ricorrente, la non essenzialità del termine per adempimento, non impedirebbe la pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto allorquando il comportamento omissivo dell'obbligato si traduca in un inadempimento di non scarsa importanza. Il giudice di merito avrebbe dovuto, quindi, con apprezzamento discrezionale, valutare comunque la gravità dell'inadempimento alla luce dei criteri giurisprudenziali di cui a Cass n. 22346 del 2014. Il motivo è infondato atteso che la censura non coglie la ratio della decisione la quale, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, ha valutato la condotta di [OSCURATO:SOCIETA]., escludendo, espressamente, che essa potesse costituire un grave inadempimento. Il giudice di merito ha correttamente richiamato Cass. n. 7364 del 1991 la quale ha statuito che l'art. 1453 cod. civ., il quale non consente alla parte inadempiente di eseguire la prestazione dopo che l'altra abbia proposto domanda di risoluzione, postula che l'inadempienza sia realmente sussistente, colposa e grave, si da giustificare la risoluzione del contratto e, pertanto, non vale ad escludere la possibilità di un adempimento tardivo quando la risoluzione sia stata richiesta senza il concorso dei predetti requisiti. Il giudice di seconde cure ha, dunque, motivato circa la ritenuta non gravità dell'inadempimento (pag. 6 e 7 della sentenza impugnata) escludendo che l'inadempimento temporaneo di per sé potesse costituire un inadempimento grave e come tale idoneo a consentire una pronuncia di risoluzione. Gli altri profili della doglianza sono assorbiti e va, infine, ribadito che il ricorrente non coglie la ratio della decisione, non essendo stata affermata la necessità della diffida ad adempiere ma utilizzato questa quale argomentazione per chiarire l'assenza di elementi che univocamente potessero condurre ad una volontà di ritenere non più utile la prestazione ancora dovuta. 3. Con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. avendo la corte territoriale omesso di pronunciare sullo specifico motivo di appello concernente l'ingiustificato accoglimento da parte del giudice di primo grado della domanda riconvenzionale proposta in primo grado dalla società convenuta per somme eccedenti il valore della sola merce consegnata. Nel punto 3 dell'atto di appello dell'odierno ricorrente si afferma che "la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento integrale della domanda attrice di risoluzione del contratto per inadempimento esclude di conseguenza qualsivoglia fondatezza alle domande riconvenzionali proposte da [OSCURATO:SOCIETA]". Ossia il ricorrente si limita ad affermare che dall'accoglimento della propria domanda consegue il rigetto di quella proposta in via riconvenzionale dell'odierno controricorrente. Sicché correttamente il giudice di seconde cure ha affermato, la non impugnazione della statuizione ai sensi dell'art. 342 c.p.c. A ciò deve peraltro aggiungersi che la doglianza sarebbe, anche qualora si volesse qualificare tale affermazione come impugnazione, inammissibile atteso che il ricorrente non coglie la ratio della decisione. Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass. n. 2151 del 2021). La Corte, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente (pag. 8), non si è limitata a confermare la decisione del giudice di prime cure, perché sul punto non impugnata (basti osservare l'utilizzo dell'avverbio "peraltro"), ma ne ha condiviso espressamente il ragionamento, e quindi le statuizioni, affermando che dalla accertata assenza del necessario presupposto di un inadempimento definitivo e grave dell'obbligazione della fornitura della merce di cui al contratto inter partes, conseguisse la fondatezza della pretesa di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento dell'importo dovuto per la merce consegnata "correttamente accolta dal giudice di primo grado, con statuizione peraltro non impugnata secondo quanto previsto dall'art. 342 c.p.c." Nel confermare la statuizione ha quindi adottato una statuizione incompatibile con la pretesa del ricorrente tesa a far dichiarare il grave inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]. (e la consequenziale reiezione della domanda riconvenzionale del controricorrente). 3. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 8200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,