CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 13227/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avv.[OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione;-intimato-Numero registro generale 16011/2023Numero sezionale 1780/2026Numero di raccolta generale 13227/2026Data pubblicazione 07/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 111/2023depositata il 07/02/2023, RG 1091 del 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] del Cosentinoricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n.111/2023, pubblicata il 7 febbraio 2023, che, in accoglimento dell’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di primo gradodel Tribunale di Cosenza, ha riconosciuto l’esistenza di un rapporto dilavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 22 gennaio 2007 tra laMinervino e il [OSCURATO:PERSONA] della Piana di Sibari e [OSCURATO:PERSONA] delCrati in liquidazione e ha quindi condannato il [OSCURATO:PERSONA] odiernoricorrente, in qualità di cessionario del rapporto di lavoro, a riammetterein servizio la [OSCURATO:PERSONA].Ravvisando un rapporto di solidarietà passiva tra i due Consorzi, la Corted’appello li ha poi condannati entrambi al pagamento solidale delledifferenze retributive, quantificate in euro 12.491,23, oltre accessori, alpagamento di un’indennità commisurata a tre mensilità dell’ultimaretribuzione globale di fatto e alla rifusione delle spese processualisopportate dalla [OSCURATO:PERSONA] nei due gradi di giudizio.2. Il ricorso è affidato a un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, mentre il [OSCURATO:PERSONA] dellaPiana di Sibari e [OSCURATO:PERSONA] del Crati in liquidazione è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c., il difetto di giurisdizionedell’autorità giudiziaria ordinaria.Numero registro generale 16011/2023Numero sezionale 1780/2026Numero di raccolta generale 13227/2026Data pubblicazione 07/05/2026Il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] del Cosentino noncontesta l’accertamento contenuto nella sentenza impugnata, relativoall’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato della [OSCURATO:PERSONA] con ilConsorzio Bonifica della Piana di Sibari e [OSCURATO:PERSONA] del Crati, né lacondanna solidale dei due Consorzi al pagamento delle differenzeretributive.Sostiene tuttavia che, ordinando la riammissione in servizio dellaMinervino presso il [OSCURATO:PERSONA] odierno ricorrente, al di là dei confiniterritoriali stabiliti dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 27del 2010, che aveva disciplinato le modalità di passaggio del personale trai Consorzi, la Corte territoriale si sarebbe illegittimamente sostituita alPresidente della Giunta regionale nell’esercizio di poteri amministratividiscrezionali e avrebbe altresì violato l’art. 4 della legge n. 2248 del 1865,All. E, modificando di fatto il contenuto del provvedimento amministrativo.2. Il motivo è inammissibile.L’asserito difetto di giurisdizione del giudice ordinario è stato fatto valeredal [OSCURATO:PERSONA] ricorrente per la prima volta con l’odierno ricorso percassazione, dopo che, nei precedenti gradi di giudizio, la causa era stataesaminata e decisa nel merito, venendo accolta in parte dalla Corted’Appello, di talché sul punto si è formato giudicato.In proposito va precisato che il Tribunale di Cosenza ha rigettato il ricorsoin quanto, in particolare, ha ritenuto che i contratti a progetto fosserorispondenti al modello legale di cui all’art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003, inquanto era stato individuato uno specifico progetto e non era statasufficientemente provata la deduzione attorea secondo cui il rapporto sisarebbe concretamente svolto con le modalità tipiche del lavorosubordinato.Ha ritenuto, infine, infondata la domanda di parte ricorrente diretta adottenere quanto asseritamente spettante per il contratto a termine conscadenza 7.7.2010, anticipatamente interrotto a gennaio 2010, e inNumero registro generale 16011/2023Numero sezionale 1780/2026Numero di raccolta generale 13227/2026Data pubblicazione 07/05/2026particolare ha evidenziato, come riportato nella sentenza di appello, che«le argomentazioni di parte al riguardo mostrano margini di incertezza,assumendosi che la ricorrente sarebbe stata costretta a firmare unarinuncia a proseguire il progetto con la falsa prospettazione dellasottoscrizione di un nuovo contratto a progetto, con documento di cui sidisconosce il contenuto, contestandosi l’invalidità dello stesso in quantoviziato. In disparte la considerazione per cui tale documentazione parenon indicata e non allegata in atti, non viene indicata compiutamente incosa consisterebbe la costrizione (…) e non si chiarisce in cosa consiste ildisconoscimento, contestandosi semmai un vizio della volontàmanifestata».Si deve pertanto escludere che la pronuncia di rigetto del Tribunale si siaestraniata dalla questione di giurisdizione, postulando comunque la stessa,per come articolata anche in relazione alle risultanze probatorie, unpreventivo vaglio, concluso con esito positivo, in ordine alla sussistenzadella giurisdizione.Alla luce di tale premessa, in assenza di conversione del vizio in motivo diimpugnazione ad opera della parte convenuta, l’implicita statuizioneaffermativa della giurisdizione si è consolidata, assumendo autorità di cosagiudicata.La soluzione così declinata (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 24883 del09/10/2008), che ha delineato il concreto perimetro di operatività dellarilevabilità d’ufficio della questione di giurisdizione, pur normativamenterilevabile in ogni stato e grado del giudizio ai sensi dell’art. 37 c.p.c., nellaformulazione antecedente alla riforma recata dal d.lgs. n. 149 del 2022,ha poi trovato un riscontro nel diritto positivo con il d.lgs. n. 149 del 2022,che ha modificato l’art. 37 c.p.c., subordinando il rilievo del vizio nei gradisuccessivi alla sua conversione in specifico motivo di gravame ad operadella parte convenuta in primo grado (si v. Cass., Sez. U, Sentenza n.24172 del 29/08/2025).Numero registro generale 16011/2023Numero sezionale 1780/2026Numero di raccolta generale 13227/2026Data pubblicazione 07/05/2026A ciò si aggiunge che è ormai costante nella giurisprudenza di questaCorte l’affermazione per cui la regola dell’art. 37 c.p.c., in base alla qualeil difetto di giurisdizione è rilevato anche d’ufficio in qualunque stato egrado del processo, può dirsi compatibile con il principio costituzionaledella durata ragionevole del processo solo quando sul punto non si siaformato un giudicato implicito, per effetto della pronuncia sul merito inprimo grado e della mancata impugnazione, al riguardo, dinanzi al giudicedi appello (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 2067 del 28/01/2011, Sez. U,Sentenza n. 28503 del 29/11/2017, Sez. U, Sentenza n. 10265 del27/04/2018, Sez. U, Sentenza n. 7454 del 19/03/2020); ciò tanto più nelprocesso del lavoro, in cui il sistema normativo che fondava l'originarioriparto fra giudice ordinario ed amministrativo sul presupposto di unagiurisdizione esclusiva sull'atto amministrativo, ne ha poi ricondotto ilfondamento al rapporto giuridico dedotto, facendo venir meno la ratiogiustificatrice di un intenso potere di controllo sulla giurisdizione, daesercitare sine die (Cass., Sez. U, Sentenza n. 26019 del 30/10/2008).3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata indispositivo, da distrarsi in favore degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e KristinaGentile dichiaratesi antistatarie. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro4.000,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre alrimborso delle spese generali del 15% e agli accessori di legge, dadistrarsi in favore degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] antistatarie.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aNumero registro generale 16011/2023Numero sezionale 1780/2026Numero di raccolta generale 13227/2026Data pubblicazione 07/05/2026quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile 2026.La PresidenteIrene Tricomi