CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02097/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania avverso la sentenza del 27/01/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]„ che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Torino ha confermato quella del Tribunale di Torino in data 18/12/2014, con cui è stata riconosciuta la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309 del 1990, commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA], detto Martin, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed avente ad oggetto la cessione di cocaina. 2. Ha proposto ricorso Meta tramite il suo difensore. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità e al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Era determinante l'individuazione del soggetto indicato come Edi di Modena, che avrebbe avuto un ruolo nella cessione e nel trasporto della cocaina. A tal fine non avrebbe potuto farsi riferimento alle informazioni acquisite dall'isp. Vanore presso l'ospedale di Castelnuovo ne' Monti in ordine al soggetto che aveva chiamato l'ospedale nel settembre 2006 con l'utenza in uso al predetto Edi, essendo state le relative dichiarazioni reputate inutilizzabili dal primo Giudice in relazione al disposto dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. I Giudici di merito avevano peraltro valorizzato le interrogazioni della banca dati delle Forze dell'ordine da cui risultava che Meta era stato controllato due volte con Manahasa, il fatto che costui avesse dichiarato che Meta era suo cugino e il fatto che in sede di elezione di domicilio Meta avesse dichiarato come residenza anagrafica proprio quella di Castelnuovo ne' Monti, dove si trova l'ospedale contattato dall'utenza citata. La Corte d'appello inoltre aveva acquisito presso detto ospedale l'informazione che nel 2006 non risultava che [OSCURATO:PERSONA] avesse fatto accesso presso il nosocomio o fosse stato ivi ricoverato. Ma, nondimeno, era stata confermata la sentenza di condanna, essendosi ravvisati elementi idonei all'identificazione del soggetto indicato come Edi di Modena, in ragione dei rapporti di conoscenza, del luogo di residenza e della riconducibilità del diminutivo al nome di Eduart. Senonché erano stati in tal modo violati i principi che presiedono alla valutazione della prova indiziaria e non era stato rispettato il principio per cui l'affermazione di penale responsabilità deve essere effettuata oltre ogni ragionevole dubbio. Costituivano fatti noti l'identificazione dell'utenza utilizzata dall'ignoto chiamato Edi di Modena, il fatto che tale utenza aveva chiamato l'ospedale, nonché il fatto che nessuna persona con il nome di [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto accesso presso di esso, quando il riferimento contenuto nel brogliaccio al dott. [OSCURATO:PERSONA], quale sanitario ricercato dal chiamante, faceva pensare all'esistenza di rapporti pregressi, potendosene dedurre che l'utilizzatore dell'utenza non dovesse necessariamente identificarsi con il ricorrente.3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto, nel tentativo di sollecitare un approccio valutativo diverso, non si confronta pienamente con la motivazione della sentenza impugnata e formula deduzioni manifestamente infondate. 2. In primo luogo, deve rimarcarsi che la Corte territoriale ha valorizzato, quale base del proprio accertamento, la sentenza irrevocabile pronunciata in separato procedimento nei confronti dei concorrenti nella medesima operazione di trasporto e cessione di cocaina, valutata agli effetti dell'art. 238-bis cod. proc. pen., avendo poi dato conto del fatto che le conversazioni intercettate costituivano specifico riscontro della validità di quell'accertamento, in quanto riferibili a contatti, non diversamente spiegabili, funzionali alla materiale consegna dello stupefacente. Sul punto il ricorrente non formula specifiche censure, ma si limita a prospettare la mancanza di idonei riscontri in ordine alla concreta movimentazione della droga, senza considerare l'effettivo quadro valutativo in base al quale è stata pronunciata la sentenza impugnata. 3. In secondo luogo, con riguardo all'identificazione nel ricorrente del soggetto indicato nelle conversazioni come Edi di Modena -il quale era in contatto con [OSCURATO:PERSONA], detto Martin, e con costui aveva concordato l'acquisto di quanto residuava da una più grossa partita di cocaina, riferendo che si sarebbe presentato un suo emissario a ritirare la droga a Casale, droga poi effettivamente consegnata anche se in un quantitativo inferiore a quello originariamente previsto-, il motivo di ricorso reitera deduzioni volte a contestare quell'identificazione, ma ancora una volta sollecita una diversa valutazione di merito, senza prendere specificamente in considerazione l'intero ragionamento sviluppato nella sentenza impugnata. Va infatti rimarcato che la Corte ha, in primo luogo, fatto riferimento a quanto accertato nel separato processo, allorché si era giunti alla conclusione che l'operazione avesse coinvolto [OSCURATO:PERSONA], corrispondente al soggetto indicato come Edi di Modena. A fronte di ciò, la Corte ha ritenuto di dover indicare i riscontri acquisiti e, in tale prospettiva, ha dato atto dell'inutilizzabilità parziale delle dichiarazioni rese dal funzionario della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], con riguardo a quanto da lui appreso da una persona non specificamente identificata, circa il 3 soggetto che nel settembre 2006, utilizzando l'utenza di colui che nel corso delle conversazioni intercettate corrispondeva a Edi di Modena, aveva chiamato l'Ospedale di Castelnuovo ne' Monti, chiedendo del dott. [OSCURATO:PERSONA]. E tuttavia la Corte ha segnalato che dalle dichiarazioni del teste Vanore era emerso anche che per due volte in tempi diversi [OSCURATO:PERSONA] era stato identificato insieme con [OSCURATO:PERSONA], che costui aveva dichiarato che Meta è suo cugino e che aveva avuto colloqui e contatti con lui, legati a pretesi lavori da fare, che il nome Edi ben poteva interpretarsi come diminutivo di Eduart e che [OSCURATO:PERSONA] risultava anagraficamente residente proprio a Castelnuovo ne' Monti. Ma soprattutto, esaminando approfonditamente l'interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA] e le domande rivoltegli a suo tempo dal Pubblico ministero, la Corte ha sottolineato come Manahasa, richiesto di parlare dei due soggetti, che nelle conversazioni comparivano con il nome di Edi, avesse sostenuto di non conoscere [OSCURATO:PERSONA] e di conoscere invece bene [OSCURATO:PERSONA]. D'altro canto, la Corte ha anche rilevato come l'identificazione di Edi di Modena con [OSCURATO:PERSONA] si imponesse alla luce del fatto che Manahasa aveva fatto riferimento a contatti per lavori da effettuare, lavori di cui si parlava invero nei colloqui intercorsi con Edi di Modena, ma in chiave criptica, stante l'implausibilità, in quel contesto, di interpretazioni coerenti con il dato puramente letterale. Ciò vai quanto dire che, in base all'analisi della Corte, in assenza del riferimento ad altri soggetti conosciuti come Edi, ma alla luce della comparsa nelle conversazioni con Edi di Modena proprio del riferimento a lavori, da intendere però in chiave criptica, non avrebbero potuto nutrirsi dubbi in ordine alla identificabilità di Edi di Modena proprio con il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], interpretazione coerente con il tono confidenziale che con lui mostrava di usare Manahasa. A fronte di ciò, il ricorrente ha reiterato le proprie doglianze in ordine all'identificazione di Edi di Modena, ma indulgendo in profili irrilevanti o comunque non idonei a vulnerare la motivazione -come quello riguardante l'acquisita informazione per cui nessun soggetto con il nome di [OSCURATO:PERSONA] risultava aver fatto accesso al [OSCURATO:PERSONA] o essere stato ricoverato presso l'Ospedale di Castelnuovo ne' Monti- e nel contempo omettendo di confrontarsi con l'analisi condotta dalla Corte con riguardo alla valenza delle dichiarazioni di Manahasa e del rilievo attribuibile al riferimento ai lavori. 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/11/2021 Il Consigliere