CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04183/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi II, III, IV e V di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 16 ottobre 2020, la Corte di appello di Napoli rideterminava la pena alla quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in quanto ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 56, 629 e 416 bis.1 cod.pen. e 424-416 bis,.1 cod.pen. 1.1 Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo l'omessa motivazione della Corte di appello in ordine al motivo di appello avente ad oggetto la disciplina più favorevole all'imputato dell'aumento ex art. 63 comma 4 cod.pen. in relazione ai capi di imputazione, non potendo superare la doglianza l'implicita motivazione rinvenibile a pag.11 della sentenza. 1.2 II difensore lamenta l'omessa motivazione anche del motivo di impugnazione relativo alla richiesta di massima riduzione prevista per il delitto tentato. 1.3 Il difensore eccepisce l'erronea applicazione della legge penale, non essendo configurabile il delitto di cui all'art. 423 cod.pen., contestato al capo B), ma eventualmente solo quello di cui all'art.635 cod.pen., visto che l'assenza di un pericolo di incendio rendeva insussistente anche il reato di cui all'art. 424 cod.pen. (danneggiamento seguito da incendio) 1.4 Il difensore osserva che illogicamente la Corte territoriale aveva ritenuto che il risarcimento era di C 3.000,00 per entrambe le persone offese, visto che il risarcimento riguardava C 3.000,00 per ciascuna delle persone offese. 1.5 Il difensore lamenta che la Corte di appello aveva negato la concessione delle attenuanti generiche ricorrendo a mere clausole di stile. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. 3. Il difensore depositava conclusioni scritte, insistendo nei motivi II, III, IV e V di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, l'art. 63 cod.pen. prevede che "...Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo. Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla"; nei caso in esame, in presenza di due aggravanti ad effetto 9v-1'N-v speciale (art. 99 comma 2 e art. 416 bis 1 cod.pen.) il giudice di primo grado ha correttamente applicato la norma, effettuando dapprima un aumento per l'aggravante per la recidiva nella misura della metà e poi di un terzo per l'aggravante di cui all'ad. 416 bis 1 cod.pen. Pertanto, considerato che con il motivo di appello si lamentava la mancata applicazione dell'ad. 63 comma 4 cod.pen., che invece era stato correttamente applicato, nessun onere di motivazione aveva la Corte di appello sul punto, con conseguente manifesta infondatezza del motivo di ricorso. 1.2 Quanto alla eccezione sulla mancata motivazione sulla richiesta di riduzione massima prevista dall'ad. 56 cod.pen., si deve rilevare che la Corte di appello ha precisato che "la pena inflitta deve ritenersi congrua, avendo riguardo alla gravità del contegno tenuto dall'imputato, alle conseguenze che ne sono scaturite, all'importanza del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice e ai parametri enunciati dall'ad. 133 cod.pen."; del resto, poiché il tentativo costituisce una figura di reato a sé stante, del tutto autonoma, pur conservando il nomen iuris della figura del delitto cui si riferisce, il giudice nella determinazione della pena non é tenuto a stabilire prima una pena base per il reato consumato per poi apportare la riduzione di cui all'ad 56 cod.pen., ma è libero di fissare direttamente la pena per il reato tentato, spaziando discrezionalmente tra il minimo costituito dalla pena minima stabilita per il reato consumato, ridotta ai due terzi, ed il massimo costituito dalla pena massima pure stabilita per il delitto consumato, ridotta di un terzo purchè, ovviamente, esponga i motivi per i quali è giunto alla quantificazione della pena indicata; ciò è avvenuto nel caso in esame, in cui sia il giudice di primo grado che quello di appello hanno evidenziato la gravità dei fatti commessi. 1.3 Relativamente al terzo motivo di ricorso, si deve ribadire che "Il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicché non è ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere detto pericolo per cui, in questa eventualità o in quella nella quale chi, nell'appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare né un incendio né il pericolo di un incendio, è configurabile il reato di danneggiamento, mentre se detto pericolo sorge o se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità e trovano applicazione, rispettivamente, gli articoli 423 e 424" (Sez. 2, Sentenza n. 47415 del 17/10/2014, Giagnoni, Rv. 260832 - 01); nel caso in esame la Corte di appello, con giudizio di merito non censurabile nelle presente sede, ha ritenuto che il fatto che l'autovettura sulla quale è stato appiccato il fuoco fosse parcheggiata proprio davanti all'abitazione della persona offesa comportava il rischio che l'incendio si propagasse anche ai circostanti e limitrofi edifici; anche tale motivo, che si traduce in una valutazione dei fatti diversa da quella operata dalla Corte di appello, è quindi manifestamente infondato. 1.4 Quanto alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod.pen., innanzitutto non è chiaro se il termine "complessivi" contenuto nella sentenza di appello si riferisca a tutte le persone offese o a ciascuna di esse; ciò premesso, si deve rilevare come il giudizio della insufficienza del risarcimento proposto (che ha fatto riferimento anche al valore dell'autovettura incendiata) attiene al merito, e non è pertanto sindacabile nella presente sede. 1.5 II rigetto delle circostanze attenuanti generiche è fondato su motivazione esente da manifesta illogicità che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419) dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti; nel caso di specie la motivazione della Corte di appello ha fornito congrua motivazione nella penultima pagina della sentenza impugnata e il ricorrente non ha indicato alcun motivo per il quale sarebbe meritevole del beneficio. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021