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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 1961

Cassazione n. 21163/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( AUSTRALIA) il 04/04/1961 avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di MESSINA in epigrafe con la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, è stato concesso il beneficio della non menzione della condanna, con conferma dell'affermazione di responsabilità del medesimo per i reati di lesioni personali e tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona; Considerato che i primi tre motivi di ricorso, con i quali si denunzia violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla valutazione della prova e, in particolare, all'attendibilità della persona offesa ed all'asserita sottovalutazione della deposizione degli operanti, sono inammissibili in quanto: da un lato del tutto reiterativi di censure già adeguatamente confutate (V., in particolare, il punto relativo allo scrutinio di credibilità della parte civile e della convergenza degli ulteriori elementi dimostrativi) e, dall'altro, volti a proporre una personale rivalutazione della prova, estranea al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); Rilevato che il quarto motivo, con il quale si contesta il diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è del tutto generico, non confrontandosi con l'ampia ed articolata motivazione resa sul punto che, nel valorizzare la reiterazione e la gravità della condotta, non evidenzia margini di sindacabilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione alla parte civile - che ha trasmesso memoria conclusionale ed allegata nota spese - delle spese di assistenza nel grado, liquidate nella misura indicata in dispositivo.

PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( AUSTRALIA) il 04/04/1961 avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di MESSINA in epigrafe con la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, è stato concesso il beneficio della non menzione della condanna, con conferma dell'affermazione di responsabilità del medesimo per i reati di lesioni personali e tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona; Considerato che i primi tre motivi di ricorso, con i quali si denunzia violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla valutazione della prova e, in particolare, all'attendibilità della persona offesa ed all'asserita sottovalutazione della deposizione degli operanti, sono inammissibili in quanto: da un lato del tutto reiterativi di censure già adeguatamente confutate (V., in particolare, il punto relativo allo scrutinio di credibilità della parte civile e della convergenza degli ulteriori elementi dimostrativi) e, dall'altro, volti a proporre una personale rivalutazione della prova, estranea al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); Rilevato che il quarto motivo, con il quale si contesta il diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è del tutto generico, non confrontandosi con l'ampia ed articolata motivazione resa sul punto che, nel valorizzare la reiterazione e la gravità della condotta, non evidenzia margini di sindacabilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione alla parte civile - che ha trasmesso memoria conclusionale ed allegata nota spese - delle spese di assistenza nel grado, liquidate nella misura indicata in dispositivo. PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore