CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 1961
Cassazione n. 21163/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( AUSTRALIA) il 04/04/1961 avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di MESSINA in epigrafe con la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, è stato concesso il beneficio della non menzione della condanna, con conferma dell'affermazione di responsabilità del medesimo per i reati di lesioni personali e tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona; Considerato che i primi tre motivi di ricorso, con i quali si denunzia violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla valutazione della prova e, in particolare, all'attendibilità della persona offesa ed all'asserita sottovalutazione della deposizione degli operanti, sono inammissibili in quanto: da un lato del tutto reiterativi di censure già adeguatamente confutate (V., in particolare, il punto relativo allo scrutinio di credibilità della parte civile e della convergenza degli ulteriori elementi dimostrativi) e, dall'altro, volti a proporre una personale rivalutazione della prova, estranea al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); Rilevato che il quarto motivo, con il quale si contesta il diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è del tutto generico, non confrontandosi con l'ampia ed articolata motivazione resa sul punto che, nel valorizzare la reiterazione e la gravità della condotta, non evidenzia margini di sindacabilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione alla parte civile - che ha trasmesso memoria conclusionale ed allegata nota spese - delle spese di assistenza nel grado, liquidate nella misura indicata in dispositivo. PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore