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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 593/2026

ECLI:EU:C:2026:349
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

ITCONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 23 aprile 2026 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA]176/25 [Steizer] ( i ) IU contro

[OSCURATO:PERSONA]

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])] [Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Diritto applicabile a questioni civili e commerciali – Regolamenti (CE) n. 593/2008 (Roma I) e n. 864/2007 (Roma II) – Licenza esclusiva sul diritto d’autore concessa da A a B mediante accordo verbale – Azione per violazione del diritto d’autore in questione intentata da B nei confronti di C – Eccezione sollevata da C, secondo cui B non sarebbe legittimata ad agire a causa dell’invalidità della licenza contrattuale concessa a B per mancata osservanza di determinati requisiti di forma – Diritto applicabile alla questione della validità formale di tale licenza contrattuale]

I. Introduzione

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale è stata proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]).

Con le sue due questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, di determinare la legge applicabile alla validità formale di una licenza contrattuale o di una cessione contrattuale di diritto d’autore ( 2 ), quando tale validità è contestata da un terzo nel corso di un procedimento per contraffazione.

2. Più specificamente, la Corte è invitata a chiarire se le norme di conflitto di leggi pertinenti al riguardo siano a) quelle previste dal regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ( 3 ) (in prosieguo: il «regolamento Roma I»), b) quelle previste dal regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ( 4 ) (in prosieguo: il «regolamento Roma II»), o c) quelle previste dalle legislazioni nazionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di diritto d’autore.

Per le ragioni che seguono, sono del parere che debba essere privilegiata la prima di tali opzioni.

II. Contesto normativo A. Convenzione di [OSCURATO:PERSONA]

3. L’articolo 5 della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (Atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella versione risultante dalla modifica del 28 luglio 1979 (in prosieguo: la «Convenzione di [OSCURATO:PERSONA]»), intitolato «Diritti garantiti:

1. e

2. Al di fuori del paese d’origine,

3. Nel paese d’origine,

4. “Paese di origine” », prevede, nelle parti rilevanti: «1) [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione diversi da quello di origine dell'opera gli autori godono, relativamente alle opere per le quali sono protetti in forza della presente Convenzione, dei diritti che le rispettive leggi attualmente conferiscono o potranno successivamente conferire ai nazionali, nonché dei diritti conferiti specificamente dalla presente Convenzione. 2) Il godimento e l’esercizio di questi diritti non sono subordinati ad alcuna formalità e sono indipendenti dall’esistenza della protezione nel Paese d’origine dell’opera.

Per conseguenza, al di fuori delle clausole della presente Convenzione, l’estensione della protezione e i mezzi di ricorso assicurati all’autore per salvaguardare i propri diritti sono regolati esclusivamente dalla legislazione del Paese nel quale la protezione è richiesta».

B.

[OSCURATO:PERSONA] I

4. L’articolo 1 del regolamento Roma I, intitolato «Campo d’applicazione materiale», stabilisce, al paragrafo 1, che «[i]l presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale».

5. L’articolo 3 di tale regolamento, intitolato «Libertà di scelta», dispone, al paragrafo 1, che «[i]l contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti».

6. Ai sensi dell’articolo 4 del medesimo regolamento, intitolato «Legge applicabile in mancanza di scelta»: «1.

In mancanza di scelta esercitata ai sensi dell’articolo 3 (...), la legge che disciplina il contratto è determinata come segue: (...)

b) il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale; (...)».

7. Ai sensi dell’articolo 11 del regolamento Roma I, intitolato «Validità formale»: «1.

Un contratto concluso tra persone che si trovano, o i cui intermediari si trovano, nello stesso paese al momento della conclusione è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne disciplina la sostanza ai sensi del presente regolamento o della legge del paese in cui è concluso.

2. Un contratto concluso tra persone che si trovano, o i cui intermediari si trovano, in paesi diversi al momento della conclusione è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne disciplina la sostanza ai sensi del presente regolamento o della legge del paese in cui si trova una delle parti, o il loro intermediario, al momento della conclusione oppure della legge del paese in cui una delle parti risiedeva abitualmente in quel momento. (...)».

8. L’articolo 12, di tale regolamento, intitolato «Ambito della legge applicabile», al paragrafo 1, dispone quanto segue: «La legge applicabile al contratto ai sensi del presente regolamento disciplina in particolare:

a) la sua interpretazione;

b) l’esecuzione delle obbligazioni che ne discendono;

c) entro i limiti dei poteri attribuiti al giudice dalla sua legge processuale, le conseguenze dell’inadempimento totale o parziale di quelle obbligazioni (...); (...)

e) le conseguenze della nullità del contratto». C.

[OSCURATO:PERSONA] II

9. L’articolo 1 del regolamento Roma II, intitolato «Campo di applicazione», al paragrafo 1, dispone quanto segue: «Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale. (...)»

10. L’articolo 8 di tale regolamento, intitolato «Violazione dei diritti di proprietà intellettuale», al paragrafo 1 enuncia quanto segue: «La legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale è quella del paese per il quale la protezione è chiesta».

11. Ai sensi dell’articolo 15 del medesimo regolamento, intitolato «Ambito della legge applicabile»: «La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, a norma del presente regolamento, disciplina in particolare:

a) la base e la portata della responsabilità, compresa la determinazione dei soggetti che possono essere ritenuti responsabili per i propri atti;

b) I motivi di esonero, nonché ogni limitazione e ripartizione della responsabilità; (...)

f) i soggetti aventi diritto al risarcimento del danno personalmente subito; (...)».

D. Legge tedesca sul diritto d’autore

12. L’articolo 29 dell’Urheberrechtsgesetz (legge tedesca sul diritto d’autore; in prosieguo: la «legge tedesca sul diritto d’autore»), intitolata «Trasferimento del diritto d’autore», così dispone: «1) Il diritto d’autore non è trasferibile, salvo che il trasferimento avvenga in esecuzione di una disposizione testamentaria o a favore dei coeredi nell’ambito della divisione ereditaria. 2) Sono consentiti la concessione di diritti d’uso (articolo 31), le autorizzazioni contrattuali e gli accordi fondati sui diritti di sfruttamento, nonché i contratti aventi ad oggetto i diritti morali degli autori disciplinati dall’articolo 39».

13. L’articolo 34 della legge tedesca sul diritto d’autore, intitolato «Trasferimento dei diritti d’uso», dispone, al paragrafo 1, che «un diritto d’uso può essere trasferito solo con il consenso dell’autore (…)».

E. Legge polacca sul diritto d’autore

14. L’articolo 53 della Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (legge del 4 febbraio 1994 sul diritto d’autore e sui diritti connessi; in prosieguo: la «legge polacca sul diritto d’autore») stabilisce che «per il trasferimento dei diritti economici degli autori, il contratto deve essere concluso per iscritto a pena di invalidità».

III. Fatti, procedimenti nazionali, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

15. BT commercializza, dalla [OSCURATO:PERSONA], accessori per automobili, tra cui tappetini, tramite piattaforme online come eBay.

A tal fine, in diverse occasioni, tra aprile 2014 e aprile 2018, BT ha incaricato più volte un fotografo polacco (in prosieguo: il «fotografo») di realizzare fotografie di tali tappetini.

In tali occasioni, il marito di BT portava i tappetini allo studio del fotografo in Polonia.

Al termine di ogni sessione, il fotografo consegnava le fotografie al marito di BT su un supporto di memorizzazione USB.

Risulta che le parti abbiano concordato verbalmente che BT potesse utilizzare tali fotografie nelle proprie offerte di vendita online.

Tuttavia, tra gli stessi non è stato concluso alcun contratto scritto( 5 ).

16. Tra febbraio e marzo 2018, un altro commerciante di accessori per autoveicoli, IU, ha riprodotto tali fotografie per illustrare le proprie offerte di tappetini su eBay, senza chiedere la previa autorizzazione da parte di BT.

17. BT ha quindi avviato un procedimento nei confronti di IU dinanzi al competente [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), deducendo la violazione del diritto d’autore sulle fotografie ai sensi della legge tedesca sul diritto d’autore e chiedendo, tra l’altro, un provvedimento inibitorio volto a vietare la prosecuzione della presunta violazione.

18. [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA]) ha accolto la domanda.

Esso ha rilevato, in particolare, che le fotografie in questione erano protette dalla legge tedesca sul diritto d’autore e che il fotografo aveva trasferito a BT i diritti esclusivi d’uso.

IU avrebbe violato tali diritti riproducendo le fotografie nelle proprie offerte senza l’autorizzazione di BT.

19. IU ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]).

Nel suo appello, IU ha sostenuto che BT non era legittimata ad agire, poiché il diritto esclusivo di utilizzare le fotografie non le era stato validamente trasferito dal fotografo.

A suo avviso, l’accordo verbale concluso tra BT e il fotografo era invalido per inosservanza del requisito di forma scritta, ai sensi della legge polacca (che, a suo parere, disciplina la validità formale di tale accordo ai sensi dell’articolo 11 del regolamento Roma I).

20. BT ha replicato di essere legittimata ad agire, in quanto i diritti esclusivi per utilizzare le fotografie, quali tutelati ai sensi della legge tedesca sul diritto d’autore, le erano stati validamente trasferiti.

A suo avviso, la questione della validità formale dell’accordo verbale a tal fine deve essere distinta da quella della validità formale dell’«atto di disposizione» del diritto d’autore in sé.

Ella sostiene che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Roma II, la seconda questione è disciplinata dalla legge del paese per il quale la protezione è chiesta ( lex loci protectionis ), vale a dire la legge tedesca, e che tale legge non impone un requisito di forma scritta per un siffatto trasferimento.

21. In tale contesto, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Roma II debba essere interpretato nel senso che il diritto dello Stato per il quale si chiede la protezione si applichi anche alla questione della validità (formale) del trasferimento di diritti esclusivi di utilizzo di fotografie dall’autore al beneficiario dell’utilizzo. 2) In caso di risposta negativa alla prima questione: se per la questione della validità (formale) del trasferimento, da parte dell’autore, di diritti esclusivi di utilizzo di fotografie al beneficiario dell’utilizzo sia determinante la legge che si applica al contratto e, pertanto, gli articoli 4 e 11 del [regolamento Roma I]».

22. BT e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte.

IU e la Commissione sono state rappresentate nel corso dell’udienza, svoltasi il 15 gennaio 2026.

IV. Analisi

23. Come indicato nell’introduzione, con le sue due questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, di determinare la legge applicabile alla questione della validità formale di una licenza contrattuale o di una cessione contrattuale del diritto d’autore, qualora tale validità sia contestata da un terzo nell’ambito di un procedimento per contraffazione.

24. Al fine di essere il più illustrativo possibile, inizierei esaminando la questione sostanziale e il conflitto di leggi in discussione (A), prima di esaminare le pertinenti norme di diritto internazionale privato (B).

A. Questione sostanziale e conflitto di leggi in discussione

25. Occorre ricordare, in via preliminare, che il diritto d’autore è una forma di «proprietà intellettuale» concessa dagli [OSCURATO:PERSONA] in forza delle rispettive legislazioni nazionali (legislazioni che, tuttavia, sono state significativamente armonizzate da vari strumenti internazionali, in particolare la Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] e, nell’ambito dell’Unione, da diverse direttive ( 6 ).

26. In sostanza, il diritto d’autore conferisce al creatore (o «autore») di una creazione intellettuale (o «opera»), a determinate condizioni ( 7 ),un insieme di diritti patrimoniali e morali esclusivi ( 8 ) sul suo utilizzo, opponibili erga omnes .

Tuttavia, tale monopolio giuridico è territorialmente limitato: esso esiste unicamente nell’ambito della giurisdizione dello Stato che lo accorda (il cosiddetto «principio di territorialità» del diritto d’autore) ( 9 ).

27. Nel procedimento principale, non risulta controverso il fatto che il fotografo, in quanto «autore» delle fotografie di cui trattasi, goda della tutela del diritto d’autore su tali «opere», inter alia , ai sensi del diritto tedesco ( 10 ).

28. Gli autori possono sfruttare il proprio diritto d’autore in vari modi.

In particolare, essi possono concedere licenze a terzi, autorizzando in tal modo atti che diversamente violerebbero i loro diritti esclusivi.

Gli autori possono altrimenti cedere il proprio diritto d’autore a terzi, trasferendo così la titolarità del diritto stesso, solitamente dietro remunerazione.

Tali licenze o cessioni volontarie di diritto d’autore possono essere incluse in contratti autonomi o in clausole inserite in accordi contrattuali più ampi, come contratti di prestazione di servizi, di edizione o di distribuzione ( 11 ).

29. Nel caso di specie, sembra parimenti pacifico che il fotografo intendesse trasferire a BT il diritto d’autore esistente sulle fotografie ai sensi della legge tedesca.

Sebbene il giudice del rinvio fornisca solo informazioni limitate, tale trasferimento sembrerebbe far parte della serie di contratti verbali per servizi fotografici conclusi tra queste due parti.

In forza di tali contratti, il fotografo si impegnava non solo a realizzare tali fotografie, ma anche a consegnarle a BT.

Il trasferimento del diritto d’autore in questione costituiva un aspetto accessorio di tale ultima obbligazione.

Infatti, senza una qualche forma di licenza o di cessione di tale diritto d’autore, BT non avrebbe potuto sfruttare legalmente le fotografie (pubblicandole in offerte di vendita su eBay) in [OSCURATO:PERSONA].

30. La precisa qualificazione giuridica di tale accordo sul diritto d’autore rimane incerta.

Mentre il giudice del rinvio indica che il fotografo ha trasferito il diritto d’autore in questione a BT, quest’ultima sostiene che egli le avrebbe concesso di fatto una licenza esclusiva su tale diritto d’autore.

La seconda qualificazione appare più in linea con la legge tedesca sul diritto d'autore, che vieta agli autori di cedere il proprio diritto d’autore (tedesco) in quanto tale, ma consente loro di trasferire i «diritti d’uso» sull’«opera» interessata mediante una siffatta licenza esclusiva.

Tuttavia, una licenza di tale tipo autorizza il licenziatario a utilizzare l’«opera» ad esclusione di tutti gli altri, compreso l’autore, e produce così effetti funzionalmente equivalenti a quelli di una cessione( 12 ).

Di conseguenza, non mi soffermerò su tale distinzione (che, in ogni caso, non è determinante ai fini della presente analisi).

31. Ciò chiarito, è consueto che gli ordinamenti giuridici nazionali impongano determinate restrizioni alle licenze e/o cessioni contrattuali del diritto d’autore.

In particolare, tali ordinamenti prevedono spesso requisiti specifici quanto alla forma , come il requisito che la licenza sia concessa, o la cessione effettuata, mediante un documento scritto ( 13 ).

32. Difficoltà sorgono, tuttavia, quando tali operazioni si collocano in un contesto transfrontaliero.

In tali situazioni, le legislazioni dei vari [OSCURATO:PERSONA] collegati all’operazione possono imporre requisiti divergenti o perfino contrastanti.

Ciò è precisamente quanto avviene nel caso di specie.

L’operazione in questione presenta collegamenti, in particolare, con la Polonia (in ragione della residenza abituale del fotografo e del luogo di origine delle «opere» interessate) e con la

[OSCURATO:PERSONA]

(in ragione della residenza abituale di BT e del luogo di sfruttamento del diritto d’autore).

Mentre la legge polacca richiede la forma scritta, la legge tedesca, secondo il giudice del rinvio non la prevede.

33. Tale conflitto di leggi è al centro del procedimento per contraffazione avviato da BT, pendente dinanzi al giudice del rinvio.

In tale procedimento, IU sostiene che la licenza contrattuale esclusiva sul diritto d’autore, sulla quale si fonda la domanda di BT, sarebbe formalmente invalida ai sensi della legge polacca (dal momento che tra BT e il fotografo non è stato concluso un accordo scritto in proposito).

In assenza di una valida licenza o di una valida cessione di tale diritto d’autore, a parere di IU, BT non era legittimata ad avviare tali procedimenti fin dall’inizio.

Per contro, BT invoca la legge tedesca per affermare la validità di tale licenza e, conseguentemente, la propria legittimazione a rivendicare il diritto d’autore in questione.

34. In tali circostanze, la questione decisiva è quale tra le leggi nazionali concorrenti il giudice del rinvio debba applicare per determinare se la licenza contrattuale esclusiva di cui trattasi sia valida quanto alla forma e, per estensione, se BT sia legittimata ad avviare un procedimento per contraffazione nei confronti di un terzo quale IU.

Tale questione va risolta alla luce delle pertinenti norme di conflitto di leggi, sulle quali mi soffermerò ora.

B. Legge applicabile alla validità formale di una licenza contrattuale o di una cessione contrattuale del diritto d’autore ai sensi delle pertinenti norme di conflitto di leggi

35. Quando un procedimento per contraffazione è proposto dinanzi a un giudice di uno Stato membro da un presunto beneficiario di una licenza o di una cessione del diritto d’autore (quale BT) nei confronti di un terzo (quale IU), non esiste una sola e unica norma di conflitto che designi una determinata legge sostanziale da seguire in relazione a tutte le questioni che possono essere sollevate nell’ambito di un siffatto procedimento.

Al contrario, possono essere rilevanti diverse norme di conflitto di leggi , associate a varie categorie conosciute nel diritto privato, e che designano leggi sostanziali (potenzialmente) distinte, a seconda della natura della specifica questione o delle specifiche questioni interessate (1) ( 14 ).

Pertanto, per determinare le norme rilevanti in relazione alla validità formale di una licenza contrattuale o di una cessione contrattuale del diritto d’autore e, da ultimo, la legge applicabile, è cruciale qualificare correttamente tale questione, vale a dire stabilire a quale categoria essa sia adeguatamente riconducibile (2).

1. Norme di conflitto di leggi «concorrenti»

36. Come indicato al punto precedente, nell’ambito di un procedimento per contraffazione dinanzi a un giudice di uno Stato membro, diverse norme di conflitto di leggi sono rilevanti per quanto riguarda le questioni relative alla responsabilità extracontrattuale (a), al contratto di licenza o di cessione (b) e al diritto d’autore in quanto tale (c). a) Responsabilità extracontrattuale

37. In primo luogo, le norme di conflitto di leggi previste dal regolamento Roma II sono pertinenti per quanto ( 15 ) riguarda le questioni (considerate) relative alla potenziale responsabilità extracontrattuale (o, per usare i termini di tale regolamento, «obbligazione extracontrattuale») del presunto contraffattore nei confronti del ricorrente ( 16 ).

Ai sensi dell’articolo 15 di tale regolamento, la legge applicabile all’«obbligazione extracontrattuale» di cui trattasi disciplina tali questioni di «responsabilità extracontrattuale».

38. Ai sensi dell’articolo 8 del regolamento Roma II, la legge applicabile a un’«obbligazione extracontrattuale» che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, incluso il diritto d’autore ( 17 ), è «quella del paese per il quale la protezione è chiesta» (o lex loci protectionis ) ( 18 ).

39. Di conseguenza, qualora la validità formale di una licenza contrattuale o di una cessione contrattuale del diritto d’autore fosse qualificata come relativa alla «responsabilità extracontrattuale», il diritto tedesco disciplinerebbe tale questione nel procedimento principale, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento Roma II, letto in combinato disposto con l’articolo 15 dello stesso, poiché BT invoca la tutela del diritto d’autore per la [OSCURATO:PERSONA]. b) Contratto

40. In secondo luogo, le norme di conflitto di leggi previste dal regolamento Roma I sono rilevanti ( 19 ) con riguardo alle questioni (considerate) relative alle «obbligazioni contrattuali» derivanti da un contratto (o da una clausola) di licenza o di cessione del diritto d’autore, vincolante tra le parti ( 20 ).

Ai sensi dell’articolo 12 del regolamento Roma I, la legge applicabile al contratto di cui trattasi (la «lex contractus» ) disciplina tali questioni «contrattuali».

41. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento Roma I, la legge applicabile a un contratto (anche di licenza o di cessione del diritto d’autore) è la legge scelta dalle parti ( 21 ).

42. In mancanza di tale scelta (circostanza che sembra ricorrere nel caso di specie ( 22 )), l’articolo 4 del regolamento Roma I stabilisce norme oggettive per determinare la legge applicabile al contratto in questione.

Tali norme sono piuttosto complesse.

Ai fini della presente causa, è sufficiente spiegare che l’articolo 4, paragrafo 1, contiene un elenco tassativo di elementi di collegamento specifici a determinate categorie di contratti.

Sebbene i contratti relativi ai diritti di proprietà intellettuale non vi figurino in quanto tali ( 23 ), l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), prevede un tale criterio di collegamento per i «contratt[i] di prestazione di servizi», categoria che include certamente accordi quali quelli conclusi tra il fotografo e BT ( 24 ).

43. Ai sensi di tale disposizione, la legge applicabile a un siffatto contratto è la «legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale».

Nel procedimento principale, sembra pacifico che il «prestatore di servizi», ossia il fotografo, abbia la propria «residenza abituale» in Polonia( 25 ).

Di conseguenza, la legge polacca è la lex contractus rilevante( 26 ).

44. Occorre tuttavia aggiungere che, per quanto riguarda talune «questioni contrattuali», il regolamento Roma I non si limita a designare la lex contractus , rinviando a quest’ultima la soluzione, ma stabilisce norme quasi sostanziali (o «orientate al risultato»).

L’articolo 11 di tale strumento contiene siffatte norme relative alla «validità formale» di un contratto.

Tali norme differiscono a seconda che le parti (o i loro rappresentanti) si trovino o meno nello stesso paese al momento della conclusione del contratto in questione.

Nel caso di specie, il giudice del rinvio sembra ritenere che BT (o, più precisamente, il suo «rappresentante», ossia il marito) e il fotografo si trovassero nello stesso paese, vale a dire la Polonia, al momento della conclusione dei loro accordi (e, pertanto, che i contratti siano stati conclusi in tale paese).

Poiché si tratta di una questione di fatto, procederò sulla base di tale presupposto( 27 ).

In tale scenario, l’articolo 11, paragrafo 1, prevede che il contratto sia valido quanto alla forma (da cui la natura «orientata al risultato» della norma) se soddisfa i requisiti formali previsti alternativamente o (i) dalla lex contractus o (ii) dalla legge del paese in cui il contratto è stato concluso ( lex loci contractus ).

Nella fattispecie, per le ragioni sopra esposte, dovrebbe trattarsi, in entrambi i casi, della legge polacca .

45. Di conseguenza, qualora la validità formale di una licenza contrattuale o di una cessione contrattuale del diritto d’autore fosse qualificata come questione «contrattuale», la legge polacca disciplinerebbe la materia nel procedimento principale, ai sensi dell’articolo 4 e dell’articolo 11 del regolamento Roma

I. c) D iritto d ’ autore in quanto tale

46. In terzo luogo, in assenza di norme di conflitto rilevanti a livello dell’Unione ( 28 ) o nella Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] ( 29 ), le norme nazionali di conflitto di leggi degli [OSCURATO:PERSONA] membri sono rilevanti con riguardo alle questioni (considerate) concernenti il diritto d’autore in quanto tale , vale a dire le caratteristiche intrinseche di tale diritto di «proprietà intellettuale». ( 30 )

47. Esistono alcune divergenze tra tali norme nazionali di conflitto di leggi.

Tuttavia, tenuto conto della natura del diritto d’autore (una tutela monopolistica concessa da uno Stato, in forza del proprio diritto e limitatamente al proprio territorio), tali norme prevedono generalmente, come accade nel caso di specie per le norme tedesche di conflitto di leggi, che le questioni «inerenti alla titolarità» ( 31 ) siano disciplinate (anche) dalla lex loci protectionis ( 32 ).

48. Di conseguenza, qualora la questione della validità formale di una licenza contrattuale o di cessione contrattuale del diritto d'autore fosse qualificata come relativa al «diritto d'autore» in quanto tale, la legge polacca disciplinerebbe tale questione nel procedimento principale, ai sensi delle regole di conflitto di leggi tedesche, poiché BT invoca la tutela del diritto d'autore per la [OSCURATO:PERSONA].

2. C orretta qualificazione della questione della validità formale di una licenza contrattuale o di una cessione contrattuale del diritto d'autore

49. Tenuto conto della diversità delle norme di conflitto di leggi, la determinazione delle norme rilevanti in relazione alla validità formale di una licenza contrattuale o di una cessione contrattuale del diritto d’autore (e, da ultimo, se sia la legge tedesca o la legge polacca a disciplinare la questione di cui al procedimento principale) dipende dalla corretta qualificazione di tale questione, vale a dire se essa debba essere considerata relativa alla «responsabilità extracontrattuale», al «contratto» ovvero al «diritto d'autore in quanto tale».

Una qualificazione errata comporterebbe una distorsione nell’interpretazione di tali norme e l’applicazione di una legge sostanziale non pertinente ( 33 ).

50. Ai fini di tale qualificazione, la portata delle categorie di «responsabilità extracontrattuale» e «contratto» deve essere definita in modo autonomo, alla luce degli obiettivi perseguiti dai regolamenti Roma I e Roma II, in particolare l’esigenza di garantire la certezza del diritto quanto alla legge applicabile e la «prevedibilità dell’esito delle controversie» ( 34 ).

Se così non fosse, la qualificazione di una determinata questione (e, con essa, la potenziale applicazione di tali strumenti) potrebbe variare a seconda del foro adito ( 35 ).

Inoltre, la portata della categoria residuale, vale a dire quella relativa al diritto d'autore in quanto tale, deve essere delineata allo stesso modo anche nell’ambito dei sistemi nazionali di conflitto di leggi.

Infatti, tali diverse categorie non devono sovrapporsi .

Se una singola questione rientrasse simultaneamente in due categorie, ne deriverebbe la designazione concorrente di leggi sostanziali diverse e potenzialmente confliggenti.

Un tale risultato comprometterebbe la funzione stessa delle norme di conflitto di leggi e priverebbe i regolamenti Roma I e Roma II del loro effet utile .

51. Di seguito esporrò in primo luogo le ragioni per cui la validità formale di una licenza contrattuale o di una cessione contrattuale del diritto d’autore non attiene alla «responsabilità extracontrattuale» (a).

Illustrerò poi le ragioni per cui, nonostante alcune difficoltà, tale questione non dovrebbe essere qualificata come «inerente alla titolarità», bensì come «contrattuale» (b). a) V alidità formale di una licenza contrattuale o di una cessione contrattuale del diritto d'autore non attiene alla «responsabilità extracontrattuale»

52. Un punto emerge con chiarezza.

Come osserva la Commissione, la questione della validità formale di una licenza contrattuale o di una cessione contrattuale del diritto d’autore, anche quando si pone nell’ambito di un procedimento per contraffazione, non attiene alla «responsabilità extracontrattuale».

Di conseguenza, le norme di conflitto di leggi stabilite dal regolamento Roma II sono irrilevanti.

53. Infatti, sul piano sostanziale, non sussiste alcun collegamento tra tale questione e la (asserita) responsabilità del (presunto) contraffattore.

È evidente che, in assenza di una valida licenza contrattuale o cessione contrattuale del diritto d’autore in questione, BT potrebbe non essere legittimata ad avviare un procedimento per contraffazione fin dall’inizio( 36 ).

Tuttavia, la questione della validità di tale licenza contrattuale o cessione contrattuale è preliminare a qualsiasi discussione circa l'eventuale violazione del diritto d'autore da parte della convenuta (e deve, pertanto, essere logicamente risolta dal giudice adito in precedenza) ( 37 ).

L'assenza di un collegamento sostanziale tra tale questione e la responsabilità è ulteriormente dimostrata dal fatto che la validità di una licenza contrattuale o cessione contrattuale può emergere in contesti processuali del tutto diversi (quali procedimenti aventi per oggetto la determinazione della proprietà, la validità di un contratto di licenza o cessione del diritto d'autore, ecc.).

54. Alla luce di quanto precede, l'argomento di BT secondo cui tale questione di validità dovrebbe nondimeno essere ricondotta alla categoria della «responsabilità extracontrattuale» quando si pone nell’ambito di un procedimento per contraffazione, in quanto sarebbe più semplice per il giudice adito assoggettare l'intero procedimento a un'unica legge sostanziale designata dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Roma II, è errato.

In conformità ai principi generali che presiedono alla qualificazione, sintetizzati al precedente paragrafo 35, le norme di conflitto di leggi e, per estensione, la legge applicabile a una determinata questione devono dipendere dalla natura di quest’ultima, e non dal contesto procedurale in cui essa è sollevata.

Un approccio contrario comporterebbe il rischio che, ad esempio, una determinata licenza o cessione contrattuale sia considerata valida, sulla base di un insieme di norme sostanziali, quando è contestata nell'ambito di un procedimento per contraffazione, ma invalida, in base a un diverso insieme di norme sostanziali, nel contesto di un procedimento per la determinazione della titolarità (o di una domanda riconvenzionale di invalidità della cessione, e così via), e viceversa.

Un simile esito sarebbe incompatibile con gli obiettivi di certezza del diritto e di prevedibilità che sono alla base dei regolamenti Roma I e Roma II ( 38 ). b) V alidità formale di una licenza contrattuale o di una cessione contrattuale del diritto d'autore non è una questione «inerente alla titolarità», ma una questione «contrattuale»

55. Resta da stabilire se la questione della validità formale di una licenza contrattuale o di una cessione contrattuale debba essere qualificata come «contrattuale» o «inerente alla titolarità» per natura.

Tale questione richiede una spiegazione più sostanziale, non da ultimo perché ha dato luogo a orientamenti divergenti tra gli organi giurisdizionali degli [OSCURATO:PERSONA] e la dottrina.

56. In linea generale, con riguardo a siffatti accordi contrattuali relativi al diritto d’autore, occorre sempre tracciare una netta distinzione tra questioni «inerenti alla titolarità» e questioni «contrattuali».

Le questioni concernenti il diritto d’autore «in quanto tale» devono essere sempre riservate alla legge che disciplina tale diritto, come determinato ai sensi delle norme nazionali di conflitto di leggi (generalmente, la lex loci protectionis ), indipendentemente dalla legge applicabile al contratto ai sensi del regolamento Roma

I. Tale qualificazione distributiva è giustificata, oltre che dalle ragioni indicate al precedente paragrafo 49, da considerazioni di ordine politico: mentre le parti dovrebbero essere libere, ai sensi di tale regolamento, di scegliere la legge applicabile alle loro «obbligazioni contrattuali», esse non dovrebbero, per contro, poterlo fare con riguardo alle caratteristiche intrinseche del diritto d'autore stesso ( 39 ).

57. La categoria della «titolarità» include indubbiamente la questione principale della trasferibilità del diritto d'autore in questione, vale a dire se tale diritto possa essere trasferito dal suo proprietario iniziale (l'autore) a un'altra persona, in particolare per effetto di un contratto .

Infatti, la trasferibilità (e la sua portata) costituiscono una caratteristica intrinseca del diritto in questione.

Di conseguenza, una licenza del diritto d’autore può essere concessa, o una cessione può avere luogo, mediante contratto solo se la legge che disciplina il diritto in questione lo consente, indipendentemente dalla legge applicabile a tale contratto ( 40 ).

58. Per contro, laddove (e nei limiti in cui) la legge che disciplina un diritto d’autore ne consenta il trasferimento per effetto di un contratto (come avviene nel caso di specie, in cui sebbene la legge tedesca escluda la cedibilità del diritto d’autore, esso ammette le licenze esclusive come quella in esame), la successiva questione se una licenza o cessione contrattuale di tale diritto debba rispettare determinati requisiti di forma (ivi incluso, nel caso di specie, il requisito della forma scritta) attiene, in sostanza, non al diritto «in quanto tale», bensì al contratto sottostante ( 41 ).

59. Infatti, tali requisiti non derivano dalla natura del diritto d'autore.

Piuttosto, essi sono imposti al fine di tutelare l'autore , che è spesso considerato la parte più debole nei contratti relativi al diritto d'autore (a differenza degli intermediari, come gli editori).

In particolare, tali requisiti sono intesi a garantire il consenso informato dell'autore a qualsiasi obbligazione, derivante da tale contratto, di concedere in licenza o cedere il proprio diritto d'autore e la trasparenza quanto al contenuto preciso di tale obbligazione ( 42 ).

60. Non sorprende quindi che tali requisiti siano frequentemente imposti a pena di nullità del contratto di licenza o di cessione (o della clausola contrattuale) in questione (come avviene, ad esempio, ai sensi dell’articolo 53 della legge polacca sul diritto d’autore).

Se ciò è l’ipotesi che ricorre, i requisiti in questione attengono chiaramente alla «validità formale» di tale contratto (o clausola) ai sensi dell’articolo 11 del regolamento Roma I ( 43 ).

Anche laddove tali requisiti siano formulati in termini probatori (ad esempio, laddove sia richiesto un documento scritto quale unico mezzo di prova ammissibile di tale licenza o cessione contrattuale), il loro effetto pratico è comparabile: le licenze o le cessioni che non possono essere accertate non possono essere fatte valere ( 44 ).

Di conseguenza, la natura della questione non è sostanzialmente diversa e restano applicabili le norme del regolamento Roma I (in particolare l’articolo 18, paragrafo 2, che rinvia all’articolo 11) ( 45 ).

In sintesi, qualunque sia la natura precisa di siffatti requisiti (formali o probatori) nel diritto nazionale, essi attengono intrinsecamente (alla validità o alla prova) delle «obbligazioni contrattuali» che vincolano le parti.

61. Che tali requisiti formali riguardino non il diritto d'autore «in quanto tale», ma il contratto mediante il quale tale diritto deve essere concesso in licenza o ceduto, è ulteriormente confermato dal fatto che requisiti analoghi si riscontrano negli ordinamenti nazionali con riguardo a contratti e clausole aventi oggetti diversi (ad esempio, con riferimento alle clausole di non concorrenza nei contratti di lavoro, agli accordi internazionali di scelta del foro e così via) ( 46 ) tipicamente per scopi di tutela analoghi.

Il fatto che, nel caso di specie, tali requisiti riguardino contratti relativi al diritto d'autore non modifica la natura intrinsecamente «contrattuale» della questione sottostante ( 47 ).

62. Tale interpretazione non è messa in discussione dalla linea argomentativa avanzata da BT e dalla Commissione.

Secondo tali parti interessate, si dovrebbe distinguere la (i) validità formale del contratto di licenza o cessione dalla (ii) validità formale dell’«atto di trasferimento» del diritto d'autore ( 48 ).

Mentre la prima è effettivamente una «questione contrattuale» (poiché riguarda unicamente le «obbligazioni contrattuali» vincolanti inter partes), la seconda è invece una «questione inerente alla titolarità» (poiché il trasferimento del diritto d’autore in sé incide su terzi).

Inoltre, poiché il procedimento principale non vede contrapposte le parti del contratto, bensì una di tali parti a un terzo , solo quest'ultimo aspetto è rilevante.

Infatti, la vera questione è se a BT sia stata trasferita la titolarità del diritto d'autore e se, pertanto, possa far valere tale diritto nei confronti di tale terza parte.

Di conseguenza, devono trovare applicazione i requisiti formali previsti, al riguardo, dalla lex loci protectionis (nella fattispecie, la legge tedesca) ( 49 ).

63. Tale argomentazione si basa, a mio avviso, su una confusione circa la natura della questione in discussione.

È necessario fornire una spiegazione per comprendere tale errore.

64. La distinzione suggerita da BT e dalla Commissione tra «la validità formale del contratto» e «la validità formale dell'atto di trasferimento», che è fortemente influenzata dal diritto privato tedesco ( 50 ) (e che, a prima vista, può essere fonte di confusione per i giuristi di tradizione diversa), si riferisce, a mio avviso, a quella che negli altri ordinamenti giuridici è generalmente intesa come la distinzione tra i) la validità di una licenza o cessione contrattuale di proprietà intellettuale e ii) l' opponibilità a terzi di tale licenza o cessione.

65. In particolare, una volta concluso tra due persone un contratto valido di cessione o di licenza relativo a un diritto di proprietà intellettuale, può sorgere una questione distinta relativa alla possibilità per tali soggetti di opporre tale licenza o cessione a terzi (o, detto altrimenti, gli effetti di tale contratto) nei confronti di terzi , compresi i procedimenti per contraffazione (come BT ha fatto nei confronti di IU).

In alcuni sistemi giuridici, ciò è possibile solo una volta espletate determinate formalità , in genere l’ iscrizione della licenza o della cessione in questione in un apposito registro pubblico.

In questa fase, desidero sottolineare che, oltre al fatto che di norma esse non sono imposte con riguardo ai trasferimenti contrattuali del diritto d'autore ( 51 ), le formalità in questione sono fondamentalmente diverse dai requisiti di forma discussi nel caso di specie.

Tali formalità costituiscono, in sostanza, adempimenti amministrativi, esterni al contratto, che coinvolgono le autorità pubbliche e che sono imposte non per tutelare (una delle) parti contrattuali, bensì per garantire pubblicità, informazione e trasparenza e, in ultima analisi, la certezza del diritto quanto allo status della proprietà intellettuale, nell'interesse della collettività .

È evidente che tale specifica questione dell’opponibilità ai terzi (inclusa la potenziale applicazione di tali formalità) costituisce una questione intrinsecamente «inerente alla titolarità».

Essa riguarda la caratteristica intrinseca erga omnes della proprietà intellettuale interessata ( 52 ).

66. Tuttavia, la questione sollevata nel procedimento principale non è collegata, nella sostanza, a tale questione dell'opponibilità a terzi.

IU non contesta che una licenza contrattuale esclusiva sul diritto d'autore possa, ai sensi della legge tedesca, essere fatta valere nei confronti di terzi, anche nei procedimenti per contraffazione, senza che siano richieste formalità al riguardo.

Piuttosto, come ricordato, IU contesta l' esistenza stessa di una valida licenza contrattuale tra il fotografo e BT (in assenza della quale BT non sarebbe legittimata ad agire), a causa dell'asserita inosservanza dei requisiti formali sopra esaminati.

È evidente che, in assenza di un contratto valido, non può esistere alcuna licenza o cessione contrattuale (né alcun effetto contrattuale) da opporre a un terzo.

Tuttavia, la questione della validità del contratto è preliminare a qualsiasi discussione sull'opponibilità a terzi.

Per i motivi sopra esposti, tale questione della validità e tali requisiti sono intrinsecamente «contrattuali» ( 53 ).

Il fatto che tale questione di (in)validità venga sollevata come eccezione da un terzo che intende sottrarsi a un procedimento per contraffazione non può modificarne la natura «contrattuale».

Anche in questo caso, la qualificazione di una questione giuridica dipende dalla sua natura oggettiva, e non dall'identità della parte che la invoca ( 54 ).

67. L'interpretazione da me suggerita, secondo cui la questione della validità formale di una licenza o cessione contrattuale del diritto d’autore deve essere qualificata come «contrattuale» e, pertanto, rientra nelle regole di conflitto di leggi previste dal regolamento Roma I, in particolare dal suo articolo 11, è coerente con l’obiettivo di certezza del diritto e di prevedibilità perseguito da tale regolamento.

68. Infatti, tale interpretazione agevola le operazioni transfrontaliere relative al diritto d'autore.

Ai sensi dell'articolo 11, una licenza o cessione contrattuale del diritto d’autore ( 55 ) sarà normalmente considerata valida ed efficace se soddisfa i requisiti previsti dalla lex contractus o dalla lex loci contractus .

Ciò conferisce alle parti certezza giuridica quanto alla validità (formale) e all'efficacia dei loro accordi, in particolare quando questi riguardano più diritti d'autore nazionali, disciplinati da altrettante leggi nazionali: le parti non devono temere l'inefficacia (parziale o completa) della loro operazione per il mancato rispetto dei vari requisiti che tali leggi nazionali possono prevedere.

69. Per contro, l’approccio sostenuto da BT e dalla Commissione comporterebbe che le parti dovrebbero rispettare sia i requisiti relativi alla forma della lex contractus e/o della lex loci contractus (come previsto dall'articolo 11 del regolamento Roma I) sia quelli stabiliti dalla legge che disciplina il diritto in quanto tale (o dalle leggi , qualora il contratto riguardi più diritti d'autore nazionali).

Un simile approccio aumenterebbe il rischio di inefficacia dei contratti relativi al diritto d'autore per vizio di forma, privando così l'articolo 11 di gran parte del suo effet utile rispetto a tale categoria di contratti ( 56 ).

70. Infine, ritengo che la qualificazione della questione in esame come «inerente alla titolarità» sia talvolta giustificata, in realtà, non dalla natura oggettiva di tale questione, bensì dalla preoccupazione che le parti possano altrimenti, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento Roma I, eludere i requisiti quanto alla forma stabiliti dalla legge che disciplina il diritto d'autore (ancora una volta, tipicamente, la lex loci protectionis ), scegliendo, come legge che regola il loro contratto, una legge più permissiva, laddove tali requisiti sono spesso considerati particolarmente rilevanti dagli [OSCURATO:PERSONA], in ragione dell'obiettivo di tutela dell'autore che essi perseguono .

71. Tuttavia, tale preoccupazione non riguarda specificamente i contratti relativi al diritto d'autore.

Essa si pone ogniqualvolta le legislazioni nazionali impongano requisiti di forma con riguardo a determinati contratti o clausole.

Al riguardo, devo rilevare che il legislatore dell'Unione, ben consapevole dell'importanza che i legislatori nazionali possono attribuire ai requisiti in questione, ha scelto di privilegiare, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento Roma I, la validità formale dei contratti rispetto alla rigorosa applicazione di tali requisiti, al fine di garantire la certezza del diritto per le parti, in linea con gli obiettivi generali del regolamento Roma I ( 57 ).

72. In assenza di una disposizione specifica in senso contrario, non vedo per quale motivo l'articolo 11 del regolamento Roma I, e la scelta politica che esso esprime, dovrebbero essere disapplicati con riguardo ai contratti relativi ai diritti di proprietà intellettuale, mediante la (ri)qualificazione artificiosa dei requisiti esaminati nelle presenti conclusioni come questione «inerente alla titolarità».

Se sia auspicabile, sotto il profilo della politica, che i requisiti formali stabiliti nella lex loci protectionis si applichino sempre a pena di invalidità del contratto sottostante è una valutazione che spetta al legislatore dell'Unione.

Qualora esso ritenesse giustificato un simile approccio, potrebbe modificare di conseguenza l'articolo 11, ad esempio introducendo norme specifiche adattate ai contratti relativi ai diritti di proprietà intellettuale ( 58 ).

73. In ogni caso, il regolamento Roma I, allo stato attuale, prevede già meccanismi idonei ad accogliere tali considerazioni.

In particolare, l'articolo 9 di tale regolamento lascia un certo margine di discrezionalità al giudice investito di una controversia di applicare, nonostante la legge o le leggi che disciplinano un contratto ai sensi delle regole ordinarie di tale regolamento, le «norme di applicazione necessaria», o ( lois de police ) previste dal proprio ordinamento (articolo 9, paragrafo 2) o dalla legge «del paese in cui gli obblighi derivanti dal contratto devono essere o sono stati eseguiti» (articolo 9, paragrafo 3).

74. Pertanto, nella misura in cui i requisiti di forma stabiliti dalla legge che disciplina il diritto d'autore sono considerati dal paese interessato sufficientemente «cruciali» da qualificarli come «norme di applicazione necessaria», ( 59 ) e a condizione che la legge coincida con i) la legge del foro o ii) la legge del paese in cui gli obblighi derivanti dal contratto devono essere eseguiti ( 60 ), tali norme possono essere applicate (e il contratto può essere considerato invalido per motivi formali), indipendentemente dalle regole stabilite nell'articolo 11 del regolamento Roma

I. ( 61 ) Tale valutazione, tuttavia, deve necessariamente essere effettuata caso per caso ( 62 ).

75. Nel procedimento principale, poiché la questione della validità formale della licenza contrattuale esclusiva fatta valere da BT è di natura «contrattuale», trovano applicazione le regole di conflitto di leggi stabilite nel regolamento Roma

I. Ai sensi dell’articolo 11 di tale regolamento, i contratti sottostanti possono essere formalmente invalidi , in quanto non conformi ai requisiti di forma previsti nella legge polacca.

Di conseguenza, in assenza di una valida licenza o di una valida cessione del diritto d'autore in suo favore, BT potrebbe non essere legittimata ad agire dinanzi al giudice del rinvio, come sostiene IU.

Spetta tuttavia a tale giudice verificare ciò ( 63 ).

V. Conclusione

76. Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di giustizia di rispondere alle questioni poste dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) nei seguenti termini: L’articolo 1, paragrafo 1, l’articolo 10, l’articolo 11 e l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, devono essere interpretati nel senso che, in una situazione di conflitto di leggi, la questione degli eventuali requisiti di forma che una licenza contrattuale o una cessione contrattuale del diritto d’autore deve soddisfare per essere considerata valida o comprovata è disciplinata dalla legge o dalle leggi sostanziali designate dalle prescrizioni di cui a tale regolamento. 1 Lingua originale: l’inglese. i Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. 2 V., per ulteriori dettagli, paragrafi da 25 a 34 delle presenti conclusioni. 3 [OSCURATO:PERSONA] del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 (GU 2008, L 177, pag. 6). 4 [OSCURATO:PERSONA] del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007 (GU 2007, L 199, pag. 40). 5 O, quantomeno, non era stato concluso all’epoca (v. nota 63, infra).

Non era stato concluso neppure un accordo sulla legge applicabile all’incarico del fotografo o al trasferimento del diritto d’autore. 6 V., in particolare, direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001 L 167, pag. 10). 7 In particolare, un’«opera» è protetta solo se ha «carattere di originalità» (v., in tal senso, articolo 2, paragrafo 3, e articolo 14 bis , paragrafo 1, della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] e sentenza del 16 luglio 2009,

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑5/08, EU:C:2009:465, punto 37). 8 V., da un lato, articoli da 9 a 14 ter della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] e articoli da 2 a 4 della direttiva 2001/29 e, dall’altro, articolo 6 bis della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA]. 9

V. articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] e sentenza del 22 gennaio 2015, Hejduk (C‑441/13, EU:C:2015:28, punto 22 e giurisprudenza citata). 10 E probabilmente in altri [OSCURATO:PERSONA], in forza delle rispettive legislazioni.

Tuttavia, tali diritti d’autore nazionali non vengono fatti valere da BT dinanzi al giudice del rinvio.

Essi sono pertanto irrilevanti nel procedimento principale. 11 V., inoltre, Guibault, L., Hugenholtz, P.B., van Eechoud, M.M.M., van Gompel, S.J., e Helberger, N., [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] for the [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA], Università di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2006, paragrafi 3.2.1 e 3.2.2; e Fawcett, J.J., e Torremans, P., [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]

, [OSCURATO:PERSONA], 3

a ed., 2024, paragrafi 14.01 e 14.02, 14.14 e 14.107 e

14.108. 12 Cfr. articolo 29, paragrafi 1 e 2, della legge tedesca sul diritto d’autore.

V., inoltre, Guibault, L., Hugenholtz, P.B., e a., nota11, op. cit., paragrafo

3.2.2. 13 In aggiunta, tali leggi esigono talvolta che ciascuna clausola pertinente sia firmata dall’autore, che i diritti in questione, unitamente alla portata e alla durata della licenza o della cessione, siano ivi indicati in modo chiaro, e così via.

V., ad esempio, in Francia, articoli L-131-2 e L-131-3 del Code de la propriété intellectuelle (codice della proprietà intellettuale); nel [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] 1988, Sezione 90, paragrafo 3. V., in generale, per un’analisi comparativa delle leggi degli [OSCURATO:PERSONA] al riguardo, Guibault, L., Hugenholtz, P.B., e a., nota 11, op. cit.; e Kono, T. (ed.), [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]

, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2012.

14

V. in tal senso, sentenze del 21 gennaio 2016,

[OSCURATO:PERSONA]

[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑359/14 e C‑475/14, EU:C:2016:40, punti da 47 a 62); e del 28 luglio 2016, Verein für Konsumenteninformation (C‑191/15, EU:C:2016:612, punti da 35 a 60).

V., anche, conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] in Verein für Konsumenteninformation (C‑191/15, EU:C: 2016:388, punto 51); Fawcett, J.J., e Torremans, P., nota 11, op. cit., paragrafi da 14.15 a 14.17, e da 15.09, da 15.32 a 15.35; e Plender, R., e Wilderspin, M., [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] & Maxwell, 4 a edizione, Londra, 2015, paragrafi da 2‑069 a 2-075, e da 22-041 a 22-047.

Un’implicazione necessaria è che il giudice deve spesso applicare leggi sostanziali diverse nell’ambito di un unico procedimento. 15 Infatti, le «obbligazioni extracontrattuali» (v., per tale nozione, sentenza del 21 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑359/14 e C‑475/14, EU:C:2016:40, punto 46) derivanti da violazioni dei diritti di proprietà intellettuale rientrano nella «materia civile e commerciale» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Roma II (v., per analogia, sentenza dell’8 settembre 2022, IRnova, C‑399/21, EU:C:2022:648, punto 30).

Inoltre, tali «obbligazioni» non sono escluse dall’ambito di applicazione di tale regolamento ai sensi dell’articolo 1, paragrafo

2. 16 V., in tal senso, articolo 1, paragrafo 1, e articolo 15 del regolamento Roma

II. Quest’ultima disposizione indica che tale categoria include, in particolare, questioni quali la base e la portata della responsabilità, i motivi di esonero dalla responsabilità, l’esistenza, la natura e la valutazione del danno o l’indennizzo richiesto (e così via). 17 V., al riguardo, considerando 26 del regolamento Roma

II. 18

V. considerando 26 del regolamento Roma

II. Una tale regola di conflitto di leggi è coerente con l’articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA], il quale dispone, nelle parti pertinenti, che «l’estensione della protezione e i mezzi di ricorso assicurati all’autore per salvaguardare i propri diritti sono regolati esclusivamente dalla legislazione del Paese nel quale la protezione è richiesta». 19 Infatti, le «obbligazioni contrattuali» (v., per tale nozione, sentenza del 21 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑359/14 e C‑475/14, EU:C:2016:40, punto 44) derivanti da un contratto di licenza o di cessione del diritto d’autore rientrano nell’ambito della «materia civile e commerciale» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Roma I (v., per analogia, sentenza dell’8 settembre 2022, IRnova, C‑399/21, EU:C:2022:648, punto 30).

Inoltre, tali «obbligazioni contrattuali» non sono escluse dall’ambito di applicazione di tale regolamento ai sensi dell’articolo 1, paragrafo

2. 20 V., in tal senso, articolo 1 e articoli da 10 a 12 del regolamento Roma

I. Dagli articoli da 10 a 12 di tale regolamento risulta che tale categoria include, in particolare, questioni quali la validità (sia sostanziale che formale) di tali «obbligazioni», la loro interpretazione, esecuzione, le conseguenze di un inadempimento delle stesse (e così via). 21 Poiché la questione è stata affrontata dalla Corte nel corso dell’udienza, desidero sottolineare che tale possibilità di scelta non è, in alcun modo, contraria alla Convenzione di [OSCURATO:PERSONA].

Oltre al fatto che la Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] non contiene norme in materia di contratti relativi al diritto d’autore, la «protezione» del diritto, come contemplata dall’articolo 5, paragrafo 2, di tale convenzione, non è compromessa qualora tale diritto sia oggetto di un contratto disciplinato, in base alla scelta delle parti, da una legge diversa dalla lex loci protectionis (v., inoltre, Fawcett, J.J. e Torremans, P., nota 11, op. cit., paragrafo 14.41; e Raynard, J., Droit d’auteur et conflits de loi: essai sur la nature juridique du droit d’auteur , Litec, Parigi, 1990, pagg. 526 e 527). 22

V. nota 5 supra. 23 Una siffatta norma specifica figurava all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali («Roma I») del 15 dicembre 2005 [COM(2005) 0650 fin.].

Tuttavia, tale norma non è stata mantenuta nella versione finale del regolamento, probabilmente perché i contratti relativi ai diritti di proprietà intellettuale sono troppo eterogenei nella pratica (v. punto 28, supra) per poter essere ragionevolmente soggetti a un unico criterio di collegamento (v., in tal senso, relazione sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali («Roma I») 21.11.2007 [COM(2005)0650 – C6‑0441/2005 – 2005/0261(COD), Commissione giuridica, emendamento 43]. 24 In particolare, secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di «contratto di prestazione di servizi», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Roma I, include qualsiasi accordo in forza del quale una persona è tenuta a «svolgere una determinata attività» per un’altra «in cambio di una remunerazione» (v., tra l’altro, sentenza del 3 ottobre 2019, Verein für Konsumenteninformation (C‑272/18, EU:C:2019:827, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

È evidente che la realizzazione di fotografie costituisce una «determinata attività» svolta dal fotografo per BT «in cambio di una prestazione». 25 A tale riguardo, l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento Roma I dispone, nella parte pertinente, che «per residenza abituale di una persona fisica che agisce nell’esercizio della sua attività professionale si intende la sua sede di attività principale».

Nella fattispecie si tratterebbe, presumibilmente, del citato studio fotografico situato in Polonia. 26 Rimane inteso che l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento Roma I prevede una «clausola di salvaguardia» in forza della quale «[s]e dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello indicato [al paragrafo 1] (...), si applica la legge di tale diverso paese».

Tuttavia, non ravviso alcun motivo per applicare tale clausola nel procedimento principale.

Infatti, alla luce delle circostanze del caso, i contratti in esame non presentano un collegamento «manifestamente più stretto», ad esempio, con la [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla Polonia. 27 Si veda, nondimeno, la nota 63, infra. 28 In particolare, le questioni relative al diritto d’autore in quanto tale esulano dall’ambito di applicazione dei regolamenti Roma I e Roma II (v., in tal senso, la Relazione sulla convenzione relativa alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del prof. [OSCURATO:PERSONA], docente all’Università di Milano, e del prof. [OSCURATO:PERSONA], docente all’Università di Parigi I (GU 1980, C 282, pag. 1; in prosieguo: la «relazione [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]»), pag. 10, e Fawcett, J.J., e Torremans, P., nota 11, op. cit., paragrafo 14.10).

Inoltre, le direttive dell’Unione in materia di diritto d’autore, menzionate al precedente paragrafo 25, non contengono norme di conflitto di leggi al riguardo. 29 V., in tal senso, sentenza del 30 giugno 2005, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑28/04, EU:C:2005:418, punto 32). 30 È generalmente riconosciuto che tale categoria include questioni quali l’esistenza, la creazione, la validità, la natura e l’estensione delle prerogative conferite, nonché le relative eccezioni, la durata (e così via).

V., tra l’altro, Fawcett, J.J. e Torremans, P., nota 11, op. cit., paragrafi da 13.46 a 13.74; Plender, R., e Wilderspin, M., op. cit., nota 14, paragrafi da 22-001 a 22-047; Basedow, J., «Article 3.102: Lex protectionis», in Basedow, J., e a. (a cura di), Conflict of Laws in intellectual [OSCURATO:PERSONA] – The CLIP Principles and Commentary – [OSCURATO:PERSONA] on Conflict of Laws in [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2013, paragrafo 3:12.C07. 31 Poiché la questione non è stata affrontata dalla Corte in udienza, occorre precisare che esiste un dibattito su alcune questioni concernenti il diritto d’autore «in quanto tale», in particolare la questione della titolarità originaria (ossia chi debba essere considerato l’«autore» di un’opera).

Alcune regole di conflitto di leggi, decisioni e/o commentatori nazionali rimettono tale questione specifica alla lex loci protectionis , mentre altri fanno riferimento alla legge del paese d’origine dell’opera in questione ( lex originis ).

Il paese d’origine è definito, all’articolo 5, paragrafo 4, della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA], in sostanza, come il paese della prima pubblicazione dell'opera.

Nel procedimento principale, la lex originis sarebbe la legge polacca, poiché le fotografie sono state realizzate in Polonia.

Tali divergenze derivano dall'ambiguità della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] sulla questione della titolarità originaria, ed esistono argomenti a sostegno di entrambe le soluzioni (v., inoltre, J. J. Fawcett e Torremans, P., nota 11, op. cit., paragrafi da 13.75 a 13.91).

Tuttavia, non mi soffermerò su tale dibattito.

Infatti, non è necessario assumere una posizione al riguardo nel caso di specie, dal momento che non riguarda la questione della titolarità originaria. 32 Infatti, quando un soggetto rivendica la protezione della proprietà intellettuale in uno Stato, la legge di tale Stato dovrebbe logicamente determinare se tale protezione esista effettivamente, nonché la natura e la portata del relativo monopolio, la sua durata e così via.

Una siffatta norma di conflitto di leggi è, anche in questo caso, coerente con l’articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA], il quale prevede che «[l]'estensione della protezione (...) [è regolata] esclusivamente dalla legislazione del Paese nel quale la protezione è richiesta».

L’applicazione della lex loci protectionis è talvolta prevista da prescrizioni di diritto internazionale privato.

In altri casi, i giudici nazionali fanno discendere tale applicazione direttamente dall’articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA].

V., inoltre, Fawcett, J. J., e Torremans, P., nota 11, op. cit., paragrafi da 12.22 a 12.28, da 13.13 a 13.45 e da 14.06 a 14.09; Kono, T. (a cura di), nota 13, op. cit. 33 È vero che, nel caso di specie, poiché le norme di conflitto di leggi associate alle categorie della «responsabilità extracontrattuale» e della «titolarità» designano entrambe la lex loci protectionis , la distinzione tra le due è meno rilevante in pratica.

Tuttavia, essa resta pertinente sul piano dei principi. 34

V. considerando 6 e 16 del regolamento Roma I e considerando 6 e 14 del regolamento Roma

II. 35 Infatti, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono avere, nel loro diritto privato, differenti concezioni quanto alla portata delle categorie in questione. 36 V., inoltre, paragrafo 66, infra. 37 V., per analogia, le mie prime conclusioni nella causa BSH Hausgeräte (C‑339/22, EU:C:2024:159, paragrafo 44).

V., anche, Fawcett, J.J., e Torremans, P., nota 11, op. cit., paragrafi 13.74, da 15.32 a 15.35; Plender, R., e Wilderspin, M., nota 14, op. cit., paragrafi da 22-041 a 22-047; e Dickinson, A., [OSCURATO:PERSONA] II Regulation – [OSCURATO:PERSONA] to Non-[OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2010, paragrafi da 3.88 a 3.90,

8.18. 38

V. Fawcett, J.J. e Torremans, P., nota 11, op. cit., paragrafo

13.74. Alla luce dei quesiti posti dalla Corte nel corso dell’udienza, desidero sottolineare che, tenuto conto delle spiegazioni precedentemente fornite, il riferimento alla «base (...) della responsabilità» di cui all’articolo 15, lettera a), del regolamento Roma II non può in alcun modo essere interpretato nel senso di ricomprendere la questione della validità della licenza o cessione contrattuale su cui la ricorrente si basa.

Tale riferimento è inteso a coprire i «gli elementi intrinseci della responsabilità», quali le questioni relative alla «natura della responsabilità (oggettiva o fondata sulla colpa); definire la colpa, compreso stabilire se una omissione possa costituire una colpa; nesso di causalità tra il fatto generatore e il danno; determinare i soggetti responsabili» (e così via) [v. proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali [COM(2003)427 final, pag. 13], Relazione, pag. 23].

Ancora una volta, tale questione di validità non ha alcun rapporto con quegli «elementi».

Analogamente, il riferimento, nell’articolo 15, lettera f), del regolamento Roma II, ai «soggetti aventi diritto al risarcimento del danno personalmente subito» non può in alcun modo essere inteso come comprensivo di tale questione.

Tale riferimento, per quanto discutibile nella sua chiarezza, riguarda la questione «se una persona diversa dalla “vittima diretta” possa ottenere il risarcimento del danno causatole “di riflesso”, a seguito del danno subito dalla parte lesa (...), causato ad esempio ai figli o al coniuge di una persona deceduta» [ibid., pag. 24; v. anche, in tal senso, sentenza del 10 dicembre 2015, Lazar (C‑350/14, EU:C:2015:802, punti da 25 a 28)].

Tale questione è intrinsecamente distinta da quella relativa alla circostanza se l’attore sia beneficiario di una valida licenza o cessione. 39 Infatti, come spiegato nella nota 32, supra, tali caratteristiche intrinseche possono essere disciplinate esclusivamente dalla legge nazionale che conferisce la protezione, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] (o, con riguardo alla titolarità originaria, forse dalla lex originis ). 40

V. Lucas, A., «Droit international privé et droit d’auteur», [OSCURATO:PERSONA] de propriété intellectuelle , vol. 22, n. 3, pagg. da 761 a 775, in particolare pagg. da 769 a 770; Fawcett, J.J. e Torremans, P., nota 11, op. cit., paragrafi 13.41, da 13.99 a 13.104, 14.08 e da 14.15 a 14.17; Raynard, J., op. cit, nota 21, pag. 594; Plender, R. e Wilderspin, M., nota 14, op. cit., paragrafi da 22-041 a 22-047; Drexl, J., « Article 3:301 : Transferability », in Basedow, J., e a. (a cura di), nota 30, op. cit.

V., per analogia, articolo 14, paragrafo 2, del regolamento Roma I, ai sensi del quale la cedibilità di un credito contrattuale è una questione riservata alla legge che disciplina il credito in questione.

Con riguardo alla trasferibilità, esistono differenze tra le legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA].

In primo luogo, mentre la maggior parte degli [OSCURATO:PERSONA] segue un approccio «dualistico», ai sensi del quale i diritti patrimoniali possono essere ceduti, mentre i diritti morali non sono cedibili, taluni [OSCURATO:PERSONA] (come la [OSCURATO:PERSONA], come illustrato al paragrafo 30 supra) seguono un approccio «unitario», in base al quale gli autori non possono cedere il proprio diritto d’autore, ma possono soltanto concedere licenze esclusive sui diritti patrimoniali (con un risultato sostanzialmente identico).

In secondo luogo, la portata di un eventuale trasferimento può variare: alcuni [OSCURATO:PERSONA] consentono solo la cessione totale del diritto d'autore, mentre altri ammettono la cessione (parziale) solo di determinati diritti esclusivi, per un periodo limitato (e così via) (v., per un’analisi comparativa delle leggi degli [OSCURATO:PERSONA] membri, Guibault, L., Hugenholtz, P. B., e a., nota 11, op. cit.). 41 V., in senso conforme, Lucas, A., nota 40, op. cit., pagg. 761-775, in particolare pagg. 769 e 770; Fawcett, J.J. e Torremans, P., nota 11, op. cit., paragrafi 13.104, 14.182 e 14.183; Plender, R. e Wilderspin, M., nota 14, op. cit., paragrafi da 22-041 a 22-047; Drexl, J., nota 40, op. cit., paragrafo 3:301.C02; Heinze, C., « Article 3:504: Formal validity », in Basedow, J., e a. (a cura di), nota 30, op. cit., paragrafo 3:504.C02.

Inoltre, la qualificazione «contrattuale» sembra essere seguita nella stragrande maggioranza degli [OSCURATO:PERSONA] membri (v., per un’analisi comparata, Kono, T., nota 13, op. cit.). 42 Infatti, un documento scritto consente, di norma, di garantire che l’autore sia adeguatamente informato circa ciò a cui sta acconsentendo.

V. Guibault, L., Hugenholtz, P. B., e a., nota 11, op. cit., pagg. 31 e 67; van Eechoud, M.M.M., « Choice of Law in [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]: Alternatives to the [OSCURATO:PERSONA] », [OSCURATO:PERSONA], 2003, pagg. 196, 197, da 203 a 205; e Raynard, J., nota 21, op. cit., pagg. da 641 a

654. 43 In particolare, sebbene l'articolo 11 del regolamento Roma I non definisca il termine «validità formale», la relazione [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] indica che la nozione di «forma», ai fini di tale disposizione, si riferisce a «qualsiasi manifestazione esterna richiesta alla persona che esprime la volontà di essere giuridicamente vincolata e in assenza della quale tale manifestazione di volontà non sarebbe considerata pienamente efficace» (ibid., pag. 29).

Ovviamente, ciò comprende il requisito secondo cui un contratto di licenza o cessione del diritto d’autore debba essere redatto per iscritto a pena di nullità. 44 V., ad esempio, articolo L-131-3 del codice francese della proprietà intellettuale. 45 Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento Roma I, «il contratto (...) [può essere provato] con ogni mezzo di prova ammesso tanto dalla legge del foro quanto da una delle leggi di cui all’articolo 11 secondo la quale il contratto (...) è valido quanto alla forma, sempreché il mezzo di prova di cui si tratta possa essere impiegato davanti al giudice adito». 46 V., rispettivamente, relazione [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], pag. 31, e articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis. 47 Il fatto che i requisiti discussi nel caso di specie compaiano spesso nelle leggi sul diritto d'autore degli [OSCURATO:PERSONA] (piuttosto che nel loro codice dei contratti) e che talvolta siano redatti come se riguardassero non il contratto, ma il diritto d'autore «in quanto tale» [v., ad esempio, articolo 90, paragrafo 3, del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], sui disegni e sui brevetti, ai sensi del quale « una cessione del diritto d’autore non è efficace se non è redatta per iscritto (…)» (il corsivo è mio) e l’articolo 53 della legge polacca sul diritto d’autore, ai sensi del quale « un contratto [ di cessione del diritto d’autore ] deve essere concluso per iscritto …» (Il corsivo è mio)] è irrilevante.

La qualificazione, ai fini della determinazione delle pertinenti regole di conflitto di leggi, non può dipendere dalla qualificazione formale o dalla formulazione precisa di determinate disposizioni ai sensi della legge o delle leggi che si ritengono applicabili.

Essa deve essere effettuata indipendentemente da tali considerazioni, alla luce delle categorie definite autonomamente e della natura della questione sottostante.

Per i motivi sopra esposti, ai fini del conflitto di leggi, quando i legislatori nazionali prevedono tali requisiti nelle loro leggi sul diritto d'autore, essi escono dalla categoria del diritto d’autore «in quanto tale» e rientrano in quella del «contratto». 48

V. paragrafo 20, supra. 49 Di conseguenza, la Commissione ha spiegato che, a suo avviso, i) il contratto di licenza esclusiva è valido quanto alla forma, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento Roma I, poiché le norme generali sui contratti stabilite dal diritto polacco ammettono i contratti verbali; ii) non vi sarebbe alcuna cessione del diritto d'autore polacco, poiché la legge polacca sul diritto d'autore richiede la forma scritta per la validità di una cessione; iii) tuttavia, il diritto d'autore tedesco sarebbe stato validamente trasferito in forza di tale contratto, poiché la legislazione tedesca sul diritto d'autore non prevede un siffatto requisito. 50 In particolare, tale impostazione è fortemente influenzata dal Trennungs- und Abstraktionsprinzip [principio di separazione e astrazione] conosciuto nel diritto civile tedesco in materia di compravendita, secondo cui una singola operazione di vendita deve essere analizzata, sotto il profilo giuridico, come due «atti» distinti, vale a dire (i) l’«atto generatore di obbligazioni», che vincola unicamente venditore e acquirente, incluso l’obbligo del venditore di trasferire la proprietà all’acquirente (ossia il contratto di vendita), e (ii) l’«atto di disposizione del titolo di proprietà», consistente nell’effettivo trasferimento della titolarità del diritto dal venditore all’acquirente, con effetti erga omnes.

Ciò ha indotto una parte della giurisprudenza e della dottrina tedesche ad accogliere, in materia di conflitti di legge, una Spaltungstheorie (teoria della scissione), secondo la quale il primo «atto» dovrebbe essere disciplinato dalla lex contractus e l’altro «atto» dalla legge applicabile al diritto di proprietàin quanto tale (nel caso della proprietà intellettuale, la lex loci protectionis ).

Tale teoria è, in sostanza, sostenuta da BT e dalla Commissione nel presente procedimento. 51 V., al riguardo, articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi del quale «il godimento e l'esercizio [dei diritti d'autore] non sono subordinati ad alcuna formalità». 52 V., inoltre, su tali formalità, e su come esse differiscano per natura dai requisiti in discussione, Fawcett, J.J. e Torremans, P., nota 11, op. cit., paragrafi 14.01 e 14.02, 14.08, da 14.15 a 14.17; Raynard, J., nota 21, op. cit., pagine da 591 a 600, 635, 637, 644; relazione [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], pag. 29; Plender, R. e Wilderspin, M., nota 14, op. cit., paragrafo 14-071; Drexl, J., nota 40, op. cit., paragrafo 3: 301.C07; e Heinze, C., nota 41, op. cit., paragrafo 3: 504.C02. 53 Di conseguenza, per evitare ulteriore confusione in materia, la Spaltungstheorie tedesca (teoria della scissione), dovrebbe, a mio avviso, essere abbandonata con riguardo ai contratti relativi al diritto di proprietà intellettuale.

Ciò è confermato dall'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento Roma

I. Tale disposizione non si applica alla cessione del diritto di proprietà ( in rem ), ma alla cessione volontaria dei crediti .

Tuttavia, per analogia, essa prevede che il «rapporto» tra cedente e cessionario sia disciplinato dalla legge applicabile al contratto tra cedente e cessionario ai sensi di tale regolamento.

Dal suo considerando 38 emerge che il termine «rapporto» è stato utilizzato dal legislatore per ricomprendere, nei pochi [OSCURATO:PERSONA] membri che operano tale distinzione, sia il «contratto», sia l’«atto di disposizione».

Pertanto, il legislatore dell'Unione ha respinto, ai fini del regolamento Roma I, l'idea che un'operazione unica debba essere analizzata come due come due distinti «atti giuridici», la cui «validità formale» possa essere disciplinata da due leggi diverse.

Per contro, esso ha distinto tra la validità della cessione e l'opponibilità di tale cessione a terzi (questione lasciata alle regole nazionali di conflitto di leggi). 54 Ciò solleva certamente la questione distinta se un terzo, quale IU, sia legittimato a far valere l’invalidità di un contratto di licenza o cessione (o di una clausola) per mancato rispetto di tali requisiti.

Spesso la nullità (o inesistenza) derivante da tale in osservanza è relativa , vale a dire che può essere fatta valere soltanto dalla parte che beneficia della tutela offerta da tali requisiti, ossia l’autore.

Tale questione distinta costituisce manifestamente anch'essa una questione di natura «contrattuale», disciplinata dalla lex contractus pertinente’ 55

V. Fawcett, J.J. e Torremans, P., nota 11, op. cit., paragrafo 14.183. V., nondimeno, paragrafi 73 e 74, infra. 56 Un siffatto esito sfavorevole non sarebbe imposto dalla Convenzione di [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, la questione in esame è del tutto estranea all’ambito di applicazione di tale convenzione.

Non ha nulla a che vedere con la «protezione» di cui gode l’autore in forza del diritto d’autore, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, di tale convenzione, bensì con l’informazione e il consenso dell’autore nel suo rapporto contrattuale con altri soggetti. 57

V. relazione [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], pagg. 29 e

30. 58 Siffatte norme speciali esistono già, all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento Roma I, con riguardo a «qualsiasi contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile».

V., per proposte in tal senso, van Eechoud, M.M.M., op. cit., nota 42, pagg. 196 e

205. 59 L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento Roma I definisce il concetto di norme di applicazione necessaria come «disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento».

Il fatto che i requisiti di cui trattasi tutelino soprattutto i soggetti privati (ossia gli autori) non esclude necessariamente che essi perseguano un «interesse pubblico» ai sensi di tale disposizione (v., per analogia, sentenza del 5 settembre 2024, HUK-COBURG-[OSCURATO:PERSONA] II, C‑86/23, EU:C:2024:689, punti 46 e 47). 60 Il contratto dovrà spesso essere eseguito nel paese di protezione ed è quantomeno discutibile che il mancato rispetto dei requisiti quanto alla forma prescritti dalla legge di tale paese renda illegittima l’esecuzione del contratto (in particolare, l’obbligo di concedere in licenza o cedere il diritto d’autore). 61

V. Fawcett, J.J. e Torremans, P., nota 11, op. cit., paragrafi da 14.164 a 14.174; e 14.156, e relazione [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], pag.

31. È vero che, trattandosi non di un obbligo, ma di mera discrezionalità, l'articolo 9 del regolamento Roma I crea un certo grado di incertezza quanto alla possibilità che i requisiti di forma stabiliti nella lex protectionis possano trovare applicazione come «loi de police».

Tuttavia, tale grado di incertezza è insito nel regolamento nel suo stato attuale.

Per eliminarlo, il legislatore dell'Unione dovrebbe (i) escludere del tutto la possibilità di applicare la loi de police relativa alla forma o (ii) rendere obbligatoria l’applicazione dei requisiti di forma previsti dalla lex loci protectionis ai sensi dell’articolo

11. 62 V., inoltre, per il metodo di identificazione di una «loi de police» e le condizioni della sua applicazione, sentenza del 5 settembre 2024, HUK-COBURG-[OSCURATO:PERSONA] II, C‑86/23, EU:C:2024:689, punti da 39 a

46. Inoltre, quando l’autore è un dipendente o un consumatore, si applicano norme speciali di tutela, che limitano la possibilità delle parti di scegliere la legge applicabile e possono consentire all’autore di invocare la tutela della legge nel paese in cui ha la residenza abituale (che, spesso, corrisponde alla lex loci protectionis ) (v., per maggiori dettagli, articoli 6, 8 e 11, paragrafo 5, del regolamento Roma I).

Infine, tale regolamento prevede altresì garanzie per le «false» situazioni internazionali, vale a dire quando parti che risiedono abitualmente nello stesso Stato, in relazione a diritti d’autore concessi in tale Stato e in un contesto altrimenti puramente «interno», sceglierebbero una legge straniera unicamente al fine di eludere le disposizioni imperative, comprese quelle relative alla forma, previste dalla loro legge comune.

Mentre tale scelta di una legge straniera è, in linea di principio, valida ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, il paragrafo 3 di tale articolo prevede che detta scelta non possa pregiudicare l’applicazione di tali disposizioni imperative. 63 In effetti, diverse questioni devono essere verificate dal giudice del rinvio a tale riguardo.

In primo luogo, tale giudice dovrebbe verificare se i contratti in questione siano stati effettivamente conclusi in Polonia in presenza delle parti (o del loro rappresentante), come sembra ritenere (v. il precedente paragrafo 44).

Infatti, dalla descrizione dei fatti risulta che BT avrebbe incaricato il fotografo, previamente e forse dalla [OSCURATO:PERSONA] , di realizzare le fotografie.

È possibile che i contratti siano stati conclusi in quel momento.

Tuttavia, quando le parti si trovano in paesi diversi al momento della conclusione del contratto, l’articolo 11, paragrafo 2, prevede che il contratto sia valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma i) della lex contractus o ii) della «legge del paese in cui si trova una delle parti, o il loro intermediario, al momento della conclusione», oppure iii) della «legge del paese in cui una delle parti risiedeva abitualmente in quel momento».

Non si può quindi escludere che la legge tedesca trovi applicazione in forza dei punti (ii) o (iii).

In tal caso, i contratti in questione sarebbero validi quanto alla forma ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, poiché la legge tedesca non sembra prevedere un requisito di forma scritta per un siffatto contratto.

In secondo luogo, supponendo che la validità dei contratti sia disciplinata esclusivamente dalla legge polacca, spetterebbe al giudice del rinvio chiarire se i contratti di licenza esclusiva rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 53 della legge polacca sul diritto d'autore e se un terzo, quale IU, sia legittimato a far valere, in forza della legge polacca, la nullità di tali contratti per violazione del requisito previsto da tale disposizione (v. nota 54, supra).

Infine, BT ha sostenuto dinanzi alla Corte che il fotografo ha successivamente confermato la cessione per iscritto.

Spetterebbe al giudice del rinvio determinare quale effetto tale conferma produca, ai sensi della legge polacca, sulla validità dei contratti.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria ITCONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 23 aprile 2026 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA]176/25 [Steizer] ( i ) IU contro [OSCURATO:PERSONA] [Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])] [Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Diritto applicabile a questioni civili e commerciali – Regolamenti (CE) n. 593/2008 (Roma I) e n. 864/2007 (Roma II) – Licenza esclusiva sul diritto d’autore concessa da A a B mediante accordo verbale – Azione per violazione del diritto d’autore in questione intentata da B nei confronti di C – Eccezione sollevata da C, secondo cui B non sarebbe legittimata ad agire a causa dell’invalidità della licenza contrattuale concessa a B per mancata osservanza di determinati requisiti di forma – Diritto applicabile alla questione della validità formale di tale licenza contrattuale] I. Introduzione 1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale è stata proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). Con le sue due questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, di determinare la legge applicabile alla validità formale di una licenza contrattuale o di una cessione contrattuale di diritto d’autore ( 2 ), quando tale validità è contestata da un terzo nel corso di un procedimento per contraffazione. 2. Più specificamente, la Corte è invitata a chiarire se le norme di conflitto di leggi pertinenti al riguardo siano a) quelle previste dal regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ( 3 ) (in prosieguo: il «regolamento Roma I»), b) quelle previste dal regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ( 4 ) (in prosieguo: il «regolamento Roma II»), o c) quelle previste dalle legislazioni nazionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di diritto d’autore. Per le ragioni che seguono, sono del parere che debba essere privilegiata la prima di tali opzioni. II. Contesto normativo A. Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] 3. L’articolo 5 della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (Atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella versione risultante dalla modifica del 28 luglio 1979 (in prosieguo: la «Convenzione di [OSCURATO:PERSONA]»), intitolato «Diritti garantiti: 1. e 2. Al di fuori del paese d’origine, 3. Nel paese d’origine, 4. “Paese di origine” », prevede, nelle parti rilevanti: «1)      [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione diversi da quello di origine dell'opera gli autori godono, relativamente alle opere per le quali sono protetti in forza della presente Convenzione, dei diritti che le rispettive leggi attualmente conferiscono o potranno successivamente conferire ai nazionali, nonché dei diritti conferiti specificamente dalla presente Convenzione. 2)      Il godimento e l’esercizio di questi diritti non sono subordinati ad alcuna formalità e sono indipendenti dall’esistenza della protezione nel Paese d’origine dell’opera. Per conseguenza, al di fuori delle clausole della presente Convenzione, l’estensione della protezione e i mezzi di ricorso assicurati all’autore per salvaguardare i propri diritti sono regolati esclusivamente dalla legislazione del Paese nel quale la protezione è richiesta». B. [OSCURATO:PERSONA] I 4. L’articolo 1 del regolamento Roma I, intitolato «Campo d’applicazione materiale», stabilisce, al paragrafo 1, che «[i]l presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale». 5. L’articolo 3 di tale regolamento, intitolato «Libertà di scelta», dispone, al paragrafo 1, che «[i]l contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti». 6. Ai sensi dell’articolo 4 del medesimo regolamento, intitolato «Legge applicabile in mancanza di scelta»: «1.      In mancanza di scelta esercitata ai sensi dell’articolo 3 (...), la legge che disciplina il contratto è determinata come segue: (...) b)      il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale; (...)». 7. Ai sensi dell’articolo 11 del regolamento Roma I, intitolato «Validità formale»: «1.      Un contratto concluso tra persone che si trovano, o i cui intermediari si trovano, nello stesso paese al momento della conclusione è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne disciplina la sostanza ai sensi del presente regolamento o della legge del paese in cui è concluso. 2.      Un contratto concluso tra persone che si trovano, o i cui intermediari si trovano, in paesi diversi al momento della conclusione è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne disciplina la sostanza ai sensi del presente regolamento o della legge del paese in cui si trova una delle parti, o il loro intermediario, al momento della conclusione oppure della legge del paese in cui una delle parti risiedeva abitualmente in quel momento. (...)». 8. L’articolo 12, di tale regolamento, intitolato «Ambito della legge applicabile», al paragrafo 1, dispone quanto segue: «La legge applicabile al contratto ai sensi del presente regolamento disciplina in particolare: a)      la sua interpretazione; b)      l’esecuzione delle obbligazioni che ne discendono; c)      entro i limiti dei poteri attribuiti al giudice dalla sua legge processuale, le conseguenze dell’inadempimento totale o parziale di quelle obbligazioni (...); (...) e)      le conseguenze della nullità del contratto». C. [OSCURATO:PERSONA] II 9. L’articolo 1 del regolamento Roma II, intitolato «Campo di applicazione», al paragrafo 1, dispone quanto segue: «Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale. (...)» 10. L’articolo 8 di tale regolamento, intitolato «Violazione dei diritti di proprietà intellettuale», al paragrafo 1 enuncia quanto segue: «La legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale è quella del paese per il quale la protezione è chiesta». 11. Ai sensi dell’articolo 15 del medesimo regolamento, intitolato «Ambito della legge applicabile»: «La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, a norma del presente regolamento, disciplina in particolare: a)      la base e la portata della responsabilità, compresa la determinazione dei soggetti che possono essere ritenuti responsabili per i propri atti; b)      I motivi di esonero, nonché ogni limitazione e ripartizione della responsabilità; (...) f)      i soggetti aventi diritto al risarcimento del danno personalmente subito; (...)». D. Legge tedesca sul diritto d’autore 12. L’articolo 29 dell’Urheberrechtsgesetz (legge tedesca sul diritto d’autore; in prosieguo: la «legge tedesca sul diritto d’autore»), intitolata «Trasferimento del diritto d’autore», così dispone: «1)      Il diritto d’autore non è trasferibile, salvo che il trasferimento avvenga in esecuzione di una disposizione testamentaria o a favore dei coeredi nell’ambito della divisione ereditaria. 2)      Sono consentiti la concessione di diritti d’uso (articolo 31), le autorizzazioni contrattuali e gli accordi fondati sui diritti di sfruttamento, nonché i contratti aventi ad oggetto i diritti morali degli autori disciplinati dall’articolo 39». 13. L’articolo 34 della legge tedesca sul diritto d’autore, intitolato «Trasferimento dei diritti d’uso», dispone, al paragrafo 1, che «un diritto d’uso può essere trasferito solo con il consenso dell’autore (…)». E. Legge polacca sul diritto d’autore 14. L’articolo 53 della Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (legge del 4 febbraio 1994 sul diritto d’autore e sui diritti connessi; in prosieguo: la «legge polacca sul diritto d’autore») stabilisce che «per il trasferimento dei diritti economici degli autori, il contratto deve essere concluso per iscritto a pena di invalidità». III. Fatti, procedimenti nazionali, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte 15. BT commercializza, dalla [OSCURATO:PERSONA], accessori per automobili, tra cui tappetini, tramite piattaforme online come eBay. A tal fine, in diverse occasioni, tra aprile 2014 e aprile 2018, BT ha incaricato più volte un fotografo polacco (in prosieguo: il «fotografo») di realizzare fotografie di tali tappetini. In tali occasioni, il marito di BT portava i tappetini allo studio del fotografo in Polonia. Al termine di ogni sessione, il fotografo consegnava le fotografie al marito di BT su un supporto di memorizzazione USB. Risulta che le parti abbiano concordato verbalmente che BT potesse utilizzare tali fotografie nelle proprie offerte di vendita online. Tuttavia, tra gli stessi non è stato concluso alcun contratto scritto( 5 ). 16. Tra febbraio e marzo 2018, un altro commerciante di accessori per autoveicoli, IU, ha riprodotto tali fotografie per illustrare le proprie offerte di tappetini su eBay, senza chiedere la previa autorizzazione da parte di BT. 17. BT ha quindi avviato un procedimento nei confronti di IU dinanzi al competente [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), deducendo la violazione del diritto d’autore sulle fotografie ai sensi della legge tedesca sul diritto d’autore e chiedendo, tra l’altro, un provvedimento inibitorio volto a vietare la prosecuzione della presunta violazione. 18. [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA]) ha accolto la domanda. Esso ha rilevato, in particolare, che le fotografie in questione erano protette dalla legge tedesca sul diritto d’autore e che il fotografo aveva trasferito a BT i diritti esclusivi d’uso. IU avrebbe violato tali diritti riproducendo le fotografie nelle proprie offerte senza l’autorizzazione di BT. 19. IU ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). Nel suo appello, IU ha sostenuto che BT non era legittimata ad agire, poiché il diritto esclusivo di utilizzare le fotografie non le era stato validamente trasferito dal fotografo. A suo avviso, l’accordo verbale concluso tra BT e il fotografo era invalido per inosservanza del requisito di forma scritta, ai sensi della legge polacca (che, a suo parere, disciplina la validità formale di tale accordo ai sensi dell’articolo 11 del regolamento Roma I). 20. BT ha replicato di essere legittimata ad agire, in quanto i diritti esclusivi per utilizzare le fotografie, quali tutelati ai sensi della legge tedesca sul diritto d’autore, le erano stati validamente trasferiti. A suo avviso, la questione della validità formale dell’accordo verbale a tal fine deve essere distinta da quella della validità formale dell’«atto di disposizione» del diritto d’autore in sé. Ella sostiene che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Roma II, la seconda questione è disciplinata dalla legge del paese per il quale la protezione è chiesta ( lex loci protectionis ), vale a dire la legge tedesca, e che tale legge non impone un requisito di forma scritta per un siffatto trasferimento. 21. In tale contesto, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Se l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Roma II debba essere interpretato nel senso che il diritto dello Stato per il quale si chiede la protezione si applichi anche alla questione della validità (formale) del trasferimento di diritti esclusivi di utilizzo di fotografie dall’autore al beneficiario dell’utilizzo. 2)      In caso di risposta negativa alla prima questione: se per la questione della validità (formale) del trasferimento, da parte dell’autore, di diritti esclusivi di utilizzo di fotografie al beneficiario dell’utilizzo sia determinante la legge che si applica al contratto e, pertanto, gli articoli 4 e 11 del [regolamento Roma I]». 22. BT e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. IU e la Commissione sono state rappresentate nel corso dell’udienza, svoltasi il 15 gennaio 2026. IV. Analisi 23. Come indicato nell’introduzione, con le sue due questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, di determinare la legge applicabile alla questione della validità formale di una licenza contrattuale o di una cessione contrattuale del diritto d’autore, qualora tale validità sia contestata da un terzo nell’ambito di un procedimento per contraffazione. 24. Al fine di essere il più illustrativo possibile, inizierei esaminando la questione sostanziale e il conflitto di leggi in discussione (A), prima di esaminare le pertinenti norme di diritto internazionale privato (B). A. Questione sostanziale e conflitto di leggi in discussione 25. Occorre ricordare, in via preliminare, che il diritto d’autore è una forma di «proprietà intellettuale» concessa dagli [OSCURATO:PERSONA] in forza delle rispettive legislazioni nazionali (legislazioni che, tuttavia, sono state significativamente armonizzate da vari strumenti internazionali, in particolare la Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] e, nell’ambito dell’Unione, da diverse direttive ( 6 ). 26. In sostanza, il diritto d’autore conferisce al creatore (o «autore») di una creazione intellettuale (o «opera»), a determinate condizioni ( 7 ),un insieme di diritti patrimoniali e morali esclusivi ( 8 ) sul suo utilizzo, opponibili erga omnes . Tuttavia, tale monopolio giuridico è territorialmente limitato: esso esiste unicamente nell’ambito della giurisdizione dello Stato che lo accorda (il cosiddetto «principio di territorialità» del diritto d’autore) ( 9 ). 27. Nel procedimento principale, non risulta controverso il fatto che il fotografo, in quanto «autore» delle fotografie di cui trattasi, goda della tutela del diritto d’autore su tali «opere», inter alia , ai sensi del diritto tedesco ( 10 ). 28. Gli autori possono sfruttare il proprio diritto d’autore in vari modi. In particolare, essi possono concedere licenze a terzi, autorizzando in tal modo atti che diversamente violerebbero i loro diritti esclusivi. Gli autori possono altrimenti cedere il proprio diritto d’autore a terzi, trasferendo così la titolarità del diritto stesso, solitamente dietro remunerazione. Tali licenze o cessioni volontarie di diritto d’autore possono essere incluse in contratti autonomi o in clausole inserite in accordi contrattuali più ampi, come contratti di prestazione di servizi, di edizione o di distribuzione ( 11 ). 29. Nel caso di specie, sembra parimenti pacifico che il fotografo intendesse trasferire a BT il diritto d’autore esistente sulle fotografie ai sensi della legge tedesca. Sebbene il giudice del rinvio fornisca solo informazioni limitate, tale trasferimento sembrerebbe far parte della serie di contratti verbali per servizi fotografici conclusi tra queste due parti. In forza di tali contratti, il fotografo si impegnava non solo a realizzare tali fotografie, ma anche a consegnarle a BT. Il trasferimento del diritto d’autore in questione costituiva un aspetto accessorio di tale ultima obbligazione. Infatti, senza una qualche forma di licenza o di cessione di tale diritto d’autore, BT non avrebbe potuto sfruttare legalmente le fotografie (pubblicandole in offerte di vendita su eBay) in [OSCURATO:PERSONA]. 30. La precisa qualificazione giuridica di tale accordo sul diritto d’autore rimane incerta. Mentre il giudice del rinvio indica che il fotografo ha trasferito il diritto d’autore in questione a BT, quest’ultima sostiene che egli le avrebbe concesso di fatto una licenza esclusiva su tale diritto d’autore. La seconda qualificazione appare più in linea con la legge tedesca sul diritto d'autore, che vieta agli autori di cedere il proprio diritto d’autore (tedesco) in quanto tale, ma consente loro di trasferire i «diritti d’uso» sull’«opera» interessata mediante una siffatta licenza esclusiva. Tuttavia, una licenza di tale tipo autorizza il licenziatario a utilizzare l’«opera» ad esclusione di tutti gli altri, compreso l’autore, e produce così effetti funzionalmente equivalenti a quelli di una cessione( 12 ). Di conseguenza, non mi soffermerò su tale distinzione (che, in ogni caso, non è determinante ai fini della presente analisi). 31. Ciò chiarito, è consueto che gli ordinamenti giuridici nazionali impongano determinate restrizioni alle licenze e/o cessioni contrattuali del diritto d’autore. In particolare, tali ordinamenti prevedono spesso requisiti specifici quanto alla forma , come il requisito che la licenza sia concessa, o la cessione effettuata, mediante un documento scritto ( 13 ). 32. Difficoltà sorgono, tuttavia, quando tali operazioni si collocano in un contesto transfrontaliero. In tali situazioni, le legislazioni dei vari [OSCURATO:PERSONA] collegati all’operazione possono imporre requisiti divergenti o perfino contrastanti. Ciò è precisamente quanto avviene nel caso di specie. L’operazione in questione presenta collegamenti, in particolare, con la Polonia (in ragione della residenza abituale del fotografo e del luogo di origine delle «opere» interessate) e con la [OSCURATO:PERSONA] (in ragione della residenza abituale di BT e del luogo di sfruttamento del diritto d’autore). Mentre la legge polacca richiede la forma scritta, la legge tedesca, secondo il giudice del rinvio non la prevede. 33. Tale conflitto di leggi è al centro del procedimento per contraffazione avviato da BT, pendente dinanzi al giudice del rinvio. In tale procedimento, IU sostiene che la licenza contrattuale esclusiva sul diritto d’autore, sulla quale si fonda la domanda di BT, sarebbe formalmente invalida ai sensi della legge polacca (dal momento che tra BT e il fotografo non è stato concluso un accordo scritto in proposito). In assenza di una valida licenza o di una valida cessione di tale diritto d’autore, a parere di IU, BT non era legittimata ad avviare tali procedimenti fin dall’inizio. Per contro, BT invoca la legge tedesca per affermare la validità di tale licenza e, conseguentemente, la propria legittimazione a rivendicare il diritto d’autore in questione. 34. In tali circostanze, la questione decisiva è quale tra le leggi nazionali concorrenti il giudice del rinvio debba applicare per determinare se la licenza contrattuale esclusiva di cui trattasi sia valida quanto alla forma e, per estensione, se BT sia legittimata ad avviare un procedimento per contraffazione nei confronti di un terzo quale IU. Tale questione va risolta alla luce delle pertinenti norme di conflitto di leggi, sulle quali mi soffermerò ora. B. Legge applicabile alla validità formale di una licenza contrattuale o di una cessione contrattuale del diritto d’autore ai sensi delle pertinenti norme di conflitto di leggi 35. Quando un procedimento per contraffazione è proposto dinanzi a un giudice di uno Stato membro da un presunto beneficiario di una licenza o di una cessione del diritto d’autore (quale BT) nei confronti di un terzo (quale IU), non esiste una sola e unica norma di conflitto che designi una determinata legge sostanziale da seguire in relazione a tutte le questioni che possono essere sollevate nell’ambito di un siffatto procedimento. Al contrario, possono essere rilevanti diverse norme di conflitto di leggi , associate a varie categorie conosciute nel diritto privato, e che designano leggi sostanziali (potenzialmente) distinte, a seconda della natura della specifica questione o delle specifiche questioni interessate (1) ( 14 ). Pertanto, per determinare le norme rilevanti in relazione alla validità formale di una licenza contrattuale o di una cessione contrattuale del diritto d’autore e, da ultimo, la legge applicabile, è cruciale qualificare correttamente tale questione, vale a dire stabilire a quale categoria essa sia adeguatamente riconducibile (2). 1. Norme di conflitto di leggi «concorrenti» 36. Come indicato al punto precedente, nell’ambito di un procedimento per contraffazione dinanzi a un giudice di uno Stato membro, diverse norme di conflitto di leggi sono rilevanti per quanto riguarda le questioni relative alla responsabilità extracontrattuale (a), al contratto di licenza o di cessione (b) e al diritto d’autore in quanto tale (c). a) Responsabilità extracontrattuale 37. In primo luogo, le norme di conflitto di leggi previste dal regolamento Roma II sono pertinenti per quanto ( 15 ) riguarda le questioni (considerate) relative alla potenziale responsabilità extracontrattuale (o, per usare i termini di tale regolamento, «obbligazione extracontrattuale») del presunto contraffattore nei confronti del ricorrente ( 16 ). Ai sensi dell’articolo 15 di tale regolamento, la legge applicabile all’«obbligazione extracontrattuale» di cui trattasi disciplina tali questioni di «responsabilità extracontrattuale». 38. Ai sensi dell’articolo 8 del regolamento Roma II, la legge applicabile a un’«obbligazione extracontrattuale» che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, incluso il diritto d’autore ( 17 ), è «quella del paese per il quale la protezione è chiesta» (o lex loci protectionis ) ( 18 ). 39. Di conseguenza, qualora la validità formale di una licenza contrattuale o di una cessione contrattuale del diritto d’autore fosse qualificata come relativa alla «responsabilità extracontrattuale», il diritto tedesco disciplinerebbe tale questione nel procedimento principale, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento Roma II, letto in combinato disposto con l’articolo 15 dello stesso, poiché BT invoca la tutela del diritto d’autore per la [OSCURATO:PERSONA]. b) Contratto 40. In secondo luogo, le norme di conflitto di leggi previste dal regolamento Roma I sono rilevanti ( 19 ) con riguardo alle questioni (considerate) relative alle «obbligazioni contrattuali» derivanti da un contratto (o da una clausola) di licenza o di cessione del diritto d’autore, vincolante tra le parti ( 20 ). Ai sensi dell’articolo 12 del regolamento Roma I, la legge applicabile al contratto di cui trattasi (la «lex contractus» ) disciplina tali questioni «contrattuali». 41. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento Roma I, la legge applicabile a un contratto (anche di licenza o di cessione del diritto d’autore) è la legge scelta dalle parti ( 21 ). 42. In mancanza di tale scelta (circostanza che sembra ricorrere nel caso di specie ( 22 )), l’articolo 4 del regolamento Roma I stabilisce norme oggettive per determinare la legge applicabile al contratto in questione. Tali norme sono piuttosto complesse. Ai fini della presente causa, è sufficiente spiegare che l’articolo 4, paragrafo 1, contiene un elenco tassativo di elementi di collegamento specifici a determinate categorie di contratti. Sebbene i contratti relativi ai diritti di proprietà intellettuale non vi figurino in quanto tali ( 23 ), l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), prevede un tale criterio di collegamento per i «contratt[i] di prestazione di servizi», categoria che include certamente accordi quali quelli conclusi tra il fotografo e BT ( 24 ). 43. Ai sensi di tale disposizione, la legge applicabile a un siffatto contratto è la «legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale». Nel procedimento principale, sembra pacifico che il «prestatore di servizi», ossia il fotografo, abbia la propria «residenza abituale» in Polonia( 25 ). Di conseguenza, la legge polacca è la lex contractus rilevante( 26 ). 44. Occorre tuttavia aggiungere che, per quanto riguarda talune «questioni contrattuali», il regolamento Roma I non si limita a designare la lex contractus , rinviando a quest’ultima la soluzione, ma stabilisce norme quasi sostanziali (o «orientate al risultato»). L’articolo 11 di tale strumento contiene siffatte norme relative alla «validità formale» di un contratto. Tali norme differiscono a seconda che le parti (o i loro rappresentanti) si trovino o meno nello stesso paese al momento della conclusione del contratto in questione. Nel caso di specie, il giudice del rinvio sembra ritenere che BT (o, più precisamente, il suo «rappresentante», ossia il marito) e il fotografo si trovassero nello stesso paese, vale a dire la Polonia, al momento della conclusione dei loro accordi (e, pertanto, che i contratti siano stati conclusi in tale paese). Poiché si tratta di una questione di fatto, procederò sulla base di tale presupposto( 27 ). In tale scenario, l’articolo 11, paragrafo 1, prevede che il contratto sia valido quanto alla forma (da cui la natura «orientata al risultato» della norma) se soddisfa i requisiti formali previsti alternativamente o (i) dalla lex contractus o (ii) dalla legge del paese in cui il contratto è stato concluso ( lex loci contractus ). Nella fattispecie, per le ragioni sopra esposte, dovrebbe trattarsi, in entrambi i casi, della legge polacca . 45. Di conseguenza, qualora la validità formale di una licenza contrattuale o di una cessione contrattuale del diritto d’autore fosse qualificata come questione «contrattuale», la legge polacca disciplinerebbe la materia nel procedimento principale, ai sensi dell’articolo 4 e dell’articolo 11 del regolamento Roma I. c) D iritto d ’ autore in quanto tale 46. In terzo luogo, in assenza di norme di conflitto rilevanti a livello dell’Unione ( 28 ) o nella Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] ( 29 ), le norme nazionali di conflitto di leggi degli [OSCURATO:PERSONA] membri sono rilevanti con riguardo alle questioni (considerate) concernenti il diritto d’autore in quanto tale , vale a dire le caratteristiche intrinseche di tale diritto di «proprietà intellettuale». ( 30 ) 47. Esistono alcune divergenze tra tali norme nazionali di conflitto di leggi. Tuttavia, tenuto conto della natura del diritto d’autore (una tutela monopolistica concessa da uno Stato, in forza del proprio diritto e limitatamente al proprio territorio), tali norme prevedono generalmente, come accade nel caso di specie per le norme tedesche di conflitto di leggi, che le questioni «inerenti alla titolarità» ( 31 ) siano disciplinate (anche) dalla lex loci protectionis ( 32 ). 48. Di conseguenza, qualora la questione della validità formale di una licenza contrattuale o di cessione contrattuale del diritto d'autore fosse qualificata come relativa al «diritto d'autore» in quanto tale, la legge polacca disciplinerebbe tale questione nel procedimento principale, ai sensi delle regole di conflitto di leggi tedesche, poiché BT invoca la tutela del diritto d'autore per la [OSCURATO:PERSONA]. 2. C orretta qualificazione della questione della validità formale di una licenza contrattuale o di una cessione contrattuale del diritto d'autore 49. Tenuto conto della diversità delle norme di conflitto di leggi, la determinazione delle norme rilevanti in relazione alla validità formale di una licenza contrattuale o di una cessione contrattuale del diritto d’autore (e, da ultimo, se sia la legge tedesca o la legge polacca a disciplinare la questione di cui al procedimento principale) dipende dalla corretta qualificazione di tale questione, vale a dire se essa debba essere considerata relativa alla «responsabilità extracontrattuale», al «contratto» ovvero al «diritto d'autore in quanto tale». Una qualificazione errata comporterebbe una distorsione nell’interpretazione di tali norme e l’applicazione di una legge sostanziale non pertinente ( 33 ). 50. Ai fini di tale qualificazione, la portata delle categorie di «responsabilità extracontrattuale» e «contratto» deve essere definita in modo autonomo, alla luce degli obiettivi perseguiti dai regolamenti Roma I e Roma II, in particolare l’esigenza di garantire la certezza del diritto quanto alla legge applicabile e la «prevedibilità dell’esito delle controversie» ( 34 ). Se così non fosse, la qualificazione di una determinata questione (e, con essa, la potenziale applicazione di tali strumenti) potrebbe variare a seconda del foro adito ( 35 ). Inoltre, la portata della categoria residuale, vale a dire quella relativa al diritto d'autore in quanto tale, deve essere delineata allo stesso modo anche nell’ambito dei sistemi nazionali di conflitto di leggi. Infatti, tali diverse categorie non devono sovrapporsi . Se una singola questione rientrasse simultaneamente in due categorie, ne deriverebbe la designazione concorrente di leggi sostanziali diverse e potenzialmente confliggenti. Un tale risultato comprometterebbe la funzione stessa delle norme di conflitto di leggi e priverebbe i regolamenti Roma I e Roma II del loro effet utile . 51. Di seguito esporrò in primo luogo le ragioni per cui la validità formale di una licenza contrattuale o di una cessione contrattuale del diritto d’autore non attiene alla «responsabilità extracontrattuale» (a). Illustrerò poi le ragioni per cui, nonostante alcune difficoltà, tale questione non dovrebbe essere qualificata come «inerente alla titolarità», bensì come «contrattuale» (b). a) V alidità formale di una licenza contrattuale o di una cessione contrattuale del diritto d'autore non attiene alla «responsabilità extracontrattuale» 52. Un punto emerge con chiarezza. Come osserva la Commissione, la questione della validità formale di una licenza contrattuale o di una cessione contrattuale del diritto d’autore, anche quando si pone nell’ambito di un procedimento per contraffazione, non attiene alla «responsabilità extracontrattuale». Di conseguenza, le norme di conflitto di leggi stabilite dal regolamento Roma II sono irrilevanti. 53. Infatti, sul piano sostanziale, non sussiste alcun collegamento tra tale questione e la (asserita) responsabilità del (presunto) contraffattore. È evidente che, in assenza di una valida licenza contrattuale o cessione contrattuale del diritto d’autore in questione, BT potrebbe non essere legittimata ad avviare un procedimento per contraffazione fin dall’inizio( 36 ). Tuttavia, la questione della validità di tale licenza contrattuale o cessione contrattuale è preliminare a qualsiasi discussione circa l'eventuale violazione del diritto d'autore da parte della convenuta (e deve, pertanto, essere logicamente risolta dal giudice adito in precedenza) ( 37 ). L'assenza di un collegamento sostanziale tra tale questione e la responsabilità è ulteriormente dimostrata dal fatto che la validità di una licenza contrattuale o cessione contrattuale può emergere in contesti processuali del tutto diversi (quali procedimenti aventi per oggetto la determinazione della proprietà, la validità di un contratto di licenza o cessione del diritto d'autore, ecc.). 54. Alla luce di quanto precede, l'argomento di BT secondo cui tale questione di validità dovrebbe nondimeno essere ricondotta alla categoria della «responsabilità extracontrattuale» quando si pone nell’ambito di un procedimento per contraffazione, in quanto sarebbe più semplice per il giudice adito assoggettare l'intero procedimento a un'unica legge sostanziale designata dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Roma II, è errato. In conformità ai principi generali che presiedono alla qualificazione, sintetizzati al precedente paragrafo 35, le norme di conflitto di leggi e, per estensione, la legge applicabile a una determinata questione devono dipendere dalla natura di quest’ultima, e non dal contesto procedurale in cui essa è sollevata. Un approccio contrario comporterebbe il rischio che, ad esempio, una determinata licenza o cessione contrattuale sia considerata valida, sulla base di un insieme di norme sostanziali, quando è contestata nell'ambito di un procedimento per contraffazione, ma invalida, in base a un diverso insieme di norme sostanziali, nel contesto di un procedimento per la determinazione della titolarità (o di una domanda riconvenzionale di invalidità della cessione, e così via), e viceversa. Un simile esito sarebbe incompatibile con gli obiettivi di certezza del diritto e di prevedibilità che sono alla base dei regolamenti Roma I e Roma II ( 38 ). b) V alidità formale di una licenza contrattuale o di una cessione contrattuale del diritto d'autore non è una questione «inerente alla titolarità», ma una questione «contrattuale» 55. Resta da stabilire se la questione della validità formale di una licenza contrattuale o di una cessione contrattuale debba essere qualificata come «contrattuale» o «inerente alla titolarità» per natura. Tale questione richiede una spiegazione più sostanziale, non da ultimo perché ha dato luogo a orientamenti divergenti tra gli organi giurisdizionali degli [OSCURATO:PERSONA] e la dottrina. 56. In linea generale, con riguardo a siffatti accordi contrattuali relativi al diritto d’autore, occorre sempre tracciare una netta distinzione tra questioni «inerenti alla titolarità» e questioni «contrattuali». Le questioni concernenti il diritto d’autore «in quanto tale» devono essere sempre riservate alla legge che disciplina tale diritto, come determinato ai sensi delle norme nazionali di conflitto di leggi (generalmente, la lex loci protectionis ), indipendentemente dalla legge applicabile al contratto ai sensi del regolamento Roma I. Tale qualificazione distributiva è giustificata, oltre che dalle ragioni indicate al precedente paragrafo 49, da considerazioni di ordine politico: mentre le parti dovrebbero essere libere, ai sensi di tale regolamento, di scegliere la legge applicabile alle loro «obbligazioni contrattuali», esse non dovrebbero, per contro, poterlo fare con riguardo alle caratteristiche intrinseche del diritto d'autore stesso ( 39 ). 57. La categoria della «titolarità» include indubbiamente la questione principale della trasferibilità del diritto d'autore in questione, vale a dire se tale diritto possa essere trasferito dal suo proprietario iniziale (l'autore) a un'altra persona, in particolare per effetto di un contratto . Infatti, la trasferibilità (e la sua portata) costituiscono una caratteristica intrinseca del diritto in questione. Di conseguenza, una licenza del diritto d’autore può essere concessa, o una cessione può avere luogo, mediante contratto solo se la legge che disciplina il diritto in questione lo consente, indipendentemente dalla legge applicabile a tale contratto ( 40 ). 58. Per contro, laddove (e nei limiti in cui) la legge che disciplina un diritto d’autore ne consenta il trasferimento per effetto di un contratto (come avviene nel caso di specie, in cui sebbene la legge tedesca escluda la cedibilità del diritto d’autore, esso ammette le licenze esclusive come quella in esame), la successiva questione se una licenza o cessione contrattuale di tale diritto debba rispettare determinati requisiti di forma (ivi incluso, nel caso di specie, il requisito della forma scritta) attiene, in sostanza, non al diritto «in quanto tale», bensì al contratto sottostante ( 41 ). 59. Infatti, tali requisiti non derivano dalla natura del diritto d'autore. Piuttosto, essi sono imposti al fine di tutelare l'autore , che è spesso considerato la parte più debole nei contratti relativi al diritto d'autore (a differenza degli intermediari, come gli editori). In particolare, tali requisiti sono intesi a garantire il consenso informato dell'autore a qualsiasi obbligazione, derivante da tale contratto, di concedere in licenza o cedere il proprio diritto d'autore e la trasparenza quanto al contenuto preciso di tale obbligazione ( 42 ). 60. Non sorprende quindi che tali requisiti siano frequentemente imposti a pena di nullità del contratto di licenza o di cessione (o della clausola contrattuale) in questione (come avviene, ad esempio, ai sensi dell’articolo 53 della legge polacca sul diritto d’autore). Se ciò è l’ipotesi che ricorre, i requisiti in questione attengono chiaramente alla «validità formale» di tale contratto (o clausola) ai sensi dell’articolo 11 del regolamento Roma I ( 43 ). Anche laddove tali requisiti siano formulati in termini probatori (ad esempio, laddove sia richiesto un documento scritto quale unico mezzo di prova ammissibile di tale licenza o cessione contrattuale), il loro effetto pratico è comparabile: le licenze o le cessioni che non possono essere accertate non possono essere fatte valere ( 44 ). Di conseguenza, la natura della questione non è sostanzialmente diversa e restano applicabili le norme del regolamento Roma I (in particolare l’articolo 18, paragrafo 2, che rinvia all’articolo 11) ( 45 ). In sintesi, qualunque sia la natura precisa di siffatti requisiti (formali o probatori) nel diritto nazionale, essi attengono intrinsecamente (alla validità o alla prova) delle «obbligazioni contrattuali» che vincolano le parti. 61. Che tali requisiti formali riguardino non il diritto d'autore «in quanto tale», ma il contratto mediante il quale tale diritto deve essere concesso in licenza o ceduto, è ulteriormente confermato dal fatto che requisiti analoghi si riscontrano negli ordinamenti nazionali con riguardo a contratti e clausole aventi oggetti diversi (ad esempio, con riferimento alle clausole di non concorrenza nei contratti di lavoro, agli accordi internazionali di scelta del foro e così via) ( 46 ) tipicamente per scopi di tutela analoghi. Il fatto che, nel caso di specie, tali requisiti riguardino contratti relativi al diritto d'autore non modifica la natura intrinsecamente «contrattuale» della questione sottostante ( 47 ). 62. Tale interpretazione non è messa in discussione dalla linea argomentativa avanzata da BT e dalla Commissione. Secondo tali parti interessate, si dovrebbe distinguere la (i) validità formale del contratto di licenza o cessione dalla (ii) validità formale dell’«atto di trasferimento» del diritto d'autore ( 48 ). Mentre la prima è effettivamente una «questione contrattuale» (poiché riguarda unicamente le «obbligazioni contrattuali» vincolanti inter partes), la seconda è invece una «questione inerente alla titolarità» (poiché il trasferimento del diritto d’autore in sé incide su terzi). Inoltre, poiché il procedimento principale non vede contrapposte le parti del contratto, bensì una di tali parti a un terzo , solo quest'ultimo aspetto è rilevante. Infatti, la vera questione è se a BT sia stata trasferita la titolarità del diritto d'autore e se, pertanto, possa far valere tale diritto nei confronti di tale terza parte. Di conseguenza, devono trovare applicazione i requisiti formali previsti, al riguardo, dalla lex loci protectionis (nella fattispecie, la legge tedesca) ( 49 ). 63. Tale argomentazione si basa, a mio avviso, su una confusione circa la natura della questione in discussione. È necessario fornire una spiegazione per comprendere tale errore. 64. La distinzione suggerita da BT e dalla Commissione tra «la validità formale del contratto» e «la validità formale dell'atto di trasferimento», che è fortemente influenzata dal diritto privato tedesco ( 50 ) (e che, a prima vista, può essere fonte di confusione per i giuristi di tradizione diversa), si riferisce, a mio avviso, a quella che negli altri ordinamenti giuridici è generalmente intesa come la distinzione tra i) la validità di una licenza o cessione contrattuale di proprietà intellettuale e ii) l' opponibilità a terzi di tale licenza o cessione. 65. In particolare, una volta concluso tra due persone un contratto valido di cessione o di licenza relativo a un diritto di proprietà intellettuale, può sorgere una questione distinta relativa alla possibilità per tali soggetti di opporre tale licenza o cessione a terzi (o, detto altrimenti, gli effetti di tale contratto) nei confronti di terzi , compresi i procedimenti per contraffazione (come BT ha fatto nei confronti di IU). In alcuni sistemi giuridici, ciò è possibile solo una volta espletate determinate formalità , in genere l’ iscrizione della licenza o della cessione in questione in un apposito registro pubblico. In questa fase, desidero sottolineare che, oltre al fatto che di norma esse non sono imposte con riguardo ai trasferimenti contrattuali del diritto d'autore ( 51 ), le formalità in questione sono fondamentalmente diverse dai requisiti di forma discussi nel caso di specie. Tali formalità costituiscono, in sostanza, adempimenti amministrativi, esterni al contratto, che coinvolgono le autorità pubbliche e che sono imposte non per tutelare (una delle) parti contrattuali, bensì per garantire pubblicità, informazione e trasparenza e, in ultima analisi, la certezza del diritto quanto allo status della proprietà intellettuale, nell'interesse della collettività . È evidente che tale specifica questione dell’opponibilità ai terzi (inclusa la potenziale applicazione di tali formalità) costituisce una questione intrinsecamente «inerente alla titolarità». Essa riguarda la caratteristica intrinseca erga omnes della proprietà intellettuale interessata ( 52 ). 66. Tuttavia, la questione sollevata nel procedimento principale non è collegata, nella sostanza, a tale questione dell'opponibilità a terzi. IU non contesta che una licenza contrattuale esclusiva sul diritto d'autore possa, ai sensi della legge tedesca, essere fatta valere nei confronti di terzi, anche nei procedimenti per contraffazione, senza che siano richieste formalità al riguardo. Piuttosto, come ricordato, IU contesta l' esistenza stessa di una valida licenza contrattuale tra il fotografo e BT (in assenza della quale BT non sarebbe legittimata ad agire), a causa dell'asserita inosservanza dei requisiti formali sopra esaminati. È evidente che, in assenza di un contratto valido, non può esistere alcuna licenza o cessione contrattuale (né alcun effetto contrattuale) da opporre a un terzo. Tuttavia, la questione della validità del contratto è preliminare a qualsiasi discussione sull'opponibilità a terzi. Per i motivi sopra esposti, tale questione della validità e tali requisiti sono intrinsecamente «contrattuali» ( 53 ). Il fatto che tale questione di (in)validità venga sollevata come eccezione da un terzo che intende sottrarsi a un procedimento per contraffazione non può modificarne la natura «contrattuale». Anche in questo caso, la qualificazione di una questione giuridica dipende dalla sua natura oggettiva, e non dall'identità della parte che la invoca ( 54 ). 67. L'interpretazione da me suggerita, secondo cui la questione della validità formale di una licenza o cessione contrattuale del diritto d’autore deve essere qualificata come «contrattuale» e, pertanto, rientra nelle regole di conflitto di leggi previste dal regolamento Roma I, in particolare dal suo articolo 11, è coerente con l’obiettivo di certezza del diritto e di prevedibilità perseguito da tale regolamento. 68. Infatti, tale interpretazione agevola le operazioni transfrontaliere relative al diritto d'autore. Ai sensi dell'articolo 11, una licenza o cessione contrattuale del diritto d’autore ( 55 ) sarà normalmente considerata valida ed efficace se soddisfa i requisiti previsti dalla lex contractus o dalla lex loci contractus . Ciò conferisce alle parti certezza giuridica quanto alla validità (formale) e all'efficacia dei loro accordi, in particolare quando questi riguardano più diritti d'autore nazionali, disciplinati da altrettante leggi nazionali: le parti non devono temere l'inefficacia (parziale o completa) della loro operazione per il mancato rispetto dei vari requisiti che tali leggi nazionali possono prevedere. 69. Per contro, l’approccio sostenuto da BT e dalla Commissione comporterebbe che le parti dovrebbero rispettare sia i requisiti relativi alla forma della lex contractus e/o della lex loci contractus (come previsto dall'articolo 11 del regolamento Roma I) sia quelli stabiliti dalla legge che disciplina il diritto in quanto tale (o dalle leggi , qualora il contratto riguardi più diritti d'autore nazionali). Un simile approccio aumenterebbe il rischio di inefficacia dei contratti relativi al diritto d'autore per vizio di forma, privando così l'articolo 11 di gran parte del suo effet utile rispetto a tale categoria di contratti ( 56 ). 70. Infine, ritengo che la qualificazione della questione in esame come «inerente alla titolarità» sia talvolta giustificata, in realtà, non dalla natura oggettiva di tale questione, bensì dalla preoccupazione che le parti possano altrimenti, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento Roma I, eludere i requisiti quanto alla forma stabiliti dalla legge che disciplina il diritto d'autore (ancora una volta, tipicamente, la lex loci protectionis ), scegliendo, come legge che regola il loro contratto, una legge più permissiva, laddove tali requisiti sono spesso considerati particolarmente rilevanti dagli [OSCURATO:PERSONA], in ragione dell'obiettivo di tutela dell'autore che essi perseguono . 71. Tuttavia, tale preoccupazione non riguarda specificamente i contratti relativi al diritto d'autore. Essa si pone ogniqualvolta le legislazioni nazionali impongano requisiti di forma con riguardo a determinati contratti o clausole. Al riguardo, devo rilevare che il legislatore dell'Unione, ben consapevole dell'importanza che i legislatori nazionali possono attribuire ai requisiti in questione, ha scelto di privilegiare, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento Roma I, la validità formale dei contratti rispetto alla rigorosa applicazione di tali requisiti, al fine di garantire la certezza del diritto per le parti, in linea con gli obiettivi generali del regolamento Roma I ( 57 ). 72. In assenza di una disposizione specifica in senso contrario, non vedo per quale motivo l'articolo 11 del regolamento Roma I, e la scelta politica che esso esprime, dovrebbero essere disapplicati con riguardo ai contratti relativi ai diritti di proprietà intellettuale, mediante la (ri)qualificazione artificiosa dei requisiti esaminati nelle presenti conclusioni come questione «inerente alla titolarità». Se sia auspicabile, sotto il profilo della politica, che i requisiti formali stabiliti nella lex loci protectionis si applichino sempre a pena di invalidità del contratto sottostante è una valutazione che spetta al legislatore dell'Unione. Qualora esso ritenesse giustificato un simile approccio, potrebbe modificare di conseguenza l'articolo 11, ad esempio introducendo norme specifiche adattate ai contratti relativi ai diritti di proprietà intellettuale ( 58 ). 73. In ogni caso, il regolamento Roma I, allo stato attuale, prevede già meccanismi idonei ad accogliere tali considerazioni. In particolare, l'articolo 9 di tale regolamento lascia un certo margine di discrezionalità al giudice investito di una controversia di applicare, nonostante la legge o le leggi che disciplinano un contratto ai sensi delle regole ordinarie di tale regolamento, le «norme di applicazione necessaria», o ( lois de police ) previste dal proprio ordinamento (articolo 9, paragrafo 2) o dalla legge «del paese in cui gli obblighi derivanti dal contratto devono essere o sono stati eseguiti» (articolo 9, paragrafo 3). 74. Pertanto, nella misura in cui i requisiti di forma stabiliti dalla legge che disciplina il diritto d'autore sono considerati dal paese interessato sufficientemente «cruciali» da qualificarli come «norme di applicazione necessaria», ( 59 ) e a condizione che la legge coincida con i) la legge del foro o ii) la legge del paese in cui gli obblighi derivanti dal contratto devono essere eseguiti ( 60 ), tali norme possono essere applicate (e il contratto può essere considerato invalido per motivi formali), indipendentemente dalle regole stabilite nell'articolo 11 del regolamento Roma I. ( 61 ) Tale valutazione, tuttavia, deve necessariamente essere effettuata caso per caso ( 62 ). 75. Nel procedimento principale, poiché la questione della validità formale della licenza contrattuale esclusiva fatta valere da BT è di natura «contrattuale», trovano applicazione le regole di conflitto di leggi stabilite nel regolamento Roma I. Ai sensi dell’articolo 11 di tale regolamento, i contratti sottostanti possono essere formalmente invalidi , in quanto non conformi ai requisiti di forma previsti nella legge polacca. Di conseguenza, in assenza di una valida licenza o di una valida cessione del diritto d'autore in suo favore, BT potrebbe non essere legittimata ad agire dinanzi al giudice del rinvio, come sostiene IU. Spetta tuttavia a tale giudice verificare ciò ( 63 ). V. Conclusione 76. Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di giustizia di rispondere alle questioni poste dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) nei seguenti termini: L’articolo 1, paragrafo 1, l’articolo 10, l’articolo 11 e l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, devono essere interpretati nel senso che, in una situazione di conflitto di leggi, la questione degli eventuali requisiti di forma che una licenza contrattuale o una cessione contrattuale del diritto d’autore deve soddisfare per essere considerata valida o comprovata è disciplinata dalla legge o dalle leggi sostanziali designate dalle prescrizioni di cui a tale regolamento. 1 Lingua originale: l’inglese. i Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. 2 V., per ulteriori dettagli, paragrafi da 25 a 34 delle presenti conclusioni. 3 [OSCURATO:PERSONA] del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 (GU 2008, L 177, pag. 6). 4 [OSCURATO:PERSONA] del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007 (GU 2007, L 199, pag. 40). 5 O, quantomeno, non era stato concluso all’epoca (v. nota 63, infra). Non era stato concluso neppure un accordo sulla legge applicabile all’incarico del fotografo o al trasferimento del diritto d’autore. 6 V., in particolare, direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001 L 167, pag. 10). 7 In particolare, un’«opera» è protetta solo se ha «carattere di originalità» (v., in tal senso, articolo 2, paragrafo 3, e articolo 14 bis , paragrafo 1, della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] e sentenza del 16 luglio 2009, [OSCURATO:PERSONA] (C‑5/08, EU:C:2009:465, punto 37). 8 V., da un lato, articoli da 9 a 14 ter della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] e articoli da 2 a 4 della direttiva 2001/29 e, dall’altro, articolo 6 bis della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA]. 9 V. articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] e sentenza del 22 gennaio 2015, Hejduk (C‑441/13, EU:C:2015:28, punto 22 e giurisprudenza citata). 10 E probabilmente in altri [OSCURATO:PERSONA], in forza delle rispettive legislazioni. Tuttavia, tali diritti d’autore nazionali non vengono fatti valere da BT dinanzi al giudice del rinvio. Essi sono pertanto irrilevanti nel procedimento principale. 11 V., inoltre, Guibault, L., Hugenholtz, P.B., van Eechoud, M.M.M., van Gompel, S.J., e Helberger, N., [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] for the [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA], Università di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2006, paragrafi 3.2.1 e 3.2.2; e Fawcett, J.J., e Torremans, P., [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 3 a ed., 2024, paragrafi 14.01 e 14.02, 14.14 e 14.107 e 14.108. 12 Cfr. articolo 29, paragrafi 1 e 2, della legge tedesca sul diritto d’autore. V., inoltre, Guibault, L., Hugenholtz, P.B., e a., nota11, op. cit., paragrafo 3.2.2. 13 In aggiunta, tali leggi esigono talvolta che ciascuna clausola pertinente sia firmata dall’autore, che i diritti in questione, unitamente alla portata e alla durata della licenza o della cessione, siano ivi indicati in modo chiaro, e così via. V., ad esempio, in Francia, articoli L-131-2 e L-131-3 del Code de la propriété intellectuelle (codice della proprietà intellettuale); nel [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] 1988, Sezione 90, paragrafo 3. V., in generale, per un’analisi comparativa delle leggi degli [OSCURATO:PERSONA] al riguardo, Guibault, L., Hugenholtz, P.B., e a., nota 11, op. cit.; e Kono, T. (ed.), [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2012. 14 V. in tal senso, sentenze del 21 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑359/14 e C‑475/14, EU:C:2016:40, punti da 47 a 62); e del 28 luglio 2016, Verein für Konsumenteninformation (C‑191/15, EU:C:2016:612, punti da 35 a 60). V., anche, conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] in Verein für Konsumenteninformation (C‑191/15, EU:C: 2016:388, punto 51); Fawcett, J.J., e Torremans, P., nota 11, op. cit., paragrafi da 14.15 a 14.17, e da 15.09, da 15.32 a 15.35; e Plender, R., e Wilderspin, M., [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] & Maxwell, 4 a edizione, Londra, 2015, paragrafi da 2‑069 a 2-075, e da 22-041 a 22-047. Un’implicazione necessaria è che il giudice deve spesso applicare leggi sostanziali diverse nell’ambito di un unico procedimento. 15 Infatti, le «obbligazioni extracontrattuali» (v., per tale nozione, sentenza del 21 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑359/14 e C‑475/14, EU:C:2016:40, punto 46) derivanti da violazioni dei diritti di proprietà intellettuale rientrano nella «materia civile e commerciale» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Roma II (v., per analogia, sentenza dell’8 settembre 2022, IRnova, C‑399/21, EU:C:2022:648, punto 30). Inoltre, tali «obbligazioni» non sono escluse dall’ambito di applicazione di tale regolamento ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2. 16 V., in tal senso, articolo 1, paragrafo 1, e articolo 15 del regolamento Roma II. Quest’ultima disposizione indica che tale categoria include, in particolare, questioni quali la base e la portata della responsabilità, i motivi di esonero dalla responsabilità, l’esistenza, la natura e la valutazione del danno o l’indennizzo richiesto (e così via). 17 V., al riguardo, considerando 26 del regolamento Roma II. 18 V. considerando 26 del regolamento Roma II. Una tale regola di conflitto di leggi è coerente con l’articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA], il quale dispone, nelle parti pertinenti, che «l’estensione della protezione e i mezzi di ricorso assicurati all’autore per salvaguardare i propri diritti sono regolati esclusivamente dalla legislazione del Paese nel quale la protezione è richiesta». 19 Infatti, le «obbligazioni contrattuali» (v., per tale nozione, sentenza del 21 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑359/14 e C‑475/14, EU:C:2016:40, punto 44) derivanti da un contratto di licenza o di cessione del diritto d’autore rientrano nell’ambito della «materia civile e commerciale» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Roma I (v., per analogia, sentenza dell’8 settembre 2022, IRnova, C‑399/21, EU:C:2022:648, punto 30). Inoltre, tali «obbligazioni contrattuali» non sono escluse dall’ambito di applicazione di tale regolamento ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2. 20 V., in tal senso, articolo 1 e articoli da 10 a 12 del regolamento Roma I. Dagli articoli da 10 a 12 di tale regolamento risulta che tale categoria include, in particolare, questioni quali la validità (sia sostanziale che formale) di tali «obbligazioni», la loro interpretazione, esecuzione, le conseguenze di un inadempimento delle stesse (e così via). 21 Poiché la questione è stata affrontata dalla Corte nel corso dell’udienza, desidero sottolineare che tale possibilità di scelta non è, in alcun modo, contraria alla Convenzione di [OSCURATO:PERSONA]. Oltre al fatto che la Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] non contiene norme in materia di contratti relativi al diritto d’autore, la «protezione» del diritto, come contemplata dall’articolo 5, paragrafo 2, di tale convenzione, non è compromessa qualora tale diritto sia oggetto di un contratto disciplinato, in base alla scelta delle parti, da una legge diversa dalla lex loci protectionis (v., inoltre, Fawcett, J.J. e Torremans, P., nota 11, op. cit., paragrafo 14.41; e Raynard, J., Droit d’auteur et conflits de loi: essai sur la nature juridique du droit d’auteur , Litec, Parigi, 1990, pagg. 526 e 527). 22 V. nota 5 supra. 23 Una siffatta norma specifica figurava all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali («Roma I») del 15 dicembre 2005 [COM(2005) 0650 fin.]. Tuttavia, tale norma non è stata mantenuta nella versione finale del regolamento, probabilmente perché i contratti relativi ai diritti di proprietà intellettuale sono troppo eterogenei nella pratica (v. punto 28, supra) per poter essere ragionevolmente soggetti a un unico criterio di collegamento (v., in tal senso, relazione sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali («Roma I») 21.11.2007 [COM(2005)0650 – C6‑0441/2005 – 2005/0261(COD), Commissione giuridica, emendamento 43]. 24 In particolare, secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di «contratto di prestazione di servizi», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Roma I, include qualsiasi accordo in forza del quale una persona è tenuta a «svolgere una determinata attività» per un’altra «in cambio di una remunerazione» (v., tra l’altro, sentenza del 3 ottobre 2019, Verein für Konsumenteninformation (C‑272/18, EU:C:2019:827, punto 46 e giurisprudenza ivi citata). È evidente che la realizzazione di fotografie costituisce una «determinata attività» svolta dal fotografo per BT «in cambio di una prestazione». 25 A tale riguardo, l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento Roma I dispone, nella parte pertinente, che «per residenza abituale di una persona fisica che agisce nell’esercizio della sua attività professionale si intende la sua sede di attività principale». Nella fattispecie si tratterebbe, presumibilmente, del citato studio fotografico situato in Polonia. 26 Rimane inteso che l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento Roma I prevede una «clausola di salvaguardia» in forza della quale «[s]e dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello indicato [al paragrafo 1] (...), si applica la legge di tale diverso paese». Tuttavia, non ravviso alcun motivo per applicare tale clausola nel procedimento principale. Infatti, alla luce delle circostanze del caso, i contratti in esame non presentano un collegamento «manifestamente più stretto», ad esempio, con la [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla Polonia. 27 Si veda, nondimeno, la nota 63, infra. 28 In particolare, le questioni relative al diritto d’autore in quanto tale esulano dall’ambito di applicazione dei regolamenti Roma I e Roma II (v., in tal senso, la Relazione sulla convenzione relativa alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del prof. [OSCURATO:PERSONA], docente all’Università di Milano, e del prof. [OSCURATO:PERSONA], docente all’Università di Parigi I (GU 1980, C 282, pag. 1; in prosieguo: la «relazione [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]»), pag. 10, e Fawcett, J.J., e Torremans, P., nota 11, op. cit., paragrafo 14.10). Inoltre, le direttive dell’Unione in materia di diritto d’autore, menzionate al precedente paragrafo 25, non contengono norme di conflitto di leggi al riguardo. 29 V., in tal senso, sentenza del 30 giugno 2005, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑28/04, EU:C:2005:418, punto 32). 30 È generalmente riconosciuto che tale categoria include questioni quali l’esistenza, la creazione, la validità, la natura e l’estensione delle prerogative conferite, nonché le relative eccezioni, la durata (e così via). V., tra l’altro, Fawcett, J.J. e Torremans, P., nota 11, op. cit., paragrafi da 13.46 a 13.74; Plender, R., e Wilderspin, M., op. cit., nota 14, paragrafi da 22-001 a 22-047; Basedow, J., «Article 3.102: Lex protectionis», in Basedow, J., e a. (a cura di), Conflict of Laws in intellectual [OSCURATO:PERSONA] – The CLIP Principles and Commentary – [OSCURATO:PERSONA] on Conflict of Laws in [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2013, paragrafo 3:12.C07. 31 Poiché la questione non è stata affrontata dalla Corte in udienza, occorre precisare che esiste un dibattito su alcune questioni concernenti il diritto d’autore «in quanto tale», in particolare la questione della titolarità originaria (ossia chi debba essere considerato l’«autore» di un’opera). Alcune regole di conflitto di leggi, decisioni e/o commentatori nazionali rimettono tale questione specifica alla lex loci protectionis , mentre altri fanno riferimento alla legge del paese d’origine dell’opera in questione ( lex originis ). Il paese d’origine è definito, all’articolo 5, paragrafo 4, della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA], in sostanza, come il paese della prima pubblicazione dell'opera. Nel procedimento principale, la lex originis sarebbe la legge polacca, poiché le fotografie sono state realizzate in Polonia. Tali divergenze derivano dall'ambiguità della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] sulla questione della titolarità originaria, ed esistono argomenti a sostegno di entrambe le soluzioni (v., inoltre, J. J. Fawcett e Torremans, P., nota 11, op. cit., paragrafi da 13.75 a 13.91). Tuttavia, non mi soffermerò su tale dibattito. Infatti, non è necessario assumere una posizione al riguardo nel caso di specie, dal momento che non riguarda la questione della titolarità originaria. 32 Infatti, quando un soggetto rivendica la protezione della proprietà intellettuale in uno Stato, la legge di tale Stato dovrebbe logicamente determinare se tale protezione esista effettivamente, nonché la natura e la portata del relativo monopolio, la sua durata e così via. Una siffatta norma di conflitto di leggi è, anche in questo caso, coerente con l’articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA], il quale prevede che «[l]'estensione della protezione (...) [è regolata] esclusivamente dalla legislazione del Paese nel quale la protezione è richiesta». L’applicazione della lex loci protectionis è talvolta prevista da prescrizioni di diritto internazionale privato. In altri casi, i giudici nazionali fanno discendere tale applicazione direttamente dall’articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA]. V., inoltre, Fawcett, J. J., e Torremans, P., nota 11, op. cit., paragrafi da 12.22 a 12.28, da 13.13 a 13.45 e da 14.06 a 14.09; Kono, T. (a cura di), nota 13, op. cit. 33 È vero che, nel caso di specie, poiché le norme di conflitto di leggi associate alle categorie della «responsabilità extracontrattuale» e della «titolarità» designano entrambe la lex loci protectionis , la distinzione tra le due è meno rilevante in pratica. Tuttavia, essa resta pertinente sul piano dei principi. 34 V. considerando 6 e 16 del regolamento Roma I e considerando 6 e 14 del regolamento Roma II. 35 Infatti, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono avere, nel loro diritto privato, differenti concezioni quanto alla portata delle categorie in questione. 36 V., inoltre, paragrafo 66, infra. 37 V., per analogia, le mie prime conclusioni nella causa BSH Hausgeräte (C‑339/22, EU:C:2024:159, paragrafo 44). V., anche, Fawcett, J.J., e Torremans, P., nota 11, op. cit., paragrafi 13.74, da 15.32 a 15.35; Plender, R., e Wilderspin, M., nota 14, op. cit., paragrafi da 22-041 a 22-047; e Dickinson, A., [OSCURATO:PERSONA] II Regulation – [OSCURATO:PERSONA] to Non-[OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2010, paragrafi da 3.88 a 3.90, 8.18. 38 V. Fawcett, J.J. e Torremans, P., nota 11, op. cit., paragrafo 13.74. Alla luce dei quesiti posti dalla Corte nel corso dell’udienza, desidero sottolineare che, tenuto conto delle spiegazioni precedentemente fornite, il riferimento alla «base (...) della responsabilità» di cui all’articolo 15, lettera a), del regolamento Roma II non può in alcun modo essere interpretato nel senso di ricomprendere la questione della validità della licenza o cessione contrattuale su cui la ricorrente si basa. Tale riferimento è inteso a coprire i «gli elementi intrinseci della responsabilità», quali le questioni relative alla «natura della responsabilità (oggettiva o fondata sulla colpa); definire la colpa, compreso stabilire se una omissione possa costituire una colpa; nesso di causalità tra il fatto generatore e il danno; determinare i soggetti responsabili» (e così via) [v. proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali [COM(2003)427 final, pag. 13], Relazione, pag. 23]. Ancora una volta, tale questione di validità non ha alcun rapporto con quegli «elementi». Analogamente, il riferimento, nell’articolo 15, lettera f), del regolamento Roma II, ai «soggetti aventi diritto al risarcimento del danno personalmente subito» non può in alcun modo essere inteso come comprensivo di tale questione. Tale riferimento, per quanto discutibile nella sua chiarezza, riguarda la questione «se una persona diversa dalla “vittima diretta” possa ottenere il risarcimento del danno causatole “di riflesso”, a seguito del danno subito dalla parte lesa (...), causato ad esempio ai figli o al coniuge di una persona deceduta» [ibid., pag. 24; v. anche, in tal senso, sentenza del 10 dicembre 2015, Lazar (C‑350/14, EU:C:2015:802, punti da 25 a 28)]. Tale questione è intrinsecamente distinta da quella relativa alla circostanza se l’attore sia beneficiario di una valida licenza o cessione. 39 Infatti, come spiegato nella nota 32, supra, tali caratteristiche intrinseche possono essere disciplinate esclusivamente dalla legge nazionale che conferisce la protezione, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] (o, con riguardo alla titolarità originaria, forse dalla lex originis ). 40 V. Lucas, A., «Droit international privé et droit d’auteur», [OSCURATO:PERSONA] de propriété intellectuelle , vol. 22, n. 3, pagg. da 761 a 775, in particolare pagg. da 769 a 770; Fawcett, J.J. e Torremans, P., nota 11, op. cit., paragrafi 13.41, da 13.99 a 13.104, 14.08 e da 14.15 a 14.17; Raynard, J., op. cit, nota 21, pag. 594; Plender, R. e Wilderspin, M., nota 14, op. cit., paragrafi da 22-041 a 22-047; Drexl, J., « Article 3:301 : Transferability », in Basedow, J., e a. (a cura di), nota 30, op. cit. V., per analogia, articolo 14, paragrafo 2, del regolamento Roma I, ai sensi del quale la cedibilità di un credito contrattuale è una questione riservata alla legge che disciplina il credito in questione. Con riguardo alla trasferibilità, esistono differenze tra le legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA]. In primo luogo, mentre la maggior parte degli [OSCURATO:PERSONA] segue un approccio «dualistico», ai sensi del quale i diritti patrimoniali possono essere ceduti, mentre i diritti morali non sono cedibili, taluni [OSCURATO:PERSONA] (come la [OSCURATO:PERSONA], come illustrato al paragrafo 30 supra) seguono un approccio «unitario», in base al quale gli autori non possono cedere il proprio diritto d’autore, ma possono soltanto concedere licenze esclusive sui diritti patrimoniali (con un risultato sostanzialmente identico). In secondo luogo, la portata di un eventuale trasferimento può variare: alcuni [OSCURATO:PERSONA] consentono solo la cessione totale del diritto d'autore, mentre altri ammettono la cessione (parziale) solo di determinati diritti esclusivi, per un periodo limitato (e così via) (v., per un’analisi comparativa delle leggi degli [OSCURATO:PERSONA] membri, Guibault, L., Hugenholtz, P. B., e a., nota 11, op. cit.). 41 V., in senso conforme, Lucas, A., nota 40, op. cit., pagg. 761-775, in particolare pagg. 769 e 770; Fawcett, J.J. e Torremans, P., nota 11, op. cit., paragrafi 13.104, 14.182 e 14.183; Plender, R. e Wilderspin, M., nota 14, op. cit., paragrafi da 22-041 a 22-047; Drexl, J., nota 40, op. cit., paragrafo 3:301.C02; Heinze, C., « Article 3:504: Formal validity », in Basedow, J., e a. (a cura di), nota 30, op. cit., paragrafo 3:504.C02. Inoltre, la qualificazione «contrattuale» sembra essere seguita nella stragrande maggioranza degli [OSCURATO:PERSONA] membri (v., per un’analisi comparata, Kono, T., nota 13, op. cit.). 42 Infatti, un documento scritto consente, di norma, di garantire che l’autore sia adeguatamente informato circa ciò a cui sta acconsentendo. V. Guibault, L., Hugenholtz, P. B., e a., nota 11, op. cit., pagg. 31 e 67; van Eechoud, M.M.M., « Choice of Law in [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]: Alternatives to the [OSCURATO:PERSONA] », [OSCURATO:PERSONA], 2003, pagg. 196, 197, da 203 a 205; e Raynard, J., nota 21, op. cit., pagg. da 641 a 654. 43 In particolare, sebbene l'articolo 11 del regolamento Roma I non definisca il termine «validità formale», la relazione [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] indica che la nozione di «forma», ai fini di tale disposizione, si riferisce a «qualsiasi manifestazione esterna richiesta alla persona che esprime la volontà di essere giuridicamente vincolata e in assenza della quale tale manifestazione di volontà non sarebbe considerata pienamente efficace» (ibid., pag. 29). Ovviamente, ciò comprende il requisito secondo cui un contratto di licenza o cessione del diritto d’autore debba essere redatto per iscritto a pena di nullità. 44 V., ad esempio, articolo L-131-3 del codice francese della proprietà intellettuale. 45 Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento Roma I, «il contratto (...) [può essere provato] con ogni mezzo di prova ammesso tanto dalla legge del foro quanto da una delle leggi di cui all’articolo 11 secondo la quale il contratto (...) è valido quanto alla forma, sempreché il mezzo di prova di cui si tratta possa essere impiegato davanti al giudice adito». 46 V., rispettivamente, relazione [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], pag. 31, e articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis. 47 Il fatto che i requisiti discussi nel caso di specie compaiano spesso nelle leggi sul diritto d'autore degli [OSCURATO:PERSONA] (piuttosto che nel loro codice dei contratti) e che talvolta siano redatti come se riguardassero non il contratto, ma il diritto d'autore «in quanto tale» [v., ad esempio, articolo 90, paragrafo 3, del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], sui disegni e sui brevetti, ai sensi del quale « una cessione del diritto d’autore non è efficace se non è redatta per iscritto (…)» (il corsivo è mio) e l’articolo 53 della legge polacca sul diritto d’autore, ai sensi del quale « un contratto [ di cessione del diritto d’autore ] deve essere concluso per iscritto …» (Il corsivo è mio)] è irrilevante. La qualificazione, ai fini della determinazione delle pertinenti regole di conflitto di leggi, non può dipendere dalla qualificazione formale o dalla formulazione precisa di determinate disposizioni ai sensi della legge o delle leggi che si ritengono applicabili. Essa deve essere effettuata indipendentemente da tali considerazioni, alla luce delle categorie definite autonomamente e della natura della questione sottostante. Per i motivi sopra esposti, ai fini del conflitto di leggi, quando i legislatori nazionali prevedono tali requisiti nelle loro leggi sul diritto d'autore, essi escono dalla categoria del diritto d’autore «in quanto tale» e rientrano in quella del «contratto». 48 V. paragrafo 20, supra. 49 Di conseguenza, la Commissione ha spiegato che, a suo avviso, i) il contratto di licenza esclusiva è valido quanto alla forma, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento Roma I, poiché le norme generali sui contratti stabilite dal diritto polacco ammettono i contratti verbali; ii) non vi sarebbe alcuna cessione del diritto d'autore polacco, poiché la legge polacca sul diritto d'autore richiede la forma scritta per la validità di una cessione; iii) tuttavia, il diritto d'autore tedesco sarebbe stato validamente trasferito in forza di tale contratto, poiché la legislazione tedesca sul diritto d'autore non prevede un siffatto requisito. 50 In particolare, tale impostazione è fortemente influenzata dal Trennungs- und Abstraktionsprinzip [principio di separazione e astrazione] conosciuto nel diritto civile tedesco in materia di compravendita, secondo cui una singola operazione di vendita deve essere analizzata, sotto il profilo giuridico, come due «atti» distinti, vale a dire (i) l’«atto generatore di obbligazioni», che vincola unicamente venditore e acquirente, incluso l’obbligo del venditore di trasferire la proprietà all’acquirente (ossia il contratto di vendita), e (ii) l’«atto di disposizione del titolo di proprietà», consistente nell’effettivo trasferimento della titolarità del diritto dal venditore all’acquirente, con effetti erga omnes. Ciò ha indotto una parte della giurisprudenza e della dottrina tedesche ad accogliere, in materia di conflitti di legge, una Spaltungstheorie (teoria della scissione), secondo la quale il primo «atto» dovrebbe essere disciplinato dalla lex contractus e l’altro «atto» dalla legge applicabile al diritto di proprietàin quanto tale (nel caso della proprietà intellettuale, la lex loci protectionis ). Tale teoria è, in sostanza, sostenuta da BT e dalla Commissione nel presente procedimento. 51 V., al riguardo, articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi del quale «il godimento e l'esercizio [dei diritti d'autore] non sono subordinati ad alcuna formalità». 52 V., inoltre, su tali formalità, e su come esse differiscano per natura dai requisiti in discussione, Fawcett, J.J. e Torremans, P., nota 11, op. cit., paragrafi 14.01 e 14.02, 14.08, da 14.15 a 14.17; Raynard, J., nota 21, op. cit., pagine da 591 a 600, 635, 637, 644; relazione [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], pag. 29; Plender, R. e Wilderspin, M., nota 14, op. cit., paragrafo 14-071; Drexl, J., nota 40, op. cit., paragrafo 3: 301.C07; e Heinze, C., nota 41, op. cit., paragrafo 3: 504.C02. 53 Di conseguenza, per evitare ulteriore confusione in materia, la Spaltungstheorie tedesca (teoria della scissione), dovrebbe, a mio avviso, essere abbandonata con riguardo ai contratti relativi al diritto di proprietà intellettuale. Ciò è confermato dall'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento Roma I. Tale disposizione non si applica alla cessione del diritto di proprietà ( in rem ), ma alla cessione volontaria dei crediti . Tuttavia, per analogia, essa prevede che il «rapporto» tra cedente e cessionario sia disciplinato dalla legge applicabile al contratto tra cedente e cessionario ai sensi di tale regolamento. Dal suo considerando 38 emerge che il termine «rapporto» è stato utilizzato dal legislatore per ricomprendere, nei pochi [OSCURATO:PERSONA] membri che operano tale distinzione, sia il «contratto», sia l’«atto di disposizione». Pertanto, il legislatore dell'Unione ha respinto, ai fini del regolamento Roma I, l'idea che un'operazione unica debba essere analizzata come due come due distinti «atti giuridici», la cui «validità formale» possa essere disciplinata da due leggi diverse. Per contro, esso ha distinto tra la validità della cessione e l'opponibilità di tale cessione a terzi (questione lasciata alle regole nazionali di conflitto di leggi). 54 Ciò solleva certamente la questione distinta se un terzo, quale IU, sia legittimato a far valere l’invalidità di un contratto di licenza o cessione (o di una clausola) per mancato rispetto di tali requisiti. Spesso la nullità (o inesistenza) derivante da tale in osservanza è relativa , vale a dire che può essere fatta valere soltanto dalla parte che beneficia della tutela offerta da tali requisiti, ossia l’autore. Tale questione distinta costituisce manifestamente anch'essa una questione di natura «contrattuale», disciplinata dalla lex contractus pertinente’ 55 V. Fawcett, J.J. e Torremans, P., nota 11, op. cit., paragrafo 14.183. V., nondimeno, paragrafi 73 e 74, infra. 56 Un siffatto esito sfavorevole non sarebbe imposto dalla Convenzione di [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, la questione in esame è del tutto estranea all’ambito di applicazione di tale convenzione. Non ha nulla a che vedere con la «protezione» di cui gode l’autore in forza del diritto d’autore, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, di tale convenzione, bensì con l’informazione e il consenso dell’autore nel suo rapporto contrattuale con altri soggetti. 57 V. relazione [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], pagg. 29 e 30. 58 Siffatte norme speciali esistono già, all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento Roma I, con riguardo a «qualsiasi contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile». V., per proposte in tal senso, van Eechoud, M.M.M., op. cit., nota 42, pagg. 196 e 205. 59 L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento Roma I definisce il concetto di norme di applicazione necessaria come «disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento». Il fatto che i requisiti di cui trattasi tutelino soprattutto i soggetti privati (ossia gli autori) non esclude necessariamente che essi perseguano un «interesse pubblico» ai sensi di tale disposizione (v., per analogia, sentenza del 5 settembre 2024, HUK-COBURG-[OSCURATO:PERSONA] II, C‑86/23, EU:C:2024:689, punti 46 e 47). 60 Il contratto dovrà spesso essere eseguito nel paese di protezione ed è quantomeno discutibile che il mancato rispetto dei requisiti quanto alla forma prescritti dalla legge di tale paese renda illegittima l’esecuzione del contratto (in particolare, l’obbligo di concedere in licenza o cedere il diritto d’autore). 61 V. Fawcett, J.J. e Torremans, P., nota 11, op. cit., paragrafi da 14.164 a 14.174; e 14.156, e relazione [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], pag. 31. È vero che, trattandosi non di un obbligo, ma di mera discrezionalità, l'articolo 9 del regolamento Roma I crea un certo grado di incertezza quanto alla possibilità che i requisiti di forma stabiliti nella lex protectionis possano trovare applicazione come «loi de police». Tuttavia, tale grado di incertezza è insito nel regolamento nel suo stato attuale. Per eliminarlo, il legislatore dell'Unione dovrebbe (i) escludere del tutto la possibilità di applicare la loi de police relativa alla forma o (ii) rendere obbligatoria l’applicazione dei requisiti di forma previsti dalla lex loci protectionis ai sensi dell’articolo 11. 62 V., inoltre, per il metodo di identificazione di una «loi de police» e le condizioni della sua applicazione, sentenza del 5 settembre 2024, HUK-COBURG-[OSCURATO:PERSONA] II, C‑86/23, EU:C:2024:689, punti da 39 a 46. Inoltre, quando l’autore è un dipendente o un consumatore, si applicano norme speciali di tutela, che limitano la possibilità delle parti di scegliere la legge applicabile e possono consentire all’autore di invocare la tutela della legge nel paese in cui ha la residenza abituale (che, spesso, corrisponde alla lex loci protectionis ) (v., per maggiori dettagli, articoli 6, 8 e 11, paragrafo 5, del regolamento Roma I). Infine, tale regolamento prevede altresì garanzie per le «false» situazioni internazionali, vale a dire quando parti che risiedono abitualmente nello stesso Stato, in relazione a diritti d’autore concessi in tale Stato e in un contesto altrimenti puramente «interno», sceglierebbero una legge straniera unicamente al fine di eludere le disposizioni imperative, comprese quelle relative alla forma, previste dalla loro legge comune. Mentre tale scelta di una legge straniera è, in linea di principio, valida ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, il paragrafo 3 di tale articolo prevede che detta scelta non possa pregiudicare l’applicazione di tali disposizioni imperative. 63 In effetti, diverse questioni devono essere verificate dal giudice del rinvio a tale riguardo. In primo luogo, tale giudice dovrebbe verificare se i contratti in questione siano stati effettivamente conclusi in Polonia in presenza delle parti (o del loro rappresentante), come sembra ritenere (v. il precedente paragrafo 44). Infatti, dalla descrizione dei fatti risulta che BT avrebbe incaricato il fotografo, previamente e forse dalla [OSCURATO:PERSONA] , di realizzare le fotografie. È possibile che i contratti siano stati conclusi in quel momento. Tuttavia, quando le parti si trovano in paesi diversi al momento della conclusione del contratto, l’articolo 11, paragrafo 2, prevede che il contratto sia valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma i) della lex contractus o ii) della «legge del paese in cui si trova una delle parti, o il loro intermediario, al momento della conclusione», oppure iii) della «legge del paese in cui una delle parti risiedeva abitualmente in quel momento». Non si può quindi escludere che la legge tedesca trovi applicazione in forza dei punti (ii) o (iii). In tal caso, i contratti in questione sarebbero validi quanto alla forma ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, poiché la legge tedesca non sembra prevedere un requisito di forma scritta per un siffatto contratto. In secondo luogo, supponendo che la validità dei contratti sia disciplinata esclusivamente dalla legge polacca, spetterebbe al giudice del rinvio chiarire se i contratti di licenza esclusiva rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 53 della legge polacca sul diritto d'autore e se un terzo, quale IU, sia legittimato a far valere, in forza della legge polacca, la nullità di tali contratti per violazione del requisito previsto da tale disposizione (v. nota 54, supra). Infine, BT ha sostenuto dinanzi alla Corte che il fotografo ha successivamente confermato la cessione per iscritto. Spetterebbe al giudice del rinvio determinare quale effetto tale conferma produca, ai sensi della legge polacca, sulla validità dei contratti.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 593/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris