CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 giugno 1977
Cassazione n. 12168/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6/6/1977 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'11/1/1986 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'11/2/1976 avverso la sentenza resa il 15/6/2021 dalla CORTE di APPELLO di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. Sentite le conclusioni degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di lussi e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che insistono nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, parzialmente riformando la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Torino il 28 giugno 2018, ha dichiarato estinti per sopravvenuta prescrizione tutti i reati di truffa aggravata contestati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena inflitta nei loro confronti in ordine al residuo episodio di truffa contestato al capo 10; ha concesso le circostanze attenuanti generiche in favore di lussi e, per l'effetto, ha ridotto la pena allo stesso inflitta, confermando nel resto la sentenza impugnata. Si addebita agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di avere, in concorso tra loro e con altri soggetti separatamente giudicati, posto in essere diversi delitti di truffa aggravata e continuata, tutti estinti per prescrizione, ad eccezione di quello contestato al capo 10 dell'epigrafe, in danno di diverse aziende produttrici di merci di diversa natura, operando quale rappresentanti della ditta [OSCURATO:PERSONA], in realtà non operativa e intestata ad un prestanome irreperibile; si addebita a lussi Michele di avere concorso nella ricettazione di 250 quintali di rame contestato al capo 9 della rubrica, provento del furto consumato da [OSCURATO:PERSONA] in danno della ditta proprietaria. 2. Avverso detta sentenza propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto di impugnazione, deducendo: 2.1Violazione dell'art. 270 cod.proc.pen. in relazione agli artt. 266, 191 e 606 codice procedura penale e inutilizzabilità delle intercettazioni poiché la corte di merito, respingendo il motivo di appello sul punto, ha erroneamente ritenuto che le intercettazioni siano state raccolte nell'ambito di un unico procedimento, che si è arricchito di nuove contestazioni dando vita ad altri giudizi, e ha utilizzato le dette intercettazioni come riscontro esterno della prova dichiarativa. 1.9 inutilizzabilità delle intercettazioni, in quanto realizzate per un processo diverso da quello in oggetto relativo ad altri soggetti per un'ipotesi delittuosa di associazione a delinquere semplice, era stata eccepita nel corso del giudizio di primo grado ma il giudice aveva omesso di valutare tale eccezione; nel caso di specie sussiste in evidenza la diversità dei procedimenti penali in quanto dai risultati delle conversazioni risulta un collegamento marginale e occasionale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e i soggetti inizialmente intercettati per altre fattispecie criminose. E' noto che i risultati delle intercettazioni autorizzate per un determinato fatto reato sono utilizzabili anche per ulteriori fatti di reato, legati al primo da una connessione sostanziale rilevante ai sensi dell'art. 12 cod. proc.pen. , solo a condizione che rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'articolo 263 codice di rito , in cui non è ricompreso il reato di truffa . Osserva inoltre che non è stata inoltre disposta nessuna perizia in ordine alla trascrizione delle conversazioni e sono stati illegittimamente utilizzati i brogliacci. 2.2 Violazione dell'art. 192 cod. proc.pen. poiché l'affermazione di responsabilità dei ricorrenti è stata desunta da un ragionamento presuntivo fondato sul medesimo modus operandi e sulla ristrettezza dell'arco temporale in cui sono stati realizzati i diversi episodi fraudolenti, ma a sostegno del giudizio di colpevolezza non può trarsi argomento da condotte ed episodi ormai usciti dalla scena processuale perché estinti per prescrizione, mentre occorre verificare la sussistenza delle prove in relazione all'ultimo e unico episodio di cui al capo 10 della imputazione, che è rimasto sub iudice. Deduce, inoltre, il ricorrente che non sussiste alcun riscontro alle dichiarazioni dei Carnovale e la motivazione adottata a pagina 20 della sentenza appare generica e di stile e compie una semplificazione probatoria del tutto illegittima, in quanto è emerso che i due ricorrenti si sono occupati di atti meramente esecutivi e amministrativi, privi di qualsiasi rilevanza penale. Sostenere che gli artifizi e raggiri necessari per configurare una truffa siano integrati dall'utilizzo da parte dei correi di diminutivi, allo scopo di celare la propria identità, è argomento fuorviante. Peraltro non è stato provato il conseguimento di un ingiusto profitto da parte degli imputati, né la sussistenza dell'elemento oggettivo della fattispecie contestata. 2.3 Violazione e falsa applicazione dell'art. 192 cod. proc.pen. e motivazione apparente, poiché la affermazione di responsabilità si basa sul ritenuto concorso con Monforte e Condorelli, in ordine al quale la Corte ha formulato una motivazione apodittica. Di contro, i principi generali sul concorso di persone nel reato impongono di dimostrare il contributo di ordine materiale o psicologico fornito dalla [OSCURATO:PERSONA], che risulti idoneo ad agevolare la realizzazione delle condotte altrui. 2.4 Violazione degli artt. 62 bis, 133 codice penale e 192 cod.proc.pen. poiché la corte di appello ha ritenuto il trattamento sanzionatorio disposto dal primo giudice congruo e conforme ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. richiamando la scarna motivazione del giudice di primo grado, ma ha applicato una pena finale coincidente con quella determinata a carico del coimputato lussi per fatti più gravi, così incorrendo in palese ingiustizia e illogicità. 2.5 Violazione e falsa applicazione dell'art. 538 cod. proc.pen. e difetto di motivazione in ordine alle statuizioni civili poiché il giudice ha determinato il danno morale patito dalla persona offesa nella somma di 10.000 C e, a fronte dello specifico motivo di appello formulato dalla difesa, la corte di merito si limita a ritenere corretta la valutazione del giudice di primo grado perché equitativa, così di fatto eludendo la censura difensiva. Osserva il ricorrente che, comunque, la parte interessata è onerata di svolgere quelle deduzioni che possono conferire concretezza alla pretesa civilistica di liquidazione dei danni per i quali sia intervenuta la condanna generica, così fornendo al giudice una base di partenza per la conseguente liquidazione anche equitativa, mentre nel caso in esame questi elementi non sono stati forniti, sicché la sentenza va annullata con rinvio per l'individuazione dei criteri in base ai quali si è operata la valutazione equitativa. 3.Propone ricorso anche lussi Michele, condannato per la ricettazione contestata al capo 9, deducendo: 3.1 Violazione degli articoli 648 codice penale, 192 e 533 cod. proc.pen. e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, poiché manca la prova concreta della ricezione del carico di rame da parte dell'imputato e la corte si è avvalsa di una discutibile logica indiziaria, valorizzando alcuni elementi di fatto, dettagliatamente esposti nel ricorso, che la difesa ritiene inidonei a comprovare la responsabilità del ricorrente. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, Triscari avrebbe organizzato il furto di concerto con [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe deviato dal tragitto conducendo il carico di rame a Torino, anziché a Brescia, per affidarlo a [OSCURATO:PERSONA]. Questi a sua volta si sarebbe avvalso di lussi Michele nel compimento della materiale ricettazione, anche grazie ai contatti di quest'ultimo con una ditta impegnata nel settore della lavorazione dei metalli, quale appunto la Metalsap. Questa ricostruzione, a giudizio del ricorrente, trascura l'assoluta inattendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA], che ha reso una versione parzialmente diversa dei fatti nel corso del suo esame dibattimentale, e non prende in considerazione l'assunto difensivo che spiega la contemporanea presenza in quel di Rondissone di Mutti e di lussi. Questi ha dichiarato che non era a conoscenza della natura del carico in arrivo e di avere immediatamente manifestato il proprio disinteresse dopo avere appreso che si trattava di rame, presumibilmente trafugato. Allo stesso modo il ricorrente osserva che è comprensibile che lussi, a distanza di molti anni dai fatti, non abbia saputo approfondire il contenuto e le ragioni delle molteplici conversazioni intrattenute in quella data. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono entrambi inammissibili. 2.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il primo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la inutilizzabilità delle intercettazioni, non supera il vaglio di ammissibilità poiché generico. Dalla lettura della sentenza di appello non si evince la rilevanza probatoria delle intercettazioni di cui il ricorrente deduce la inutilizzabilità ed anzi emerge che solo sviluppo delle indagini si è avvalso delle intercettazioni mentre la prova della responsabilità dei due imputati riposa soprattutto su altri elementi e in particolare sulle dichiarazioni delle persone offese, sul riconoscimento dei due imputati, sugli esiti della perquisizione operata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]. Va ricordato in questa sede che nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. (Sez. 3, Sentenza n. 3207 del 02/10/2014 Ud. (dep. 23/01/2015 ) Rv. 262011 - 01) . Nel caso in esame non viene in alcun modo esposto in ricorso se e come l'esclusione delle conversazioni intercettate possa incidere e inficiare la prova della responsabilità dei due imputati. L'unico riferimento alle conversazioni telefoniche si trova a pagina 18 della sentenza impugnata e da tale passaggio si desume chiaramente che la corte le richiama soltanto in aggiunta ad un compendio probatorio già sufficiente ad affermare la responsabilità degli imputati. Va poi osservato che la corte ha affermato che le intercettazioni sono state disposte nell'ambito di un unico procedimento da cui sono emersi diversi fatti illeciti. Ed in effetti dalla ricostruzione esposta nella sentenza di primo grado emerge che le indagini sono scaturite dalla falsa denuncia del furto del carico di rame di un TIR; dagli accertamenti eseguiti è emerso il ruolo di Condorelli che intratteneva frequenti contatti con l'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], titolare di una ditta, la [OSCURATO:PERSONA], utilizzata come strumento per realizzare diverse frodi in danno di ditte fornitrici di beni di diversa natura. Si tratta pertanto di un unico procedimento, nel corso del quale sono state individuate responsabilità a carico dei diversi coimputati per fatti connessi. Infondata anche la censura in ordine all'utilizzo probatorio dei brogliacci che è consentito dalla scelta del rito abbreviato. 2.2 La seconda censura è manifestamente infondata poiché non ricorre alcuna violazione dei criteri di valutazione della prova previsti dall'art. 192 cod. proc.pen. e certamente dai reati estinti per sopravvenuta prescrizione possono desumersi elementi probatori a dimostrazione della reiterazione delle condotte e del modus operandi sistematico e professionale assunto dagli imputati. E' stato infatti precisato che la declaratoria di estinzione, per prescrizione, di un reato non preclude al giudice di utilizzare gli elementi probatori allo stesso relativi, ancorché l'accertamento della sua sussistenza sia rimasta preclusa per effetto della intervenuta declaratoria di improcedibilità. Ed invero con l'estinzione del reato viene meno il rapporto penale, ma non il fatto storico che lo costituisce il quale, ove abbia rilevanza per l'accertamento della sussistenza di un altro reato, può spiegare la sua funzione probatoria, sempre che il giudice voglia utilizzarne l'esistenza e dia contezza, con congrua motivazione, del suo accertamento. (Sez. 5, Sentenza n. 548 del 09/12/1992 Ud. (dep. 22/01/1993 ) Rv. 192754 - 01). Inoltre in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità le due sentenze di merito si integrano reciprocamente e la sentenza di primo grado concorre con quella di appello nell'esporre nel dettaglio gli elementi probatori a sostegno della prospettazione accusatoria. Dal tenore delle sentenze emerge che i due ricorrenti non si sono occupati di atti meramente preparatori, ma hanno collaborato nella realizzazione di numerose frodi secondo un disegno preordinato e un medesimo modus operandi che dimostra la professionalità dell'approccio degli stessi. Gli artifizi non erano limitati all'uso di nomi diversi ma risultano integrati da una serie di condotte mistificatorie per fornire alle controparti contrattuali l'apparenza di una realtà inesistente. La corte di merito ha fornito, a pagina 20 della sentenza impugnata, sintetica ma esaustiva motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza e al concorso dei due ricorrenti nelle truffe organizzate con gli altri coimputati, attraverso un sistema complesso e articolato teso a creare la falsa immagine di un'azienda florida e affidabile, la [OSCURATO:PERSONA], al fine di indurre le ditte a consegnare le merci, ricevendo in cambio mezzi di pagamento poi risultati inefficienti. 2.3 Anche la terza censura è manifestamente infondata poiché il compendio probatorio non è costituito dalle intercettazioni ma si basa sulle dichiarazioni dei testimoni e sul rinvenimento di numerosa documentazione da cui emergono il ruolo di primo piano e la diretta responsabilità del Cancenni e il ruolo di sostegno e di concorso da parte della sua compagna, che si presentava alle persone offese come la segretaria della ditta [OSCURATO:PERSONA], così palesando la piena consapevole volontà di contribuire alla realizzazione delle truffe.2.4 La quarta censura è manifestamente infondata e generica laddove lamenta la violazione dei criteri che devono presiedere la determinazione del trattamento, in ordine al quale è stata esplicitata congrua motivazione conforme ai criteri dettati da questa giurisprudenza, e non è consentita laddove si fonda sul confronto tra trattamenti sanzionatori applicati nei confronti di soggetti diversi, imputati per condotte diverse, sicché nessun elemento di raffronto risulta utile per valutare la pretesa illogicità della motivazione della sentenza impugnata. 2.5 La quinta censura è manifestamente infondata poiché la corte ha evidenziato che il danno morale è stato determinato tenendo conto del grave impatto psicologico che una perdita economica significativa ha cagionato alla persona offesa in termini di preoccupazione e di perdita di fiducia. A fronte di tale motivazione il ricorso appare generico poiché si limita a reiterare la censura formulata con l'atto di appello senza confrontarsi con la risposta ricevuta. 3.Ricorso lussi, Il motivo di ricorso è inammissibile perché formalmente lamenta violazioni di legge e vizi di motivazione ma nella sostanza deduce censure di merito e propone una ricostruzione alternativa del materiale probatorio, che è stato valutato secondo criteri di logica da parte dei giudici di merito. In particolare la corte ha ribadito che lussi non si è occupato del trasporto del carico della merce sino alla sua destinazione, ma certamente la sua presenza in loco, gli intensi e i contatti telefonici intercorsi tra il predetto e alcuni soggetti coinvolti nel trasporto e soprattutto quelli con una ditta di lavorazione metalli, che avrebbe ben potuto essere la destinataria finale della merce ricettata, dimostrano il suo coinvolgimento come intermediario nella ricettazione di questo grosso carico di rame. Le censure formulate con il ricorso sono peraltro manifestamente infondate poiché sono state valorizzate le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], i dati dei tabulati telefonici e le stesse parziali ammissioni dell'imputato il quale ha riconosciuto di essersi presentato nel luogo in cui si dava la sua presenza, pur sostenendo di non ricordare di avere effettuato in quella circostanza numerose telefonate all'azienda di gestione metalli. Giova al riguardo ricordare che la fattispecie criminosa prevista dall'art. 648 cod, pen. è comprensiva di una multiforme serie di attività successive ed autonome, rispetto alla consumazione del delitto presupposto, finalizzate al conseguimento di un profitto (acquisto, ricezione , occultamento o qualunque forma di intervento nel fare acquistare il bene). Ne consegue che integra gli estremi del delitto di ricettazione colui che si intromette nella catena di possibili condotte, successive ad un delitto già consumato, essendo consapevole dell'origine illecita del bene e determinato dal fine di procurare a sè o ad altri un profitto (Sez. 2, Sentenza n. 30062 del 16/06/2003 Ud. (dep. 17/07/2003 ) Rv. 226569 - 01 ) , La ricettazione, nella forma dell'intromissione, si consuma per il solo fatto dell'intermediazione. In questo momento deve esistere la consapevolezza dell'illiceità del possesso dell'offerente, ma la prova di tale atteggiamento psicologico può desumersi da qualunque elemento di fatto, compreso il comportamento successivo che, da solo o nel complesso delle altre risultanze processuali, fornisca la dimostrazione della scienza dell'agente in ordine alla provenienza delle cose che ha fatto acquistare. ( V mass n 147691; ( V mass n 147472; ( V mass n 127537).* (Sez. 2, Sentenza n. 3652 del 30/09/1987 Ud. (dep. 22/03/1988 ) Rv. 177939 - 01 . Deve convenirsi con i giudici di merito che nel caso in esame la presenza dello lussi nel luogo in cui transitava il veicolo sottratto con il suo prezioso carico e i reiterati contatti telefonici con la ditta Metalsap, inducono a ritenere , secondo criteri di logica e in assenza di idonea giustificazione, che questi si fosse consapevolmente inserito nella catena di condotte illecite dirette a trovare sbocchi sul mercato per la refurtiva. 3.Alla stregua delle suesposte argomentazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma