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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18711/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ([OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA]', per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' o il rigetto del ricorso e ha depositato conclusioni e nota spese. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' o il rigetto del ricorso e ha depositato conclusioni e nota spese.

Udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi a quanto detto dai colleghi e ha depositato conclusioni e nota Spete. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 4 giugno 2021, la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la condanna pronunciata in data 12 luglio 2019 dal Tribunale di Roma in composizione monocratica nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], imputato di plurime condotte di diffamazione mediante pubblicazione di articoli su di un quotidiano on line, aggravate altresì dalla circostanza dell'attribuzione di fatti determinati, rideterminando la pena, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, in euro mille di multa, confermando la pronunzia nel resto e condannandolo al pagamento delle spese di costituzione e rappresentanza in favore delle costituite parti civili.

Il Tribunale di Roma con la sentenza di primo grado, previa affermazione della penale responsabilità, lo aveva condannato alla pena di nnillecinquecento euro di multa, assolvendolo da uno degli episodi contestati e statuendo anche sulle richieste delle costituite parti civili.

L'imputazione ha ad oggetto una serie di articoli in lingua inglese pubblicati negli anni 2013/2014 sul quotidiano on line "[OSCURATO:PERSONA]", a firma del ricorrente o con l'utilizzo di uno pseudonimo, contenenti espressioni valutate come diffamatorie nei confronti dei querelanti, nonché della FAO ( Food and [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA]) "ponendone in dubbio sia la logica meritocratica nell'attribuzione di funzioni al proprio staff sia la legalità e correttezza e operato della stessa".

Nell'articolata imputazione risultano altresì destinatari degli articoli ritenuti diffamatori alcuni funzionari: [OSCURATO:PERSONA] indicato nell'articolo pubblicato in data 20/12/2013 quale "[..] un modesto uruguaiano [..]" nominato solo per ragioni clientelari; [OSCURATO:PERSONA] indicato nell'articolo pubblicato in data 05/12/2013 quale organizzatore di"[..] servizietti francesi per soddisfare i voraci appetiti amorosi del [OSCURATO:PERSONA][..]"; [OSCURATO:PERSONA] indicato nell'articolo pubblicato in data 17/01/2014 come "[..]il capo piscione rumeno del dipartimento CIO della FAO, [OSCURATO:PERSONA][..]";[OSCURATO:PERSONA] così indicata nell'articolo pubblicato in data 26/12/2013: "[..][OSCURATO:PERSONA], la figlia di un anziano politico spagnolo coinvolto in uno scandalo di corruzione a Madrid vista da molti come un altro esempio della mafia iberica della FAO [..]". 2.Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso, attraverso i difensori di fiducia, deducendo i motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..2.1.Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione dell'art.606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 595 e 51 cod. pen.

In particolare, secondo quanto ritenuto dal ricorrente, il giudice di appello avrebbe erroneamente escluso la sussistenza della esimente dell'esercizio del diritto di critica, non applicando correttamente i principi di diritto che la regolano.

Nel richiamare la giurisprudenza di questa sezione della Corte, il ricorrente ha affermato che la liceità della critica non può essere misurata con il metro della verità con la conseguenza che diventa essenziale valutare il rispetto dei requisiti della continenza e della pertinenza delle locuzioni utilizzate dal giornalista.

La sentenza impugnata ha fondato il suo giudizio di esclusione dell'esercizio del diritto di critica sulla circostanza che l'istruttoria dibattimentale non avrebbe dimostrato la veridicità delle frasi riferite dall'imputato, pur riconoscendo la sussistenza nelle espressioni utilizzate, dei requisiti della pertinenza e continenza e dell'interesse pubblico alla conoscenza delle notizie anche in ragione dell'attività svolta dalla FAO e delle mansioni che all'interno di essa svolgevano le persone offese.

Negli articoli in esame, inoltre, sarebbero state utilizzate espressioni le quali, in quanto frutto della opinione personale del giornalista, non possono essere ontologicamente valutate in termini di verità o falsità.

La motivazione della sentenza impugnata presenterebbe, dunque, profili di illogicità e contraddittorietà.

2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 606 lett. c), d), e) cod. proc. pen. per mancata assunzione di una prova decisiva, vizio di motivazione in ordine alla rinnovazione istruttoria in appello e travisamento della prova.

In particolare evidenzia il ricorrente che il giudice di primo grado aveva parzialmente accolto la richiesta di integrazione istruttoria formulata dalla difesa attraverso la escussione della teste [OSCURATO:PERSONA] indicata dall'imputato nel corso del suo esame quale sua fonte confidenziale unitamente a [OSCURATO:PERSONA], la cui richiesta di escussione era stata invece respinta.

Lamenta che, a fronte di una richiesta di rinnovazione istruttoria in appello delle due testi suindicate, la Corte territoriale avrebbe apoditticamente respinto l'istanza.

Con riferimento alla teste [OSCURATO:PERSONA] la Corte non ha motivato in relazione alla specifica censura mossa nell'atto di appello in ordine alla errata applicazione da parte del giudice di primo grado degli artt.63 comma 2 e 210 cod. proc. pen. allorquando aveva interrotto la deposizione della teste ritenendo l'emergenza di indizi di reità a suo carico e citandola a comparire nuovamente sotto lo statuto dichiarativo dell'art.210 cod. proc. pen. con conseguente silenzio della [OSCURATO:PERSONA] che si era avvalsa della facoltà di non rispondere.Con riferimento all'ulteriore teste mai escussa, [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha escluso la rinnovazione dibattimentale affermando apoditticamente che la stessa avrebbe potuto riferire solo su circostanze estranee alla imputazione, contraddicendo le risultanze processuali allorquando l'imputato [OSCURATO:PERSONA] nel corso del suo esame aveva espressamente indicato la Saif, in servizio presso la FAO, quale sua fonte qualificata con particolare riferimento alla imputazione che vede come parte offesa [OSCURATO:PERSONA].

Non procedendo alla escussione della teste Saif, la Corte territoriale sarebbe incorsa nella violazione dell'art.606 lett. d) cod. proc. pen., attesa la decisività di siffatto atto istruttorio quale prova a discarico in relazione alla imputazione in cui è parte offesa [OSCURATO:PERSONA]. 2.3.Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione ed erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio applicato e al giudizio di equivalenza e non di prevalenza operato tra le concesse circostanze attenuanti generiche e le contestate aggravanti.

Lamenta al riguardo il ricorrente che la Corte territoriale ha omesso qualsivoglia motivazione in relazione alle specifiche circostanze indicate dalla difesa quali l'assenza di precedenti specifici, la longevità della carriera giornalistica e i riconoscimenti professionali ottenuti, circostanze che avrebbero giustificato il giudizio di prevalenza nel bilanciamento delle circostanze. 2.4.Con il quarto ed ultimo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art.539 cod. proc. pen. e alle statuizioni civili.

La somma liquidata a titolo di provvisionale alle costituite parti civili risulterebbe giustificata in base ad argomentazioni manifestamente illogiche e irragionevoli in quanto l'entità del danno è stata collegata all'asserita ampia diffusione degli scritti, circostanza sconfessata dalle risultanze processuali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2.0ccorre preliminarmente evidenziare che in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato. (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019 (dep. 2020) Rv. 278145).3.11 primo motivo va dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato.

3.1. Il diritto di critica, rappresentando l'esternazione di un'opinione relativamente a una condotta ovvero a un'affermazione altrui, si inserisce nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 della Carta costituzionale e dall'art. 10 della Convenzione EDU.

Proprio in ragione della sua natura di diritto di libertà, esso può essere evocato quale scriminante, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., rispetto al reato di diffamazione, purché venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva.

3.1.1. La Corte di appello ha escluso la sussistenza della scriminante del diritto di critica facendo applicazione dell'indirizzo giurisprudenziale, peraltro richiamato anche nel ricorso, secondo cui nel diritto di critica il requisito della verità assume un rilievo affievolito, perché la critica è espressione di una opinione meramente soggettiva, ha natura congetturale e non può essere asettica rigorosamente obiettiva.

Tuttavia, secondo la Corte territoriale la critica non può spingersi fino al punto di fondarsi su dati di fatto risultati non corrispondenti al vero e su questi esprimere un giudizio offensivo sulle singole persone (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata).

Ai fini della configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica, è necessario che l'elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Rv. 279909 in una fattispecie in tema di critica politica).

Occorre dunque rispettare almeno "un nucleo di verità".

La nozione di "critica" rimanda non solo all'area dei rilievi problematici, ma, anche e soprattutto, a quella della disputa e della contrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo anche con toni aspri e taglienti, non essendovi limiti astrattamente concepibili all'oggetto della libera manifestazione del pensiero, se non quelli specificamente indicati dal legislatore.

Limiti che sono rinvenibili, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nella difesa dei diritti inviolabili, quale è quello previsto dall'art. 2 Cost., onde non è consentito attribuire ad altri fatti non veri, venendo a mancare, in tale evenienza, la fìnalizzazione critica dell'espressione, né trasmodare nell'invettiva gratuita, salvo che la offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico (Sez. 5 n. 37397 del 24/06/2016, Rv. 267866).

Inoltre, se è vero che in tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica del giornalista non può essere svilito, limitandolo alla esposizione dei fatti e alla loro puntuale, esatta riproduzione, sicché non può negarsi al predetto il diritto di ricercare e di riferire al lettore legami, rapporti e relazioni, dirette o indirette, immediate o mediate, tuttavia ciò è possibile solo allorquando questi elementi risultino oggettivamente sussistenti (Sez. 5, n. 17259 del 06/03/2020, Rv. 279114). 3.2.Nella specie, invece, come risulta dalla lettura della sentenza impugnata, l'istruttoria dibattimentale non solo non ha provato la veridicità dei fatti evidenziati nei diversi articoli (p.8 della sentenza), descritti peraltro in termini offensivi, (ad eccezione dei fatti descritti nell'articolo in relazione al quale il Tribunale ha pronunciato la assoluzione), ma in alcuni casi è stata espressamente provata la falsità di alcune circostanze indicate quali ad esempio il coinvolgimento del padre della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] in scandali corruttivi. 3.3.Inoltre, l'esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, ma non vieta l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato(Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Rv. 279133 -01).

Quanto al requisito della continenza, la stessa concerne un aspetto sostanziale e un profilo formale.

La continenza sostanziale, o "materiale", attiene alla natura e alla latitudine dei fatti riferiti e delle opinioni espresse, in relazione all'interesse pubblico alla comunicazione o al diritto-dovere di denunzia: essa si riferisce, dunque, alla quantità e alla selezione dell'informazione in funzione del tipo di resoconto e dell'utilità/bisogno sociale di esso.

La continenza formale attiene, invece, al modo con cui il racconto sul fatto è reso o il giudizio critico esternato, e cioè alla qualità della manifestazione: essa postula, quindi, una forma espositiva proporzionata, "corretta" in quanto non ingiustificatamente sovrabbondante al fine del concetto da esprimere.

Questo significa che le modalità espressive attraverso le quali si estrinseca il diritto alla libera manifestazione del pensiero, con la parola o qualunque altro mezzo di diffusione, di rilevanza e tutela costituzionali (ex art. 21 Cost.), postulano una forma espositiva corretta della critica - e cioè astrattamente funzionale alla finalità di disapprovazione - senza trasmodare nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione.

Si ritiene, peraltro, che essa non sia incompatibile con l'uso di termini che, pure oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, per non esservi adeguati equivalenti (Sez. 5, n. 11905 del 05/11/1997, G, Rv. 209647).In realtà, secondo il consolidato canone ermeneutico di questa Corte, al fine di valutare il rispetto del criterio della continenza, occorre contestualizzare le espressioni intrinsecamente ingiuriose, ossia valutarle in relazione al contesto spazio - temporale e dialettico nel quale sono state profferite, e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur forti e sferzanti, non risultino meramente gratuiti, ma siano invece pertinenti al tema in discussione, proporzionati al fatto narrato e funzionali al concetto da esprimere (Sez. 5 n. 32027 del 23/03/2018, Rv. 273573).

Con questo si intende ribadire che la diversità dei contesti nei quali si svolge la critica, così come la differente responsabilità e natura della funzione dei soggetti ai quali la critica è rivolta, possono giustificare attacchi anche violenti, se proporzionati ai valori in gioco che si ritengono compromessi: sono, in definitiva, gli interessi in gioco che segnano la "misura" delle espressioni consentite (Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, P.M in proc.

Surano, Rv. 261122; Sez. 5, n. 21145 del 18/04/2019 Rv. 275554).

3.3.1. Delineata la cornice entro la quale deve essere valutata la sussistenza della predetta scriminante, e tornando alla fattispecie in scrutinio, ritiene il Collegio, come premesso, che nelle parole incriminate sia ravvisabile il contenuto diffamatorio che è stato ad esse attribuito, poiché il ricorrente, lungi dal manifestare una consentita critica all'operato professionale dei funzionari della FAO, ha, piuttosto, preso di mira le persone, nei cui confronti ha espresso disprezzo con il ricorso a parole inutilmente umilianti e ingiustificatamente aggressive, e, per questo, oggettivamente trasmodanti.

Le espressioni specificamente utilizzate nei confronti della persone offese non presentano il requisito della continenza.

L'utilizzo di appellativi quali: "modesto uruguaiano" (Lubetkin), "organizzatore di servizietti francesi per soddisfare i voraci appetiti amorosi del direttore" (Mhedi), "eccentrico rumeno senza esperienza, Dracula, capo piscione rumeno del dipartimento"([OSCURATO:PERSONA]), "esempio di membro della mafia iberica alla Fao"( [OSCURATO:PERSONA]), appaiono chiaramente esorbitare dal legittimo esercizio del diritto di critica.

Appare superato, nel caso in scrutinio, il limite della continenza espressiva, con valutazione che il Collegio ritiene corretta.

Va peraltro evidenziato che se è vero che i giudici del primo e del secondo grado avevano ravvisato i requisiti dell'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti e della pertinenza negli articoli pubblicati, non si erano espressi allo stesso modo con riferimento al requisito della continenza. 4.Quanto alla mancata rinnovazione dibattimentale, anche siffatto motivo di ricorso risulta privo di specificità non confrontandosi in modo puntuale con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata sullo specifico tema.

Sono condivisibili ed esaustive le argomentazioni che ha utilizzato la Corte territoriale sullo specifico motivo di appello riproposto con il presente ricorso.

La Corte distrettuale ha illustrato le ragioni della sua scelta, che appaiono condivisibili, evidenziando come la deposizione della testimone, chiamata in primo grado ex art. 507 cod. proc. pen., sia stata interrotta essendo emersi elementi di reità a suo carico.

Secondo un indirizzo giurisprudenziale, infatti, in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e prescindendo da indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità(cfr. Sez. 5, n.39498 del 25/06/2021,Ry. 282030 -01; Sez. 6, n. 20098 del 19/04/2016, Rv. 267129 -01).

La Corte di appello, reputando corretta la decisione intervenuta durante l'escussione del teste in primo grado, che ha ammesso di aver tenuto condotte illecite, ha escluso la rinnovazione dell'istruttoria.

Egualmente la Corte territoriale ha fornito esaustiva motivazione anche in relazione alla esclusione della rinnovazione istruttoria avuto riguardo alla teste Saif con motivazione che, in quanto congrua, è insindacabile in Cassazione.

Sullo specifico punto il ricorrente ha allegato al ricorso i verbali di prova dichiarativa relativi alla McNally, alle persone offese e [OSCURATO:PERSONA], nonchè all'esame dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] ha motivato la esclusione della rinnovazione della istruttoria dibattimentale della teste Saif dal momento che la stessa non avrebbe potuto riferire circostanze rilevanti rispetto al perimetro delineato dalla imputazione nella parte in cui risulta persona offesa [OSCURATO:PERSONA].

Al riguardo il contenuto diffamatorio degli articoli pubblicati relativi al Florentin ha per oggetto anche la sua presunta incapace gestione del personale e dei posti di lavoro, laddove le circostanze specifiche sulle quali avrebbe dovuto riferire la teste Saif sono relative a manifestazioni sindacali dei lavoratori.

Corretto e condivisibile il giudizio espresso dalla Corte quanto alla estraneità dell'eventuale narrazione della Saif rispetto all'oggetto dell'accertamento.

Né appare che la mancata rinnovazione derivi da un travisamento della prova e dunque dall'errata interpretazione delle dichiarazioni di Florentin e dell'imputato nel corso dell'esame.

Il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.(Sez. 6 n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085).

Il ricorso in esame, pur risultando allegati i verbali delle prove dichiarative rilevanti, non ha offerto in questa sede gli specifici elementi che la Corte richiede ai fini della valutazione del vizio di travisamento della prova. 5.Inammissibili in quanto manifestamente infondati il terzo e il quarto motivo relativi al trattamento sanzionatorio e alla quantificazione della provvisionale in favore delle parti civili 5.1 La Corte territoriale ha correttamente motivato in relazione al trattamento sanzionatorio procedendo peraltro alla rideterminazione della pena pecuniaria attraverso una sensibile riduzione rispetto al trattamento sanzionatorio disposto con la sentenza di primo grado e valorizzando le circostanze di fatto indicate nel ricorso proprio per poter concedere le circostanze attenuanti generiche come equivalenti alla contestata aggravante.

5.2. Quanto alla provvisionale, va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale "Non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento" (Sez.2, n.44859 de117/10/19, Tuccio, Rv.277773).

Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila.Infine, va disposta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di costituzione e rappresentanza sostenute dalle costituite parti civili determinate nella somma di euro 3500,00 ciascuna, oltre accessori come per legge.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dall

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ([OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA]', per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' o il rigetto del ricorso e ha depositato conclusioni e nota spese. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' o il rigetto del ricorso e ha depositato conclusioni e nota spese. Udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi a quanto detto dai colleghi e ha depositato conclusioni e nota Spete. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 4 giugno 2021, la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la condanna pronunciata in data 12 luglio 2019 dal Tribunale di Roma in composizione monocratica nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], imputato di plurime condotte di diffamazione mediante pubblicazione di articoli su di un quotidiano on line, aggravate altresì dalla circostanza dell'attribuzione di fatti determinati, rideterminando la pena, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, in euro mille di multa, confermando la pronunzia nel resto e condannandolo al pagamento delle spese di costituzione e rappresentanza in favore delle costituite parti civili. Il Tribunale di Roma con la sentenza di primo grado, previa affermazione della penale responsabilità, lo aveva condannato alla pena di nnillecinquecento euro di multa, assolvendolo da uno degli episodi contestati e statuendo anche sulle richieste delle costituite parti civili. L'imputazione ha ad oggetto una serie di articoli in lingua inglese pubblicati negli anni 2013/2014 sul quotidiano on line "[OSCURATO:PERSONA]", a firma del ricorrente o con l'utilizzo di uno pseudonimo, contenenti espressioni valutate come diffamatorie nei confronti dei querelanti, nonché della FAO ( Food and [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA]) "ponendone in dubbio sia la logica meritocratica nell'attribuzione di funzioni al proprio staff sia la legalità e correttezza e operato della stessa". Nell'articolata imputazione risultano altresì destinatari degli articoli ritenuti diffamatori alcuni funzionari: [OSCURATO:PERSONA] indicato nell'articolo pubblicato in data 20/12/2013 quale "[..] un modesto uruguaiano [..]" nominato solo per ragioni clientelari; [OSCURATO:PERSONA] indicato nell'articolo pubblicato in data 05/12/2013 quale organizzatore di"[..] servizietti francesi per soddisfare i voraci appetiti amorosi del [OSCURATO:PERSONA][..]"; [OSCURATO:PERSONA] indicato nell'articolo pubblicato in data 17/01/2014 come "[..]il capo piscione rumeno del dipartimento CIO della FAO, [OSCURATO:PERSONA][..]";[OSCURATO:PERSONA] così indicata nell'articolo pubblicato in data 26/12/2013: "[..][OSCURATO:PERSONA], la figlia di un anziano politico spagnolo coinvolto in uno scandalo di corruzione a Madrid vista da molti come un altro esempio della mafia iberica della FAO [..]". 2.Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso, attraverso i difensori di fiducia, deducendo i motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..2.1.Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione dell'art.606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 595 e 51 cod. pen. In particolare, secondo quanto ritenuto dal ricorrente, il giudice di appello avrebbe erroneamente escluso la sussistenza della esimente dell'esercizio del diritto di critica, non applicando correttamente i principi di diritto che la regolano. Nel richiamare la giurisprudenza di questa sezione della Corte, il ricorrente ha affermato che la liceità della critica non può essere misurata con il metro della verità con la conseguenza che diventa essenziale valutare il rispetto dei requisiti della continenza e della pertinenza delle locuzioni utilizzate dal giornalista. La sentenza impugnata ha fondato il suo giudizio di esclusione dell'esercizio del diritto di critica sulla circostanza che l'istruttoria dibattimentale non avrebbe dimostrato la veridicità delle frasi riferite dall'imputato, pur riconoscendo la sussistenza nelle espressioni utilizzate, dei requisiti della pertinenza e continenza e dell'interesse pubblico alla conoscenza delle notizie anche in ragione dell'attività svolta dalla FAO e delle mansioni che all'interno di essa svolgevano le persone offese. Negli articoli in esame, inoltre, sarebbero state utilizzate espressioni le quali, in quanto frutto della opinione personale del giornalista, non possono essere ontologicamente valutate in termini di verità o falsità. La motivazione della sentenza impugnata presenterebbe, dunque, profili di illogicità e contraddittorietà. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 606 lett. c), d), e) cod. proc. pen. per mancata assunzione di una prova decisiva, vizio di motivazione in ordine alla rinnovazione istruttoria in appello e travisamento della prova. In particolare evidenzia il ricorrente che il giudice di primo grado aveva parzialmente accolto la richiesta di integrazione istruttoria formulata dalla difesa attraverso la escussione della teste [OSCURATO:PERSONA] indicata dall'imputato nel corso del suo esame quale sua fonte confidenziale unitamente a [OSCURATO:PERSONA], la cui richiesta di escussione era stata invece respinta. Lamenta che, a fronte di una richiesta di rinnovazione istruttoria in appello delle due testi suindicate, la Corte territoriale avrebbe apoditticamente respinto l'istanza. Con riferimento alla teste [OSCURATO:PERSONA] la Corte non ha motivato in relazione alla specifica censura mossa nell'atto di appello in ordine alla errata applicazione da parte del giudice di primo grado degli artt.63 comma 2 e 210 cod. proc. pen. allorquando aveva interrotto la deposizione della teste ritenendo l'emergenza di indizi di reità a suo carico e citandola a comparire nuovamente sotto lo statuto dichiarativo dell'art.210 cod. proc. pen. con conseguente silenzio della [OSCURATO:PERSONA] che si era avvalsa della facoltà di non rispondere.Con riferimento all'ulteriore teste mai escussa, [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha escluso la rinnovazione dibattimentale affermando apoditticamente che la stessa avrebbe potuto riferire solo su circostanze estranee alla imputazione, contraddicendo le risultanze processuali allorquando l'imputato [OSCURATO:PERSONA] nel corso del suo esame aveva espressamente indicato la Saif, in servizio presso la FAO, quale sua fonte qualificata con particolare riferimento alla imputazione che vede come parte offesa [OSCURATO:PERSONA]. Non procedendo alla escussione della teste Saif, la Corte territoriale sarebbe incorsa nella violazione dell'art.606 lett. d) cod. proc. pen., attesa la decisività di siffatto atto istruttorio quale prova a discarico in relazione alla imputazione in cui è parte offesa [OSCURATO:PERSONA]. 2.3.Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione ed erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio applicato e al giudizio di equivalenza e non di prevalenza operato tra le concesse circostanze attenuanti generiche e le contestate aggravanti. Lamenta al riguardo il ricorrente che la Corte territoriale ha omesso qualsivoglia motivazione in relazione alle specifiche circostanze indicate dalla difesa quali l'assenza di precedenti specifici, la longevità della carriera giornalistica e i riconoscimenti professionali ottenuti, circostanze che avrebbero giustificato il giudizio di prevalenza nel bilanciamento delle circostanze. 2.4.Con il quarto ed ultimo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art.539 cod. proc. pen. e alle statuizioni civili. La somma liquidata a titolo di provvisionale alle costituite parti civili risulterebbe giustificata in base ad argomentazioni manifestamente illogiche e irragionevoli in quanto l'entità del danno è stata collegata all'asserita ampia diffusione degli scritti, circostanza sconfessata dalle risultanze processuali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2.0ccorre preliminarmente evidenziare che in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato. (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019 (dep. 2020) Rv. 278145).3.11 primo motivo va dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato. 3.1. Il diritto di critica, rappresentando l'esternazione di un'opinione relativamente a una condotta ovvero a un'affermazione altrui, si inserisce nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 della Carta costituzionale e dall'art. 10 della Convenzione EDU. Proprio in ragione della sua natura di diritto di libertà, esso può essere evocato quale scriminante, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., rispetto al reato di diffamazione, purché venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva. 3.1.1. La Corte di appello ha escluso la sussistenza della scriminante del diritto di critica facendo applicazione dell'indirizzo giurisprudenziale, peraltro richiamato anche nel ricorso, secondo cui nel diritto di critica il requisito della verità assume un rilievo affievolito, perché la critica è espressione di una opinione meramente soggettiva, ha natura congetturale e non può essere asettica rigorosamente obiettiva. Tuttavia, secondo la Corte territoriale la critica non può spingersi fino al punto di fondarsi su dati di fatto risultati non corrispondenti al vero e su questi esprimere un giudizio offensivo sulle singole persone (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). Ai fini della configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica, è necessario che l'elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Rv. 279909 in una fattispecie in tema di critica politica). Occorre dunque rispettare almeno "un nucleo di verità". La nozione di "critica" rimanda non solo all'area dei rilievi problematici, ma, anche e soprattutto, a quella della disputa e della contrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo anche con toni aspri e taglienti, non essendovi limiti astrattamente concepibili all'oggetto della libera manifestazione del pensiero, se non quelli specificamente indicati dal legislatore. Limiti che sono rinvenibili, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nella difesa dei diritti inviolabili, quale è quello previsto dall'art. 2 Cost., onde non è consentito attribuire ad altri fatti non veri, venendo a mancare, in tale evenienza, la fìnalizzazione critica dell'espressione, né trasmodare nell'invettiva gratuita, salvo che la offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico (Sez. 5 n. 37397 del 24/06/2016, Rv. 267866). Inoltre, se è vero che in tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica del giornalista non può essere svilito, limitandolo alla esposizione dei fatti e alla loro puntuale, esatta riproduzione, sicché non può negarsi al predetto il diritto di ricercare e di riferire al lettore legami, rapporti e relazioni, dirette o indirette, immediate o mediate, tuttavia ciò è possibile solo allorquando questi elementi risultino oggettivamente sussistenti (Sez. 5, n. 17259 del 06/03/2020, Rv. 279114). 3.2.Nella specie, invece, come risulta dalla lettura della sentenza impugnata, l'istruttoria dibattimentale non solo non ha provato la veridicità dei fatti evidenziati nei diversi articoli (p.8 della sentenza), descritti peraltro in termini offensivi, (ad eccezione dei fatti descritti nell'articolo in relazione al quale il Tribunale ha pronunciato la assoluzione), ma in alcuni casi è stata espressamente provata la falsità di alcune circostanze indicate quali ad esempio il coinvolgimento del padre della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] in scandali corruttivi. 3.3.Inoltre, l'esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, ma non vieta l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato(Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Rv. 279133 -01). Quanto al requisito della continenza, la stessa concerne un aspetto sostanziale e un profilo formale. La continenza sostanziale, o "materiale", attiene alla natura e alla latitudine dei fatti riferiti e delle opinioni espresse, in relazione all'interesse pubblico alla comunicazione o al diritto-dovere di denunzia: essa si riferisce, dunque, alla quantità e alla selezione dell'informazione in funzione del tipo di resoconto e dell'utilità/bisogno sociale di esso. La continenza formale attiene, invece, al modo con cui il racconto sul fatto è reso o il giudizio critico esternato, e cioè alla qualità della manifestazione: essa postula, quindi, una forma espositiva proporzionata, "corretta" in quanto non ingiustificatamente sovrabbondante al fine del concetto da esprimere. Questo significa che le modalità espressive attraverso le quali si estrinseca il diritto alla libera manifestazione del pensiero, con la parola o qualunque altro mezzo di diffusione, di rilevanza e tutela costituzionali (ex art. 21 Cost.), postulano una forma espositiva corretta della critica - e cioè astrattamente funzionale alla finalità di disapprovazione - senza trasmodare nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione. Si ritiene, peraltro, che essa non sia incompatibile con l'uso di termini che, pure oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, per non esservi adeguati equivalenti (Sez. 5, n. 11905 del 05/11/1997, G, Rv. 209647).In realtà, secondo il consolidato canone ermeneutico di questa Corte, al fine di valutare il rispetto del criterio della continenza, occorre contestualizzare le espressioni intrinsecamente ingiuriose, ossia valutarle in relazione al contesto spazio - temporale e dialettico nel quale sono state profferite, e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur forti e sferzanti, non risultino meramente gratuiti, ma siano invece pertinenti al tema in discussione, proporzionati al fatto narrato e funzionali al concetto da esprimere (Sez. 5 n. 32027 del 23/03/2018, Rv. 273573). Con questo si intende ribadire che la diversità dei contesti nei quali si svolge la critica, così come la differente responsabilità e natura della funzione dei soggetti ai quali la critica è rivolta, possono giustificare attacchi anche violenti, se proporzionati ai valori in gioco che si ritengono compromessi: sono, in definitiva, gli interessi in gioco che segnano la "misura" delle espressioni consentite (Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, P.M in proc. Surano, Rv. 261122; Sez. 5, n. 21145 del 18/04/2019 Rv. 275554). 3.3.1. Delineata la cornice entro la quale deve essere valutata la sussistenza della predetta scriminante, e tornando alla fattispecie in scrutinio, ritiene il Collegio, come premesso, che nelle parole incriminate sia ravvisabile il contenuto diffamatorio che è stato ad esse attribuito, poiché il ricorrente, lungi dal manifestare una consentita critica all'operato professionale dei funzionari della FAO, ha, piuttosto, preso di mira le persone, nei cui confronti ha espresso disprezzo con il ricorso a parole inutilmente umilianti e ingiustificatamente aggressive, e, per questo, oggettivamente trasmodanti. Le espressioni specificamente utilizzate nei confronti della persone offese non presentano il requisito della continenza. L'utilizzo di appellativi quali: "modesto uruguaiano" (Lubetkin), "organizzatore di servizietti francesi per soddisfare i voraci appetiti amorosi del direttore" (Mhedi), "eccentrico rumeno senza esperienza, Dracula, capo piscione rumeno del dipartimento"([OSCURATO:PERSONA]), "esempio di membro della mafia iberica alla Fao"( [OSCURATO:PERSONA]), appaiono chiaramente esorbitare dal legittimo esercizio del diritto di critica. Appare superato, nel caso in scrutinio, il limite della continenza espressiva, con valutazione che il Collegio ritiene corretta. Va peraltro evidenziato che se è vero che i giudici del primo e del secondo grado avevano ravvisato i requisiti dell'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti e della pertinenza negli articoli pubblicati, non si erano espressi allo stesso modo con riferimento al requisito della continenza. 4.Quanto alla mancata rinnovazione dibattimentale, anche siffatto motivo di ricorso risulta privo di specificità non confrontandosi in modo puntuale con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata sullo specifico tema. Sono condivisibili ed esaustive le argomentazioni che ha utilizzato la Corte territoriale sullo specifico motivo di appello riproposto con il presente ricorso. La Corte distrettuale ha illustrato le ragioni della sua scelta, che appaiono condivisibili, evidenziando come la deposizione della testimone, chiamata in primo grado ex art. 507 cod. proc. pen., sia stata interrotta essendo emersi elementi di reità a suo carico. Secondo un indirizzo giurisprudenziale, infatti, in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e prescindendo da indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità(cfr. Sez. 5, n.39498 del 25/06/2021,Ry. 282030 -01; Sez. 6, n. 20098 del 19/04/2016, Rv. 267129 -01). La Corte di appello, reputando corretta la decisione intervenuta durante l'escussione del teste in primo grado, che ha ammesso di aver tenuto condotte illecite, ha escluso la rinnovazione dell'istruttoria. Egualmente la Corte territoriale ha fornito esaustiva motivazione anche in relazione alla esclusione della rinnovazione istruttoria avuto riguardo alla teste Saif con motivazione che, in quanto congrua, è insindacabile in Cassazione. Sullo specifico punto il ricorrente ha allegato al ricorso i verbali di prova dichiarativa relativi alla McNally, alle persone offese e [OSCURATO:PERSONA], nonchè all'esame dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] ha motivato la esclusione della rinnovazione della istruttoria dibattimentale della teste Saif dal momento che la stessa non avrebbe potuto riferire circostanze rilevanti rispetto al perimetro delineato dalla imputazione nella parte in cui risulta persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo il contenuto diffamatorio degli articoli pubblicati relativi al Florentin ha per oggetto anche la sua presunta incapace gestione del personale e dei posti di lavoro, laddove le circostanze specifiche sulle quali avrebbe dovuto riferire la teste Saif sono relative a manifestazioni sindacali dei lavoratori. Corretto e condivisibile il giudizio espresso dalla Corte quanto alla estraneità dell'eventuale narrazione della Saif rispetto all'oggetto dell'accertamento. Né appare che la mancata rinnovazione derivi da un travisamento della prova e dunque dall'errata interpretazione delle dichiarazioni di Florentin e dell'imputato nel corso dell'esame. Il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.(Sez. 6 n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085). Il ricorso in esame, pur risultando allegati i verbali delle prove dichiarative rilevanti, non ha offerto in questa sede gli specifici elementi che la Corte richiede ai fini della valutazione del vizio di travisamento della prova. 5.Inammissibili in quanto manifestamente infondati il terzo e il quarto motivo relativi al trattamento sanzionatorio e alla quantificazione della provvisionale in favore delle parti civili 5.1 La Corte territoriale ha correttamente motivato in relazione al trattamento sanzionatorio procedendo peraltro alla rideterminazione della pena pecuniaria attraverso una sensibile riduzione rispetto al trattamento sanzionatorio disposto con la sentenza di primo grado e valorizzando le circostanze di fatto indicate nel ricorso proprio per poter concedere le circostanze attenuanti generiche come equivalenti alla contestata aggravante. 5.2. Quanto alla provvisionale, va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale "Non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento" (Sez.2, n.44859 de117/10/19, Tuccio, Rv.277773). Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila.Infine, va disposta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di costituzione e rappresentanza sostenute dalle costituite parti civili determinate nella somma di euro 3500,00 ciascuna, oltre accessori come per legge. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dall
Sentenza Cassazione n. 18711/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris