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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 ottobre 2023

Cassazione n. 42072/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 17802/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Ravenna ed ha concesso le circostanze attenuanti generiche e rideterminato la pena per i reati di cui agli artt. 483 cod. pen. e 76 D.P.R. 28/11/2000 n. 445, artt. 48 e 480 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico di ricorso -con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.- è indeducibile perché fondato su motivi del tutto generici e privi di ancoraggio alle ragioni — giuridicamente corrette — per cui la Corte di appello ha negato il proscioglimento invocato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 17802/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Ravenna ed ha concesso le circostanze attenuanti generiche e rideterminato la pena per i reati di cui agli artt. 483 cod. pen. e 76 D.P.R. 28/11/2000 n. 445, artt. 48 e 480 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico di ricorso -con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.- è indeducibile perché fondato su motivi del tutto generici e privi di ancoraggio alle ragioni — giuridicamente corrette — per cui la Corte di appello ha negato il proscioglimento invocato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.
Sentenza Cassazione n. 42072/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris