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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 marzo 2026

Cassazione n. 23734/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta là requisitoria del Pubbrico Ministero, in persdina del [OSCURATO:PERSONA] generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 12/03/2026, la Corte di appello di Caltanissetta, a seguito di annullamento con rinvio operato con sentenza n. 43732/2024 della Quarta Sezione di questa Corte, ha respinto la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione in regime inframurario tra il 22 febbraio 2017 ed il 21 agosto 2019, proposta da [OSCURATO:PERSONA].

2. Per una migliore intelligibilità della impugnazione proposta in sede di legittimità, deve premettersi che la vicenda processuale che vede coinvolto [OSCURATO:PERSONA] prende le mosse dalla sua ritenuta partecipazione all'associazione mafiosa denominata "clan [OSCURATO:PERSONA]", finalizzata a commettere delitti quali omicidi, usura, traffico di sostanze stupefacenti e reati in materia di armi operante dalla fine degli anni novanta al 2013, in base alla quale, dopo essere stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere eseguita il 22/02/2017, era stato condannato dal Tribunale di Enna con sentenza del 24/07/2019, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen., alla pena di due anni e sei mesi di reclusione, in continuazione con altri fatti già giudicati, per poi essere stato scarcerato il 21/08/2019 ed infine assolto per insussistenza del fatto con sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 09/11/2021, irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva quindi la riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. per essere stato privato della libertà per due anni e mezzo complessivi in carcere.

La Corte di appello di Caltanissetta, con ordinanza del 29/04/2024 accoglieva l'istanza e la Corte di cassazione adita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la sentenza sopra richiamata, annullava la pronuncia poiché il giudice della riparazione aveva confuso i piani della responsabilità penale - già negativamente accertata e presupposto della procedura - con la necessaria valutazione dell'eventuale comportamento colposo dell'imputato sinergico rispetto all'adottata misura cautelare, facendo discendere automaticamente il riconoscimento dell'indennizzo dall'assoluzione per lo specifico reato di associazione per delinquere, senza operare la necessaria valutazione del comportamento di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla causazione dell'evento dell'applicazione della misura.

3. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, denunciando violazione degli artt. 314 ss. cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

Lamenta, innanzitutto, la difesa che la Corte di appello, nell'ordinanza impugnata, evoca quegli stessi elementi che erano stati ritenuti inidonei, nella prima ordinanza, con un giudizio di valutazione ex ante, all'adozione della misura, 2 9,vale a dire a) la pregressa condanna per l'operazione Scarface in materia di stupefacenti, b) le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, c) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento per usura; elementi che sono stati ritenuti idonei per fondare un giudizio di colpa grave a carico del ricorrente.

3.1. Con riferimento alla condanna nel procedimento Scarface per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti commesso dal 1997 al 1999, ricorda il ricorrente che la prima ordinanza di accoglimento aveva ritenuto tale condanna priva di alcuna inferenza causale e, dunque, inidonea per sostenere comportamenti dolosi e gravemente colposi in capo al ricorrente.

Diversamente, nell'ordinanza gravata, si sostiene che non può non tenersi conto, oltre che delle dichiarazioni dei numerosi collaboratori di giustizia, della sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 2 marzo 2001 relativa alla operazione Scarface, elementi di cui avevano tenuto conto il G.I.P. che aveva emesso la misura ed il Tribunale del riesame che l'aveva confermata.

3.2. Lamenta la difesa che il riferimento al movente dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] da cui desumere elementi di colpa a carico del ricorrente era un argomento apodittico, trattandosi di un reato non contestato al ricorrente e neppure tenuto in considerazione dal G.I.P. emittente la misura.

3.3. Lamenta la difesa travisamento del fatto nel riferimento, contenuto nella sentenza di assoluzione del 02/03/2021, all'esponenziale incremento di attività economiche riconducibili ai fratelli [OSCURATO:PERSONA], frutto delle attività illecite svolte dai medesimi nel campo dell'usura e del traffico di stupefacenti, poiché con il menzionato passaggio argomentativo la Corte di appello aveva voluto evidenziare la mancanza di elementi probatori afferenti al controllo di attività economiche di cui il "clan [OSCURATO:PERSONA]" sarebbe stato accusato, in ragione della assenza di una effettiva manifestazione esterna del metodo mafioso e della circostanza che, nel procedimento per usura, la posizione del ricorrente era stata archiviata.

3.4. Lamenta ancora la difesa che gli elementi della sottoposizione del ricorrente a misura di prevenzione ed alle violazioni connesse per le quali [OSCURATO:PERSONA] aveva subito condanne non avevano dato luogo alla misura, neppure in termini di sospetto per l'adozione della stessa, per cui erano stati rivalutati con argomentazioni apodittiche dalla Corte territoriale: nell'ordinanza impugnata, infatti, non era stato spiegato come la condanna per la violazione della misura di prevenzione commessa nel 2008 fosse eziologicamente ricollegabile all'adozione della misura cautelare; le ritenute frequentazioni ambigue erano coperti dal giudicato Scarface ed erano quindi inconferenti; anche la vicenda relativa a [OSCURATO:PERSONA], relativa allo spaccio di stupefacenti per i fatti della vicenda Scarface, era un argomento apodittico per sostenere che il ricorrente avesse dato causa alla misura. 3CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

Occorre premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare, sulla scorta dei comportamenti processuali ed extraprocessuali da costui tenuti e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo da quello del processo di merito.

Ed affinché la condotta dolosa o colposa del richiedente (sia essa extraprocessuale, perché dipendente da comportamenti posti in essere al di fuori del processo, sia essa endoprocessuale, perché dipendente da comportamenti tenuti all'interno del processo) possa determinare il rigetto della domanda, si richiede che essa abbia contribuito a creare un'apparenza di reato e abbia in tal modo indotto in errore il giudice nella adozione, ovvero nel mantenimento del provvedimento restrittivo (Sez. 4, n. 46582 del 12/11/2024, A., non mass.).

In altri termini non ogni condotta dolosa o colposa può assumere rilievo, ma solo quelle che abbiano avuto una efficacia c.d. sinergica rispetto al provvedimento cautelare, creando o concorrendo a creare l'apparenza del reato per il quale è stato adottato tale provvedimento.

Il giudice della riparazione, dunque, deve compiere una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663).

Deve comunque escludersi che la condotta dolosa o gravemente colposa possa essere individuata nello "stile di vita antigiuridico" del richiedente (Sez. 4, n. 46582 del 12/11/2024, cit.) o dalla disponibilità, manifestata dal richiedente, alla commissione di illeciti diversi da quelli per cui sia stata subita la detenzione, non sussistendo in tal caso il nesso eziologico fra il comportamento dell'interessato e la sua privazione della libertà, conseguente a un provvedimento del giudice cui quel comportamento abbia dato causa (Sez. 4, n. 33830 del 23/04/2015, Dentice, Rv. 264318).

Non è, pertanto, sufficiente rinvenire nella condotta del richiedente elementi che creino l'apparenza di un qualsiasi reato, ma occorre che la condotta colposa abbia creato l'apparenza del reato per il quale è stato adottato il provvedimento restrittivo (Sez. 4, n. 10195 del 16/01/2020, Cerruti, Rv. 278645).

41.1. Nel caso in esame, alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, deve rilevarsi che alla Corte della riparazione, in sede di rinvio, è stato affidato il compito di valutare se vi siano stati comportamenti del ricorrente, rinnproverabili dal punto di vista della colpa tout court, ancorchè privi di valenza sotto il profilo della responsabilità penale, e la loro concausalità rispetto all'adozione della misura.

1.2. Orbene, l'ordinanza resa in sede di rinvio dalla Corte territoriale risulta aver adeguatamente compiuto le verifiche sollecitate dalla sentenza rescindente.

Ed invero, dopo aver ripercorso in sintesi le tappe salienti della vicenda processuale, la Corte territoriale, pur dando atto che, nel procedimento in cui era stato sottoposto a misura cautelare detentiva, il ricorrente era stato assolto per insussistenza del fatto, dalla Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 09/09/2021, irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], è tuttavia pervenuta alla conclusione che erano configurabili a carico del richiedente, con riferimento all'applicazione e al mantenimento della misura custodiale, profili di colpa grave ostativi all'indennizzo.

In particolare, è stato sottolineato (pag. 6-9 dell'ordinanza impugnata) che, a tal fine, doveva aversi riguardo: a) alle dichiarazioni dei numerosi collaboratori di giustizia che avevano reso dichiarazioni in proposito, anche in merito alla prosecuzione dell'attività di narcotraffico in epoca successiva alla condanna alla pena di dieci anni di reclusione con sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 02/03/2001, irrevocabile il 24/10/2001, in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, per reati fine commessi dal 1997 al 1999; b) alla circostanza che quest'ultimo periodo era interessato anche dalla ordinanza cautelare in forza della quale era stato sottoposto a restrizione carceraria, tanto che anche la sentenza di proscioglimento del 09/09/2021 aveva dato atto della esistenza di una consolidata rete relazionale facente capo agli imputati - tra cui il ricorrente - nell'ambito del narco-traffico e di tale condotta avevano tenuto conto i giudici cautelari; c) all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], il cui movente era stato individuato in un prestito di cento milioni di lire erogato proprio in favore del ricorrente per ottenere liquidità da investire nell'ambito del traffico di stupefacenti, come confermato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], prestito che, nel settembre 2003, si era accollato [OSCURATO:PERSONA], stante la detenzione del ricorrente, e che ha inciso sulla emissione e sul mantenimento della misura cautelare in relazione alla quale è stata avanzata istanza di riparazione; d) all'esponenziale incremento di attività economiche riconducibili ai fratelli [OSCURATO:PERSONA], frutto delle attività illecite nel campo dell'usura e del traffico di sostanze stupefacenti, elemento del quale viene denunciato il travisamento in modo del tutto generico e non autosufficiente, non 12 essendo stato allegato, né specificamente indicato, ai fini dell'inserimento nel 2 fascicolo formato dalla cancelleria del giudice "a quo" ai sensi dell'art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., il testo del documento che si assume 5travisato; e) alle frequentazioni del ricorrente con soggetti appartenenti ad altre famiglie mafiose; f) alla circostanza che il ricorrente, sottoposto fino al 2013 alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, aveva riportato condanna per aver violato nel 2008 le prescrizioni impostegli.

Tutti elementi, quelli elencati, che la Corte territoriale ha ritenuto dimostrativi della esistenza di profili di dolo e di colpa grave ostativi al riconoscimento dell'invocato diritto alla riparazione.

2. Le valutazioni compiute nell'ordinanza impugnata risultano pertanto scevre da profili di manifesta illogicità, non apparendo impropria l'effettuata valorizzazione degli elementi posti a base del titolo cautelare, pur se in seguito ritenuti insufficienti ai fini della condanna dell'imputato all'esito dei giudizi di merito, dovendosi in tal senso richiamare l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246; Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859), secondo cui, nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell' "al di là ogni ragionevole dubbio".

In definitiva, come rilevato anche dal Procuratore generale, l'ordinanza resa in sede di rinvio dalla Corte di appello, collocandosi in modo pertinente nel solco tracciato dalla pronuncia rescindente, non presta il fianco alle censure difensive, con le quali è stata sostanzialmente prospettata una lettura alternativa degli elementi indiziari valutati in sede di merito, operazione questa che tuttavia non può trovare ingresso in questa sede, a fronte di un apparato motivazionale sorretto da argomentazioni non irrazionali e anzi coerenti con la necessaria autonomia valutativa propria del giudizio di riparazione per ingiusta detenzione.

3. Da ciò consegue il rigetto del ricorso, stante la infondatezza delle doglianze formulate, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P. P.Q.MCosì deciso il 26/05/2026.

Il Consigliere estensore Il Presidente G. vanni ,gior irWme11Di ta Depositata in Cancelleria ogr, P 6 M. 2026 [OSCURATO:PERSONA].SSLI Elisabett , rrabito ti. 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta là requisitoria del Pubbrico Ministero, in persdina del [OSCURATO:PERSONA] generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 12/03/2026, la Corte di appello di Caltanissetta, a seguito di annullamento con rinvio operato con sentenza n. 43732/2024 della Quarta Sezione di questa Corte, ha respinto la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione in regime inframurario tra il 22 febbraio 2017 ed il 21 agosto 2019, proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Per una migliore intelligibilità della impugnazione proposta in sede di legittimità, deve premettersi che la vicenda processuale che vede coinvolto [OSCURATO:PERSONA] prende le mosse dalla sua ritenuta partecipazione all'associazione mafiosa denominata "clan [OSCURATO:PERSONA]", finalizzata a commettere delitti quali omicidi, usura, traffico di sostanze stupefacenti e reati in materia di armi operante dalla fine degli anni novanta al 2013, in base alla quale, dopo essere stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere eseguita il 22/02/2017, era stato condannato dal Tribunale di Enna con sentenza del 24/07/2019, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen., alla pena di due anni e sei mesi di reclusione, in continuazione con altri fatti già giudicati, per poi essere stato scarcerato il 21/08/2019 ed infine assolto per insussistenza del fatto con sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 09/11/2021, irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva quindi la riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. per essere stato privato della libertà per due anni e mezzo complessivi in carcere. La Corte di appello di Caltanissetta, con ordinanza del 29/04/2024 accoglieva l'istanza e la Corte di cassazione adita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la sentenza sopra richiamata, annullava la pronuncia poiché il giudice della riparazione aveva confuso i piani della responsabilità penale - già negativamente accertata e presupposto della procedura - con la necessaria valutazione dell'eventuale comportamento colposo dell'imputato sinergico rispetto all'adottata misura cautelare, facendo discendere automaticamente il riconoscimento dell'indennizzo dall'assoluzione per lo specifico reato di associazione per delinquere, senza operare la necessaria valutazione del comportamento di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla causazione dell'evento dell'applicazione della misura. 3. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, denunciando violazione degli artt. 314 ss. cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. Lamenta, innanzitutto, la difesa che la Corte di appello, nell'ordinanza impugnata, evoca quegli stessi elementi che erano stati ritenuti inidonei, nella prima ordinanza, con un giudizio di valutazione ex ante, all'adozione della misura, 2 9,vale a dire a) la pregressa condanna per l'operazione Scarface in materia di stupefacenti, b) le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, c) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento per usura; elementi che sono stati ritenuti idonei per fondare un giudizio di colpa grave a carico del ricorrente. 3.1. Con riferimento alla condanna nel procedimento Scarface per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti commesso dal 1997 al 1999, ricorda il ricorrente che la prima ordinanza di accoglimento aveva ritenuto tale condanna priva di alcuna inferenza causale e, dunque, inidonea per sostenere comportamenti dolosi e gravemente colposi in capo al ricorrente. Diversamente, nell'ordinanza gravata, si sostiene che non può non tenersi conto, oltre che delle dichiarazioni dei numerosi collaboratori di giustizia, della sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 2 marzo 2001 relativa alla operazione Scarface, elementi di cui avevano tenuto conto il G.I.P. che aveva emesso la misura ed il Tribunale del riesame che l'aveva confermata. 3.2. Lamenta la difesa che il riferimento al movente dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] da cui desumere elementi di colpa a carico del ricorrente era un argomento apodittico, trattandosi di un reato non contestato al ricorrente e neppure tenuto in considerazione dal G.I.P. emittente la misura. 3.3. Lamenta la difesa travisamento del fatto nel riferimento, contenuto nella sentenza di assoluzione del 02/03/2021, all'esponenziale incremento di attività economiche riconducibili ai fratelli [OSCURATO:PERSONA], frutto delle attività illecite svolte dai medesimi nel campo dell'usura e del traffico di stupefacenti, poiché con il menzionato passaggio argomentativo la Corte di appello aveva voluto evidenziare la mancanza di elementi probatori afferenti al controllo di attività economiche di cui il "clan [OSCURATO:PERSONA]" sarebbe stato accusato, in ragione della assenza di una effettiva manifestazione esterna del metodo mafioso e della circostanza che, nel procedimento per usura, la posizione del ricorrente era stata archiviata. 3.4. Lamenta ancora la difesa che gli elementi della sottoposizione del ricorrente a misura di prevenzione ed alle violazioni connesse per le quali [OSCURATO:PERSONA] aveva subito condanne non avevano dato luogo alla misura, neppure in termini di sospetto per l'adozione della stessa, per cui erano stati rivalutati con argomentazioni apodittiche dalla Corte territoriale: nell'ordinanza impugnata, infatti, non era stato spiegato come la condanna per la violazione della misura di prevenzione commessa nel 2008 fosse eziologicamente ricollegabile all'adozione della misura cautelare; le ritenute frequentazioni ambigue erano coperti dal giudicato Scarface ed erano quindi inconferenti; anche la vicenda relativa a [OSCURATO:PERSONA], relativa allo spaccio di stupefacenti per i fatti della vicenda Scarface, era un argomento apodittico per sostenere che il ricorrente avesse dato causa alla misura. 3CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Occorre premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare, sulla scorta dei comportamenti processuali ed extraprocessuali da costui tenuti e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo da quello del processo di merito. Ed affinché la condotta dolosa o colposa del richiedente (sia essa extraprocessuale, perché dipendente da comportamenti posti in essere al di fuori del processo, sia essa endoprocessuale, perché dipendente da comportamenti tenuti all'interno del processo) possa determinare il rigetto della domanda, si richiede che essa abbia contribuito a creare un'apparenza di reato e abbia in tal modo indotto in errore il giudice nella adozione, ovvero nel mantenimento del provvedimento restrittivo (Sez. 4, n. 46582 del 12/11/2024, A., non mass.). In altri termini non ogni condotta dolosa o colposa può assumere rilievo, ma solo quelle che abbiano avuto una efficacia c.d. sinergica rispetto al provvedimento cautelare, creando o concorrendo a creare l'apparenza del reato per il quale è stato adottato tale provvedimento. Il giudice della riparazione, dunque, deve compiere una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). Deve comunque escludersi che la condotta dolosa o gravemente colposa possa essere individuata nello "stile di vita antigiuridico" del richiedente (Sez. 4, n. 46582 del 12/11/2024, cit.) o dalla disponibilità, manifestata dal richiedente, alla commissione di illeciti diversi da quelli per cui sia stata subita la detenzione, non sussistendo in tal caso il nesso eziologico fra il comportamento dell'interessato e la sua privazione della libertà, conseguente a un provvedimento del giudice cui quel comportamento abbia dato causa (Sez. 4, n. 33830 del 23/04/2015, Dentice, Rv. 264318). Non è, pertanto, sufficiente rinvenire nella condotta del richiedente elementi che creino l'apparenza di un qualsiasi reato, ma occorre che la condotta colposa abbia creato l'apparenza del reato per il quale è stato adottato il provvedimento restrittivo (Sez. 4, n. 10195 del 16/01/2020, Cerruti, Rv. 278645). 41.1. Nel caso in esame, alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, deve rilevarsi che alla Corte della riparazione, in sede di rinvio, è stato affidato il compito di valutare se vi siano stati comportamenti del ricorrente, rinnproverabili dal punto di vista della colpa tout court, ancorchè privi di valenza sotto il profilo della responsabilità penale, e la loro concausalità rispetto all'adozione della misura. 1.2. Orbene, l'ordinanza resa in sede di rinvio dalla Corte territoriale risulta aver adeguatamente compiuto le verifiche sollecitate dalla sentenza rescindente. Ed invero, dopo aver ripercorso in sintesi le tappe salienti della vicenda processuale, la Corte territoriale, pur dando atto che, nel procedimento in cui era stato sottoposto a misura cautelare detentiva, il ricorrente era stato assolto per insussistenza del fatto, dalla Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 09/09/2021, irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], è tuttavia pervenuta alla conclusione che erano configurabili a carico del richiedente, con riferimento all'applicazione e al mantenimento della misura custodiale, profili di colpa grave ostativi all'indennizzo. In particolare, è stato sottolineato (pag. 6-9 dell'ordinanza impugnata) che, a tal fine, doveva aversi riguardo: a) alle dichiarazioni dei numerosi collaboratori di giustizia che avevano reso dichiarazioni in proposito, anche in merito alla prosecuzione dell'attività di narcotraffico in epoca successiva alla condanna alla pena di dieci anni di reclusione con sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 02/03/2001, irrevocabile il 24/10/2001, in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, per reati fine commessi dal 1997 al 1999; b) alla circostanza che quest'ultimo periodo era interessato anche dalla ordinanza cautelare in forza della quale era stato sottoposto a restrizione carceraria, tanto che anche la sentenza di proscioglimento del 09/09/2021 aveva dato atto della esistenza di una consolidata rete relazionale facente capo agli imputati - tra cui il ricorrente - nell'ambito del narco-traffico e di tale condotta avevano tenuto conto i giudici cautelari; c) all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], il cui movente era stato individuato in un prestito di cento milioni di lire erogato proprio in favore del ricorrente per ottenere liquidità da investire nell'ambito del traffico di stupefacenti, come confermato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], prestito che, nel settembre 2003, si era accollato [OSCURATO:PERSONA], stante la detenzione del ricorrente, e che ha inciso sulla emissione e sul mantenimento della misura cautelare in relazione alla quale è stata avanzata istanza di riparazione; d) all'esponenziale incremento di attività economiche riconducibili ai fratelli [OSCURATO:PERSONA], frutto delle attività illecite nel campo dell'usura e del traffico di sostanze stupefacenti, elemento del quale viene denunciato il travisamento in modo del tutto generico e non autosufficiente, non 12 essendo stato allegato, né specificamente indicato, ai fini dell'inserimento nel 2 fascicolo formato dalla cancelleria del giudice "a quo" ai sensi dell'art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., il testo del documento che si assume 5travisato; e) alle frequentazioni del ricorrente con soggetti appartenenti ad altre famiglie mafiose; f) alla circostanza che il ricorrente, sottoposto fino al 2013 alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, aveva riportato condanna per aver violato nel 2008 le prescrizioni impostegli. Tutti elementi, quelli elencati, che la Corte territoriale ha ritenuto dimostrativi della esistenza di profili di dolo e di colpa grave ostativi al riconoscimento dell'invocato diritto alla riparazione. 2. Le valutazioni compiute nell'ordinanza impugnata risultano pertanto scevre da profili di manifesta illogicità, non apparendo impropria l'effettuata valorizzazione degli elementi posti a base del titolo cautelare, pur se in seguito ritenuti insufficienti ai fini della condanna dell'imputato all'esito dei giudizi di merito, dovendosi in tal senso richiamare l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246; Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859), secondo cui, nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell' "al di là ogni ragionevole dubbio". In definitiva, come rilevato anche dal Procuratore generale, l'ordinanza resa in sede di rinvio dalla Corte di appello, collocandosi in modo pertinente nel solco tracciato dalla pronuncia rescindente, non presta il fianco alle censure difensive, con le quali è stata sostanzialmente prospettata una lettura alternativa degli elementi indiziari valutati in sede di merito, operazione questa che tuttavia non può trovare ingresso in questa sede, a fronte di un apparato motivazionale sorretto da argomentazioni non irrazionali e anzi coerenti con la necessaria autonomia valutativa propria del giudizio di riparazione per ingiusta detenzione. 3. Da ciò consegue il rigetto del ricorso, stante la infondatezza delle doglianze formulate, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P. P.Q.MCosì deciso il 26/05/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente G. vanni ,gior irWme11Di ta Depositata in Cancelleria ogr, P 6 M. 2026 [OSCURATO:PERSONA].SSLI Elisabett , rrabito ti. 7
Sentenza Cassazione n. 23734/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris