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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06039/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto: -con riguardo alle prime due doglianze, le stesse si sono rivelate meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia in relazione alla valutazione spesa nel giungere alla ritenuta responsabilità del ricorrente rispetto alla evasione contestata (si veda dal secondo capoverso di pagina 3), sia con riguardo alla ritenuta non applicabilità alla specie del disposto di cui all'ad 131 bis cp ( si vedano le analituche valutazione rese dalla pagina 4, penultimo capoverso, nel rimarcare, in particolare, l'intensità del dolo, non compatibile con l'esimente rivendicata e l'inconferenza dei riferimenti all'art 276 comma 1 ter cpp replicati dall'odierna impugnazione); in relazione alla terza censura, la relativa questione di illegittimità costituzionale dell'ari 69 comma 4 cp ( rispetto al divieto del giudizio di prevalenza ivi previsto, riferibile nella specie al bilanciamento da operare con le attenuanti atipiche, a fronte della riscontrata sussistenza della recidiva di cui al 99 comma 4 stesso codice), appare formulata in termini di manifesta inconferenza giacchè, a prescindere dalla manifesta infondatezza della stessa, in più occasioni ribadita da questa Corte, non risulta nella specie affrontato criticamente l'argomentare speso dalla Corte del merito nel ritenere comunque non meritevole di riconoscimento il rivendicato giudizio di prevalenza, aspetto che, a monte, ove rimasto incontrastato, come nella specie, priva di rilevanza la questione prospettata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 8 gennai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto: -con riguardo alle prime due doglianze, le stesse si sono rivelate meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia in relazione alla valutazione spesa nel giungere alla ritenuta responsabilità del ricorrente rispetto alla evasione contestata (si veda dal secondo capoverso di pagina 3), sia con riguardo alla ritenuta non applicabilità alla specie del disposto di cui all'ad 131 bis cp ( si vedano le analituche valutazione rese dalla pagina 4, penultimo capoverso, nel rimarcare, in particolare, l'intensità del dolo, non compatibile con l'esimente rivendicata e l'inconferenza dei riferimenti all'art 276 comma 1 ter cpp replicati dall'odierna impugnazione); in relazione alla terza censura, la relativa questione di illegittimità costituzionale dell'ari 69 comma 4 cp ( rispetto al divieto del giudizio di prevalenza ivi previsto, riferibile nella specie al bilanciamento da operare con le attenuanti atipiche, a fronte della riscontrata sussistenza della recidiva di cui al 99 comma 4 stesso codice), appare formulata in termini di manifesta inconferenza giacchè, a prescindere dalla manifesta infondatezza della stessa, in più occasioni ribadita da questa Corte, non risulta nella specie affrontato criticamente l'argomentare speso dalla Corte del merito nel ritenere comunque non meritevole di riconoscimento il rivendicato giudizio di prevalenza, aspetto che, a monte, ove rimasto incontrastato, come nella specie, priva di rilevanza la questione prospettata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennai
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