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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 maggio 2025

Cassazione n. 19030/2025

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agrigento il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Agrigento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditalarelazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; viste le note di trattazione scritta trasmesse l’8 maggio 2025 dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], e ritenutane la tardività. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento in data 30 dicembre 2024, che aveva disposto il sequestro preventivo della somma di euro 79.890 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen. 2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione, con cui lamenta, sotto il profilo della violazione di legge e della carenza assoluta di motivazione, l’insussistenza della gravità indiziaria e delle necessità cautelari.

2.1. Quanto al fumus, la difesa si duole della valorizzazione di circostanze inesistenti (poiché il [OSCURATO:PERSONA] fermato per fatti di mafia sarebbe solo un omonimo del figlio dell’indagato, che non avrebbe poi alcun rapporto con lo zio acquisito [OSCURATO:PERSONA]), omettendo di vagliare le allegazioni difensive in punto di lecite disponibilità economiche della famiglia del ricorrente.

2.2. Quanto al periculum, si eccepisce la mancata giustificazione dell’anticipazione dell’effetto ablativo, che non può trarsi automaticamente dalla fungibilità del denaro, in difetto di un pericolo attuale e difetto.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Preliminarmente, si rileva come la struttura e la funzione del giudizio di cassazione – diretto unicamente a verificare la sussistenza nel provvedimento impugnato degli errores in procedendo o in iudicando dedotti dalle parti, nei limiti dettati tassativamente dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. – impediscano di prendere in considerazione elementi non presenti nel fascicolo al momento della decisione censurata con il ricorso, quali le certificazioni anagrafiche rilasciate il 6 marzo 2025 (Sez. 2, n. 34126 del 05/06/2024, Marincola, Rv. 286921-01, non mass. sul punto); gli elementi sopravvenuti potranno, nel caso, fondare una nuova richiesta di revoca al Giudice per le indagini preliminari.

La mancanza di relazioni tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] (indicato dagli investigatori come uno dei vertici della mafia agrigentina) è solo apoditticamente affermata dalla difesa.

Sotto l’abito della violazione di legge e della carenza assoluta di motivazione, infine, si censura in effetti il contenuto delle argomentazioni addotte dai giudici di merito (che sottolineano la natura paraconfessoria delle esclamazioni dell’indagato e della moglie al momento del sequestro, tali da lasciar desumere che ignorassero l’importo delle somme, così indicando la detenzione per conto altrui; le modalità di confezionamento, in singole buste; l’inidoneità dimostrativa della documentazione offerta dalla difesa, a fronte di redditi percepiti appena sufficienti al sostentamento della famiglia; la mancanza di giustificazioni plausibili, coerentemente con la costante giurisprudenza di legittimità -cfr.

Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Anastasi, Rv. 276428-01).

Le doglianze non sono, quindi, deducibili, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge quanto alle misure cautelari reali.

3.2. Sulla scorta delle riflessioni che precedono, scevre di vizi logico-giuridici e impermeabili allo scrutinio di legittimità, il Tribunale condivide, quindi, anche la valutazione di sussistenza del pericolo di dispersione, avuto riguardo, non alla sola fisiologica volatilità del denaro, ma soprattutto al rischio concreto e attuale di vanificare la futura confisca (poiché, secondo i giudici di merito, non si tratta di sequestro cosiddetto impeditivo), in considerazione della disponibilità dell’indagato ad occultare – dovendole, poi, evidentemente restituire – somme altrui di provenienza illecita, in un contesto di contiguità a soggetti di rilevante caratura criminale, come ricostruito – allo stato – sulla base del compendio investigativo.

Risulta corretta, dunque, anche la giustificazione della necessità di ricorrere sin d’ora al sequestro finalizzato alla futura confisca (Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01, secondo cui tale onere argomentativo può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato).

4. Dalla declaratoria di inammissibilità, consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa, come da dispositivo.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agrigento il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Agrigento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditalarelazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; viste le note di trattazione scritta trasmesse l’8 maggio 2025 dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], e ritenutane la tardività. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento in data 30 dicembre 2024, che aveva disposto il sequestro preventivo della somma di euro 79.890 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione, con cui lamenta, sotto il profilo della violazione di legge e della carenza assoluta di motivazione, l’insussistenza della gravità indiziaria e delle necessità cautelari. 2.1. Quanto al fumus, la difesa si duole della valorizzazione di circostanze inesistenti (poiché il [OSCURATO:PERSONA] fermato per fatti di mafia sarebbe solo un omonimo del figlio dell’indagato, che non avrebbe poi alcun rapporto con lo zio acquisito [OSCURATO:PERSONA]), omettendo di vagliare le allegazioni difensive in punto di lecite disponibilità economiche della famiglia del ricorrente. 2.2. Quanto al periculum, si eccepisce la mancata giustificazione dell’anticipazione dell’effetto ablativo, che non può trarsi automaticamente dalla fungibilità del denaro, in difetto di un pericolo attuale e difetto. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Preliminarmente, si rileva come la struttura e la funzione del giudizio di cassazione – diretto unicamente a verificare la sussistenza nel provvedimento impugnato degli errores in procedendo o in iudicando dedotti dalle parti, nei limiti dettati tassativamente dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. – impediscano di prendere in considerazione elementi non presenti nel fascicolo al momento della decisione censurata con il ricorso, quali le certificazioni anagrafiche rilasciate il 6 marzo 2025 (Sez. 2, n. 34126 del 05/06/2024, Marincola, Rv. 286921-01, non mass. sul punto); gli elementi sopravvenuti potranno, nel caso, fondare una nuova richiesta di revoca al Giudice per le indagini preliminari. La mancanza di relazioni tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] (indicato dagli investigatori come uno dei vertici della mafia agrigentina) è solo apoditticamente affermata dalla difesa. Sotto l’abito della violazione di legge e della carenza assoluta di motivazione, infine, si censura in effetti il contenuto delle argomentazioni addotte dai giudici di merito (che sottolineano la natura paraconfessoria delle esclamazioni dell’indagato e della moglie al momento del sequestro, tali da lasciar desumere che ignorassero l’importo delle somme, così indicando la detenzione per conto altrui; le modalità di confezionamento, in singole buste; l’inidoneità dimostrativa della documentazione offerta dalla difesa, a fronte di redditi percepiti appena sufficienti al sostentamento della famiglia; la mancanza di giustificazioni plausibili, coerentemente con la costante giurisprudenza di legittimità -cfr. Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Anastasi, Rv. 276428-01). Le doglianze non sono, quindi, deducibili, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge quanto alle misure cautelari reali. 3.2. Sulla scorta delle riflessioni che precedono, scevre di vizi logico-giuridici e impermeabili allo scrutinio di legittimità, il Tribunale condivide, quindi, anche la valutazione di sussistenza del pericolo di dispersione, avuto riguardo, non alla sola fisiologica volatilità del denaro, ma soprattutto al rischio concreto e attuale di vanificare la futura confisca (poiché, secondo i giudici di merito, non si tratta di sequestro cosiddetto impeditivo), in considerazione della disponibilità dell’indagato ad occultare – dovendole, poi, evidentemente restituire – somme altrui di provenienza illecita, in un contesto di contiguità a soggetti di rilevante caratura criminale, come ricostruito – allo stato – sulla base del compendio investigativo. Risulta corretta, dunque, anche la giustificazione della necessità di ricorrere sin d’ora al sequestro finalizzato alla futura confisca (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01, secondo cui tale onere argomentativo può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato). 4. Dalla declaratoria di inammissibilità, consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa, come da dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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