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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09892/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza del 21 aprile 2022, parzialmente riformando, in punto di trattamento sanzionatorio, la decisione del Tribunale di Genova, in data 24 maggio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha confermato le condanne in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 648-bis cod. pen.

Considerato che il primo motivo, con il quale si deduce violazione di legge in relazione all'art.648 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 648-bis cod. pen., secondo cui la fattispecie si articola in più ipotesi fattuali e, dunque, non solo nella sostituzione o nel trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ma anche nel compimento di operazioni tali da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa; ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 56 - 648-bis cod. pen., sono manifestamente infondati in quanto la violazione lamentata è basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 13 dicembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza del 21 aprile 2022, parzialmente riformando, in punto di trattamento sanzionatorio, la decisione del Tribunale di Genova, in data 24 maggio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha confermato le condanne in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 648-bis cod. pen. Considerato che il primo motivo, con il quale si deduce violazione di legge in relazione all'art.648 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 648-bis cod. pen., secondo cui la fattispecie si articola in più ipotesi fattuali e, dunque, non solo nella sostituzione o nel trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ma anche nel compimento di operazioni tali da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa; ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 56 - 648-bis cod. pen., sono manifestamente infondati in quanto la violazione lamentata è basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 dicembr
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