CassazionedecretoSezione 3Decisione del 12 dicembre 2023
Cassazione n. 12230/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sulla richiesta di sospensione, ai sensi dell'art. 625 bis comma 2 cod.proc.pen., degli effetti della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione n. 659/2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con ricorso ex art. 625 bis cod.pen., il difensore del condannato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 659/2024, che ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, per errore di fatto stante la mancata rilevazione dell'omessa notificazione al difensore dell'imputato dell'avviso per l'udienza, non avendo ricevuto il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] alcune avviso ed essendo venuto a conoscenza dell'esito del procedimento allorchè la Procura della Repubblica del Tribunale di Ravenna ha emesso l'ordine di esecuzione per la carcerazione e decreto di sospensione del medesimo, ed ha chiesto la sospensione degli effetti della sentenza. Rilevato che dagli atti in possesso di Questa Corte di legittimità (ricorso per cassazione presentato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di Paola, pec. [OSCURATO:EMAIL], estratto delle notificazioni via pec dell'avviso ex art. 610 cod.proc.pen. alla pec: carmelo.dipaola@avvocati ragusa.legalmail.it), risultano sussistere, nei limiti della delibazione in questa sede, i presupposti per sospendere gli effetti della sentenza n. n. 659/2024 di Questa Corte di cassazione, stante l'urgenza di provvedere, atteso che il Pubblico Ministero ha notificato l'ordine per la carcerazione e decreto di sospensione del medesimo. P.Q.M. Sospende gli effetti della sentenza n. 659/2024 pronunciata il 12/12/2023 dalla Quarta Sezione penale della Corte Suprema di Cassazione. Così dec