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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 18626/2026

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ORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il decreto indicato nel preambolo, il Tribunale di Sorveglianza di Roma harespinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento ministeriale diproroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. Pen.Nel valutare la sussistenza dei presupposti di legge ed in particolare la capacità diPalazzolo di mantenere, ove ammesso al regime carcerario ordinario, i collegamenti conl'organizzazione criminale, il Tribunale, valorizzando, in risposta alle doglianze difensive,quanto accertato nelle sentenze in esecuzione e nelle informative trasmesse dagli organiinvestigativi, ha posto in evidenza:- il ruolo di spicco ricoperto per un lungo periodo nel sodalizio criminale di cui è stataaccertata la pregressa appartenenza (mandamento di [OSCURATO:PERSONA],articolazione di [OSCURATO:PERSONA] palermitana);- la consumazione, in tale qualità, di reati di forte allarme sociale per i quali ha riportatola condanna alla pena perpetua in esecuzione (in particolare l’omicidio del reggente delmandamento di porta [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]);- l'attuale vitalità della compagine associativa (interessata negli ultimi anni, dal 2020 inpoi, da plurime operazioni di polizia culminate con l’emissione di misure cautelari per reatiassociativi di tipo mafioso),- l’irrilevanza, alla luce delle informazioni contenute dalle segnalazioni più recenti dellaDirezione nazionale antimafia e della Direzione distrettale antimafia di Catania, deglielementi allegati dalla difesa per sostenere la cessazione dell’attualità della pericolositàsociale del condannato.2.

Avverso l'illustrato decreto, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], sviluppando un unico motivo, perviolazione di legge, con riferimento agli artt. 41-bis, 4-bis Ord. pen., 27, 111, comma 6,Cost., 3 e 8 Conv.

Edu, nonché vizio di motivazione.Sostiene il ricorrente che l’ordinanza impugnata ha omesso di considerareadeguatamente una pluralità di elementi sopravvenuti, che, invece, avrebbero dovutocostituire oggetto di specifica e approfondita valutazione, quali:- la condotta carceraria complessivamente corretta, come attestato da plurimeconcessioni di liberazione anticipata;- la costante adesione ai percorsi formativi di alto livello;- il riconoscimento da parte degli organi di sorveglianza dello stato di disagioeconomico posto a fondamento di più ordinanze di rimessione del debito per importi rilevanti;- l'annullamento per insussistenza dei presupposti di precedenti sanzioni disciplinari,- l'assunzione volontaria e costante dell'onere di versare parte delle scarse disponibilitàeconomiche personali al fondo per le vittime di mafia presso l'associazione “Libera”.Il Tribunale ha, invece, attribuito rilievo decisivo alla gravità originaria dei reati, allamancata collaborazione e alla perdurante operatività del mandamento senza sviluppareun'analisi individualizzata dell'attualità della pericolosità del detenuto e del suo percorso diravvedimento e risocializzazione.Conseguentemente, la motivazione è apparente perché non consente di comprenderené quali specifici elementi il Tribunale ha valutato né come ha bilanciato i dati negativi e lesopravvenienze positive.L’ordinanza ha erroneamente attribuito al ricorrente un ruolo apicale all'interno delmandamento mafioso ed ha assunto tale qualificazione a fondamento della perdurantepericolosità della necessità di mantenere il regime di cui all'art 41 bis Ord. pen. senza,tuttavia, confrontarsi con la sentenza di condanna del 2011 e l’ordinanza del Tribunale disorveglianza del 2016 che hanno accertato il ruolo di mero partecipe.Ha valorizzato ai fini della persistenza dei collegamenti con il contesto mafioso unamissiva inviata alla sorella senza prendere in considerazione le argomentazioni delleordinanze del Tribunale di sorveglianza di Milano che ha escluso la presenza di messaggicriptici.In definitiva, l'ordinanza ha recepito una concezione del regime detentivo speciale nonquale misura eccezionale, derogatoria e di natura non permanente, ma, in contrasto con lanormativa vigente, fondata in via esclusiva sulla gravità originale del reato, per tale ragioneprorogabile anche in assenza di una valutazione individualizzata, che impone il costanteadeguamento all'evoluzione della personalità del detenuto.In contrasto con la più recente giurisprudenza di legittimità - secondo cui iprovvedimenti di proroga devono contenere un'autonoma e congrua motivazione in ordinealla permanenza attuale del pericolo per l'ordine e la sicurezza, oltre che l'indicazione deglispecifici autonomi elementi da cui risulti persistente alla capacità del condannato di tenerecontatti con le organizzazioni criminali - il giudizio sulla pericolosità soggettiva, è stataancorato a fattori (biografia criminale, operatività del mandamento e non collaborazione),che sono destinati a rimanere immutati nel tempo, con il risultato di trasformare la misura inun regime tendenzialmente perpetuo.In questa prospettiva, l’ordinanza non ha spiegato in che modo, il ricorrente, a distanzadi molti anni dai fatti di reato risalenti al 2007, sarebbe ancora in grado in concreto dimantenere i rapporti funzionali la consorteria, nonostante gli importanti segnali di revisionecritica, l’impegno trattamentale ed il lungo periodo di detenzione in regime differenziato, cheha necessariamente comportato l'affievolimento delle esigenze di prevenzione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso propone censure infondate sicché deve essere rigettato.1.

Costituisce approdo ormai pacifico nella giurisprudenza costituzionale che il regimedifferenziato previsto dall'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. mira a contenere la pericolosità disingoli detenuti, proiettata anche all'esterno del carcere, in particolare impedendo icollegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri diqueste che si trovino in libertà: collegamenti che potrebbero realizzarsi attraverso i contatticon il mondo esterno che lo stesso ordinamento penitenziario normalmente favorisce, qualistrumenti di reinserimento sociale (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 376 del 1997;ordinanza n. 417 del 2004 e n. 192 del 1998 e più, di recente, sentenze n. 186 del 2018 e 97del 2020).Con l'applicazione del regime differenziato si intende, quindi, evitare che gli esponentidell'organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il regime penitenziario normale,possano continuare a tenere contatti illeciti e ad impartire direttive agli affiliati in stato dilibertà, e così mantenere, anche dall'interno del carcere, il controllo sulle attività delittuose inseno all'organizzazione stessa (sentenza n. 143 del 2013).2.

Ai fini dell'adozione del provvedimento di applicazione di tale regime che comporta lasospensione, in tutto o in parte, delle ordinarie regole del trattamento penitenziario neiconfronti dei soggetti condannati o imputati per gravi reati espressamente individuati,occorrono «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazionecriminale, terroristica o eversiva».Non si esige sul punto un giudizio di certezza, secondo i parametri dell'accertamentoprobatorio ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione di unaragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, fra cui assumono primariarilevanza, sempre in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibili dai fatti di cui allecondanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso (fra le altre, Sez. 1, n. 4857 del10/03/2016, Rv. 267248).Si tratta, quindi, di un accertamento prognostico diverso da quello finalizzato averificare il pericolo di reiterazione delle medesime condotte delittuose perché, in un'ottica ditutela più anticipata, ha come obbiettivo di prevenire, tramite le funzionali prescrizioni delregime detentivo speciale, già il solo collegamento operativo con il contesto di criminalitàorganizzata nel quale sono maturati i fatti di grave allarme sociale posti a fondamento delladetenzione.3.

Ai fini della proroga del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., va, invece, apprezzatonon tanto il concreto realizzarsi di momenti di collegamento esterno con il contesto dicriminalità organizzata in ragione dell'elusione delle particolari disposizioni già predisposteper impedirli, quanto più propriamente la necessità di rendere ancora vigenti tali disposizioni,riscontrandosi - non necessariamente in considerazione di elementi sopraggiunti - lapermanenza di quelle apprezzabili condizioni di pericolo che avevano giustificatooriginariamente il regime speciale (Sez.1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, VinciguerraRv. 274912; Sez. 1, n. 4 41731 del 15/11/2005, Stranieri, Rv. 232892; Sez. 1, n. 36302 del21/09/2005, Grimaldi; Rv. 232114).Va, infatti, verificata, a mente dell'art. 41-bis comma 2, cit., la «capacità» di mantenerequei collegamenti a suo tempo riscontrati, «anche» tenendo conto di alcuni parametrielencati, in termini non esaustivi: il profilo criminale, la posizione rivestita all'internodell'associazione, la perdurante operatività della stessa, la sopravvenienza di nuoveincriminazioni non precedentemente valutate, gli esiti del trattamento penitenziario, il tenoredi vita dei familiari del sottoposto, con la precisazione che il mero decorso del tempo noncostituisce da solo elemento sufficiente a escludere la «capacità» di cui sopra.4.

Il perimetro e le modalità del controllo giurisdizionale sui provvedimenti ministerialiprevisti dall'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., circoscritto nel testo attuale del successivocomma 2-sexies alla verifica della "sussistenza dei presupposti per l'adozione delprovvedimento" sono state precisate da numerosi interventi della Corte costituzionale.4.1.

Con riferimento ai provvedimenti di applicazione del regime differenziato, il Giudicedelle leggi ha affermato la loro piena sindacabilità, ad opera del giudice ordinario, eprecisamente del Tribunale di sorveglianza adito col reclamo di cui all'art. 14-ter Ord pen.,sia sotto il profilo dell'esistenza dei presupposti per tale applicazione e della congruità dellarelativa motivazione, sia sotto il profilo del rispetto - nel contenuto delle misure restrittivedisposte - dei limiti del potere ministeriale: tanto quelli "esterni", collegati cioè al divieto diincidere sul residuo di libertà personale spettante al detenuto, e dunque pure sugli aspettidell'esecuzione che toccano, anche indirettamente, la qualità o la quantità della penadetentiva da scontare o i presupposti per l'applicazione delle misure così dette extramurali,quanto quelli "interni", discendenti dal necessario collegamento funzionale fra le restrizioniconcretamente disposte e le finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza cui devono essererivolti i provvedimenti applicativi del regime differenziato, nonché dal divieto di trattamenticontrari al senso di umanità e dall'obbligo di non vanificare la finalità rieducativa della pena(sentenza n. 376 del 1997 che, espressamente richiama le precedenti pronunce n. 349 del1993 e n. 351 del 1996; e più, di recente, n. 186 del 2018 e 97 del 2020).4.2.

Con riferimento ai provvedimenti di proroga del regime differenziato, la Consulta èpervenuta a conclusioni dello stesso tenore, esplicitamente avallando la giurisprudenza dilegittimità formatasi dopo le modifiche apportate all'art. 41- bis Ord. pen dalla legge n. 279del 2002 e dalla legge n. 94 del 2009.

La Corte costituzionale, dapprima, nell'esaminare leconseguenze dell'introduzione al comma 2-bis cit. dell'inciso «purché non risulti che lacapacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali,terroristiche o eversive sia venuta meno» (oggi soppresso), ha escluso che nella verifica deipresupposti possa operare una inversione dell'onere della prova (nello stesso senso Sez. 1,n. 15283 del 30/03/2006, [OSCURATO:PERSONA]. 234844; Sez. 1, n. 41316 del 23/09/2009, Zagaria, Rv.245048), ribadendo che il provvedimento di proroga deve contenere una adeguatamotivazione sugli specifici ed autonomi elementi da cui risulti la persistente capacità delcondannato di tenere contatti con le organizzazioni criminali (nello stesso senso ex plurimisSez. 1, n. 48396 del 06/10/2011, Lucchese, Rv. 251583) e che, conseguentemente, "in sededi controllo giurisdizionale spetterà al giudice verificare in concreto - anche alla luce dellecircostanze eventualmente allegate dal detenuto - se gli elementi posti dall'amministrazionea fondamento del provvedimento di proroga siano sufficienti a dimostrare la permanenzadelle eccezionali ragioni di ordine e sicurezza che, sole, legittimano l'adozione del regimespeciale" (sentenza n. 417 del 2004).

Successivamente, nel considerare infondata lacensura relativa all'asserita cancellazione di ogni controllo di legalità, da parte del tribunaledi sorveglianza, sui contenuti del provvedimento ministeriale applicativo delle prescrizionidettate dall'art. 41-bis, comma 2 -quater, della legge n. 354 del 1975, nel testo modificatodalla legge n. 94 del 2009, con conseguente violazione degli artt. 13, secondo comma, 24,primo comma, e 113, primo e secondo comma, ha precisato, sulla base di ricostruzionesistematica delle norme dell'ordinamento penitenziario, che le proroghe - a prescindere dallasoppressione, nella disciplina del reclamo di cui al comma 2-sexies cit. contro il decretoapplicativo del regime speciale, del riferimento al controllo sulla congruità di contenuto delprovvedimento rispetto alle esigenze di sicurezza - al pari di tutti i provvedimenti adottati neiconfronti dei detenuti lesivi di posizioni giuridiche che, per la loro stretta inerenza allapersona umana, sono qualificabili come diritti soggettivi costituzionalmente garantiti,continuano ad essere reclamabili con lo strumento generale previsto dall'art. 14- ter Ord.pen. davanti al giudice dei diritti e cioè al giudice ordinario ai sensi dell'art. 24 dellaCostituzione (sentenza n. 190 del 2010).Il sindacato giurisdizionale attivato dai detenuti attraverso tale rimedio, proprio perchéfunzionale alla tutela di diritti soggettivi, si estende «non solo alla sussistenza deipresupposti per l'adozione del provvedimento, ma anche al rispetto dei limiti posti dalla leggee dalla Costituzione in ordine al contenuto di questo», con la conseguenza che «eventualimisure illegittime, lesive dei diritti del detenuto, dovranno perciò essere a questi finidisattese, secondo la regola generale per cui il giudice dei diritti applica i regolamenti e glin. 190 del 2010 ).4.3.

Conclusivamente, il controllo da parte del Tribunale di sorveglianza, adito in sededi reclamo avverso i provvedimenti di proroga del regime differenziato, lungi dal costituire unsindacato di mera legittimità sulla congruità della motivazione, come tale limitato allavalutazione della correttezza, logica e giuridica, del provvedimento reclamato, è, invece,volto a verificare la sussistenza nel caso concreto dei presupposti normativi di cui all'art. 41-bis Ord. pen. mediante il ponderato apprezzamento dell'intero materiale probatorio raccolto,quindi non solo degli elementi fattuali posti a fondamento del decreto ministeriale ma anchedi quelli, eventualmente, allegati dal reclamante o comunque emersi dall'istruttoria, al fine diriscontrarne, con congrue e pertinenti argomentazioni critiche sulle contrapposteprospettazioni, la idoneità dimostrativa della capacità del soggetto sottoposto di mantenerecollegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamentofunzionale tra prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza (Sez. 1,n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361 - 01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano,Rv. 267248 - 01; Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256495 - 01).

Ed in ciò siapprezza la distinzione con i margini più limitati di intervento del sindacato del giudice dilegittimità sulla decisione sul reclamo, circoscritto al solo vizio di violazione di legge daintendersi nel senso che il controllo ha per oggetto, oltre che l'inosservanza di disposizioni dilegge sostanziale e processuale, la mancanza di motivazione con la precisazione che in talevizio devono essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto privadei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramenteapparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudicedi merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative delprovvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da farerimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez.

U, n. 25080 del28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611).5.

Alla luce dei richiamati parametri ermeneutici, deve osservarsi che il Tribunale disorveglianza di Roma ha, invero, valutato correttamente gli elementi risultanti dagli attinonché le circostanze allegate dalla difesa pervenendo, con motivazione che certamentenon può dirsi carente o apparente, alla conclusione circa la sussistenza dei presuppostilegittimanti la proroga del regime penitenziario differenziato e, in particolare, il pericolo chePalazzolo possa continuare a svolgere il ruolo di rilievo ricoperto in passato, qualora rimessoin regime penitenziario ordinario.

Sotto questo profilo, ha congruamente valorizzato labiografia criminale del condannato, il ruolo di rilievo ricoperto dallo stesso all'interno delsodalizio come accertato con sentenze irrevocabili, la perdurante attività del suo gruppocriminale anche negli ultimi anni sotto la direzione di affiliati strettamente legati da vincoli disangue o di altro tipo con quelli operativi nel periodo in cui il ricorrente era libero.Rispondendo ai rilievi difensivi riproposti in questa sede, il Tribunale di sorveglianza haosservato che, a prescindere dal mancato riconoscimento giudiziale di un ruolo apicale, lesentenze di condanna emesse a suo carico hanno accertato che lo stesso non solo avevapartecipato a un evento di sangue di particolare rilevanza nelle dinamiche interne di “Cosanostra”, quale l'organizzazione ed esecuzione, dopo la “seconda guerra di mafia”,dell’omicidio di un capo mandamento, disimpegnando, anche con autonome iniziative,compiti che possono essere assegnati solo a chi si era guadagnato la fiducia assoluta nonsolo degli esponenti di vertice del gruppo di appartenenza - i componenti della famiglia LoPiccolo, che lo avevano nominato loro reggente per l'area di Terrasini e lo avevano utilizzatoper favorire la loro latitanza - ma anche del reggente di altra famiglia, quella di Cinisi,[OSCURATO:PERSONA], del aule era divenuto uno stretto collaboratore.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nelle note della DIA della DDA e del comando generale dell'armadei Carabinieri, è indicato, sulla base degli ultimi sviluppi investigativi, tra gli affiliati delmandamento ancora in grado di esercitare una forte influenza sugli associati, tenuto contonon solo dell'assenza di elementi sintomatici del venir meno del vincolo associativo, ma deldato, dimostrato dall'esperienza giudiziaria, che gli associati dotati di particolare carisma e diriconosciute capacità organizzative all’interno del gruppo, non risentono dello statodetentivo, mantenendo inalterato il loro potere sia nelle relazioni interne al contesto didetentivo sia all’esterno, specie per il tramite dei familiari degli altri sodali.Da tali informazioni, il Tribunale di sorveglianza ha tratto la convinzione, nient'affattoillogica, che [OSCURATO:PERSONA], in virtù del ruolo in passato svolto e del mantenimento da parte delgruppo mafioso di appartenenza di una struttura in continuità con quella esistente inpassato, possa ancora oggi rappresentare un punto di riferimento capace di mantenerecollegamenti con l'esterno.Non consentono di modificare il giudizio prognostico sul pericolo che [OSCURATO:PERSONA] possariallacciare i rapporti con la criminalità organizzata né l’effettuazione, peraltro molto recente,di donazioni per circa 20 euro in favore dell’associazione “Libera” e, soprattutto, gli esitidell’osservazione inframuraria da cui risultano numerose infrazioni commesse fino ad epocarecente non indicative di una chiara e definitiva resipiscenza.A fronte di tale motivazione, che ha evidenziato gli elementi di attuale pericolo diristabilimento delle relazioni con il contesto malavitoso di provenienza, il ricorso si è limitatoa contestare le argomentazioni del provvedimento impugnato in chiave meramenteconfutativa, in realtà confrontandosi con il richiamato percorso giustificativo, soloapoditticamente considerato come del tutto mancante, mentre, per le considerazioni giàespresse, esso deve considerarsi non solo presente, ma finanche adeguatamentesviluppato.Il ricorrente, pertanto, pur denunciando formalmente la violazione di legge, tende inrealtà a provocare una nuova - e non consentita - valutazione del merito delle circostanze difatto, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità.6.

Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il decreto indicato nel preambolo, il Tribunale di Sorveglianza di Roma harespinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento ministeriale diproroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. Pen.Nel valutare la sussistenza dei presupposti di legge ed in particolare la capacità diPalazzolo di mantenere, ove ammesso al regime carcerario ordinario, i collegamenti conl'organizzazione criminale, il Tribunale, valorizzando, in risposta alle doglianze difensive,quanto accertato nelle sentenze in esecuzione e nelle informative trasmesse dagli organiinvestigativi, ha posto in evidenza:- il ruolo di spicco ricoperto per un lungo periodo nel sodalizio criminale di cui è stataaccertata la pregressa appartenenza (mandamento di [OSCURATO:PERSONA],articolazione di [OSCURATO:PERSONA] palermitana);- la consumazione, in tale qualità, di reati di forte allarme sociale per i quali ha riportatola condanna alla pena perpetua in esecuzione (in particolare l’omicidio del reggente delmandamento di porta [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]);- l'attuale vitalità della compagine associativa (interessata negli ultimi anni, dal 2020 inpoi, da plurime operazioni di polizia culminate con l’emissione di misure cautelari per reatiassociativi di tipo mafioso),- l’irrilevanza, alla luce delle informazioni contenute dalle segnalazioni più recenti dellaDirezione nazionale antimafia e della Direzione distrettale antimafia di Catania, deglielementi allegati dalla difesa per sostenere la cessazione dell’attualità della pericolositàsociale del condannato.2. Avverso l'illustrato decreto, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], sviluppando un unico motivo, perviolazione di legge, con riferimento agli artt. 41-bis, 4-bis Ord. pen., 27, 111, comma 6,Cost., 3 e 8 Conv. Edu, nonché vizio di motivazione.Sostiene il ricorrente che l’ordinanza impugnata ha omesso di considerareadeguatamente una pluralità di elementi sopravvenuti, che, invece, avrebbero dovutocostituire oggetto di specifica e approfondita valutazione, quali:- la condotta carceraria complessivamente corretta, come attestato da plurimeconcessioni di liberazione anticipata;- la costante adesione ai percorsi formativi di alto livello;- il riconoscimento da parte degli organi di sorveglianza dello stato di disagioeconomico posto a fondamento di più ordinanze di rimessione del debito per importi rilevanti;- l'annullamento per insussistenza dei presupposti di precedenti sanzioni disciplinari,- l'assunzione volontaria e costante dell'onere di versare parte delle scarse disponibilitàeconomiche personali al fondo per le vittime di mafia presso l'associazione “Libera”.Il Tribunale ha, invece, attribuito rilievo decisivo alla gravità originaria dei reati, allamancata collaborazione e alla perdurante operatività del mandamento senza sviluppareun'analisi individualizzata dell'attualità della pericolosità del detenuto e del suo percorso diravvedimento e risocializzazione.Conseguentemente, la motivazione è apparente perché non consente di comprenderené quali specifici elementi il Tribunale ha valutato né come ha bilanciato i dati negativi e lesopravvenienze positive.L’ordinanza ha erroneamente attribuito al ricorrente un ruolo apicale all'interno delmandamento mafioso ed ha assunto tale qualificazione a fondamento della perdurantepericolosità della necessità di mantenere il regime di cui all'art 41 bis Ord. pen. senza,tuttavia, confrontarsi con la sentenza di condanna del 2011 e l’ordinanza del Tribunale disorveglianza del 2016 che hanno accertato il ruolo di mero partecipe.Ha valorizzato ai fini della persistenza dei collegamenti con il contesto mafioso unamissiva inviata alla sorella senza prendere in considerazione le argomentazioni delleordinanze del Tribunale di sorveglianza di Milano che ha escluso la presenza di messaggicriptici.In definitiva, l'ordinanza ha recepito una concezione del regime detentivo speciale nonquale misura eccezionale, derogatoria e di natura non permanente, ma, in contrasto con lanormativa vigente, fondata in via esclusiva sulla gravità originale del reato, per tale ragioneprorogabile anche in assenza di una valutazione individualizzata, che impone il costanteadeguamento all'evoluzione della personalità del detenuto.In contrasto con la più recente giurisprudenza di legittimità - secondo cui iprovvedimenti di proroga devono contenere un'autonoma e congrua motivazione in ordinealla permanenza attuale del pericolo per l'ordine e la sicurezza, oltre che l'indicazione deglispecifici autonomi elementi da cui risulti persistente alla capacità del condannato di tenerecontatti con le organizzazioni criminali - il giudizio sulla pericolosità soggettiva, è stataancorato a fattori (biografia criminale, operatività del mandamento e non collaborazione),che sono destinati a rimanere immutati nel tempo, con il risultato di trasformare la misura inun regime tendenzialmente perpetuo.In questa prospettiva, l’ordinanza non ha spiegato in che modo, il ricorrente, a distanzadi molti anni dai fatti di reato risalenti al 2007, sarebbe ancora in grado in concreto dimantenere i rapporti funzionali la consorteria, nonostante gli importanti segnali di revisionecritica, l’impegno trattamentale ed il lungo periodo di detenzione in regime differenziato, cheha necessariamente comportato l'affievolimento delle esigenze di prevenzione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso propone censure infondate sicché deve essere rigettato.1. Costituisce approdo ormai pacifico nella giurisprudenza costituzionale che il regimedifferenziato previsto dall'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. mira a contenere la pericolosità disingoli detenuti, proiettata anche all'esterno del carcere, in particolare impedendo icollegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri diqueste che si trovino in libertà: collegamenti che potrebbero realizzarsi attraverso i contatticon il mondo esterno che lo stesso ordinamento penitenziario normalmente favorisce, qualistrumenti di reinserimento sociale (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 376 del 1997;ordinanza n. 417 del 2004 e n. 192 del 1998 e più, di recente, sentenze n. 186 del 2018 e 97del 2020).Con l'applicazione del regime differenziato si intende, quindi, evitare che gli esponentidell'organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il regime penitenziario normale,possano continuare a tenere contatti illeciti e ad impartire direttive agli affiliati in stato dilibertà, e così mantenere, anche dall'interno del carcere, il controllo sulle attività delittuose inseno all'organizzazione stessa (sentenza n. 143 del 2013).2. Ai fini dell'adozione del provvedimento di applicazione di tale regime che comporta lasospensione, in tutto o in parte, delle ordinarie regole del trattamento penitenziario neiconfronti dei soggetti condannati o imputati per gravi reati espressamente individuati,occorrono «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazionecriminale, terroristica o eversiva».Non si esige sul punto un giudizio di certezza, secondo i parametri dell'accertamentoprobatorio ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione di unaragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, fra cui assumono primariarilevanza, sempre in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibili dai fatti di cui allecondanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso (fra le altre, Sez. 1, n. 4857 del10/03/2016, Rv. 267248).Si tratta, quindi, di un accertamento prognostico diverso da quello finalizzato averificare il pericolo di reiterazione delle medesime condotte delittuose perché, in un'ottica ditutela più anticipata, ha come obbiettivo di prevenire, tramite le funzionali prescrizioni delregime detentivo speciale, già il solo collegamento operativo con il contesto di criminalitàorganizzata nel quale sono maturati i fatti di grave allarme sociale posti a fondamento delladetenzione.3. Ai fini della proroga del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., va, invece, apprezzatonon tanto il concreto realizzarsi di momenti di collegamento esterno con il contesto dicriminalità organizzata in ragione dell'elusione delle particolari disposizioni già predisposteper impedirli, quanto più propriamente la necessità di rendere ancora vigenti tali disposizioni,riscontrandosi - non necessariamente in considerazione di elementi sopraggiunti - lapermanenza di quelle apprezzabili condizioni di pericolo che avevano giustificatooriginariamente il regime speciale (Sez.1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, VinciguerraRv. 274912; Sez. 1, n. 4 41731 del 15/11/2005, Stranieri, Rv. 232892; Sez. 1, n. 36302 del21/09/2005, Grimaldi; Rv. 232114).Va, infatti, verificata, a mente dell'art. 41-bis comma 2, cit., la «capacità» di mantenerequei collegamenti a suo tempo riscontrati, «anche» tenendo conto di alcuni parametrielencati, in termini non esaustivi: il profilo criminale, la posizione rivestita all'internodell'associazione, la perdurante operatività della stessa, la sopravvenienza di nuoveincriminazioni non precedentemente valutate, gli esiti del trattamento penitenziario, il tenoredi vita dei familiari del sottoposto, con la precisazione che il mero decorso del tempo noncostituisce da solo elemento sufficiente a escludere la «capacità» di cui sopra.4. Il perimetro e le modalità del controllo giurisdizionale sui provvedimenti ministerialiprevisti dall'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., circoscritto nel testo attuale del successivocomma 2-sexies alla verifica della "sussistenza dei presupposti per l'adozione delprovvedimento" sono state precisate da numerosi interventi della Corte costituzionale.4.1. Con riferimento ai provvedimenti di applicazione del regime differenziato, il Giudicedelle leggi ha affermato la loro piena sindacabilità, ad opera del giudice ordinario, eprecisamente del Tribunale di sorveglianza adito col reclamo di cui all'art. 14-ter Ord pen.,sia sotto il profilo dell'esistenza dei presupposti per tale applicazione e della congruità dellarelativa motivazione, sia sotto il profilo del rispetto - nel contenuto delle misure restrittivedisposte - dei limiti del potere ministeriale: tanto quelli "esterni", collegati cioè al divieto diincidere sul residuo di libertà personale spettante al detenuto, e dunque pure sugli aspettidell'esecuzione che toccano, anche indirettamente, la qualità o la quantità della penadetentiva da scontare o i presupposti per l'applicazione delle misure così dette extramurali,quanto quelli "interni", discendenti dal necessario collegamento funzionale fra le restrizioniconcretamente disposte e le finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza cui devono essererivolti i provvedimenti applicativi del regime differenziato, nonché dal divieto di trattamenticontrari al senso di umanità e dall'obbligo di non vanificare la finalità rieducativa della pena(sentenza n. 376 del 1997 che, espressamente richiama le precedenti pronunce n. 349 del1993 e n. 351 del 1996; e più, di recente, n. 186 del 2018 e 97 del 2020).4.2. Con riferimento ai provvedimenti di proroga del regime differenziato, la Consulta èpervenuta a conclusioni dello stesso tenore, esplicitamente avallando la giurisprudenza dilegittimità formatasi dopo le modifiche apportate all'art. 41- bis Ord. pen dalla legge n. 279del 2002 e dalla legge n. 94 del 2009. La Corte costituzionale, dapprima, nell'esaminare leconseguenze dell'introduzione al comma 2-bis cit. dell'inciso «purché non risulti che lacapacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali,terroristiche o eversive sia venuta meno» (oggi soppresso), ha escluso che nella verifica deipresupposti possa operare una inversione dell'onere della prova (nello stesso senso Sez. 1,n. 15283 del 30/03/2006, [OSCURATO:PERSONA]. 234844; Sez. 1, n. 41316 del 23/09/2009, Zagaria, Rv.245048), ribadendo che il provvedimento di proroga deve contenere una adeguatamotivazione sugli specifici ed autonomi elementi da cui risulti la persistente capacità delcondannato di tenere contatti con le organizzazioni criminali (nello stesso senso ex plurimisSez. 1, n. 48396 del 06/10/2011, Lucchese, Rv. 251583) e che, conseguentemente, "in sededi controllo giurisdizionale spetterà al giudice verificare in concreto - anche alla luce dellecircostanze eventualmente allegate dal detenuto - se gli elementi posti dall'amministrazionea fondamento del provvedimento di proroga siano sufficienti a dimostrare la permanenzadelle eccezionali ragioni di ordine e sicurezza che, sole, legittimano l'adozione del regimespeciale" (sentenza n. 417 del 2004). Successivamente, nel considerare infondata lacensura relativa all'asserita cancellazione di ogni controllo di legalità, da parte del tribunaledi sorveglianza, sui contenuti del provvedimento ministeriale applicativo delle prescrizionidettate dall'art. 41-bis, comma 2 -quater, della legge n. 354 del 1975, nel testo modificatodalla legge n. 94 del 2009, con conseguente violazione degli artt. 13, secondo comma, 24,primo comma, e 113, primo e secondo comma, ha precisato, sulla base di ricostruzionesistematica delle norme dell'ordinamento penitenziario, che le proroghe - a prescindere dallasoppressione, nella disciplina del reclamo di cui al comma 2-sexies cit. contro il decretoapplicativo del regime speciale, del riferimento al controllo sulla congruità di contenuto delprovvedimento rispetto alle esigenze di sicurezza - al pari di tutti i provvedimenti adottati neiconfronti dei detenuti lesivi di posizioni giuridiche che, per la loro stretta inerenza allapersona umana, sono qualificabili come diritti soggettivi costituzionalmente garantiti,continuano ad essere reclamabili con lo strumento generale previsto dall'art. 14- ter Ord.pen. davanti al giudice dei diritti e cioè al giudice ordinario ai sensi dell'art. 24 dellaCostituzione (sentenza n. 190 del 2010).Il sindacato giurisdizionale attivato dai detenuti attraverso tale rimedio, proprio perchéfunzionale alla tutela di diritti soggettivi, si estende «non solo alla sussistenza deipresupposti per l'adozione del provvedimento, ma anche al rispetto dei limiti posti dalla leggee dalla Costituzione in ordine al contenuto di questo», con la conseguenza che «eventualimisure illegittime, lesive dei diritti del detenuto, dovranno perciò essere a questi finidisattese, secondo la regola generale per cui il giudice dei diritti applica i regolamenti e glin. 190 del 2010 ).4.3. Conclusivamente, il controllo da parte del Tribunale di sorveglianza, adito in sededi reclamo avverso i provvedimenti di proroga del regime differenziato, lungi dal costituire unsindacato di mera legittimità sulla congruità della motivazione, come tale limitato allavalutazione della correttezza, logica e giuridica, del provvedimento reclamato, è, invece,volto a verificare la sussistenza nel caso concreto dei presupposti normativi di cui all'art. 41-bis Ord. pen. mediante il ponderato apprezzamento dell'intero materiale probatorio raccolto,quindi non solo degli elementi fattuali posti a fondamento del decreto ministeriale ma anchedi quelli, eventualmente, allegati dal reclamante o comunque emersi dall'istruttoria, al fine diriscontrarne, con congrue e pertinenti argomentazioni critiche sulle contrapposteprospettazioni, la idoneità dimostrativa della capacità del soggetto sottoposto di mantenerecollegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamentofunzionale tra prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza (Sez. 1,n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361 - 01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano,Rv. 267248 - 01; Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256495 - 01). Ed in ciò siapprezza la distinzione con i margini più limitati di intervento del sindacato del giudice dilegittimità sulla decisione sul reclamo, circoscritto al solo vizio di violazione di legge daintendersi nel senso che il controllo ha per oggetto, oltre che l'inosservanza di disposizioni dilegge sostanziale e processuale, la mancanza di motivazione con la precisazione che in talevizio devono essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto privadei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramenteapparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudicedi merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative delprovvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da farerimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez. U, n. 25080 del28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611).5. Alla luce dei richiamati parametri ermeneutici, deve osservarsi che il Tribunale disorveglianza di Roma ha, invero, valutato correttamente gli elementi risultanti dagli attinonché le circostanze allegate dalla difesa pervenendo, con motivazione che certamentenon può dirsi carente o apparente, alla conclusione circa la sussistenza dei presuppostilegittimanti la proroga del regime penitenziario differenziato e, in particolare, il pericolo chePalazzolo possa continuare a svolgere il ruolo di rilievo ricoperto in passato, qualora rimessoin regime penitenziario ordinario. Sotto questo profilo, ha congruamente valorizzato labiografia criminale del condannato, il ruolo di rilievo ricoperto dallo stesso all'interno delsodalizio come accertato con sentenze irrevocabili, la perdurante attività del suo gruppocriminale anche negli ultimi anni sotto la direzione di affiliati strettamente legati da vincoli disangue o di altro tipo con quelli operativi nel periodo in cui il ricorrente era libero.Rispondendo ai rilievi difensivi riproposti in questa sede, il Tribunale di sorveglianza haosservato che, a prescindere dal mancato riconoscimento giudiziale di un ruolo apicale, lesentenze di condanna emesse a suo carico hanno accertato che lo stesso non solo avevapartecipato a un evento di sangue di particolare rilevanza nelle dinamiche interne di “Cosanostra”, quale l'organizzazione ed esecuzione, dopo la “seconda guerra di mafia”,dell’omicidio di un capo mandamento, disimpegnando, anche con autonome iniziative,compiti che possono essere assegnati solo a chi si era guadagnato la fiducia assoluta nonsolo degli esponenti di vertice del gruppo di appartenenza - i componenti della famiglia LoPiccolo, che lo avevano nominato loro reggente per l'area di Terrasini e lo avevano utilizzatoper favorire la loro latitanza - ma anche del reggente di altra famiglia, quella di Cinisi,[OSCURATO:PERSONA], del aule era divenuto uno stretto collaboratore.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nelle note della DIA della DDA e del comando generale dell'armadei Carabinieri, è indicato, sulla base degli ultimi sviluppi investigativi, tra gli affiliati delmandamento ancora in grado di esercitare una forte influenza sugli associati, tenuto contonon solo dell'assenza di elementi sintomatici del venir meno del vincolo associativo, ma deldato, dimostrato dall'esperienza giudiziaria, che gli associati dotati di particolare carisma e diriconosciute capacità organizzative all’interno del gruppo, non risentono dello statodetentivo, mantenendo inalterato il loro potere sia nelle relazioni interne al contesto didetentivo sia all’esterno, specie per il tramite dei familiari degli altri sodali.Da tali informazioni, il Tribunale di sorveglianza ha tratto la convinzione, nient'affattoillogica, che [OSCURATO:PERSONA], in virtù del ruolo in passato svolto e del mantenimento da parte delgruppo mafioso di appartenenza di una struttura in continuità con quella esistente inpassato, possa ancora oggi rappresentare un punto di riferimento capace di mantenerecollegamenti con l'esterno.Non consentono di modificare il giudizio prognostico sul pericolo che [OSCURATO:PERSONA] possariallacciare i rapporti con la criminalità organizzata né l’effettuazione, peraltro molto recente,di donazioni per circa 20 euro in favore dell’associazione “Libera” e, soprattutto, gli esitidell’osservazione inframuraria da cui risultano numerose infrazioni commesse fino ad epocarecente non indicative di una chiara e definitiva resipiscenza.A fronte di tale motivazione, che ha evidenziato gli elementi di attuale pericolo diristabilimento delle relazioni con il contesto malavitoso di provenienza, il ricorso si è limitatoa contestare le argomentazioni del provvedimento impugnato in chiave meramenteconfutativa, in realtà confrontandosi con il richiamato percorso giustificativo, soloapoditticamente considerato come del tutto mancante, mentre, per le considerazioni giàespresse, esso deve considerarsi non solo presente, ma finanche adeguatamentesviluppato.Il ricorrente, pertanto, pur denunciando formalmente la violazione di legge, tende inrealtà a provocare una nuova - e non consentita - valutazione del merito delle circostanze difatto, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità.6. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Decreto Cassazione n. 18626/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris