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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 02913/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 25/3/2022 la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa il 12/3/2021 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole dei delitti di cui agli artt. 5 e 10, d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione.

Preliminarmente, eccepisce il bis in idem, in quanto gli stessi fatti qui a giudizio sarebbero stati definiti con sentenza del Tribunale di Milano del 12/1/2022, irrevocabile il 27/2/2022, con la quale il Saraceno sarebbe stato condannato alla pena di un anno di reclusione.

Si contesta, poi, l'affermazione di responsabilità quanto all'elemento soggettivo del reato; quanto al capo 2), peraltro, non vi sarebbe prova che le scritture contabili e i documenti fossero mai stati istituiti, né delle condotte contestate.

Il ricorso, infine, lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente.

3. Rilevato che il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. Con riguardo, innanzitutto, all'eccezione di bis in idem, il Collegio osserva che la sentenza indicata nel motivo non è stata allegata all'impugnazione e, dunque, non può essere valutata in questa sede.

Già la Corte di appello, peraltro, aveva riscontrato la mancata allegazione della stessa pronuncia al gravame (decisione che non risultava neppure annotata nel certificato penale), così da non potersi pronunciare sulla questione, comunque riproponibile in sede esecutiva.

5. In ordine, poi, al merito della censura, la Corte di appello ha sviluppato una motivazione del tutto solida e congrua, tutt'altro che lacunosa, con la quale ha confermato la colpevolezza del Saraceno per entrambi i reati ascritti.

Con particolare riferimento all'art. 8, d.

Igs. n. 74 del 2000, la sentenza ha individuato numerosi elementi in fatto che attestavano non solo la materiale ed integrale sottrazione della documentazione societaria, ma anche la piena volontarietà del gesto, funzionale ad impedire la ricostruzione delle attività aziendale e ad occultare (o rendere più difficoltoso) l'accertamento dell'ampia evasione fiscale realizzata dalla "[OSCURATO:SOCIETA]."; ebbene, questi argomenti sono del tutto trascurati nel ricorso, che non vi dedica alcuna considerazione.

6. Quanto, infine, alle circostanze attenuanti generiche, la sentenza ha evidenziato plurimi elementi che ne impedivano il riconoscimento, quali il complessivo comportamento dell'imputato, la notevolissima entità dell'evasione fiscale, il. meccanismo fraudolento realizzato, i precedenti penali, l'assenza di un qualunque comportamento riparatore.

Una motivazione, dunque, ancora ampia e a congrua, che sfugge del tutto alla censura proposta, che, peraltro, ancora trascura radicalmente gli stessi argomenti della sentenza.

7. Rilevato, dunque, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ,31 pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 2 dicembre 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 25/3/2022 la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa il 12/3/2021 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole dei delitti di cui agli artt. 5 e 10, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. Preliminarmente, eccepisce il bis in idem, in quanto gli stessi fatti qui a giudizio sarebbero stati definiti con sentenza del Tribunale di Milano del 12/1/2022, irrevocabile il 27/2/2022, con la quale il Saraceno sarebbe stato condannato alla pena di un anno di reclusione. Si contesta, poi, l'affermazione di responsabilità quanto all'elemento soggettivo del reato; quanto al capo 2), peraltro, non vi sarebbe prova che le scritture contabili e i documenti fossero mai stati istituiti, né delle condotte contestate. Il ricorso, infine, lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente. 3. Rilevato che il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Con riguardo, innanzitutto, all'eccezione di bis in idem, il Collegio osserva che la sentenza indicata nel motivo non è stata allegata all'impugnazione e, dunque, non può essere valutata in questa sede. Già la Corte di appello, peraltro, aveva riscontrato la mancata allegazione della stessa pronuncia al gravame (decisione che non risultava neppure annotata nel certificato penale), così da non potersi pronunciare sulla questione, comunque riproponibile in sede esecutiva. 5. In ordine, poi, al merito della censura, la Corte di appello ha sviluppato una motivazione del tutto solida e congrua, tutt'altro che lacunosa, con la quale ha confermato la colpevolezza del Saraceno per entrambi i reati ascritti. Con particolare riferimento all'art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000, la sentenza ha individuato numerosi elementi in fatto che attestavano non solo la materiale ed integrale sottrazione della documentazione societaria, ma anche la piena volontarietà del gesto, funzionale ad impedire la ricostruzione delle attività aziendale e ad occultare (o rendere più difficoltoso) l'accertamento dell'ampia evasione fiscale realizzata dalla "[OSCURATO:SOCIETA]."; ebbene, questi argomenti sono del tutto trascurati nel ricorso, che non vi dedica alcuna considerazione. 6. Quanto, infine, alle circostanze attenuanti generiche, la sentenza ha evidenziato plurimi elementi che ne impedivano il riconoscimento, quali il complessivo comportamento dell'imputato, la notevolissima entità dell'evasione fiscale, il. meccanismo fraudolento realizzato, i precedenti penali, l'assenza di un qualunque comportamento riparatore. Una motivazione, dunque, ancora ampia e a congrua, che sfugge del tutto alla censura proposta, che, peraltro, ancora trascura radicalmente gli stessi argomenti della sentenza. 7. Rilevato, dunque, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ,31 pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 2 dicembre 2022 Il
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