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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021

Cassazione n. 39684/2021

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la seguente ORDINANZA - sukricorseLproposbkda [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Vverso la SENTENZA del 28/09/2020 del TRIBUNALE DI ROMAsti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; visate le pa_n dita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale di Roma ha applicato agli imputati, ai sensi artt. 444 e ss., cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero, per i delitti ( entativi di furto pluriaggravati) in rubrica ascritti.

Avverso la sentenza del Tribunale di Roma, di cui chiedono l'annullamento, hanno osto ricorso, con unico atto a firma del medesimo difensore, entrambi gli imputati, ntando violazione di legge in riferimento all'art. 129 cod. proc. pen..

I ricorsi sono è inammissibili in quanto proposti fuori dei casi previsti dalla legge.

L'art. 5-bis, cod. proc. pen., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 91)0 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, prevede l'obbligo di dichiarare, con ora semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di one della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 2-bis, cod. proc. pen., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi (specifici) attinenti ssione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza; ipotesi in cui non è, all'evidenza, ricompreso il motivo dedotto.

3.1. In particolare, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019 - dep. 2020, Pierri, Rv. 278337, n. N. 4727 del 2018 Rv. 272014).

4. La declaratoria d'inammissibilità comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che abbia proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibiletiY ricorse condanna ij ricorrental pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 I Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] St39ofiz. it3EPOSI IN -77, -,A ----[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA - sukricorseLproposbkda [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Vverso la SENTENZA del 28/09/2020 del TRIBUNALE DI ROMAsti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; visate le pa_n dita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale di Roma ha applicato agli imputati, ai sensi artt. 444 e ss., cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero, per i delitti ( entativi di furto pluriaggravati) in rubrica ascritti. Avverso la sentenza del Tribunale di Roma, di cui chiedono l'annullamento, hanno osto ricorso, con unico atto a firma del medesimo difensore, entrambi gli imputati, ntando violazione di legge in riferimento all'art. 129 cod. proc. pen.. I ricorsi sono è inammissibili in quanto proposti fuori dei casi previsti dalla legge. L'art. 5-bis, cod. proc. pen., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 91)0 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, prevede l'obbligo di dichiarare, con ora semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di one della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 2-bis, cod. proc. pen., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi (specifici) attinenti ssione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza; ipotesi in cui non è, all'evidenza, ricompreso il motivo dedotto. 3.1. In particolare, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019 - dep. 2020, Pierri, Rv. 278337, n. N. 4727 del 2018 Rv. 272014). 4. La declaratoria d'inammissibilità comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che abbia proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibiletiY ricorse condanna ij ricorrental pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 I Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] St39ofiz. it3EPOSI IN -77, -,A ----[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39684/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris