CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 febbraio 2022
Cassazione n. 21776/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale; lette le conclusioni del difensore. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di CAMPOBASSO, con sentenza del 12/11/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di CAMPOBASSO in data 28/6/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen. 1. All'esito di una perquisizione veniva trovato nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] una parte delle numerose attrezzature oggetto di un furto commesso in un magazzino dell'attività di rivendita denominata FA.IR ., di proprietà di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] veniva quindi rinviato a giudizio per il reato di furto aggravato e, all'esito del processo, condannato per il reato di ricettazione di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen., avendo il giudice di primo grado ritenuto che il fatto rientrasse nei limiti dell'ipotesi attenuata in ordine ai beni effettivamente rinvenuti nella disponibilità del ricorrente, dallo stesso comunque ricevuti nella consapevolezza della provenienza illecita. La Corte d'Appello, ritenuta infondata l'impugnazione dell'imputato anche con riferimento alla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., ha confermato la pronuncia di primo grado. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 521 cod. proc. pen. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare le risultanze istruttorie dalle quale, in ogni caso, sarebbe emerso che il ricorrente non aveva comunque concorso nella ricettazione che sarebbe stata commesso dalla madre in concorso con i fratelli. 2. In data 4 febbraio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 3. In data 14 febbraio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile Felice si associa alle conclusioni del Procuratore Generale e richiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. In data 16 febbraio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Nel primo motivo la difesa deduce l'erronea applicazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 521 cod. proc. pen. rilevando la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza poiché il ricorrente sarebbe stato condannato per una condotta diversa da quella contenuta nel capo di imputazione. A fronte della contestazione per il reato di furto aggravato di una grande quantità di materiali e attrezzature, infatti, la condotta di ricettazione ritenuta in sentenza sarebbe diversa tanto che non si tratterebbe del medesimo fatto diversamente qualificato ma di un altro e diverso fatto in ordine al quale il ricorrente non avrebbe avuto la possibilità di difendersi e la giurisprudenza di legittimità citata nella sentenza impugnata, d'altro canto, si riferirebbe a situazioni differenti dal caso di specie. La doglianza è infondata. 1.1. Le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa, e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato. Ne consegue che le stesse non debbono essere interpretate in senso rigorosamente formale ma con riferimento alle finalità alle quali sono dirette e, quindi, queste non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui l'imputazione venga mutata nei suoi elementi essenziali sì da determinare incertezza e pregiudicare il concreto esercizio del diritto di difesa (così Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999 - dep. 25/02/1999, Catone A, Rv. 212803 e recentemente, tra le tante, Sez. 2, n. 34969 del 10/05/2013, Caterino, Rv. 257782) L'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza, infatti, è violato non da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato tanto che la nozione strutturale di "fatto" va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (cfr. Sez. 1, n. 35574 del 18/06/2013, Crescioli). Sotto tale profilo, pertanto, non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza quando vi è corrispondenza tra l'individuazione degli elementi tipici della fattispecie contestata e l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna, a nulla rilevando eventuali difformità quantitative e qualitative degli elementi di definizione della condotta, dell'evento e del nesso causale in considerazione della relatività delle tecniche descrittive utilizzate nella redazione della imputazione (Sez. 2, n. 12328 del 24/10/2018, dep. 2019, Calabrese, Rv. 276955). Per aversi mutamento del fatto, quindi, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, così che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr. Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051) Ragione questa per la quale, in conclusione, la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 257278; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio e altri, Rv. 265946). Quanto alla violazione del diritto di difesa, d'altro canto, si deve ribadire quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità per la quale il diritto costituzionale e convenzionale al contraddittorio in ordine alla diversa qualificazione giuridica attribuita al fatto dal giudice di merito è adeguatamente garantito anche solo dalla possibilità di contestare la diversa definizione mediante il ricorso per cassazione ovvero, in generale, con il mezzo di impugnazione (cfr. Sez. Un., n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv 264438; Sez. 3, n. 2296 del 09/03/2017, Bavila, Rv 269992; Sez. 2, n. 5260 del 24/01/2017, Golfarini, Rv 269666; Sez. 5, n. 48677 del 06/06/2014, Napolitano, Rv 261356; Sez. 2, del 09/05/2012, Speranza, Rv. 253627; Sez. 3, del 07/11/2012, Manara, Rv. 254135; Sez. 2, 15/05/2013, Drassich, Rv. 256652). 1.2. A fronte dell'applicazione di tali principi, come anche di recente evidenziato da questa Corte e indicato nella sentenza impugnata, si deve concludere che con specifico riferimento ai reati di furto e ricettazione, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza (Sez. 5, a n. 36157 del 30/04/2019, Gugliotta, Rv. 277403). La corretta applicazione del criterio c.d. "teleologico" del mancato pregiudizio per la difesa dell'imputato, quale limitazione di derivazione giurisprudenziale del generale principio di cui all'art. 521 cod. proc. pen., funzionale alla garanzia del contraddittorio, è, infatti, operante a prescindere dalle strategie processuali dell'imputato e dall'opzione, dallo stesso eventualmente effettuata, di non fornire una propria versione dei fatti, atteso che la concreta possibilità di difendersi consiste non soltanto nella scelta di rispondere o meno alle domande delle parti, ma nell'insieme delle opzioni difensive che si esplicano in tutte le fasi e gli stati del giudizio Così che, quando nel capo di imputazione, come nel caso di specie, siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizione di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, risultando legittima in tale prospettiva non solo l'ipotesi (che qui ricorre) di riqualificazione del furto in ricettazione (ma anche quella opposta di riqualificazione della ricettazione come furto) e la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale sul punto è corretta (cfr. in termini Sez. 2, n. 11627 del 14/12/2018, 2019, Scardina, Rv. 275770; Sez. 2, n. 18729 del 14/04/2016, Russo e altro, Rv. 266758).2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità evidenziando che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare le risultanze istruttorie dalle quali, in ogni caso, sarebbe emerso che il ricorrente non aveva comunque concorso nella ricettazione che sarebbe stata commesso dalla madre in concorso con i fratelli La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che afferisce alla logicità e completezza della motivazione, è manifestamente infondata. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano coerenti con quanto emerso. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla mancata giustificazione circa il possesso e la disponibilità dei beni di provenienza illecita, ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente (cfr. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). La circostanza che la madre, in termini estremamente confusi, incerti e conseguentemente inverosimili, abbia riferito di avere genericamente acquistato i beni rinvenuti "per conto dei figli" (cfr. pag. 2 della sentenza di primo grado e 2 della sentenza impugnata), infatti, come correttamente evidenziato, non è comunque idonea a rendere illogica la conclusione dei giudici di merito, fondata sulla accertata disponibilità dei beni, trovati e sequestrati nell'abitazione del ricorrente in sede di perquisizione domiciliare (cfr. pag. 3 della sentenza di primo grado e 3 della sentenza impugnata).3. Il rigetto del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per il grado, liquidate come da dispositivo P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute per il grado dalla costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessi