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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 24930/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 16 giugno 1966; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 12 marzo 1966; avverso il decreto del 25 ottobre 2021, della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Palermo, con decreto dell'8 giugno 2016, rigettava la richiesta di applicazione della misura di sorveglianza personale proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ma disponeva, contestualmente, la confisca di un'impresa individuale e di un'unità immobiliare intestate alla moglie, [OSCURATO:PERSONA], e di un'altra impresa individuale, intestata al nipote, [OSCURATO:PERSONA].

2. La corte territoriale, con il provvedimento oggi impugnato, confermava la decisione di primo grado, dichiarando inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e rigettando quelli del proposto e di sua moglie.

3. Avverso il decreto di rigetto della corte territoriale, ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e sua moglie, [OSCURATO:PERSONA], formale intestataria dei beni confiscati.

3.1. Il proposto articola due motivi, entrambi formuati sotto il profilo della violazione di legge e riferiti al solo sequestro dell'unità abitativa intestata alla moglie.

Si deduce, con il primo, l'estraneità del bene rispetl:o alla necessaria perimetrazione cronologica degli acquisti suscettibili di essere colpiti dalla misura.

La villetta, infatti, sarebbe stata acquistata nel 2001, tre anni dopo la consumazione dell'ultimo fatto di reato, quando ormai erano già cessate le manifestazioni della pericolosità sociale del proposto.

Con il secondo, invece, si contesta il profilo della ritenuta sproporzione tra la provvista necessaria per l'acquisto ed i redditi in quel periodo disponibili.

La villetta, infatti, sarebbe stata acquistata con i proventi guadagnati attraverso il legittimo esercizio dell'attività di distribuzione di carburante, in sé sufficiente a garantire la provvista per l'acquisto del bene, ritenuti illeciti dai giudici di merito solo in ragione dell'illiceità dell'iniziale investimento.

3.2. Le medesime circostanze sono state, poi, rappresentate anche da [OSCURATO:PERSONA], moglie del proposto e formale intestatario del bene, seppur sotto il profilo del dedotto difetto di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente„ nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso, per esplicito disposto dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 (richiamato anche per le misure patrimoniali) soltanto per violazione di legge.

Cosicché, ogni censura che si risolva in una ritenuta manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, deve essere dichiarata inammissibile.

Ciò considerato, la circostanza in fatto dedotta dalle difese è pacifica: la villetta è stata acquistata nel 2011, tre anni dopo l'ultima manifestazione di pericolosità del proposto.

Ed effettivamente la pericolosità sociale è presupposto ineludibile della confisca di prevenzione e misura temporale del suo ambito applicativo.

Questo, tuttavia, non esclude la possibilità di estendere la misura anche oltre tali confini temporali, ove ricorrano una pluralità di indici fattuali dimostrativi di un "accantonamento" di risorse finanziarie venuto in essere in costanza di pericolosità e della diretta derivazione causale di eventuali acquisizioni patrimoniali estranee a tale provvista (cfr. Sez. 1, n. 12329 del 14/2/2020, Rv. 278700).

Sotto tale profilo, i giudici di merito hanno rilevato come le manifestazioni di pericolosità del Randazzo, indiziato di appartenenza ad associazioni mafiose, dovessero trovare riscontro nella sentenza (divenuta L'/\\. irrevocabile nel 1999) emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc, pen. per il delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale.

In questo procedimento, il reato associativo è stato contestato come commesso fino all'ottobre 1998 e, quindi, in epoca coincidente con la costituzione (avvenuta nel maggio 1997) di un'impresa individuale, a nome della moglie, esercente distribuzione di carburante.

Cosicché, ritenuta l'illiceità dell'investimento iniziale (avvenuto in concomitanza con la piena manifestazione di pericolosità del proposto), sarebbe stato necessario attrarre all'interno del perimetro applicativo della misura ablativa non solo l'impresa in sé (frutto di un investimento illecito), ma anche tutti i successivi proventi (riconducibili all'esercizio dell'attività imprenditoriale) e gli acquisti con questi effettuati, fra i quali, quindi, la villetta oggetto di tutte le censure.

A fronte di ciò, i ricorrenti non contestano specificamente l'illiceità dell'investimento iniziale che ha condotto all'inizio dell'attività imprenditoriale, ma si limitano a dedurre che gli ulteriori redditi, in quanto connessi allo svolgimento di un'attività lecita (quella di distribuzione del carburante), dovrebbero essere considerati essi stessi leciti e, quindi, computabili ai fini della valutazione di proporzionalità dell'acquisto.

La deduzione è manifestamente infondata.

La giustificazione di provenienza non può alimentarsi dell'allegazione di un reddito derivante dall'impiego (o dalla vendita a terzi) di uno dei beni il cui acquisto primario non sia, a sua volta, giustificato.

Ciò perché l'impiego del bene in questione realizza, in realtà, una forma di utilizzo a fini ulteriormente speculativi di una porzione di patrimonio di illecita provenienza, passibile, di per sé, di confisca.

Il successivo recupero di una plusvalenza equivale, pertanto, a reimpiego e non può assumere alcuna connotazione giustificativa (Sez. 1, n. 30219 del 15/01/2016, Rv. 267326).

In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 16 giugno 1966; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 12 marzo 1966; avverso il decreto del 25 ottobre 2021, della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo, con decreto dell'8 giugno 2016, rigettava la richiesta di applicazione della misura di sorveglianza personale proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ma disponeva, contestualmente, la confisca di un'impresa individuale e di un'unità immobiliare intestate alla moglie, [OSCURATO:PERSONA], e di un'altra impresa individuale, intestata al nipote, [OSCURATO:PERSONA]. 2. La corte territoriale, con il provvedimento oggi impugnato, confermava la decisione di primo grado, dichiarando inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e rigettando quelli del proposto e di sua moglie. 3. Avverso il decreto di rigetto della corte territoriale, ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e sua moglie, [OSCURATO:PERSONA], formale intestataria dei beni confiscati. 3.1. Il proposto articola due motivi, entrambi formuati sotto il profilo della violazione di legge e riferiti al solo sequestro dell'unità abitativa intestata alla moglie. Si deduce, con il primo, l'estraneità del bene rispetl:o alla necessaria perimetrazione cronologica degli acquisti suscettibili di essere colpiti dalla misura. La villetta, infatti, sarebbe stata acquistata nel 2001, tre anni dopo la consumazione dell'ultimo fatto di reato, quando ormai erano già cessate le manifestazioni della pericolosità sociale del proposto. Con il secondo, invece, si contesta il profilo della ritenuta sproporzione tra la provvista necessaria per l'acquisto ed i redditi in quel periodo disponibili. La villetta, infatti, sarebbe stata acquistata con i proventi guadagnati attraverso il legittimo esercizio dell'attività di distribuzione di carburante, in sé sufficiente a garantire la provvista per l'acquisto del bene, ritenuti illeciti dai giudici di merito solo in ragione dell'illiceità dell'iniziale investimento. 3.2. Le medesime circostanze sono state, poi, rappresentate anche da [OSCURATO:PERSONA], moglie del proposto e formale intestatario del bene, seppur sotto il profilo del dedotto difetto di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente„ nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso, per esplicito disposto dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 (richiamato anche per le misure patrimoniali) soltanto per violazione di legge. Cosicché, ogni censura che si risolva in una ritenuta manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, deve essere dichiarata inammissibile. Ciò considerato, la circostanza in fatto dedotta dalle difese è pacifica: la villetta è stata acquistata nel 2011, tre anni dopo l'ultima manifestazione di pericolosità del proposto. Ed effettivamente la pericolosità sociale è presupposto ineludibile della confisca di prevenzione e misura temporale del suo ambito applicativo. Questo, tuttavia, non esclude la possibilità di estendere la misura anche oltre tali confini temporali, ove ricorrano una pluralità di indici fattuali dimostrativi di un "accantonamento" di risorse finanziarie venuto in essere in costanza di pericolosità e della diretta derivazione causale di eventuali acquisizioni patrimoniali estranee a tale provvista (cfr. Sez. 1, n. 12329 del 14/2/2020, Rv. 278700). Sotto tale profilo, i giudici di merito hanno rilevato come le manifestazioni di pericolosità del Randazzo, indiziato di appartenenza ad associazioni mafiose, dovessero trovare riscontro nella sentenza (divenuta L'/\\. irrevocabile nel 1999) emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc, pen. per il delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale. In questo procedimento, il reato associativo è stato contestato come commesso fino all'ottobre 1998 e, quindi, in epoca coincidente con la costituzione (avvenuta nel maggio 1997) di un'impresa individuale, a nome della moglie, esercente distribuzione di carburante. Cosicché, ritenuta l'illiceità dell'investimento iniziale (avvenuto in concomitanza con la piena manifestazione di pericolosità del proposto), sarebbe stato necessario attrarre all'interno del perimetro applicativo della misura ablativa non solo l'impresa in sé (frutto di un investimento illecito), ma anche tutti i successivi proventi (riconducibili all'esercizio dell'attività imprenditoriale) e gli acquisti con questi effettuati, fra i quali, quindi, la villetta oggetto di tutte le censure. A fronte di ciò, i ricorrenti non contestano specificamente l'illiceità dell'investimento iniziale che ha condotto all'inizio dell'attività imprenditoriale, ma si limitano a dedurre che gli ulteriori redditi, in quanto connessi allo svolgimento di un'attività lecita (quella di distribuzione del carburante), dovrebbero essere considerati essi stessi leciti e, quindi, computabili ai fini della valutazione di proporzionalità dell'acquisto. La deduzione è manifestamente infondata. La giustificazione di provenienza non può alimentarsi dell'allegazione di un reddito derivante dall'impiego (o dalla vendita a terzi) di uno dei beni il cui acquisto primario non sia, a sua volta, giustificato. Ciò perché l'impiego del bene in questione realizza, in realtà, una forma di utilizzo a fini ulteriormente speculativi di una porzione di patrimonio di illecita provenienza, passibile, di per sé, di confisca. Il successivo recupero di una plusvalenza equivale, pertanto, a reimpiego e non può assumere alcuna connotazione giustificativa (Sez. 1, n. 30219 del 15/01/2016, Rv. 267326). In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Decreto Cassazione n. 24930/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris