CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 aprile 2019
Cassazione n. 07685/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36847/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesa in proprio, domiciliata presso il proprio in- dirizzo di posta elettronica certificata; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenzan. 666 /2019 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 17/04/2019; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 0 7 /02/2023 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI ; Adunanzadel 7 febbraio 2023 - R.G. n. 36847/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 17/4/2019 la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del giudice di primo grado in relazione alle parti corrette a seguito del procedimento di correzione di errore materiale instauratodalla controparte, [OSCURATO:PERSONA] rrini, segnatamente in relazione all’esatta identificazione dell’immobile già oggetto del contratto di lo- cazionerisolto tra le parti; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evi- denziato l’inammissibilità del gravame proposto dalla M oroni non avendo quest’ultima articolato la propria impugnazione in specifici e chiarimotivi idonei a consentire l’individuazione delle circostanze poste afondamento delle denunciate violazioni di legge, oltre che la relativa rilevanzaai fini della deci sione impugnata; sottoaltro profilo la corte territoriale ha sottolineato l’avvenuta at- tivazione, da parte della Moroni, di un procedimento di gravame av- versouna sentenza corretta ai sensi dell’art. 288, co. 4, c.p.c., nel caso di specie limitata alla so la correzione dell’indirizzo dell’immobile og- gettodella condanna di rilascio, senza alcuna surrettizia strumentaliz- zazione del procedimento di correzione di errore materiale al fine di sollecitarela correzione di eventuali errori di diritto; avversola s entenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ri- corsoper cassazione, illustrato da successiva memoria; nessunintimato ha svolto difese in questa sede; consideratoche, dev’essere preliminarmente rilevata l’irritualità del deposito, da partedella rico rrente (difesa in proprio), della memoria (datata ‘gen- naio 2023’ e depositata il 27/01/2023 ) intesa all’illustrazione del ri- corso,non risultando la Moroni più iscritta (secondo quanto risultante dallacertificazione trasmessa dal competente Comitato press o il [OSCURATO:PERSONA] 7 febbraio 2023 - R.G. n. 36847/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri siglionazionale forense) all’Albo dei difensori ammessi al patrocinio di- nanzialla Corte di Cassazione ed alle altre [OSCURATO:PERSONA] a far datadal 22/12/2021; nelmerito, l’odierno ricorso deve ritenersi inammissibile, siccome privo del r equisito dell’ esposizione sommaria dei fatti, prescritto , a pena di inammissibilità , dall’art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ.; secondoil consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte,infatti, detta esposizione, costituendo (in for za della norma ri- chiamata)un requisito di contenuto - forma del ricorso, deve consistere inun sintetico resoconto dei fatti di causa idoneo a garantire , alla Corte di cassazione, l’acquisizione di una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto proces- suale,senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, com- presa la stessa sentenza impugnata ( Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006,Rv. 588770 - 01 ) ; sullabase di tale premessa, è necessario che il ricorso per cassa- zionecontenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’in- dicazionesommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presup- postidi fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle ecce- zioni,delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle suearticolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fa tto e indiritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svoltedalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impu- gnata; l’assolutamancanza di detti elementi nel corpo dell’odierno ricorso –ivi ricompresa l’esposizion e dei motivi, eventualmente idonei a darne conto(cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17036 del 28/06/2018, Rv. 649425 - 01)– ne impone la dichiarazione di inammissibilità; Adunanzadel 7 febbraio 2023 - R.G. n. 36847/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri varràperaltro rilevare, sotto altro profilo, come al caso di specie debbatrovare applicazio ne il consolidato insegnamento della giurispru- denzadi questa Corte ai sensi del quale i motivi per i quali si chiede la cassazionedella sentenza non possono essere affidati a deduzioni ge- neralie ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non pre nda concretaposizione, articolando specifiche censure esaminabili dal giu- dicedi legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito inrelazione alla fattispecie decisa , atteso che il ricorrente ha l'onere di indicare con precisione gli a sseriti errori contenuti nella sentenza im- pugnata,in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria delprocesso di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione con- dizionanteil devolutum della sentenza impugnata, con la conseguenza cheil requisito in esame non può ritenersi soddisfatto qualora il ricorso percassazione sia basato su forme argomentative o modalità di for- mulazione tali da rendere impossibile l’individuazione della critica mossaad una parte ben identificabile del giud izio espresso nella sen- tenzaimpugnata, rivelandosi del tutto carente nella specificazione delle deficienzee degli errori asseritamente individuabili nella decisione (cfr. (cfr.Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1479 del 22/01/2018 , Rv. 646999 – 01 ; Sez.1, Senten za n. 10420 del 18/05/2005 , Rv. 580895 - 01 ) ; nelcaso di specie, le modalità di redazione dell’intero ricorso risul- tano caratterizzate da un’assoluta e irriducibile genericità (non solo nell’esposizionedegli elementi del fatto processuale, ma anche) nell’il- lustrazionedelle censure rivolte nei confronti del provvedimento impu- gnato,sì che la stessa esposizione dei motivi di ricorso appare disse- minatain modo irriconoscibile lu ngo la complessiva e faticosa articola- zionedell’atto, di per sé del tutto inidoneo ad assolvere alla funzione ritualeallo stesso attribuita dalla legge; daultimo, varrà richiamare il consolidato insegnamento della giu- risprudenzadi legittimità ai sensi del quale l’ esercizio del potere di di- rettoesame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di Adunanzadel 7 febbraio 2023 - R.G. n. 36847/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri legittimitàove sia denunciato un error in procedendo (come nel caso dispecie), presuppone comunque l ’ ammissibilità del motivo di censura, ondeil ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto dellacritica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntual- mentei fatti processuali alla base dell ’ er rore denunciato, dovendo tale specificazioneessere contenuta, a pena d ’ inammissibilità, nello stesso ricorsoper cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Per- tanto,ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità per di- fettodi specificità di un motivo di appello, lo stesso ha l'onere di pre- cisare,nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientementespecifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudiced'appello, riportandone il contenuto n ella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello ( Sez. 1, Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021 , Rv. 662388– 01 ; v. altresì Sez. L, Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022 , Rv. 663837– 01 , secondo c ui , i n tema di ricorso per cassazione, la dedu- zionedella questione dell ’ inammissibilità dell'appello, a norma dell'art.342c.p.c., integrante error in procedendo , che legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti delgiudizio di merito, presuppone pur sempre l ’ ammissibilità del mo- tivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366,comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in con- formitàalle indicazioni della se ntenza CEDU del 28 ottobre 2021 , causa Succied altri c/Italia, secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dallatrascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d ’ in- teresse,in modo da contemperare il fine legittimo di semplific are l'at- tivitàdel giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza deldiritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando lafunzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte adun organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa so- stanza); Adunanzadel 7 febbraio 2023 - R.G. n. 36847/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri atal riguardo, mette conto di rimarcare l’assoluta inammissibilità diquanto espressamente rassegnato in ricorso dall’odierna ricorrente, nellaparte in cui asserisce di riportarsi « sin da ora specifica mente a tuttigli atti e depositi del processo di primo grado e del suo procedi- mento di appello, da intendersi anche qui integralmente e specifica- mente ritrascritti » (pag. 1 del ricorso) , salvo profondersi (a partire dallapag. 2 del ricorso) in una confusa congerie di richiami irriducibil- mentegenerici , nonché laddove asserisce: « io non metto qui in calce l’attod’appello, mi sono già richiamata “ da intendersi qui ritrascritto ” » (pag. 6 del ricorso) , per l’assoluta genericità e incompletezza dei ri- chiami operati, rispetto a quanto in precedenza indicato secondo le raccomandazionidella giurisprudenza di questa Corte ; sullabase delle argomentazioni sin qui illustrate, dev’essere dato attodell’inammissibilità del ricorso; nonvi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in relazione alla regolazionedelle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo nessunintimato svolto difese in questa sede; dev’esserealtresì attestata, ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater deld.P.R. n. 115 del 2002, l a sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadell’art. 1 - bis, dello stesso articolo 13; P.Q.M. Dichiarainammissibile il ricorso. Aisensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di