CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 aprile 2022
Cassazione n. 19341/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG uditoMifensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La corte di appello di Napoli, con sentenza in data 16/11/2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GUP presso il tribunale di Napoli, del 21/4/2020, riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 99, 110, 640 cpv n. 2 bis c.p. in relazione all'art. 61 n. 5 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione alla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 640 cpv n. 2 bis c.p.; manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 640 cpv n. 2 bis c.p.; - manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p. e mancata disapplicazione della recidiva; - manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'aumento ex art. 81 c.p. relativo ai capi 18 e 20 della contestazione, considerata la sproporzione dell'aumento effettuato sulla pena base. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599 bis c.p.p. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Rv. 276102). Ed alcuno dei suddetti vizi appare sussistere nel caso in esame, trattandosi di motivi attinenti al trattamento sanzionatorio, oggetto dell'accordo, privi di profili di illegalità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle-ammende. Così deciso in Roma, il 20 aprile 2022 Il ConrigIiere relato [OSCURATO:PERSONA] cANCELLERIA id