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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01773/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 13/07/2020 della [OSCURATO:PERSONA] ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Kate TASSONE, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata letta la memoria dell'avvocato difensore dell'imputato, che insiste nell'accoglimento del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto con strappo in concorso, condannandolo alla pena di giustizia.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge due motivi.

2.1. violazione dell'art. 178 lett.

C), 179, 185, 420 bis e 420 ter cod. proc. pen.

Premette il ricorrente che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del 16 aprile 2018, avendo preso atto dell'omessa traduzione dell'imputato, detenuto, per questa causa, agli arresti domiciliari, aveva rinviato il dibattimento al 24 aprile 2018, autorizzandolo a comparire libero e senza scorta all'udienza.

Si duole la Difesa che, alla successiva udienza, la causa era stata trattata, pur nell'assenza dell'imputato, che, ancora detenuto agli arresti domiciliari, non era nuovamente comparso alla udienza, per non essere stato informato dell'ordinanza adottata dal Tribunale, non comunicatagli.

Da qui, la violazione del diritto di difesa e l'eccepita nullità della sentenza.

2.2. violazione dell'art. 546 co. 3 cod. proc. pen. perché, nel dispositivo della sentenza impugnata, vi sono erronei riferimenti alla sentenza di primo grado ( relativi alla data della decisione, al nome dell'imputato e al Giudice che l'aveva adottata). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato.

1. La prima doglianza si incentra sulla doverosità, o meno, della notifica del provvedimento con il quale il Giudice procedente abbia autorizzato, ai sensi dell'art. 22 disp. att. cod. proc. pen., il detenuto agli arresti domiciliari ad allontanarsi dal luogo di detenzione per partecipare all'udienza di celebrazione del processo a suo carico.

La norma ora citata disciplina specificamente le modalità di comparizione della persona in stato di arresto o di detenzione domiciliare dinanzi all'autorità giudiziaria, e non prevede che debba essere data comunicazione all'imputato, che si trova agli arresti domiciliari, della concessa autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di detenzione, essendo prevista soltanto la comunicazione all'ufficio di polizia giudiziaria territorialmente competente.

Né a diverso esito si perviene avendo riguardo alle norme di carattere generale dettate dal codice di rito in tema di provvedimenti del giudice sulle richieste delle parti. 1.1.In particolare, l'art. 121, comma 1, del codice di rito prevede che "Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge, entro quindici giorni", mentre l'ultimo comma dell'art. 125 stesso codice, in relazione a tutti i provvedimenti diversi da quelli espressamente regolamentati dalla legge, stabilisce che siano "adottati senza l'osservanza di particolari formalità e, quando non è stabilito altrimenti, anche oralmente".

Ebbene, come è evidente, nessuna delle richiamate disposizioni contempla l'obbligo, a pena di nullità del provvedimento, di notifica all'interessato del provvedimento assunto dal giudice de plano.

La mancanza della previsione di un obbligo formale di informazione L ., alle parti, assistito dalla comminatoria di nullità, dell'esito dell'istanza ex art. 22 disp. att. cod.proc. pen. trova un ulteriore addentellato processuale nel disposto dell'art. 128, comma 1 seconda parte, cod. proc. pen., il quale prescrive l'obbligo di comunicazione al pubblico ministero e di notifica alle parti private dell'avviso di deposito contenente l'indicazione del dispositivo "quando si tratta di provvedimenti impugnabili".

Previsione da cui appunto si trae a contrariis la regola circa l'assenza di alcun obbligo di comunicazione/notificazione del provvedimento - non impugnabile - assunto sulla richiesta di autorizzazione ex art. 22 disp. att. cod. proc. pen. 1.2.

Le considerazioni che precedono, preso atto dell'assenza di una previsione legislativa di un obbligo di comunicazione a carico del giudice del provvedimento reso sulla richiesta di cui al citato art. 22, hanno condotto la giurisprudenza a ravvisare in capo all'istante un onere di accedere all'ufficio pubblico con tempestività al fine di acquisire nozione dell'eventuale provvedimento di accoglimento o di rigetto o dell'inattività del giudice nel tempo (Sez. 6 n. 34075 del 29/09/2020 , Rv. 279948).

Questo perché il codice di rito stabilisce in linea generale all'art. 121 cod. proc. pen. il dovere del giudice di provvedere sulle istanze avanzate dalle parti in un tempo definito e, ciò nondimeno, non correla alla decisione un obbligo di tempestiva comunicazione, sicché non può che rimettersi alla diligenza dell'interessato che ha proposto la richiesta di verificare il sopraggiungere della risposta (in questo senso, v. in motivazione Sez. 6, n. 38673 del 07/10/2011, Romeo, Rv. 25084801; conf.

Sez. 6, n. 29848 del 24/04/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 25325201).

1.3. A tale interpretazione il Collegio intende prestare convinta adesione, ribadendo il principio di diritto secondo cui, per tutti i provvedimenti che siano resi dal giudice su istanza di parte e per i quali il codice di rito non abbia fissato specifiche regole procedurali né un espresso obbligo di comunicazione, costituisce onere della parte e, precisamente, del difensore, informarsi dell'eventuale accoglimento o rigetto ovvero del mancato esame dell'istanza.

Consegue a tanto che anche il provvedimento reso ai sensi dell'art. 22 disp. att. cod. proc.pen., su istanza di parte, non è soggetto a specifiche regole procedurali né ad obbligo di comunicazione, l'omissione della quale non dà luogo a nullità, costituendo onere dell'interessato attivarsi per conoscere l'esito della propria istanza.

1.4. Della regula iuris testè delineata ha fatto corretta applicazione il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel dichiarare l'assenza dell'imputato non comparso alla udienza del 24 aprile 2018, senza alcuna giustificazione.

Invero, non gravando sul giudice procedente uno specifico obbligo sanzionato a pena di nullità di dare comunicazione all'istante dell'esito della richiesta ex art. 22 disp. att. cod. proc. pen., l'interessato avrebbe potuto, rectius dovuto, attivarsi diligentemente a mezzo del proprio difensore per prendere tempestiva cognizione del provvedimento autorizzatorio, così da potere presenziare all'udienza (ex plurimis Sez. 5, n. 13184 del 02/02/2001, Rv. 218391; Sez. 4, n. 28620 del 23/06/2015 , Rv. 264044), giacchè l'autorizzazione in questione, una volta rilasciata, abilita di per sè l'imputato a recarsi presso l'ufficio giudiziario per presenziare all'udienza.

1.5. Tutto questo, nel caso di specie, tuttavia, non è avvenuto.

E, invero, risulta dalla consultazione del fascicolo - a cui la Corte di legittimità accede in ragione della natura del vizio dedotto ( error in procedendo) - che, alla udienza del 23 aprile 2018, il difensore di fiducia, presente attraverso un sostituto processuale munito di delega, nulla ha eccepito in ordine alla mancata conoscenza da parte dell'imputato del provvedimento emesso dal Tribunale ex art. 22 disp. att. cod. proc. pen., pur avendo compiuto altre attività processuali, consistenti nel deposito sia della richiesta di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio che della istanza di revoca della misura cautelare in corso.

A tanto deve aggiungersi che, con il gravame di merito, la Difesa appellante non ha formulato alcuna censura sul punto, non risultando affatto posta la questione di rito che è stata prospettata solo con il ricorso per cassazione.

Cosicchè, anche a volere seguire la tesi del ricorrente, trattandosi della omissione di un avviso di rinvio dell'udienza, non integrante un'ipotesi di mancata citazione dell' imputato, potrebbe solo ritenersi integrata una nullità di ordine generale e a regime intermedio, che deve essere eccepita nella prima occasione processuale utile dal difensore (Sez. 4, n. 24955 del 26/04/2017, Rv. 269948; Sez. 5, n. 26585 del 19/04/2017 Rv. 270873), ovvero, nel caso di specie, in sede di redazione dei motivi di appello.

2. E' infondato anche il secondo motivo.

Sempre dalla consultazione dell'incarto processuale, emerge, infatti, che, sia il dispositivo letto in udienza che la intestazione della sentenza impugnata risultano correttamente compilati, contenendo indicazioni esatte con riguardo al nome dell' imputato, al giudice che adottò la sentenza di primo grado e alla data della sentenza.

A tal fine, occorre avere riguardo all'orientamento secondo cui l'errore riconoscibile, dal testo della sentenza, non dà luogo a nullità potendo essere corretto ex art. 130 cpp. (Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, Rv. 273269).

2.1. Il principio, già declinato nel vigore del precedente codice di procedura penale, (Sez. 5, n. 1355 del 12/11/1986 (dep. 1987 ) Rv. 175026 ; Conf.

Rv. n 114593; e Rv. 124516. ), è ribadito anche nelle più recenti pronunce di questa Corte che, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, qualora la divergenza dipenda da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, ritengono legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l' errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti. (Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, Rv. 273269).

Si ritiene, infatti, che la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso ( Sez. 2, n. 3186 del 28/11/2013 (dep. 2014 ) Rv. 258533 - 01; conf.

Sez. 5, n. 44867 del 14/09/2015, rv. 265873 Sez. 4, n. 26172 del 19/05/2016, Rv. 267153 - 01; Sez. 3 n. 3969 del 25/09/2018 (dep. 2019 ) Rv. 275690).

Poiché il carattere unitario della sentenza in conformità al quale il dispositivo e la motivazione, quali sue parti, si integrano naturalmente a vicenda - non determina l'applicazione del principio generale della prevalenza del primo in funzione della sua natura di immediata espressione della volontà decisoria del giudice, laddove, L nel dispositivo, ricorra un errore materiale obiettivamente riconoscibile, il contrasto con la motivazione è meramente apparente, con la conseguenza che è consentito fare riferimento a quest'ultima per determinare l'effettiva portata del dispositivo, individuare l'errore che lo affligge ed eliminarne gli effetti, giacché essa, permettendo di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente la volontà del giudice, conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni fondanti la decisione (Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018 Rv. 273269).

Deve, dunque, escludersi la nullità della sentenza nella ipotesi in cui la difformità del dispositivo dalla motivazione sia dovuta non a contraddittorietà di ordine logico, ma ad errore materiale chiaramente risultante dagli atti e, in particolare, dalla motivazione della sentenza.

In tal caso, la motivazione prevale sul dispositivo, e il giudice può procedere alla correzione del dispositivo.

2.2. Nel caso di specie, l'errore è ancor più agevolmente riconoscibile in considerazione della circostanza che il dispositivo letto e pubblicato alla udienza del 13 luglio 2020 risulta correttamente compilato.

Cosicchè, la natura della decisione, rectius, il suo oggetto, si trae oltre che, con inequivoca e giuridica pregnanza, dal percorso argomentativo della sentenza impugnata, la quale si diffonde, in ragionato confronto, nella disamina dei motivi di appello proposti dall' imputato e nell'analisi della sentenza di primo grado, anche dal confronto con il dispositivo di udienza, oltre che dalla intestazione della sentenza: in entrambi tali atti i dati in questione - quelli su cui è caduto l'errore della Corte di appello - sono infatti correttamente riportati.

In conclusione, le discrasie segnalate dal difensore, presenti nel solo testo del dispositivo replicato in calce alla sentenza, integrano, all'evidenza, errori materiali che, in quanto agevolmente riconoscibili, non consentono di dubitare che la sentenza impugnata sia riferibile al processo, a carico dell'odierno ricorrente, definito in primo grado dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 23 aprile 2018.

3. Alla correzione dell'errore potrà provvedersi, nella competente sede di merito, ai sensi dell'art. 130 cod. proc.pen., mentre, al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 13/07/2020 della [OSCURATO:PERSONA] ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Kate TASSONE, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata letta la memoria dell'avvocato difensore dell'imputato, che insiste nell'accoglimento del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto con strappo in concorso, condannandolo alla pena di giustizia. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge due motivi. 2.1. violazione dell'art. 178 lett. C), 179, 185, 420 bis e 420 ter cod. proc. pen. Premette il ricorrente che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del 16 aprile 2018, avendo preso atto dell'omessa traduzione dell'imputato, detenuto, per questa causa, agli arresti domiciliari, aveva rinviato il dibattimento al 24 aprile 2018, autorizzandolo a comparire libero e senza scorta all'udienza. Si duole la Difesa che, alla successiva udienza, la causa era stata trattata, pur nell'assenza dell'imputato, che, ancora detenuto agli arresti domiciliari, non era nuovamente comparso alla udienza, per non essere stato informato dell'ordinanza adottata dal Tribunale, non comunicatagli. Da qui, la violazione del diritto di difesa e l'eccepita nullità della sentenza. 2.2. violazione dell'art. 546 co. 3 cod. proc. pen. perché, nel dispositivo della sentenza impugnata, vi sono erronei riferimenti alla sentenza di primo grado ( relativi alla data della decisione, al nome dell'imputato e al Giudice che l'aveva adottata). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1. La prima doglianza si incentra sulla doverosità, o meno, della notifica del provvedimento con il quale il Giudice procedente abbia autorizzato, ai sensi dell'art. 22 disp. att. cod. proc. pen., il detenuto agli arresti domiciliari ad allontanarsi dal luogo di detenzione per partecipare all'udienza di celebrazione del processo a suo carico. La norma ora citata disciplina specificamente le modalità di comparizione della persona in stato di arresto o di detenzione domiciliare dinanzi all'autorità giudiziaria, e non prevede che debba essere data comunicazione all'imputato, che si trova agli arresti domiciliari, della concessa autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di detenzione, essendo prevista soltanto la comunicazione all'ufficio di polizia giudiziaria territorialmente competente. Né a diverso esito si perviene avendo riguardo alle norme di carattere generale dettate dal codice di rito in tema di provvedimenti del giudice sulle richieste delle parti. 1.1.In particolare, l'art. 121, comma 1, del codice di rito prevede che "Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge, entro quindici giorni", mentre l'ultimo comma dell'art. 125 stesso codice, in relazione a tutti i provvedimenti diversi da quelli espressamente regolamentati dalla legge, stabilisce che siano "adottati senza l'osservanza di particolari formalità e, quando non è stabilito altrimenti, anche oralmente". Ebbene, come è evidente, nessuna delle richiamate disposizioni contempla l'obbligo, a pena di nullità del provvedimento, di notifica all'interessato del provvedimento assunto dal giudice de plano. La mancanza della previsione di un obbligo formale di informazione L ., alle parti, assistito dalla comminatoria di nullità, dell'esito dell'istanza ex art. 22 disp. att. cod.proc. pen. trova un ulteriore addentellato processuale nel disposto dell'art. 128, comma 1 seconda parte, cod. proc. pen., il quale prescrive l'obbligo di comunicazione al pubblico ministero e di notifica alle parti private dell'avviso di deposito contenente l'indicazione del dispositivo "quando si tratta di provvedimenti impugnabili". Previsione da cui appunto si trae a contrariis la regola circa l'assenza di alcun obbligo di comunicazione/notificazione del provvedimento - non impugnabile - assunto sulla richiesta di autorizzazione ex art. 22 disp. att. cod. proc. pen. 1.2. Le considerazioni che precedono, preso atto dell'assenza di una previsione legislativa di un obbligo di comunicazione a carico del giudice del provvedimento reso sulla richiesta di cui al citato art. 22, hanno condotto la giurisprudenza a ravvisare in capo all'istante un onere di accedere all'ufficio pubblico con tempestività al fine di acquisire nozione dell'eventuale provvedimento di accoglimento o di rigetto o dell'inattività del giudice nel tempo (Sez. 6 n. 34075 del 29/09/2020 , Rv. 279948). Questo perché il codice di rito stabilisce in linea generale all'art. 121 cod. proc. pen. il dovere del giudice di provvedere sulle istanze avanzate dalle parti in un tempo definito e, ciò nondimeno, non correla alla decisione un obbligo di tempestiva comunicazione, sicché non può che rimettersi alla diligenza dell'interessato che ha proposto la richiesta di verificare il sopraggiungere della risposta (in questo senso, v. in motivazione Sez. 6, n. 38673 del 07/10/2011, Romeo, Rv. 25084801; conf. Sez. 6, n. 29848 del 24/04/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 25325201). 1.3. A tale interpretazione il Collegio intende prestare convinta adesione, ribadendo il principio di diritto secondo cui, per tutti i provvedimenti che siano resi dal giudice su istanza di parte e per i quali il codice di rito non abbia fissato specifiche regole procedurali né un espresso obbligo di comunicazione, costituisce onere della parte e, precisamente, del difensore, informarsi dell'eventuale accoglimento o rigetto ovvero del mancato esame dell'istanza. Consegue a tanto che anche il provvedimento reso ai sensi dell'art. 22 disp. att. cod. proc.pen., su istanza di parte, non è soggetto a specifiche regole procedurali né ad obbligo di comunicazione, l'omissione della quale non dà luogo a nullità, costituendo onere dell'interessato attivarsi per conoscere l'esito della propria istanza. 1.4. Della regula iuris testè delineata ha fatto corretta applicazione il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel dichiarare l'assenza dell'imputato non comparso alla udienza del 24 aprile 2018, senza alcuna giustificazione. Invero, non gravando sul giudice procedente uno specifico obbligo sanzionato a pena di nullità di dare comunicazione all'istante dell'esito della richiesta ex art. 22 disp. att. cod. proc. pen., l'interessato avrebbe potuto, rectius dovuto, attivarsi diligentemente a mezzo del proprio difensore per prendere tempestiva cognizione del provvedimento autorizzatorio, così da potere presenziare all'udienza (ex plurimis Sez. 5, n. 13184 del 02/02/2001, Rv. 218391; Sez. 4, n. 28620 del 23/06/2015 , Rv. 264044), giacchè l'autorizzazione in questione, una volta rilasciata, abilita di per sè l'imputato a recarsi presso l'ufficio giudiziario per presenziare all'udienza. 1.5. Tutto questo, nel caso di specie, tuttavia, non è avvenuto. E, invero, risulta dalla consultazione del fascicolo - a cui la Corte di legittimità accede in ragione della natura del vizio dedotto ( error in procedendo) - che, alla udienza del 23 aprile 2018, il difensore di fiducia, presente attraverso un sostituto processuale munito di delega, nulla ha eccepito in ordine alla mancata conoscenza da parte dell'imputato del provvedimento emesso dal Tribunale ex art. 22 disp. att. cod. proc. pen., pur avendo compiuto altre attività processuali, consistenti nel deposito sia della richiesta di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio che della istanza di revoca della misura cautelare in corso. A tanto deve aggiungersi che, con il gravame di merito, la Difesa appellante non ha formulato alcuna censura sul punto, non risultando affatto posta la questione di rito che è stata prospettata solo con il ricorso per cassazione. Cosicchè, anche a volere seguire la tesi del ricorrente, trattandosi della omissione di un avviso di rinvio dell'udienza, non integrante un'ipotesi di mancata citazione dell' imputato, potrebbe solo ritenersi integrata una nullità di ordine generale e a regime intermedio, che deve essere eccepita nella prima occasione processuale utile dal difensore (Sez. 4, n. 24955 del 26/04/2017, Rv. 269948; Sez. 5, n. 26585 del 19/04/2017 Rv. 270873), ovvero, nel caso di specie, in sede di redazione dei motivi di appello. 2. E' infondato anche il secondo motivo. Sempre dalla consultazione dell'incarto processuale, emerge, infatti, che, sia il dispositivo letto in udienza che la intestazione della sentenza impugnata risultano correttamente compilati, contenendo indicazioni esatte con riguardo al nome dell' imputato, al giudice che adottò la sentenza di primo grado e alla data della sentenza. A tal fine, occorre avere riguardo all'orientamento secondo cui l'errore riconoscibile, dal testo della sentenza, non dà luogo a nullità potendo essere corretto ex art. 130 cpp. (Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, Rv. 273269). 2.1. Il principio, già declinato nel vigore del precedente codice di procedura penale, (Sez. 5, n. 1355 del 12/11/1986 (dep. 1987 ) Rv. 175026 ; Conf. Rv. n 114593; e Rv. 124516. ), è ribadito anche nelle più recenti pronunce di questa Corte che, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, qualora la divergenza dipenda da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, ritengono legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l' errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti. (Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, Rv. 273269). Si ritiene, infatti, che la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso ( Sez. 2, n. 3186 del 28/11/2013 (dep. 2014 ) Rv. 258533 - 01; conf. Sez. 5, n. 44867 del 14/09/2015, rv. 265873 Sez. 4, n. 26172 del 19/05/2016, Rv. 267153 - 01; Sez. 3 n. 3969 del 25/09/2018 (dep. 2019 ) Rv. 275690). Poiché il carattere unitario della sentenza in conformità al quale il dispositivo e la motivazione, quali sue parti, si integrano naturalmente a vicenda - non determina l'applicazione del principio generale della prevalenza del primo in funzione della sua natura di immediata espressione della volontà decisoria del giudice, laddove, L nel dispositivo, ricorra un errore materiale obiettivamente riconoscibile, il contrasto con la motivazione è meramente apparente, con la conseguenza che è consentito fare riferimento a quest'ultima per determinare l'effettiva portata del dispositivo, individuare l'errore che lo affligge ed eliminarne gli effetti, giacché essa, permettendo di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente la volontà del giudice, conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni fondanti la decisione (Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018 Rv. 273269). Deve, dunque, escludersi la nullità della sentenza nella ipotesi in cui la difformità del dispositivo dalla motivazione sia dovuta non a contraddittorietà di ordine logico, ma ad errore materiale chiaramente risultante dagli atti e, in particolare, dalla motivazione della sentenza. In tal caso, la motivazione prevale sul dispositivo, e il giudice può procedere alla correzione del dispositivo. 2.2. Nel caso di specie, l'errore è ancor più agevolmente riconoscibile in considerazione della circostanza che il dispositivo letto e pubblicato alla udienza del 13 luglio 2020 risulta correttamente compilato. Cosicchè, la natura della decisione, rectius, il suo oggetto, si trae oltre che, con inequivoca e giuridica pregnanza, dal percorso argomentativo della sentenza impugnata, la quale si diffonde, in ragionato confronto, nella disamina dei motivi di appello proposti dall' imputato e nell'analisi della sentenza di primo grado, anche dal confronto con il dispositivo di udienza, oltre che dalla intestazione della sentenza: in entrambi tali atti i dati in questione - quelli su cui è caduto l'errore della Corte di appello - sono infatti correttamente riportati. In conclusione, le discrasie segnalate dal difensore, presenti nel solo testo del dispositivo replicato in calce alla sentenza, integrano, all'evidenza, errori materiali che, in quanto agevolmente riconoscibili, non consentono di dubitare che la sentenza impugnata sia riferibile al processo, a carico dell'odierno ricorrente, definito in primo grado dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 23 aprile 2018. 3. Alla correzione dell'errore potrà provvedersi, nella competente sede di merito, ai sensi dell'art. 130 cod. proc.pen., mentre, al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s
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