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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 novembre 2021

Cassazione n. 43747/2021

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PL1 F l CATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna, Sezione Riesame. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il G.I.P. presso il Tribunale di Ferrara, il 7/4/2021, emetteva ordinanza ex artt. 272 e 282 ter c.p.p., con la quale applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, prescrivendo allo stesso di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequen- tati o in cui si svolgono le ordinarie attività di vita di [OSCURATO:PERSONA], di mante- nere comunque dalla stessa una distanza minima di 200 metri e di non comunicarci con nessun mezzo diretto e indiretto; A seguito della proposta istanza di riesame di tale provvedimento, il Tribunale del Riesame di Bologna, con ordinanza del 22/4/2021 ha dichiarato inammissibile il gravame ex art. 24 comma 6 sexies lett. b) della L. 176/2020 di conversione del D.L. 137/2020, in quanto l'allegato depositato unitamente all'istanza di riesame non è stato sottoscritto digitalmente;

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con un primo motivo il difensore ricorrente deduce violazione degli artt. 309 e 177 cod. proc. pen.

Nel ricordare che l'ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame presentata dallo scrivente difensore, richiamandosi ai principi in ordine al deposito telematico degli atti introdotti dalla L. 176/2020, in quanto il docu- mento allegato all'istanza non era stato sottoscritto digitalmente, come richiesto dall'art. 24 comma 6 sexiees lett. b) della predetta legge di conversione del D.L. 137/2020, il difensore ricorrente ritiene che tale provvedimento si esponga ad una duplice censura.

In primo luogo, viene osservato che l'allegato depositato (e non sottoscritto digitalmente) dalla difesa unitamente all'istanza di riesame altri non è se non l'or- dinanza con la quale il G.I.P. di Ferrara ha applicato nei confronti del Polidoro la misura cautelare di cui all'art. 282 ter c.p.p., ossia l'ordinanza per l'appunto im- pugnata dinanzi al Tribunale del Riesame, dunque un atto assolutamente non ob- bligatorio e non previsto dall'art. 309 c.p.p. al fine del corretto esperimento dell'i- stanza di riesame.

In buona sostanza, il Tribunale del Riesame ha dichiarato inammissibile il gra- vame perché non era sottoscritto digitalmente un documento, anzi un atto emesso dal G.I.P. per la precisione, la cui allegazione non è prevista da nessuna norma procedurale ivi compreso l'art. 309 c.p.p. che disciplina tale impugnazione.Si ritiene, inoltre, che l'ordinanza impugnata, violi apertamente quel principio generale di conservazione degli atti che costituisce un principio cardine dell'intero ordinamento giuridico, che esprime una regola esegetica che si identifica nella esigenza generale di non privare di validità ed efficacia atti e comportamenti solo perché difettosi od oscuri, optando, ove possibile, per il contenimento degli errori processuali, in un'ottica di economia processuale ed efficienza del sistema.

In ragione di ciò, il Tribunale del Riesame di Bologna, dichiarando inammissi- bile l'istanza di riesame a causa della mancata sottoscrizione di un atto "inutile" e non necessario per la proposizione dell'istanza, avrebbe disatteso tale principio di conservazione degli atti.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza camerale senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato e disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna, Sezione Riesame.

4. Il ricorso è fondato.

Fondato è il rilievo del ricorrente in ordine alla non essenzialità dell'allegazione della ordinanza impugnata al fine della proposizione del riesame, quando, come nella specie, l'istanza di riesame sottoscritta digitalmente contenga tutti gli ele- menti necessari per l'individuazione del provvedimento impugnato e sia dunque autosufficiente al fine del perfezionarsi dell'impugnazione ai sensi degli artt. 309, 582, 583 c.p.p.

L'inosservanza del disposto dell'art. 24 co. 6 sexies lett. b) D.L. 137/2020, come convertito con L. n. 176/2020, può all'evidenza rilevare in tanto in quanto concerna elementi essenziali alla completezza e perfezionamento dell'impugna- zione stessa e non, come nel caso in esame, l'atto che si va ad impugnare.

Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento, con trasmissione degli atti per il prosieguo al Tribunale del riesame di Bologna.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bologna, Sezione Riesame, per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma il 25 novembre 2021 igliere es nsore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PL1 F l CATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna, Sezione Riesame. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il G.I.P. presso il Tribunale di Ferrara, il 7/4/2021, emetteva ordinanza ex artt. 272 e 282 ter c.p.p., con la quale applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, prescrivendo allo stesso di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequen- tati o in cui si svolgono le ordinarie attività di vita di [OSCURATO:PERSONA], di mante- nere comunque dalla stessa una distanza minima di 200 metri e di non comunicarci con nessun mezzo diretto e indiretto; A seguito della proposta istanza di riesame di tale provvedimento, il Tribunale del Riesame di Bologna, con ordinanza del 22/4/2021 ha dichiarato inammissibile il gravame ex art. 24 comma 6 sexies lett. b) della L. 176/2020 di conversione del D.L. 137/2020, in quanto l'allegato depositato unitamente all'istanza di riesame non è stato sottoscritto digitalmente; 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo il difensore ricorrente deduce violazione degli artt. 309 e 177 cod. proc. pen. Nel ricordare che l'ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame presentata dallo scrivente difensore, richiamandosi ai principi in ordine al deposito telematico degli atti introdotti dalla L. 176/2020, in quanto il docu- mento allegato all'istanza non era stato sottoscritto digitalmente, come richiesto dall'art. 24 comma 6 sexiees lett. b) della predetta legge di conversione del D.L. 137/2020, il difensore ricorrente ritiene che tale provvedimento si esponga ad una duplice censura. In primo luogo, viene osservato che l'allegato depositato (e non sottoscritto digitalmente) dalla difesa unitamente all'istanza di riesame altri non è se non l'or- dinanza con la quale il G.I.P. di Ferrara ha applicato nei confronti del Polidoro la misura cautelare di cui all'art. 282 ter c.p.p., ossia l'ordinanza per l'appunto im- pugnata dinanzi al Tribunale del Riesame, dunque un atto assolutamente non ob- bligatorio e non previsto dall'art. 309 c.p.p. al fine del corretto esperimento dell'i- stanza di riesame. In buona sostanza, il Tribunale del Riesame ha dichiarato inammissibile il gra- vame perché non era sottoscritto digitalmente un documento, anzi un atto emesso dal G.I.P. per la precisione, la cui allegazione non è prevista da nessuna norma procedurale ivi compreso l'art. 309 c.p.p. che disciplina tale impugnazione.Si ritiene, inoltre, che l'ordinanza impugnata, violi apertamente quel principio generale di conservazione degli atti che costituisce un principio cardine dell'intero ordinamento giuridico, che esprime una regola esegetica che si identifica nella esigenza generale di non privare di validità ed efficacia atti e comportamenti solo perché difettosi od oscuri, optando, ove possibile, per il contenimento degli errori processuali, in un'ottica di economia processuale ed efficienza del sistema. In ragione di ciò, il Tribunale del Riesame di Bologna, dichiarando inammissi- bile l'istanza di riesame a causa della mancata sottoscrizione di un atto "inutile" e non necessario per la proposizione dell'istanza, avrebbe disatteso tale principio di conservazione degli atti. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza camerale senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato e disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna, Sezione Riesame. 4. Il ricorso è fondato. Fondato è il rilievo del ricorrente in ordine alla non essenzialità dell'allegazione della ordinanza impugnata al fine della proposizione del riesame, quando, come nella specie, l'istanza di riesame sottoscritta digitalmente contenga tutti gli ele- menti necessari per l'individuazione del provvedimento impugnato e sia dunque autosufficiente al fine del perfezionarsi dell'impugnazione ai sensi degli artt. 309, 582, 583 c.p.p. L'inosservanza del disposto dell'art. 24 co. 6 sexies lett. b) D.L. 137/2020, come convertito con L. n. 176/2020, può all'evidenza rilevare in tanto in quanto concerna elementi essenziali alla completezza e perfezionamento dell'impugna- zione stessa e non, come nel caso in esame, l'atto che si va ad impugnare. Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento, con trasmissione degli atti per il prosieguo al Tribunale del riesame di Bologna. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bologna, Sezione Riesame, per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 25 novembre 2021 igliere es nsore Il Presidente
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