CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2022
Cassazione n. 34972/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa 1'11 novembre 2022, ha confermato la decisione del GIP dei Tribunale di Napoli, del 17 maggio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati alla pena ritenuta di giustizia per il concorso nei reati di rapina, lesioni personali e porto di armi. Considerato che l'unico motivo del ricorso presentato dal difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta il giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen., è privo di specificità e, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839), dai giudici del merito (si vedano pagg. 5 e 6 sulla parzialità e non decisività delle dichiarazioni confessorie dell'imputato rispetto a quelle del correo); ritenuto che anche il ricorso presentato dal difensore del coimputato [OSCURATO:PERSONA], con il quale si critica il mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62, primo comma, nn. 4 e 6, cod. pen., è privo dei requisiti di specificità in quanto le doglianze difensive non sono scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata che, sostenute da corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 5831 del 28/01/2022, Malvaso, Rv. 282586; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685), sono ampiamente rispondenti alle relative censure (si vedano pagg. 7 e 8 sulla non irrisorietà del danno e sulla non incidenza delle dichiarazioni confessorie in ordine alla elisione o attenuazione delle conseguenze dannose); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i