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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14034/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 4 novembre 2019, con cui la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del 17 novembre 2017 del Tribunale di Urbino, che lo aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione, in quanto dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 10 del d.

Igs. n. 74 del 2000.

Tale reato era stato a lui contestato al capo B per avere occultato, quale socio accomandatario e amministratore di diritto della [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di evadere le imposte sui redditi e l'Iva, documenti e scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari, e in particolare: il registro iva delle fatture 2006, il registro Iva acquisti anno 2006, 41 fatture di vendita emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA] nel 2006, 98 fatture di acquisto relative al 2006 e 3 fatture di vendite emesse dalla medesima società nel 2007; fatto accertato in Urbino il 23 ottobre 2009, con contestazione e applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale.

2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale la difesa contesta il giudizio di colpevolezza dell'imputato, osservando che nel caso di specie era emersa inequivocabile l'impossibilità di stabilire se il mancato rinvenimento delle scritture contabili fosse dovuto a un'omissione originaria ovvero a una sopravvenuta attività di eliminazione, richiedendo la fattispecie contestata l'occultamento o la distruzione di tali scritture, mentre la mancata tenuta delle scritture contabili è rilevante unicamente sul piano amministrativo.

3. Orbene, il ricorso risulta inammissibile, perché manifestamente infondato.

Il ricorrente, infatti, non si è confrontato adeguatamente con l'apparato motivazionale della sentenza impugnata, nella quale sono stati richiamati gli esiti della verifica fiscale svolta presso la sede della [OSCURATO:SOCIETA], da cui è emerso il mancato reperimento dei documenti fiscali riferiti sia al 2006 (registri iva, 41 fatture di vendita e 98 fatture di acquisto), sia al 2007 (registri iva e fatture di vendita), anno in cui la società ha continuato a operare.

A carico di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società, non solo dal punto di vista formale, ma anche sostanziale, avendo egli compiuto direttamente talune operazioni commerciali, è stato dunque ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 10 del d.

Igs. n. 74 del 2000, posto che il mancato rinvenimento della documentazione fiscale, dipeso evidentemente da un'iniziativa volontaria e non meramente colposa, essendo provato che la documentazione fiscale era stata emessa dalla società [OSCURATO:SOCIETA], ha reso molto più difficile, se non incompleta, la ricostruzione dei movimenti economici della società da parte dei finanzieri.

A ciò è stato aggiunto il rilievo che il comportamento dell'imputato, evasore totale, è stato chiaramente animato dal fine di non far emergere i redditi occultati dalla società da lui amministrata, dovendosi considerare che al ricorrente, con riferimento all'omessa dichiarazione dei redditi riferita all'anno di imposta 2006, è stato contestato anche il reato di cui all'art. 5 del d.

Igs. n. 74 del 2000, reato che, pur essendo stato dichiarato estinto per prescrizione, vale tuttavia a fare luce sul dolo della fattispecie per cui è intervenuta condanna.

Ora, in quanto sorretta da considerazioni non illogiche e coerenti con le acquisizioni probatorie, la motivazione della sentenza impugnata non presta il fianco alle censure difensive, sollevate in termini non adeguatamente specifici.

4. In conclusione, stante la manifesta infondatezza della doglianza sollevata, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 4 novembre 2019, con cui la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del 17 novembre 2017 del Tribunale di Urbino, che lo aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione, in quanto dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000. Tale reato era stato a lui contestato al capo B per avere occultato, quale socio accomandatario e amministratore di diritto della [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di evadere le imposte sui redditi e l'Iva, documenti e scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari, e in particolare: il registro iva delle fatture 2006, il registro Iva acquisti anno 2006, 41 fatture di vendita emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA] nel 2006, 98 fatture di acquisto relative al 2006 e 3 fatture di vendite emesse dalla medesima società nel 2007; fatto accertato in Urbino il 23 ottobre 2009, con contestazione e applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale. 2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale la difesa contesta il giudizio di colpevolezza dell'imputato, osservando che nel caso di specie era emersa inequivocabile l'impossibilità di stabilire se il mancato rinvenimento delle scritture contabili fosse dovuto a un'omissione originaria ovvero a una sopravvenuta attività di eliminazione, richiedendo la fattispecie contestata l'occultamento o la distruzione di tali scritture, mentre la mancata tenuta delle scritture contabili è rilevante unicamente sul piano amministrativo. 3. Orbene, il ricorso risulta inammissibile, perché manifestamente infondato. Il ricorrente, infatti, non si è confrontato adeguatamente con l'apparato motivazionale della sentenza impugnata, nella quale sono stati richiamati gli esiti della verifica fiscale svolta presso la sede della [OSCURATO:SOCIETA], da cui è emerso il mancato reperimento dei documenti fiscali riferiti sia al 2006 (registri iva, 41 fatture di vendita e 98 fatture di acquisto), sia al 2007 (registri iva e fatture di vendita), anno in cui la società ha continuato a operare. A carico di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società, non solo dal punto di vista formale, ma anche sostanziale, avendo egli compiuto direttamente talune operazioni commerciali, è stato dunque ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000, posto che il mancato rinvenimento della documentazione fiscale, dipeso evidentemente da un'iniziativa volontaria e non meramente colposa, essendo provato che la documentazione fiscale era stata emessa dalla società [OSCURATO:SOCIETA], ha reso molto più difficile, se non incompleta, la ricostruzione dei movimenti economici della società da parte dei finanzieri. A ciò è stato aggiunto il rilievo che il comportamento dell'imputato, evasore totale, è stato chiaramente animato dal fine di non far emergere i redditi occultati dalla società da lui amministrata, dovendosi considerare che al ricorrente, con riferimento all'omessa dichiarazione dei redditi riferita all'anno di imposta 2006, è stato contestato anche il reato di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000, reato che, pur essendo stato dichiarato estinto per prescrizione, vale tuttavia a fare luce sul dolo della fattispecie per cui è intervenuta condanna. Ora, in quanto sorretta da considerazioni non illogiche e coerenti con le acquisizioni probatorie, la motivazione della sentenza impugnata non presta il fianco alle censure difensive, sollevate in termini non adeguatamente specifici. 4. In conclusione, stante la manifesta infondatezza della doglianza sollevata, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così d
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