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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2024

Cassazione n. 30475/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data 14/12/2022, la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 589 bis cod pen. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, articolando tre motivi con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la condotta di guida dell'imputato e il decesso della persona offesa; la esclusione dell'attenuante di cui al comma 7 e la dosimetria della pena. 3 .

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

I primi due motivi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e, come tale, inammissibili (sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693).

E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n.'19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693).

4. La Corte territoriale ha ritenuto sussistente il nesso causale, e disatteso la doglianza già avanzata in sede di appello ( supposta incertezza sulla causa mortis della vittima poiché non era stata eseguita l'autopsia) rilevando, in base alle chiare e inequivocabili acquisizioni probatorie, che gli operatori del 118, intervenuti sul posto, avevano constatato il decesso per politraumatismo, così come il medico legale nominato dal PM, La decisione smentisce l'assunto, meramente fattuale, dedotto nel ricorso, secondo cui non vi sarebbero stati segni sul corpo della vittima (pag. 5 sentenza impugnata).

Di qui, la manifesta infondatezza anche del motivo inerente alla sussistenza di profili di responsabilità della persona offesa.

Stesse considerazioni si impongono in ordine alla dosimetria della pena.

E' parimenti consolidato il principio per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata sottolinea la spregiudicatezza della condotta di guida dell'imputato, che aveva eseguito una inversione a U nonostante la linea continua sulla mezzeria; in ogni caso la pena, contenuta in anni due e mesi sei di reclusione, è ampiamente al di sotto del medio edittale.

4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del,f2 ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna fl ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data 14/12/2022, la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 589 bis cod pen. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, articolando tre motivi con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la condotta di guida dell'imputato e il decesso della persona offesa; la esclusione dell'attenuante di cui al comma 7 e la dosimetria della pena. 3 . Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. I primi due motivi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e, come tale, inammissibili (sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n.'19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). 4. La Corte territoriale ha ritenuto sussistente il nesso causale, e disatteso la doglianza già avanzata in sede di appello ( supposta incertezza sulla causa mortis della vittima poiché non era stata eseguita l'autopsia) rilevando, in base alle chiare e inequivocabili acquisizioni probatorie, che gli operatori del 118, intervenuti sul posto, avevano constatato il decesso per politraumatismo, così come il medico legale nominato dal PM, La decisione smentisce l'assunto, meramente fattuale, dedotto nel ricorso, secondo cui non vi sarebbero stati segni sul corpo della vittima (pag. 5 sentenza impugnata). Di qui, la manifesta infondatezza anche del motivo inerente alla sussistenza di profili di responsabilità della persona offesa. Stesse considerazioni si impongono in ordine alla dosimetria della pena. E' parimenti consolidato il principio per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01). Nel caso di specie, la sentenza impugnata sottolinea la spregiudicatezza della condotta di guida dell'imputato, che aveva eseguito una inversione a U nonostante la linea continua sulla mezzeria; in ogni caso la pena, contenuta in anni due e mesi sei di reclusione, è ampiamente al di sotto del medio edittale. 4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del,f2 ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna fl ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024 I
Sentenza Cassazione n. 30475/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris