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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 20640/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Palermo udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA] udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagato, che ha rinunciato al ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale della libertà di Palermo ha confermato l'ordinanza con cui è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e dell'obbligo di dimora nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato del reato di corruzione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] articolando due motivi.

3. All'udienza il difensore ha rinunciato all'impugnazione, essendo stata la misura cautelare revocata.

4. Alla rinuncia consegue la inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Palermo udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA] udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagato, che ha rinunciato al ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale della libertà di Palermo ha confermato l'ordinanza con cui è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e dell'obbligo di dimora nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato del reato di corruzione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] articolando due motivi. 3. All'udienza il difensore ha rinunciato all'impugnazione, essendo stata la misura cautelare revocata. 4. Alla rinuncia consegue la inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2023.
Sentenza Cassazione n. 20640/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris