CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16070/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Garzia,-ricorrenti principali e controricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 5722/2019depositata il 24.12.2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.3.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16786/2020Numero sezionale 719/2026Numero di raccolta generale 16070/2026Data pubblicazione 25/05/2026Nell'aprile del 2000 Sergio e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio dinanzi alTribunale di Vicenza il germano [OSCURATO:PERSONA] e la madre MariaBasso, domandando la divisione dell’asse ereditario del di loro padre LuigiBertuzzo, deceduto il 4.8.1987 senza lasciare testamento, costituito daalcuni immobili siti in Comune di Montegalda, dalle attrezzature destinatealla coltivazione dei terreni dell’azienda agricola del de cuius e da alcunicrediti.Costituitosi, [OSCURATO:PERSONA] aderiva alla domanda di divisione,chiedendo, tuttavia, di considerarsi ricompresi nella comunione anche altricespiti, non indicati nell’atto di citazione e nella dichiarazione disuccessione; domandava, inoltre, il rendiconto dei beni detenuti in viaesclusiva dal germano Sergio, nonché di considerare, nell’assegnazionedegli immobili, le migliorie apportate alla porzione di villa bifamiliare da luiabitata.[OSCURATO:PERSONA], non costituita, decedeva nelle more del giudizio.Con la sentenza n. 1442/2018, il Tribunale di Vicenza disponeva loscioglimento della comunione secondo il progetto divisionale n. 3elaborato dal CTU, che prevedeva la costituzione di una servitù coattiva dipassaggio a carico della porzione immobiliare assegnata al coerede [OSCURATO:PERSONA], a favore della porzione assegnata al germano Aldo, e noncomportava la necessità di eseguire opere di trasformazione dei fondiassegnati ai condividenti, né di versare conguagli in denaro.[OSCURATO:PERSONA] interponeva appello avverso la prefata sentenza.Nella resistenza di Aldo e [OSCURATO:PERSONA], costituitisi con un unicopatrocinio, la Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza n. 5722/2019 del26.11/24.12.2019, ordinava a [OSCURATO:PERSONA] di corrispondere algermano [OSCURATO:PERSONA] la sua quota dei frutti maturati sui beni facenti partedella comunione e fatti propri per intero dal primo, la cui stima era stataeseguita dal CTU impiegando come parametro l’ipotetico canone di affittoche la massa ereditaria avrebbe percepito ove i terreni agricoli fosseroNumero registro generale 16786/2020Numero sezionale 719/2026Numero di raccolta generale 16070/2026Data pubblicazione 25/05/2026stati dati in uso a terzi. Quanto al progetto di divisione, la Cortedistrettuale riteneva preferibile la soluzione già individuata dal Tribunalerispetto al progetto n. 5 predisposto dal medesimo CTU, anche tenutoconto della sua corrispondenza ad una situazione fattuale già adottata daicondividenti in costanza di comunione per regolare l’uso delle dueabitazioni assegnate a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA]. Dichiarava, inoltre,non necessaria, ai fini della costituzione della servitù coattiva, l’assolutainterclusione del fondo derivato dalla divisione giudiziale, rispondendoessa ad una migliore organizzazione degli spazi ed all’esigenza dicontenere al minimo le opere rese necessarie dalla divisione.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno propostoricorso a questa Corte, sulla base di un’unica censura, e Pier GiorgioBertuzzo ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, affidato a tremotivi. I ricorrenti principali hanno depositato controricorso per resistereal ricorso incidentale.[OSCURATO:PERSONA] si è costituito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] insostituzione dell’originario difensore.Nell’imminenza dell’adunanza camerale, il solo ricorrente incidentale hadepositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con un’unica censura, i ricorrenti principali deducono, in relazioneall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., la violazione e/o errata applicazionedegli articoli 4, 9, 49, 55 della L. n. 203/1982 in materia di contratti agrarie conseguente omessa pronuncia. [OSCURATO:PERSONA] di seconde cure avrebbeerroneamente stimato il valore dei frutti ricavati dalla coltivazione deiterreni agricoli da parte di [OSCURATO:PERSONA], aderendo all’espletata CTU,che non aveva tenuto conto degli accordi intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e ilde cuius, in contrasto con l’orientamento di questa Corte che stabilisceche, essendo divenute prive di effetti sia le tabelle per il canone di equoaffitto, di cui all’art. 9 L. n. 203/1982, sia i redditi dominicali di cui all’art.Numero registro generale 16786/2020Numero sezionale 719/2026Numero di raccolta generale 16070/2026Data pubblicazione 25/05/202662 della predetta legge, il canone di affitto del fondo agricolo è quellostabilito liberamente tra le parti.Il primo motivo attiene all'accoglimento in secondo grado della domandariconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna di [OSCURATO:PERSONA] perl'importo di € 41.795,87 oltre interessi legali dalla CTU Boron espletata inprimo grado (8.2.2017) al saldo, per essersi appropriato del denaropresente sui conti del defunto al momento della sua morte (noncontestato in questa sede), dei frutti derivanti dai terreni agricoli diproprietà del de cuius [OSCURATO:PERSONA], deceduto ab intestato il 4.8.1987(compresi quelli affittati da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]per 15 anni), nonché del valore degli attrezzi agricoli del defunto, dei lorofrutti e di quelli tratti sempre da [OSCURATO:PERSONA] da un fabbricato agricolodi proprietà del defunto.Si assume che la Corte distrettuale, non abbia tenuto conto che ilcontratto di durata quindicennale di affitto di fondi rustici concluso daldefunto con il figlio [OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in assenza di tempestivadisdetta da parte del concedente, la cui morte non aveva effetti estintivisul contratto ex art. 49 comma 3° della L. n. 203/1982, si fosse rinnovatoper eguale durata ai sensi dell'art. 4 della L. n. 203/1982, e che pertantonella stima dei frutti il CTU nominato in primo grado, geom. [OSCURATO:PERSONA],e nella conseguente sentenza impugnata, si sarebbe dovuto tener contodel canone di affitto (di € 26,40 annui per campo vicentino)convenzionale pattuito nel contratto di affitto, peraltro accettato anche daPiergiorgio [OSCURATO:PERSONA] allorché aveva percepito, asseritamente in anticiporispetto alla scadenza, l'affitto dei terreni per le annualità dal novembre1987 al novembre 2002, e non del superiore canone di mercato per affittoa terzi (di € 150,00 annui per campo vicentino seminativo e di € 600,00annui per campo vicentino a vigneto) che era stato determinato dal CTUnel giudizio di primo grado.Numero registro generale 16786/2020Numero sezionale 719/2026Numero di raccolta generale 16070/2026Data pubblicazione 25/05/2026Ci si duole poi che il CTU avrebbe utilizzato un canone calcolato secondo icoefficienti dell'apposita [OSCURATO:PERSONA] per l'equo canoneancorché il canone di equo affitto basato sui redditi dominicali risultantidal catasto del 1939 ex articoli 9 e 62 della L. n. 203/1982 fosse statotravolto dalla sentenza n. 318 del 5.7.2002 della Consulta, che ne avevadichiarato l'illegittimità costituzionale per irrisorietà del compenso delconcedente, sicché si doveva avere riguardo al canone liberamentestabilito dalle parti.Ulteriormente i ricorrenti principali lamentano che [OSCURATO:PERSONA] siastato condannato a pagare al fratello [OSCURATO:PERSONA] anche la quota dei fruttidegli attrezzi agricoli e del fabbricato agricolo, che invece dovevanoancora ritenersi da lui utilizzati in forza del prorogato contratto di affitto, eche non si sia tenuto conto che anche [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto inuso l'abitazione urbana con l'annesso fondo rustico di un campo vicentinoe mezzo, facente parte anch'esso della massa ereditaria.Ci si duole, poi, del fatto che nel calcolo della metratura del primo pianodell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe stata identica a quellaspeculare dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], e che pertanto sarebbestato erroneamente determinato il valore del compendio ereditario.Sostengono, infine, i ricorrenti principali, di non avere impugnato lasentenza di primo grado e le quantificazioni dei frutti dei fondi rusticieffettuate in primo grado dal CTU Boron, in quanto la sentenza delTribunale di Vicenza, in linea con le indicazioni delle parti e del CTU, ed adifferenza della sentenza di secondo grado, non aveva previsto conguaglitra i condividenti.Il primo motivo del ricorso principale é in parte inammissibile ed in parteinfondato.Anzitutto é inammissibile nella parte in cui pur lamentandosi violazioni dilegge in rapporto alla L. n. 203/1982, in realtà si pongono a base dellacensura questioni nuove, richiedenti nuovi accertamenti in fatto, che nonNumero registro generale 16786/2020Numero sezionale 719/2026Numero di raccolta generale 16070/2026Data pubblicazione 25/05/2026risultano minimamente trattate dall'impugnata sentenza, quali quella dellamancata disdetta e conseguente proroga automatica del contrattoquindicennale di affitto di fondi rustici concluso dal de cuius con il figlioSergio [OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], quella dell'inclusione nello stesso degli attrezziagricoli e del fabbricato agricolo i cui frutti sono stati conteggiati dal CTU,e quella della coltivazione e percezione di frutti da parte di PiergiorgioBertuzzo dal fondo attiguo alla sua abitazione, senza indicare come e conquale atto tali questioni sarebbero state proposte dai ricorrenti principalinei precedenti gradi di giudizio.In proposito, quindi, va richiamata la giurisprudenza consolidata di questaCorte secondo la quale ove una determinata questione giuridica - cheimplichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nellasentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede dilegittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizionedi inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarnel'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare inquale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modoalla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di taleasserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (vedi exmultis Cass. 23.8.2025 n. 23761; Cass. 24.1.2019 n. 2038).La violazione delle disposizioni della L. n. 203/1982 lamentata, pertanto,si fa discendere non dalla ricostruzione in fatto che é stata compiutadall'impugnata sentenza, che ha ritenuto cessata l'efficacia del contratto diaffitto concluso nel 1987 dal de cuius col figlio Sergio nel 1987 alla suanaturale scadenza di quindici anni, accompagnata dalla restituzione dellaquota dei canoni spettante al coerede [OSCURATO:PERSONA] alla scadenzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma da una ricostruzione in fatto diversa, che presupponeuna proroga alla scadenza di quel contratto, che non é statatempestivamente allegata e che non può essere accertata in fatto in sededi legittimità.Numero registro generale 16786/2020Numero sezionale 719/2026Numero di raccolta generale 16070/2026Data pubblicazione 25/05/2026Inammissibile, perché meritale, e comunque a sua volta nuova, é lacensura relativa all'errata metratura del primo piano dell'abitazione di AldoBertuzzo.Infondata é poi la doglianza sulla misura del canone di affitto percepibileda terzi, determinata dal CTU Boron nel giudizio di primo grado, edutilizzata poi dalla sentenza impugnata al fine di condannare SergioBertuzzo a restituire a [OSCURATO:PERSONA] la quota dei frutti dei beniereditari da lui solo percepiti, posto che tale misura non é stata messa indiscussione da Sergio e [OSCURATO:PERSONA], né da [OSCURATO:PERSONA] nelcorso delle operazioni peritali, nelle conclusioni del giudizio di primo gradoe neppure con l'appello principale o con quello incidentale, ragione per laquale la sentenza impugnata, a pagina 9 ultimo capoverso, ha indicatoche la valutazione del CTU non era stata fatta oggetto di critica.Pur essendo risultato vittorioso [OSCURATO:PERSONA] sulla riconvenzionale diPiergiorgio [OSCURATO:PERSONA] di rendiconto e restituzione dei frutti dei beni ereditarigoduti dal fratello Sergio in via esclusiva nella sentenza di primo grado,che sul punto, così come sulla divisione del denaro liquido rimasto suiconti del defunto non aveva provveduto, a fronte della riproposizionenell'appello principale di [OSCURATO:PERSONA] delle suindicate domandericonvenzionali, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto con l'appello incidentalecontestare gli importi dei frutti dei terreni agricoli che erano stati stimatidal CTU in primo grado per l'eventualità che quelle riconvenzionali fosseroaccolte, non potendo limitarsi a confidare che anche il giudice di secondogrado non provvedesse su di esse ritenendo che tutte le parti, con le lorodomande, avessero manifestato la volontà di evitare qualsiasi conguagliosia in ordine alla divisione dei beni mobili ed immobili del compendioereditario, che in ordine al godimento in via esclusiva da parte di singolicoeredi di beni ereditari fruttiferi.Il CTU Boron, comunque, nel fissare in € 150,00 annui per campovicentino seminativo e in € 600,00 annui per campo vicentino a vigneto,Numero registro generale 16786/2020Numero sezionale 719/2026Numero di raccolta generale 16070/2026Data pubblicazione 25/05/2026non ha determinato il canone che sarebbe stato ricavabile dall'affitto aterzi dei terreni agricoli del defunto secondo i coefficienti dell'appositaCommissione Provinciale per l'equo canone, o secondo la previsionedell'art. 9 e dell'art. 62 della L.n.203/1982 colpite dalla sentenza dellaCorte Costituzionale n. 318 del 5.7.2002, ma in base a parametri dimercato.Per effetto della declaratoria d'incostituzionalità di cui alla sentenza dellaConsulta citata, sono divenute prive di effetti sia le tabelle per il canone diequo affitto, disciplinate dall'art. 9 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 203 e dalle normeda questo richiamate, sia, ai fini della quantificazione del canone stesso, iredditi dominicali stabiliti, ai sensi dell'art. 62 della L. n. 203 del 1982, anorma del R.D.L. 4.4.1939 n. 589, per cui il canone dovuto dalla parteconduttrice nei contratti di affitto di fondi rustici è unicamente quellostabilito liberamente tra le parti o l'ultimo, giudizialmente accertato consentenza passata in cosa giudicata anteriormente alla sentenza n. 318 del2002; non è, pertanto, consentito al giudice — in attesa di un'eventualenuova disciplina della materia — determinare un canone equo insostituzione di quello voluto dalle parti o definitivamente accertato dalgiudice (vedi in tal senso Cass. 12.4.2011 n.8413; Cass. 11.11.2007n.23931), ma é senz'altro ammissibile, in mancanza di contratti di affittodi fondi rustici in essere, la determinazione del canone ricavabiledall'affitto dei terreni agricoli ereditari a terzi sul mercato, tanto più chel'importo così stimato dal CTU in primo grado ed usato poi dalla sentenzaimpugnata, non é stato tempestivamente contestato dalle parti.In ogni caso in tema di divisione giudiziale la stima dei beni da dividere ela scelta del criterio da adottare per la determinazione del valore di talibeni, e naturalmente anche dei loro frutti, con riguardo a natura,ubicazione, consistenza, possibile utilizzazione e condizioni di mercato,rientrano nel potere discrezionale ed esclusivo del giudice del merito; talivalutazioni sono insindacabili in sede di legittimità, se sostenute daNumero registro generale 16786/2020Numero sezionale 719/2026Numero di raccolta generale 16070/2026Data pubblicazione 25/05/2026adeguata e razionale motivazione (Cass. 11.9.2020 n. 18909; Cass.15.2.2002 n. 7059).1A) Con il primo articolato motivo, il ricorrente incidentale lamenta, aisensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli articoli 1032, 1051, 1052 e 1053 c.c., con riferimentoall’individuazione della soluzione divisionale n. 3 in luogo di quella di cui aln. 5, atteso che dai documenti prodotti nel giudizio di prime cure sievinceva la possibilità di realizzare un autonomo passaggio carrabile per laparte di proprietà spettante ad [OSCURATO:PERSONA], senza la necessità dicostituire una servitù di transito a carico della porzione immobiliareassegnata al ricorrente incidentale. Peraltro, detta servitù sarebbe statadalla Corte distrettuale imposta illegittimamente, stante la noninterclusione, neppure in via relativa, del fondo assegnato al coerede AldoBertuzzo; il ricorrente incidentale denunzia, altresì, in relazione all’art.360, comma 1°, nn. 3) e 4) c.p.c., l’error in iudicando in cui sarebbeincorsa la Corte distrettuale per violazione degli articoli 116 c.p.c., 2700 e2714 c.c., e, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 5) c.p.c., l’omessavalutazione di un elemento decisivo della controversia, per non averedetta Corte tenuto conto della valenza probatoria dei documenti prodottiin giudizio, che, in quanto pubblici, erano pienamente comprovanti lecircostanze e gli elementi in essi contenuti.2A) Con il secondo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°,n. 3) c.p.c., il ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1032 c.c., per non avere la Corte distrettualeprevisto, a fronte dell’imposizione della servitù coattiva di passaggio acarico del fondo a lui assegnato, il versamento, in suo favore della relativaindennità, di cui all’art. 1032 c.c..3A) Con la terza doglianza, il ricorrente incidentale lamenta, in relazioneall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degliarticoli 713 e 1111 c.c. e, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 5) c.p.c.,Numero registro generale 16786/2020Numero sezionale 719/2026Numero di raccolta generale 16070/2026Data pubblicazione 25/05/2026l’omesso esame di elemento decisivo della controversia, giacché lapronuncia in questa sede gravata, prevedendo la costituzione della servitùa carico del fondo del resistente, non avrebbe realizzato per una partedella massa ereditaria la divisione, creando una commistione di diritti epoteri sul medesimo bene che ne limiterebbe il godimento da parte deltitolare della proprietà e che imporrebbe al titolare del fondo dominante,per l’esercizio del proprio diritto di servitù di passaggio, di venirecontinuamente a contatto con il proprietario del fondo servente.I tre motivi di ricorso incidentale fatti valere da [OSCURATO:PERSONA] essere esaminati congiuntamente, in quanto tutti attinenti alfatto che la sentenza di secondo grado, sul punto conforme a quella diprimo grado, abbia optato per il progetto di divisione n. 3 predisposto dalCTU Boron.Esso lascia tra le porzioni con immobile ad uso abitativo in Comune diMontegalda, assegnate ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], un unicoaccesso comune ad uso promiscuo sulla via Capitelli, ed impone al fondodi quest'ultimo l'esistente servitù di passaggio su parte del terrenoassegnato per raggiungere da tale via l'abitazione assegnata ad AldoBertuzzo, peraltro senza attribuirgli un'indennità per la servitù coattivacostituita nonostante la mancanza di interclusione assoluta, o relativa, delfondo assegnato ad [OSCURATO:PERSONA], e frustrando altresì il diritto diPiergiorgio [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere una divisione totale dei fondi con lesovrastanti abitazioni.Si assume che i giudici di merito avrebbero dovuto optare, piuttosto, per ilprogetto di divisione n. 5 predisposto dal CTU Boron, che prevedevainvece la costituzione di una nuova servitù di accesso alla porzioneassegnata ad [OSCURATO:PERSONA] attraverso il passa carraio e pedonale che sisarebbe dovuto aprire dalla strada provinciale n. 20 Bacchiglione (viaBorgo) e per il quale era stata già ottenuta documentazione fidefaciente diNumero registro generale 16786/2020Numero sezionale 719/2026Numero di raccolta generale 16070/2026Data pubblicazione 25/05/2026fattibilità, e che avrebbe consentito quindi di non imporre servitùsvalutanti sul fondo assegnato a [OSCURATO:PERSONA].I motivi sono infondati, perché la Corte distrettuale ha optato per ilprogetto divisionale n. 3 predisposto dal CTU Boron, confermando quantogià ritenuto dal giudice di primo grado, in quanto tale soluzione, chericonosceva a ciascuno dei tre condividenti l'assegnazione di un'abitazioneed anche di terreno era immediatamente attuabile perché già esisteva infatto da molti anni (é stata richiamata la foto 9 allegata alla CTU) laservitù di passaggio e carrabile sul più ampio terreno assegnato aPiergiorgio [OSCURATO:PERSONA] per raggiungere dall'accesso di via Capitelli, delComune di Montegalda, l'abitazione della villa bifamiliare assegnata adAldo [OSCURATO:PERSONA], e si evitava così il rischio che l'apertura del passo carraiodalla via provinciale per accedere autonomamente all'abitazione assegnataa quest'ultimo non fosse concessa (dovendosi distinguere un parerepreventivo di fattibilità, dal rilascio effettivo dell'autorizzazionedell'apertura del passo carraio, dipendente da terzi e subordinata allapresentazione ed approvazione di un progetto di intervento concreto)lasciando in tal caso ad [OSCURATO:PERSONA] un fondo intercluso. Si é inoltreevidenziato che la soluzione favorita non comportava la necessità diulteriori lavori, con annessi costi, e permetteva quindi di evitare conguagliin denaro, mentre il progetto divisionale n. 5 avrebbe comportato costi perl'apertura del nuovo passo carraio e l'asservimento al passaggio delterreno più ridotto assegnato ad [OSCURATO:PERSONA]. Si é poi spiegato, a pagina9 nella sentenza impugnata, che nessuna indennità competeva aPiergiorgio [OSCURATO:PERSONA] per la servitù di passaggio insistente sul terreno a luiassegnato per l'accesso all'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], perché di tale pesosi era già tenuto conto nell'assegnazione in suo favore di una più ampiaporzione del terreno circostante le due abitazioni del villino bifamiliare, eche l'opzione era giustificata per una migliore organizzazione degli spaziNumero registro generale 16786/2020Numero sezionale 719/2026Numero di raccolta generale 16070/2026Data pubblicazione 25/05/2026esterni del villino bifamiliare e per contenere al minimo le nuove opererese necessarie dalla divisione.La soluzione adottata, frutto di una valutazione di merito approfonditaconforme ai principi normativi generali in tema di divisione, ha consentitoquindi di comodamente dividere il compendio ereditario, alterando il menopossibile lo stato dei luoghi e riducendo al minimo le opere necessarie ed irelativi costi, ed il fatto che la divisione adottata non sia condivisa daPiergiorgio [OSCURATO:PERSONA], che la ritiene errata in quanto avrebbe lasciato incomproprietà l'ingresso e gravato parte del suo terreno con la servitù dipassaggio pedonale e carrabile che conduce all'abitazione del fratello AldoBertuzzo, non significa che sia stato negato il diritto di chiedere loscioglimento della comunione (vedi in un caso analogo Cass. 11.10.2019n. 25660), né che si possa sindacare la motivata valutazione di merito cheé stata compiuta.Questa Corte ha del resto evidenziato che il concetto di comoda divisibilitàdi un bene immobile, cui fanno riferimento gli articoli 720 e 1114 c.c.,comprende sia la possibilità di un materiale frazionamento del bene, sia lapossibilità di un frazionamento che non produca un notevoledeprezzamento di esso rispetto all'utilizzazione del complesso indiviso eche consenta, inoltre, la formazione di quote suscettibili di autonomo elibero godimento, non gravate, cioè, da pesi, servitù e limitazioni eccessivi(vedi Cass. 16.4.1981 n. 2309: nella specie la Suprema Corte ha cassatola sentenza di merito che aveva affermato la indivisibilità con la solamotivazione che non era «concepibile» una coabitazione tra icondividenti).Occorre ulteriormente osservare che pacificamente il villino bifamiliare concircostante terreno sito in Montegalda, che era oggetto di comunioneereditaria tra le parti, presentava già, da molti anni prima della divisione,l'asservimento di fatto di una porzione del terreno assegnato a PiergiorgioBertuzzo al fine di consentire il passaggio pedonale e carrabileNumero registro generale 16786/2020Numero sezionale 719/2026Numero di raccolta generale 16070/2026Data pubblicazione 25/05/2026dall'ingresso di via Capitelli fino all'abitazione poi assegnata ad AldoBertuzzo, per cui nel momento in cui essi sono stati frazionati in dueporzioni, assegnate ai due fratelli, senza che siano state dettatedisposizioni contrarie al permanere di quel passaggio, la servitù si écostituita automaticamente per destinazione del padre di famiglia ex art.1062 comma 2° c.c..La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, ripetutamente affermato, chese i due fondi cessano di appartenere allo stesso proprietario senza alcunadisposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente epassivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati e che talicondizioni possono realizzarsi anche quando la divisione sia stata dispostacon sentenza (Cass. n. 18909/2020); in tal caso la pronuncia non viene inconsiderazione come statuizione costitutiva delle eventuali servitù, bensìcome fatto giuridico che, in correlazione con la situazione obbiettiva deiluoghi, determina il sorgere della servitù secondo lo schema dellacostituzione per destinazione del padre di famiglia (Cass. 23.2.2024n.4805; Cass. 9.5.2023 n. 12381; Cass. 10.5.2022 n. 14714 ).Ne deriva che nessuna indennità era dovuta a [OSCURATO:PERSONA] per lacostituzione di servitù coattiva in ragione dell'interclusione assoluta, orelativa del fondo assegnato ad [OSCURATO:PERSONA], perché la servitù dipassaggio si é di fatto costituita per destinazione del padre di famiglia eciò esclude il diritto all'indennizzo in aggiunta alla ragione già evidenziatanella sentenza impugnata, che della svalutazione del terreno assegnato aPiergiorgio [OSCURATO:PERSONA] per l'esistenza su di esso della servitù di passaggiopedonale e carrabile a favore della porzione assegnata ad [OSCURATO:PERSONA],si era già tenuto conto nella valutazione delle porzioni, attribuendo aPiergiorgio [OSCURATO:PERSONA] compensativamente una più ampia superficie delterreno circostante il villino bifamiliare rispetto al fratello [OSCURATO:PERSONA].La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione dellespese processuali del giudizio di legittimità.Numero registro generale 16786/2020Numero sezionale 719/2026Numero di raccolta generale 16070/2026Data pubblicazione 25/05/2026Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art.13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriorecontributo unificato a carico dei ricorrenti principali e del ricorrenteincidentale, se dovuto. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso principale ed il ricorso incidentale e dichiaracompensate le spese del giudizio di legittimità. Dà atto che sussistono ipresupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R.n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico deiricorrenti principali e del ricorrente incidentale, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24.3.2026Il PresidenteGiuseppe Tedesco