CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 marzo 2024
Cassazione n. 13767/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17119-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - ricorrente incidentale - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] di indebito R.G.N.17119/2022 Cron. Rep. Ud.12/03/2024 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA].; -ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 982/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/04/2022 R.G.N. 2966/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 14 aprile (notificata il 13 maggio) 2022, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza di primo grado, di reiezione della sua domanda di ripetizione della somma di € 23.943,71 corrisposta al lavoratore indicato in epigrafe, in esecuzione di sentenza del Pretore di Palermo (n. 1163/1996) riformata dal Tribunale della stessa città (n. 5657/1999), in giudicato, che aveva rigettato la domanda del lavoratore; 2. come il Tribunale, essa ha ritenuto il difetto di prova (nell’onere della società datrice) del credito restitutorio, per inidoneità della documentazione prodotta (prospetti paga di febbraio e aprile 1997 non quietanzati dal lavoratore) a fondare l’avvenuta corresponsione della somma, in assenza di indicazione delle modalità di pagamento, né di altri elementi gravemente né concordemente presuntivi; 3. inoltre, la Corte territoriale ha compensato tra le parti le spese del grado, per “la difficoltà ricostruttiva della fattispecie e l’oggettiva difficoltà di reperimento di documentazione idonea a comprovare eventuali pagamenti risalenti nel tempo e riferibili a soggetto diverso ([OSCURATO:SOCIETA].)”;4. con atto notificato il 30 giugno 2022, la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c., cui il lavoratore ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, con un unico motivo; 5. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. la ricorrente ha dedotto nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., per motivazione apparente, non avendo la Corte territoriale chiarito le ragioni di ravvisata inidoneità dell’avvenuto pagamento della somma richiesta in ripetizione (primo motivo); 2. esso è infondato; 3. non si configura, per l’argomentata illustrazione delle ragioni della decisione (a pg. 3), la denunciata motivazione apparente, ricorrente quando, benché graficamente esistente, essa non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass. s.u. 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. 23 maggio 2019, n. 13977; Cass. 1 marzo 2022, n. 6758). Ed essa è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo di violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma Cost., individuabile nelle ipotesi (come, tra le altre, quella di motivazione apparente) che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., dando luogo a nullità della sentenza (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940);4. la ricorrente ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, quale la ravvisata insussistenza di indizi idonei a ritenere l’avvenuto pagamento della somma richiesta in ripetizione (secondo motivo); 5. esso è inammissibile; 6. nel caso di specie ricorre, infatti, l’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348ter, quinto comma c.p.c., applicabile ratione temporis, non avendo la ricorrente, per evitare l’inammissibilità del motivo dedotto ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., indicato leragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrandone la diversità tra loro (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass. 6 agosto 2019, n. 20994; Cass. 13 aprile 2021, n. 9656); 7. a propria volta il controricorrente, in via di ricorso incidentale, ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 91, primo comma e 92, secondo comma c.p.c., per inesistenza dei presupposti per la compensazione delle spese del giudizio, non individuabili nel“la difficoltà ricostruttiva della fattispecie e l’oggettiva difficoltà di reperimento di documentazione idonea a comprovare eventuali pagamenti risalenti nel tempo e riferibili a soggetto diverso ([OSCURATO:SOCIETA].)” (unico motivo), 8. esso è inammissibile; 9. secondo il più recente orientamento di questa Corte (ribadito da Cass. 21 ottobre 2022, n. 31135), meritevole di condivisione, l'impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, deve essere dichiarata inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale (Cass. 12387/2016; Cass. 6156/2018; Cass.27616/2019), trattandosi di una impugnazione che non dipende da quella avversa, nel senso che l'interesse ad impugnare non nasce dalla impugnazione altrui, non potendosi consentire di “recuperare”, mediante l'appello tardivo, la possibilità di effettuare una impugnazione il cui interesse era già presente dal momento della pubblicazione della sentenza (Cass. S.U. 29 ottobre 2020, n. 23903; Cass.24 agosto 2020, n. 17614); 9.1. nel caso di specie, il controricorrente ha notificato il 22 luglio 2022, oltre il termine prescritto di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza d’appello impugnata (il 13 maggio 2022), e pertanto tardivamente, il proprio ricorso incidentale, dolendosi della statuizione (di compensazione tra le parti) delle spese di giudizio del grado di appello, così il suo interesse all’impugnazione avendo origine dal momento della pubblicazione della sentenza e non dell'impugnazione principale; 10. pertanto il ricorso principale deve essere rigettato e l’incidentale dichiarato inammissibile, con la compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra le parti, reciprocamente soccombenti e con raddoppio del contributo unificato per entrambi i ricorrenti, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; dichiara compensate le spese del giudizio tra le parti. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri