CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12710/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente -e nei confronti diAssessorato dell’istruzione e della formazione professionale della RegioneSiciliana, rappresentato e difeso ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA] delloStato di Catania- intimato –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1566/2024 depositatail 24/10/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27066/2024Numero sezionale 1486/2026Numero di raccolta generale 12710/2026Data pubblicazione 05/05/20261. — Con sentenza del 27.3.2023 il Tribunale di Catania,accogliendo la domanda revocatoria ex art. 67 l.fall. proposta dalseguito [OSCURATO:PERSONA]), ha dichiarato l’inefficacia del pagamento, a mezzobonifico bancario, della somma di € 25.760,85 eseguito in data28.3.2017 in favore di [OSCURATO:PERSONA] da parte di Unicredit, qualetesoriere dell’Assessorato regionale siciliano dell'istruzione e dellaformazione, in forza dell'ordinanza di assegnazione emessa il 6.3.2017dal G.E. del Tribunale di Palermo, all'esito dell’azione esecutivapromossa dal Cucuzza per il soddisfacimento di crediti di lavoromaturati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] tra il 2011 e il 2013; per l’effetto, hacondannato il Cucuzza a corrispondere alla curatela del fallimento ANFEla somma predetta, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo espese di giudizio.2. — La Corte di Appello di Catania, accogliendo il gravameproposto da [OSCURATO:PERSONA], ha invece rigettato la domanda revocatoriafallimentare e ha condannato la curatela fallimentare a rifondere lespese di entrambi i gradi di giudizio sia all’appellante che al terzochiamato in causa, Assessorato regionale siciliano dell’istruzione e dellaformazione professionale.3. — In particolare, per quanto ancora rileva, la corte territorialeha ritenuto fondato, in via assorbente, il motivo sulla inapplicabilitàdell’esimente prevista dal comma 3, lett. f), dell’art. 67 l. fall., inquanto, nel sistema della legge fallimentare, la regola generale restaquella della revocabilità degli atti e dei pagamenti compiuti in periodosospetto, mentre i casi di esenzione dalla revocatoria si pongono intermini di vere e proprie eccezioni, con conseguente interpretazioneletterale restrittiva delle norme che li prevedono, anche in ragione dellaspecifica ragione che presiede a ciascuno di essi, alla luce dellagiurisprudenza di legittimità sulla impossibilità di ricondurre ad unità lefattispecie di esenzione contemplate nelle varie lettere del terzoNumero registro generale 27066/2024Numero sezionale 1486/2026Numero di raccolta generale 12710/2026Data pubblicazione 05/05/2026comma dell’art. 67, l.fall., nel senso che «mentre alcune delle stesse(lett. a, b) mirano a consentire la prosecuzione dell'attività produttiva,evitando che il timore della revocatoria scoraggi altri operatoridall'entrare in rapporti con l'imprenditore in difficoltà, altre (lett. d, e,g) sono volte ad agevolare il ricorso alle procedure di composizionenegoziale della crisi d'impresa, sottraendo alla revocatoria gli atticompiuti in funzione o in esecuzione delle stesse, ed altre ancoratrovano giustificazione nell'appartenenza del creditore o dell'altrocontraente a particolari categorie di soggetti ritenute meritevoli ditutela (lett. c, f)» (Cass. n. 1697/2023).La corte etnea ha poi affermato che, diversamente da quanto sostenutodal tribunale, l’esenzione contemplata dalla lett. f) del comma 3dell’art. 67 l. fall. non ha quale diretta finalità la necessità di assicurarel'ordinaria gestione dell'impresa -come invece nel caso delle esenzionidi cui alle lettere a) e b)- bensì trova preminente giustificazione nellafinalità sociale di tutela del lavoro in ogni sua forma, ivi compresi irapporti lavorativi di parasubordinazione e di natura interinaleorganicamente inseriti nell’impresa. Con la conseguenza chel’esenzione in esame non può ritenersi limitata a pagamenti diretribuzioni corrisposti contestualmente o “quasi contestualmente” allaprestazione lavorativa, ravvisando un sicuro indice letterale esistematico in tal senso nel fatto che la previsione di cui alla lett. f) noncontiene, a differenza della lett. a) dell’art. 67, l.fall., alcunaspecificazione circa l’esercizio dell’attività di impresa, o ai “terminid’uso” del pagamento.4. — La sentenza è stata impugnata dal Fallimento [OSCURATO:PERSONA] con ricorsoper cassazione affidato a quattro motivi, illustrato da memoria, cuiPietro Cucuzza ha resistito con controricorso, parimenti illustrato damemoria. L’Assessorato intimato non ha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. — Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazionedell’art. 67, comma 3, lett. f) l. fall., ai sensi dell'art. 360, primoNumero registro generale 27066/2024Numero sezionale 1486/2026Numero di raccolta generale 12710/2026Data pubblicazione 05/05/2026comma, n. 3, c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto applicabile- sic et simpliciter - l’esenzione prevista dalla citata norma al credito dilavoro, in quanto tale, senza considerare che la ratio della normasarebbe stata, invece, quella di garantire le prestazioni lavorativesvolte in periodi pressoché contestuali all’esercizio dell’impresa, sia aifini del mantenimento della stabilità del rapporto lavorativo, sia ai finidella continuità aziendale dell’impresa, anche in situazione di crisi.2. — Il secondo prospetta la «Nullità della sentenza ex art. 132 n.4 c.p.c., art. 111 comma 6 Cost. per violazione dell’art. 67, comma 3lett. f) l.fall. con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».3. — Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato per«Violazione di legge ex art. 132 II comma n.4 c.p.c. e art. 111 comma6 della Costituzione. Nullità della sentenza per assenza di motivazionee/o motivazione apparente in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c.».4. — Col quarto mezzo si denuncia la «Illegittimità della sentenzaper omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto didiscussione tra le parti ex art. 360 n. 5, c.p.c.», per essere lamotivazione della sentenza impugnata viziata ed erronea anche inrapporto all’omesso esame del fatto - incontestato tra le parti – che ilpagamento attinto da revocatoria riguardava crediti per prestazionilavorative svolte tra agosto 2011 e settembre 2013, ma eraintervenuto solo in data 28 marzo 2017, dopo che il rapporto di lavoroera cessato il 14 dicembre 2014 a seguito di licenziamento collettivo.Di conseguenza, si trattava di pagamento di crediti relativi a prestazionilavorative inidonee a garantire la stabilità del rapporto (oramai cessatoda anni), ovvero la continuazione dell’attività di impresa e lafunzionalità dell’organizzazione produttiva nel periodo di crisi, stantel’ormai conclamato stato di insolvenza, che sfociava pochi mesi doponel fallimento.5. — I primi quattro motivi, da trattare unitariamente, sonoinfondati.Numero registro generale 27066/2024Numero sezionale 1486/2026Numero di raccolta generale 12710/2026Data pubblicazione 05/05/2026Sostiene, in buona sostanza, il Fallimento ricorrente che la decisioneimpugnata sarebbe erronea nell’aver ritenuto applicabile l’esenzioneprevista dall’art. 67, comma 3, lett. f), l. fall., esclusivamente sullabase della natura del credito di lavoro, in quanto tale privilegiato edoggetto di tutela costituzionale, laddove la ratio dell’esenzione sarebbe,diversamente, quella di garantire il credito solo per la prestazionelavorativa svolta pressoché contestualmente all’attivitàimprenditoriale, anche in situazione di crisi, e come funzionaleall’esercizio dell’impresa, attraverso la garanzia di stabilità del lavoro.In altri termini, l’esenzione applicata non si baserebbe sulla preminentegiustificazione della finalità sociale di tutela del lavoro in ogni sua forma(anche parasubordinata), ex sé solo considerata, ma in quanto direttaad assicurare l'ordinaria gestione dell'impresa, atteso che fine dellanorma sarebbe anche quello di assicurare all’imprenditore la stabilitàdi rapporti funzionali all’esercizio dell’impresa, tutelando il lavoratoreed evitando che la minaccia della revocatoria possa rappresentare unimpedimento alla continuazione della prestazione di lavoro in favoredell’impresa.Tali considerazioni non sono meritevoli di positivo apprezzamento,risultando corretta l’interpretazione fornita dalla Corte territorialedell’esenzione disciplinata dall’art. 67, comma 3, lett. f), l. fall.Militano in tal senso diversi argomenti, che non paiono superabili.5.1. — Recita l’art. 67, terzo comma, lett. f), sopra citato, che “Nonsono soggetti all’azione revocatoria: … f) i pagamenti dei corrispettiviper prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori,anche non subordinati, del fallito”.Ebbene, già la lettera della norma evidenzia, senza possibilità difraintendimenti, che l’esenzione in discorso va a tutelare il diritto allaretribuzione dei lavoratori dell’impresa, subordinati e parasubordinati(“altri collaboratori”). Diritto da intendersi come strumentale al lorosostentamento, e dunque di rilevanza costituzionale, per comeNumero registro generale 27066/2024Numero sezionale 1486/2026Numero di raccolta generale 12710/2026Data pubblicazione 05/05/2026presidiato dall’art. 36 Cost., nella sua declinazione diretta a garantire“una esistenza libera e dignitosa” ai lavoratori e alle loro famiglie.E’ questa una disposizione che offre una tutela parallela e - si puòaggiungere - “simmetrica” a quella già garantita, in sede di ripartodell’attivo fallimentare, dall’art. 2751 bis, n. 1, c.c., con ilriconoscimento del privilegio generale sui beni mobili ai crediti“lavoristici”, a salvaguardia del diritto dei lavoratori alla retribuzione,non solo quale corrispettivo della prestazione lavorativa - nellaprospettiva della sinallagmaticità della stessa all’interno del rapportonegoziale instaurato con il datore di lavoro - ma anche quale strumentoper il loro mantenimento e per garantirne la libertà e la dignità sociale.È ben vero che l’ambito di tutela dell’esenzione di cui all’art. 67, terzocomma, lett. f), l. fall. è limitato ai «pagamenti dei corrispettivi» delle«prestazioni di lavoro», mentre l’oggetto della tutela “ripartitoria”garantita ai lavoratori dall’art. 2751 bis, n. 1, c.c., con il riconoscimentodel privilegio mobiliare, risulta – secondo la lettera della norma, esecondo gli interventi additivi della Corte cost. (v. sent. n. 220/2002;sent. n. 113/2004; sent. n. 326/1983) – più ampio in relazione aicrediti garantiti. Tuttavia, la ratio sottesa alle due disposizioninormative in esame è la medesima, e cioè la tutela del diritto allaretribuzione dei lavoratori subordinati e dei collaboratori dell’impresa,nella funzione costituzionalmente protetta dall’art. 36 della Cartafondamentale, nel senso già sopra chiarito.Si tratta, insomma, di una tutela che il legislatore ha voluto garantireal soggetto “debole” del rapporto contrattuale che lo lega al datore dilavoro, nell’ottica di assicurare, tramite il diritto alla retribuzione, lasoddisfazione di altri interessi meritevoli di garanzia, quali - come giàdetto - il sostentamento delle famiglie dei lavoratori ed il pieno rispettodella libertà e della dignità di quest’ultimi nella realtà della vita sociale.5.2. — Se così è, allora anche l’interpretazione perorata dalin parola presuppone il requisito temporale della “contestualità” tra laNumero registro generale 27066/2024Numero sezionale 1486/2026Numero di raccolta generale 12710/2026Data pubblicazione 05/05/2026prestazione lavorativa e il pagamento del corrispettivo pecuniario) èdestinata a naufragare, per infrangersi contro l’insuperabile argomentolegato proprio alla finalità di tutela sottesa all’esenzione di cui si sta quidiscorrendo. Ed invero, se la ratio di tutela dell’esenzione è quella digarantire comunque il diritto alla retribuzione dei lavoratori e deicollaboratori (“anche non subordinati”), pure nel periodo di insorgenzadell’insolvenza dell’imprenditore poi dichiarato fallito – e ciò, come piùvolte detto, al fine di tutelare il “lavoro” come diritto costituzionalestrumentalmente volto alla salvaguardia di una “esistenza libera edignitosa” – allora diventa del tutto irrilevante il momento nel quale laretribuzione pecuniaria, corrispettivo sinallagmatico della prestazionelavorativa svolta dal lavoratore (nell’accezione lata sopra chiarita),venga effettivamente e concretamente versata a quest’ultimo, potendola stessa - per divenire “garantita” attraverso l’esenzione darevocatoria - essere corrisposta contestualmente alla prestazionelavorativa, o intervenire successivamente (come avvenuto nel caso dispecie), anche a distanza di molto tempo rispetto anche alla fine delrapporto di lavoro.5.3. — Del resto, se da un lato, come visto sopra, nel tessutoletterale della norma dettata dall’art. 67, comma 3, lett. f), l. fall. nonv’è traccia del presupposto “temporale” prospettato dal ricorrente,dall’altro lato, quando il legislatore ha voluto invece introdurre, nelregime normativo delle ipotesi di esenzioni, limiti ovvero presuppostitemporali per perimetrarne l’ambito applicativo, lo ha fattoespressamente, come avvenuto proprio nell’esenzione (evocata dallaparte ricorrente) di cui alla lett. a) dell’art. 67, comma 3, più voltecitato, ove il legislatore si è premurato di circoscrivere l’esenzione ai“pagamenti” effettuati nell’esercizio dell’impresa e “nei termini d’uso”.Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 26244/2021),nel sistema della legge fallimentare la regola generale è quella dellarevocabilità dei pagamenti e negozi posti in essere nel cd. periodosospetto, mentre i casi di esenzione si pongono in termini di vere eNumero registro generale 27066/2024Numero sezionale 1486/2026Numero di raccolta generale 12710/2026Data pubblicazione 05/05/2026proprie eccezioni. Ne consegue che un’interpretazione addirittura“additiva” della norma nel senso sopra richiamato, come quellaperorata dalla parte ricorrente, non risulta giuridicamente praticabile.5.4. — Va ora ricordato che il catalogo delle esenzioni disciplinatedal terzo comma della norma qui in commento è ampio e variegato(cfr. Cass. 1697/2023, 2176/2023), così come parallelamente risultanovariegati gli ambiti di tutela sottesi alle singole ipotesi di esenzionepreviste dal legislatore.Non è discutibile che l’interesse alla continuità dell’attività di impresa(che risulterebbe, diversamente, pregiudicato in caso di revocatoriafallimentare) è già tutelato delle ipotesi di cui alle ricordate lett. a) elett. b) del terzo comma dell’art. 67, l. fall.Così come il diverso interesse al risanamento dell’impresa, nel contestodegli strumenti di soluzione negoziale della crisi di impresa, èsalvaguardato, nella voluntas legis, dalle lett. d), e) e g), dellamedesima norma.Ne risulta che le rimanenti ipotesi di esenzioni - quelle di cui alle lett.c) e f) - vanno a “coprire” ambiti di tutela ontologicamente estrutturalmente diversi rispetto a quelli posti a sostegno dellacontinuità aziendale dell’impresa, ovvero delle operazioni diristrutturazione intervenute nel periodo di crisi.In particolare, la lett. c) del terzo comma dell’art. 67, l. fall. è diretta atutelare anch’essa (come nell’ipotesi qui in discussione) un dirittoprimario ed indispensabile per l’individuo, e cioè quello alla casa di“abitazione”, cui è stato assimilato quello al futuro esercizio di attivitàimprenditoriale, attraverso la tutela dell’immobile destinato a sedeprincipale dell’attività d’impresa. Si tratta dunque di tutele diverse main qualche modo complanari rispetto alla tutela del diritto allaretribuzione dei lavoratori e dei collaboratori, anche non subordinati,dell’impresa, offerta, per quanto ampiamente detto, dalla successivalett. f).Numero registro generale 27066/2024Numero sezionale 1486/2026Numero di raccolta generale 12710/2026Data pubblicazione 05/05/2026Ne consegue che non è condivisibile la diversa tesi secondo la quale lafinalità protettiva della norma dettata dall’art. 67, comma 3, lett. g), l.fall. attiene alla continuità dell’attività di impresa, nell’ottica di unamigliore valorizzazione del compendio aziendale per la sua futuraliquidazione in ambito fallimentare. Tale salvaguardia è già presidiatadalle precedenti lett. a) e b) del terzo comma della stessa norma, senzache emergano dalla lett. f) riscontri e spunti interpretativi tali daestendere anche all’esenzione prevista per i pagamenti dei corrispettividelle prestazioni di lavoro la finalità di tutela della continuitàdell’attività dell’impresa. L'eterogeneità delle situazioni, volta a voltaprese in considerazione e fatte oggetto di esonero, ha come filo diunificazione la volontà di assicurare particolari interessi che illegislatore ha ritenuto superiori (cfr. Cass. 27939/2020, Cass.4340/2020); ne consegue che l'interpretazione delle diverse situazionidi esenzione non può che rapportarsi con la ragione specifica che,ipotesi per ipotesi, viene a giustificarle, per porsi, dunque, in termini distretta coerenza con la stessa, ovvero con il particolare interessesuperiore che vi presiede (così, espressamente, Cass. 8900/2024).5.5. — Del resto, risulta un assioma non dimostrato che il pericolodell’esperimento vittorioso delle revocatorie fallimentari nei confrontidel pagamento dei corrispettivi di prestazioni lavorative costituirebbeun incentivo alle dimissioni dei lavoratori, in prossimità dell’insorgenzadella crisi di impresa ovvero dell’insolvenza, con pregiudizio dellacontinuità dell’attività di impresa; col che si giustificherebbe - secondola diversa opzione esegetica qui non accolta - l’introduzione, nel terzocomma dell’art. 67 l. fall., dell’esenzione in parola.Tale conclusione - oltre a non essere dimostrata - potrebbe semmaigiustificarsi per i lavoratori altamente qualificati, in grado di collocarsicon facilità sul mercato del lavoro, ma non varrebbe per la maggiorparte dei dipendenti subordinati che, in ragione della necessità dellaretribuzione per il loro sostentamento, sarebbero pronti a “rischiare”anche la successiva revoca del pagamento dei loro corrispettivi.Numero registro generale 27066/2024Numero sezionale 1486/2026Numero di raccolta generale 12710/2026Data pubblicazione 05/05/20265.6. — A ciò va aggiunto che la giurisprudenza di questa Corte si ègià espressa, in relazione all’esenzione prevista dalla lett. f) del terzocomma dell’art. 67 l. fall., per evidenziare che essa «assicura unafinalità sociale di tutela del lavoro in ogni sua forma, estendendo latutela da revocatoria a tutti i titolari di rapporti da parasubordinazionee lavorativi di natura interinale organicamente inseriti nell’impresa; ciònell’intento di tutelare soggetti generalmente ritenuti deboli», sia purepoi ulteriormente «con l’effetto di favorire, anche, la conservazionedell’attività, evitando che la minaccia della revocatoria possarappresentare un impedimento alla continuazione della prestazione dilavoro in favore dell’impresa» (Cass. n. 8900/2024 cit.).L’approdo è condivisibile nella misura in cui la finalità diretta eprincipale dell’esenzione in parola è, appunto, quella di garantire la“finalità sociale di tutela del lavoro in ogni sua forma”, mentre quellodi “favorire, anche, la conservazione dell’attività” di impresa nerappresenta un effetto solo indiretto e secondario, dunque eventuale(cfr. Cass. 26244/2021, nel senso che la norma, “seppure in modoindiretto, finisce per aiutare anche la conservazione dell’organismoproduttivo e la funzionalità dell’impresa”).Va dunque espresso il seguente principio di diritto:“L’esenzione dall’azione revocatoria disposta dall’art. 67, comma 3,lett. f), l. fall. per i pagamenti dei corrispettivi delle prestazioni di lavoroeffettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati,del fallito, è volta a tutelare direttamente, secondo la voluntas legis, ildiritto alla retribuzione del lavoro, quale valore costituzionalmenterilevante (artt. 1, comma 1; 35, comma 1, e 36 Cost.), e solo in viaindiretta e mediata la continuità aziendale, non essendo dettaesenzione subordinata a specifiche tempistiche o modalità delpagamento oggetto della domanda revocatoria, che può quindiavvenire anche in sede esecutiva, dopo la cessazione del rapporto dilavoro”.Numero registro generale 27066/2024Numero sezionale 1486/2026Numero di raccolta generale 12710/2026Data pubblicazione 05/05/20266. — Col quinto mezzo si chiede la «riforma della sentenzaimpugnata in ordine alla statuizione sulle spese processuali di I e IIgrado anche con riferimento a quelle liquidate in favore del terzochiamato in causa». Si censura, cioè, il capo della sentenza impugnatarelativo alla statuizione sulle spese, poiché il giudice del gravame, peri motivi di censura sopra sinteticamente esposti, avrebbe dovutorigettare l’appello e, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., condannare l’appellantealla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio infavore sia della curatela che del terzo chiamato Assessorato regionalesiciliano dell’istruzione e della formazione professionale.6.1 — Tale ultimo motivo di censura rimane all’evidenza assorbitodal rigetto dei motivi precedentemente esaminati, posto che ildelle spese di lite in tema di chiamata in garanzia impropria del terzo,quanto piuttosto della “ingiustizia” della relativa decisione determinatadall’esito ad esso sfavorevole della causa, esito qui, però,definitivamente confermato.7. — La questione agitata da ultimo in controricorso, circa l’asseritacarenza di interesse del Fallimento ricorrente, è infondata.Il fatto che i pagamenti oggetto di revocatoria fallimentare fossero statieffettuati per soddisfare un credito assistito da privilegio generale nonesclude, infatti, la sua idoneità lesiva della “par condicio creditorum”,né fa venir meno l’interesse da parte del curatore ad agire, poiché soloin seguito alla ripartizione dell’attivo può verificarsi se il pagamentooggetto di revocatoria non pregiudichi le ragioni di altri creditoriprivilegiati, i quali potrebbero peraltro insinuarsi anchesuccessivamente all’esercizio dell’azione revocatoria (cfr. Cass. Sez.U., n. 7028/2006; Cass. n. 25571/2010; v. anche Cass. n.11652/2018).8. — Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza evengono liquidate come da dispositivo.Numero registro generale 27066/2024Numero sezionale 1486/2026Numero di raccolta generale 12710/2026Data pubblicazione 05/05/20269. — Sussistono i presupposti processuali per il c.d. raddoppio delcontributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115 del 2002, se dovuto (Cass. Sez. U., n. 23535/2019). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favoredel controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessoridi legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, sedovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 marzo 2026La PresidentePaola Vella